Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 5652 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BRANCALEONE ALESSIO
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA resistente –
Oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito
All'esito dell'udienza del 13.02.2025 alle ore 17.30 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
Nulla sulle spese ex art 152 disp. att. cpc
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/04/2024, la parte ricorrente impugnava il provvedimento del 13/12/2023 con il quale CP_1
è stata richiesta la restituzione della somma di € 14.039,76, per revoca del beneficio della domanda di reddito di cittadinanza, chiedendo di “Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1 alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo
[...] contestato dall' resistente. - Accertare e dichiarare l'illegittimità CP_2 del provvedimento con cui è stata richiesta la ripetizione CP_1 dell'importo di €14.039,76, per le ragioni spiegate in parte motiva e, per l'effetto, dichiararlo invalido e/o inefficace con qualsivoglia statuizione. - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 14.039,76 percepita a titolo di Reddito di
Cittadinanza; - Con vittoria di spese”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna attività istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Alla base della richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza, l'Istituto deduce la revoca della prestazione per accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 (art. 3
n. 5 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
E così, sulla scorta di tale norma e dell'art. 4 del DPR 223/1989, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Fanno quindi parte di un nucleo diverso i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori, che siano o di età maggiore o uguale a 26 anni, o non a loro carico ai fini IRPEF o, ancora, coniugato e/o con figli.
Dovendosi inoltre osservare che, il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito non supera 4 mila euro annui, quando la sua età non è superiore a 24 anni o non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Richiamando tali norme, l'art. 2 lettera b del DL 4/2019, convertito in L. 26/2019 sancisce che: “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli”.
Il nucleo monocomponente (già normativamente previsto dal
DPR 223/1989) può risultare legittimamente costituito allorquando ricorra una condizione che di diritto risolva il rapporto (revoca della responsabilità genitoriale per i figli maggiorenni di età inferiore ai 26 anni, allontanamento dalla residenza familiare, estraneità al nucleo accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria/ servizi sociali).
Non ha quindi rilevanza, ai fini della definizione di nucleo familiare, l'abitazione in un diverso immobile e anche in un diverso Comune, quanto viceversa l'autosufficienza economica e il distacco dal nucleo per fatti gravi, precisi e circostanziati.
Ciò posto va rilevato che l'art. 7 n. 6 del prefato D.L. 4/2019, dispone la decadenza del beneficio allorquando la dichiarazione nella DSU risulti mendace o comunque non rispondente ai limiti imposti dalla legge.
Parte ricorrente nulla deduce e/o chiede di provare in merito all'autosufficienza economica.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate giusta dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13.02.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio