Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 3487
CASS
Sentenza 12 febbraio 2009

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Il potere del giudice di merito di riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori in caso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ovvero di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 3487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3487
    Data del deposito : 12 febbraio 2009

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