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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1087/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MATTEO COGLIATI
e
FA BERETTA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO C.F._2
COGLIATI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
A) FIGLIE E RAPPORTI ECONOMICI FRA I CONIUGI
la figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi, con collocazione principale presso la Per_1 madre signora nella casa coniugale (sita in Barzago – LC, Via Via Parte_1
Don Giacinto dell'Acqua n. 13/a e già di proprietà esclusiva della signora , regolando Pt_1 comunque il diritto di visita del signor TT come segue – in assenza di diversi spontanei accordi tra le parti e sempre nel miglior interesse della figlia:
o il padre potrà stare con la figlia a fine settimana alternati, dalla serata del venerdì e sino alla sera della domenica dopo cena;
o una sera in settimana, ad oggi individuata nel mercoledì ma che le parti, sempre compatibilmente con gli impegni e gli interessi della figlia e degli stessi genitori anche in termini lavorativi, sarà libera di variare. In tale occasione la figlia pernotterà con il padre, per poi recarsi a scuola / università / dalla madre il mattino successivo;
o quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, sempre compatibilmente con gli impegni e gli interessi della figlia. In caso di eventuale impossibilità, per i genitori, di addivenire ad un accordo a ciò relativo, i medesimi signori e TT concordano sin d'ora affinchè i primi quindici Pt_1 giorni di agosto la figlia starà con il padre per il primo periodo estivo successivo alla omologa della presente separazione;
per l'anno successivo la figlia starà con il padre gli ultimi quindici giorni di agosto e così via con alternanza annuale.
- La figlia maggiorenne, sarà libera di vedere e frequentare il padre liberamente, Per_2 regolandosi a riguardo gli stessi direttamente, sempre in considerazione degli impegni ed esigenze della medesima figlia e dei genitori;
- I genitori trascorreranno con le figlie le festività natalizie e le altre festività alternativamente di anno in anno (solo a titolo esemplificativo e salvo il miglior accordo tra le parti: a Natale
2024 le figlie staranno con la madre e l'anno successivo con il padre;
il 26.12.2024 le figlie staranno con il padre e l'anno successivo con la madre;
a Pasqua 2025 le figlie staranno con il padre e l'anno successivo con la madre;
il Lunedì Dell'Angelo 2025 staranno con la madre, mentre l'anno successivo avverrà il contrario;
e così via). In deroga allo schema sopra riportato, i coniugi concordano sin d'ora che in caso di eventuale malattia delle figlie, queste ultime rimarranno – salvo eventuali situazioni particolari – presso la madre.
- il signor NO TT si impegna a corrispondere, in favore della signora ed a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un importo mensile pari ad euro 425,00 per ciascuna figlia (così per complessivi 850,00 euro mensili), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat costo vita;
- le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno divise tra i coniugi al
50%, oltre che detratte fiscalmente sempre al 50%, facendo riferimento alle Linee guida approvate dal Tribunale e Corte d'Appello di Milano (doc. 10);
- entrambi i coniugi risultano, allo stato, economicamente indipendenti (docc 6, 7, 8 e 9. Il signor TT non risulta ad oggi proprietario di alcun bene immobile).
B) CASA
- la casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, eccezion fatta per quanto concordemente stabilito tra le parti in merito ai beni ed oggetto di proprietà del signor
TT, che le parti hanno inteso gestire come specificato nel documento allegato (doc. 11 – lista dei beni già asportati dal signor TT, di quelli che lo stesso potrà prelevare solo dopo che le figlie non vivranno più nella casa coniugale e, infine, di quelli che non verranno mai asportati. Il tutto salvo diverso accordo scritto tra le parti); in conseguenza di tale assegnazione le spese relative alle utenze, le imposte connesse alla proprietà ed al possesso dell'immobile ed ogni altra spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione rimarranno a carico esclusivo dalla signora Parte_1 - le parti si impegnano ad addivenire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla cessazione del sopra richiamato contratto di comodato d'uso gratuito, dalla signora Pt_1 in favore del signor TT e relativo all'immobile sito in Barzago di proprietà della stessa signora Pt_1
- le parti hanno già provveduto alla voltura, dal signor TT in favore della signora Pt_1 di tutti i contratti relativi alle utenze della casa coniugale, i cui costi rimarranno a carico esclusivo della stessa signora Il contratto relativo all'abbonamento ed alla gestione Pt_1 del servizio antifurto “Verisure”, risulta ancora attivo ed attualmente intestato al signor TT, che sarà libero di interrompere nei tempi e nelle modalità ritenute opportuni (sostenendo nel frattempo ogni costo a ciò relativo), nulla avendo da eccepire a riguardo la signora Pt_1
- Il signor TT continuerà altresì a farsi carico esclusivo dei costi relativi agli abbonamenti
Sky e Netflix che erano attivi presso la casa coniugale ed utilizzati dalle figlie, sino a quando queste ultime desidereranno usufruire di tali servizi;
- Parimenti, il signor TT continuerà a farsi carico esclusivo dei costi relativi agli abbonamenti delle utenze telefoniche cellulari in uso alle figlie;
- Le spese relative al bollo ed all'assicurazione RCA dei motoveicoli (Vespa 50 targata
X9NK2S e Piaggio Liberty 125 targato EX 82175) e degli autoveicoli in uso alle figlie (Renault
Modus targata DN700NX) restano a carico esclusivo del signor TT. Le eventuali spese di manutenzione e revisione di tali veicoli rientrano, come da Linee guida approvate dal Tribunale
e Corte d'Appello di Milano, tra le spese straordinarie da sostenersi al 50% tra i coniugi, senza la necessità di un preventivo accordo tra gli stessi genitori.
C) ULTERIORI STATUIZIONI
- Le parti provvederanno ad effettuare il trapasso, in favore della signora ed a titolo Pt_1 gratuito, dell'autovettura Fiat 500 X targata FY 753 AE ad oggi in comproprietà al 50% tra gli stessi signori TT e Ciò entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Gli Pt_1 eventuali costi relativi a tale passaggio di proprietà resteranno a carico della signora Pt_1 così come ogni spesa relativa a tale veicolo (manutenzione, revisioni, bollo, assicurazione RCA,
…);
- il signor TT ha altresì provveduto – in deroga al criterio generale della suddivisione al
50% di tale spesa, che tornerà ad essere applicato già dal prossimo anno scolastico – al saldo delle rette dovute per l'anno scolastico 2023/2024 per entrambe le figlie.
*** *** ***
Tanto premesso, i signori e NO TT, ut supra rappresentati e Parte_1 difesi,
ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco, in persona del Presidente, il quale voglia, ex art. 473-bis.51 C.p.c., previa eventuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - dichiarando fin d'ora di rinunciare alla comparizione all'udienza stessa e chiedendo di sostituirla con il deposito di note scritte, confermando di non volersi riconciliare come da dichiarazione che viene allegata (all. A) - provvedere ad omologare la richiesta di separazione alle condizioni sopra indicate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FA BERETTA hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'08/12/2004 a BARZAGO e dalla loro unione sono nate due figlie:
il 21/09/2005 e il 23/12/2007. Per_2 Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 05/08/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
FA BERETTA, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Barzago (LC)
l'08/12/2004, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, Serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barzago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1087/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MATTEO COGLIATI
e
FA BERETTA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO C.F._2
COGLIATI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI
A) FIGLIE E RAPPORTI ECONOMICI FRA I CONIUGI
la figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi, con collocazione principale presso la Per_1 madre signora nella casa coniugale (sita in Barzago – LC, Via Via Parte_1
Don Giacinto dell'Acqua n. 13/a e già di proprietà esclusiva della signora , regolando Pt_1 comunque il diritto di visita del signor TT come segue – in assenza di diversi spontanei accordi tra le parti e sempre nel miglior interesse della figlia:
o il padre potrà stare con la figlia a fine settimana alternati, dalla serata del venerdì e sino alla sera della domenica dopo cena;
o una sera in settimana, ad oggi individuata nel mercoledì ma che le parti, sempre compatibilmente con gli impegni e gli interessi della figlia e degli stessi genitori anche in termini lavorativi, sarà libera di variare. In tale occasione la figlia pernotterà con il padre, per poi recarsi a scuola / università / dalla madre il mattino successivo;
o quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, sempre compatibilmente con gli impegni e gli interessi della figlia. In caso di eventuale impossibilità, per i genitori, di addivenire ad un accordo a ciò relativo, i medesimi signori e TT concordano sin d'ora affinchè i primi quindici Pt_1 giorni di agosto la figlia starà con il padre per il primo periodo estivo successivo alla omologa della presente separazione;
per l'anno successivo la figlia starà con il padre gli ultimi quindici giorni di agosto e così via con alternanza annuale.
- La figlia maggiorenne, sarà libera di vedere e frequentare il padre liberamente, Per_2 regolandosi a riguardo gli stessi direttamente, sempre in considerazione degli impegni ed esigenze della medesima figlia e dei genitori;
- I genitori trascorreranno con le figlie le festività natalizie e le altre festività alternativamente di anno in anno (solo a titolo esemplificativo e salvo il miglior accordo tra le parti: a Natale
2024 le figlie staranno con la madre e l'anno successivo con il padre;
il 26.12.2024 le figlie staranno con il padre e l'anno successivo con la madre;
a Pasqua 2025 le figlie staranno con il padre e l'anno successivo con la madre;
il Lunedì Dell'Angelo 2025 staranno con la madre, mentre l'anno successivo avverrà il contrario;
e così via). In deroga allo schema sopra riportato, i coniugi concordano sin d'ora che in caso di eventuale malattia delle figlie, queste ultime rimarranno – salvo eventuali situazioni particolari – presso la madre.
- il signor NO TT si impegna a corrispondere, in favore della signora ed a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un importo mensile pari ad euro 425,00 per ciascuna figlia (così per complessivi 850,00 euro mensili), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat costo vita;
- le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie saranno divise tra i coniugi al
50%, oltre che detratte fiscalmente sempre al 50%, facendo riferimento alle Linee guida approvate dal Tribunale e Corte d'Appello di Milano (doc. 10);
- entrambi i coniugi risultano, allo stato, economicamente indipendenti (docc 6, 7, 8 e 9. Il signor TT non risulta ad oggi proprietario di alcun bene immobile).
B) CASA
- la casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda, eccezion fatta per quanto concordemente stabilito tra le parti in merito ai beni ed oggetto di proprietà del signor
TT, che le parti hanno inteso gestire come specificato nel documento allegato (doc. 11 – lista dei beni già asportati dal signor TT, di quelli che lo stesso potrà prelevare solo dopo che le figlie non vivranno più nella casa coniugale e, infine, di quelli che non verranno mai asportati. Il tutto salvo diverso accordo scritto tra le parti); in conseguenza di tale assegnazione le spese relative alle utenze, le imposte connesse alla proprietà ed al possesso dell'immobile ed ogni altra spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione rimarranno a carico esclusivo dalla signora Parte_1 - le parti si impegnano ad addivenire, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla cessazione del sopra richiamato contratto di comodato d'uso gratuito, dalla signora Pt_1 in favore del signor TT e relativo all'immobile sito in Barzago di proprietà della stessa signora Pt_1
- le parti hanno già provveduto alla voltura, dal signor TT in favore della signora Pt_1 di tutti i contratti relativi alle utenze della casa coniugale, i cui costi rimarranno a carico esclusivo della stessa signora Il contratto relativo all'abbonamento ed alla gestione Pt_1 del servizio antifurto “Verisure”, risulta ancora attivo ed attualmente intestato al signor TT, che sarà libero di interrompere nei tempi e nelle modalità ritenute opportuni (sostenendo nel frattempo ogni costo a ciò relativo), nulla avendo da eccepire a riguardo la signora Pt_1
- Il signor TT continuerà altresì a farsi carico esclusivo dei costi relativi agli abbonamenti
Sky e Netflix che erano attivi presso la casa coniugale ed utilizzati dalle figlie, sino a quando queste ultime desidereranno usufruire di tali servizi;
- Parimenti, il signor TT continuerà a farsi carico esclusivo dei costi relativi agli abbonamenti delle utenze telefoniche cellulari in uso alle figlie;
- Le spese relative al bollo ed all'assicurazione RCA dei motoveicoli (Vespa 50 targata
X9NK2S e Piaggio Liberty 125 targato EX 82175) e degli autoveicoli in uso alle figlie (Renault
Modus targata DN700NX) restano a carico esclusivo del signor TT. Le eventuali spese di manutenzione e revisione di tali veicoli rientrano, come da Linee guida approvate dal Tribunale
e Corte d'Appello di Milano, tra le spese straordinarie da sostenersi al 50% tra i coniugi, senza la necessità di un preventivo accordo tra gli stessi genitori.
C) ULTERIORI STATUIZIONI
- Le parti provvederanno ad effettuare il trapasso, in favore della signora ed a titolo Pt_1 gratuito, dell'autovettura Fiat 500 X targata FY 753 AE ad oggi in comproprietà al 50% tra gli stessi signori TT e Ciò entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Gli Pt_1 eventuali costi relativi a tale passaggio di proprietà resteranno a carico della signora Pt_1 così come ogni spesa relativa a tale veicolo (manutenzione, revisioni, bollo, assicurazione RCA,
…);
- il signor TT ha altresì provveduto – in deroga al criterio generale della suddivisione al
50% di tale spesa, che tornerà ad essere applicato già dal prossimo anno scolastico – al saldo delle rette dovute per l'anno scolastico 2023/2024 per entrambe le figlie.
*** *** ***
Tanto premesso, i signori e NO TT, ut supra rappresentati e Parte_1 difesi,
ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco, in persona del Presidente, il quale voglia, ex art. 473-bis.51 C.p.c., previa eventuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - dichiarando fin d'ora di rinunciare alla comparizione all'udienza stessa e chiedendo di sostituirla con il deposito di note scritte, confermando di non volersi riconciliare come da dichiarazione che viene allegata (all. A) - provvedere ad omologare la richiesta di separazione alle condizioni sopra indicate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e FA BERETTA hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'08/12/2004 a BARZAGO e dalla loro unione sono nate due figlie:
il 21/09/2005 e il 23/12/2007. Per_2 Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 05/08/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
FA BERETTA, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Barzago (LC)
l'08/12/2004, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, Serie A, numero 16;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barzago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada