Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 938/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. MINOJETTI MANUELA Parte_1 ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. TOLASI Controparte_1
MATTEO resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi pronunciare la modifica delle condizioni di divorzio dei signori e accogliendo le seguenti condizioni Parte_1 Controparte_1 congiuntamente concordate:
a) I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori e Per_1 Per_2 collocati presso la madre, a cui la casa familiare resta assegnata, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni scolastiche, amministrative e di salute in favore della madre;
b) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei figli CP_1 Parte_1 minori la somma di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT a far data da novembre 2022, con prima rivalutazione novembre 2023, entro il giorno 5 di ogni mese;
c) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo di Milano, ma le detrazioni fiscali saranno al 100% in favore dalla sig.ra con riserva di Parte_1 modificare tale ultima condizione qualora il sig. facesse rientro in Italia con CP_1 situazione lavorativa che consenta le detrazioni;
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e) Il sig. attraverso videochiamata, contatterà i figli almeno una volta alla CP_1 settimana, in giorno e orario da concordarsi, ferma restando la facoltà per lo stesso e per i figli di sentirsi ogni qualvolta lo desiderino;
f) Il sig. riconoscendo il proprio debito nei confronti della sig.ra alla CP_1 Parte_1 data del 30/4/2025 per complessivi euro 5.828,07 (di cui euro 3.446,00 a titolo di arretrato per mantenimento ordinario di e euro 1.682,07 a titolo di arretrato per Per_1 Per_2 mantenimento straordinario ed euro 700,00 a titolo di prestito personale), si impegna a versare:
-euro 408,00 per il mese di aprile 2025 e un importo da definirsi quale acconto per il contributo di mantenimento del mese di maggio 2025 entro il 10/05/2025;
-euro 1.400,00 a saldo del residuo per mantenimento per il mese di maggio 2025, per mantenimento giugno 2025 e a concorrenza di parte del debito residuo come sopra specificato entro il 30/06/2025;
-euro 300,00 mensili a decorrere da luglio 2025 fino ad estinzione del debito residuo (si precisa che tale versamento si aggiungerà a quello del mantenimento ordinario di cui al punto b);
g) I signori e concordano di mettere in vendita la casa di via San Grato a Parte_1 CP_1
Lodi il cui ricavato, una volta estinto il mutuo residuo, verrà suddiviso scomputando quanto ancora dovuto - alla data della vendita e della percezione del corrispettivo - dal sig. alla sig.ra a titolo di debito residuo per il mantenimento arretrato di CP_1 Parte_1 cui al precedente punto f) ed eventuale ulteriore debito per mantenimento o per residuo finanziamento non corrisposto come da successivo punto h).
h) Il sig. provvederà al regolare pagamento delle rate di finanziamento per prestito CP_1 personale di cui la sig.ra risulta garante, dandosi atto che alla data odierna non Parte_1 vi è prova della regolarità dei pagamenti;
i) I signori e esprimono reciproco assenso per il rilascio dei documenti Parte_1 CP_1 per l'espatrio anche per i figli minori”
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 e ss. c.p.c. depositato il 10.05.2024,
[...] ha chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio statuite con accordo di Parte_1 negoziazione assistita del 21.3.2022, l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
(nato il [...]) e (nata l'[...]), la sospensione temporanea del diritto di Per_2 visita del padre, un contributo al mantenimento della prole da parte del padre non inferiore ad Euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano, nonché l'accredito integrale ed esclusivo dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali per i figli a carico.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2025 si è costituito Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente.
[...]
All'esito dell'udienza di comparizione parti del 25.2.2025, il Presidente relatore, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“affido condiviso dei minori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni scolastiche, amministrative e di salute a favore della minore, collocamento dei minori presso la madre;
confermo del contributo paterno, statuito in sede di divorzio, per il mantenimento dei minori pari a euro 400,00 mensili (complessivi) con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di
Milano; visite paterne almeno un fine settimana ogni due mesi, previo accordo con la madre da comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni prima, dal venerdì sera/sabato mattina alla domenica, con pernotto dei minori presso la madre e incontro dei minori alla presenza della madre;
il padre potrà videochiamare i figli almeno 3 volte a settimana
(indicativamente alle ore 20,00 del martedì e giovedì; quando avrà la partita, il Per_1 sabato alle 15:00; quando non avrà la partita la domenica alle 15:00, salvo Per_1 diverso accordo); AU integralmente a favore della sig.ra la sig.ra si Parte_1 Parte_1 impegna a comunicare previamente al sig. le spese straordinarie che richiedono il CP_1 consenso dell'altro genitore, secondo quanto previsto dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano”. Successivamente, all'udienza del 21.5.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti e che non sussistono condizioni pregiudizievoli per la prole. Si dà atto che non si procede all'ascolto dei minori in ragione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
pagina 3 di 4 1) modifica le condizioni di divorzio statuite con accordo di negoziazione assistita del
21.3.2022 in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il presidente dott. Ada Cappello
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