Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Il potere del giudice di merito di riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori in caso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ovvero di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25729/2005 proposto da:
IO VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 16 - 20 (c/o ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA E SOCIETÀ - OSSERVATORIO PER L'EUROPA), presso l'avvocato SPARANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN ND IA;
- intimata-
avverso la sentenza n. 2594/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE SPARANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 811 del 21.03 - 14.04.2003, il Tribunale di Benevento pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da LV IT con LI DA GI, alla quale imponeva di corrispondere al coniuge il contributo per il mantenimento delle due figlie della coppia, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti e conviventi con il padre.
Con sentenza del 13.07 - 31.08.2004, la Corte di appello di Napoli, respingeva sia l'appello principale del IT, che il gravame incidentale della UL, compensando le spese di lite. La Corte osservava e riteneva tra l'altro che fossero infondate le censure con cui entrambe le parti avevano impugnato la quantificazione del contributo per il mantenimento delle loro due figlie, chiedendone l'uno l'aumento e l'altra la riduzione, dal momento che la relativa entità, pari ad Euro 464,81 mensili per ciascuna di esse, appariva congrua e che le situazioni patrimoniali del IT e della LI erano state correttamente ritenute equivalenti dai primi giudici, considerando:
a) le esigenze delle ragazze, entrambe maggiorenni ed una già laureata, e la possibilità che, se necessario, iniziassero a procacciarsi un reddito;
b) l'assenza di sostanziali miglioramenti della situazione economica della LI, la quale dalla documentazione fiscale da lei spontaneamente prodotta (Mod. 730 relativi agli anni 1996, 1997, 1999 e 2000 e statino paga relativo al rateo di marzo 2004) risultava attualmente fruire di una retribuzione mensile pari ad Euro 1.358,69;
c) la mancata dimostrazione da parte del IT dell'entità dei suoi introiti, a suo dire limitati alla retribuzione percepita quale professore di materie letterarie alle dipendenze dello Stato d) il fatto che entrambe le parti risultassero intestatane di un'unità immobiliare.
Riteneva, inoltre, che dovesse essere disatteso anche il secondo motivo del ricorso principale, con cui il IT aveva riproposto la domanda di condanna della LI alla restituzione del corredo nuziale che aveva asserito da lui acquistato per le figlie, dal momento che l'acquisto era stato contestato e che la pretesa era rimasta assolutamente priva di prova.
Avverso questa sentenza il IT ha proposto ricorso per Cassazione notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., il 25.10-2-11- 2005, fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La LI non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso il IT deduce:
1. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p.c., applicabili d'ufficio)".
Si duole che i giudici d'appello abbiano omesso di sanzionare d'ufficio, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c., le espressioni, che assume offensive, formulate dalla controparte negli atti d'appello e di primo grado, nei quali era stato definito "ingordo, insaziabile, insensibile" nonché implicitamente rappresentato come inadeguato al suo ruolo professionale, ed in particolare che abbiano:
a. mancato di riferire tali reprensibili contegni del difensore alle autorità che esercitano il potere disciplinare (Consiglio dell'Ordine ed Associazione Nazionale Forense);
b. mancato di disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive e di assegnargli il ristoro del sofferto danno anche non patrimoniale;
c. violato il dovere di motivare sull'uso o meno della facoltà loro assegnata dalla legge.
Il motivo è inammissibile.
Sia il potere dovere del giudice, previsto per il caso di inosservanza da parte del difensore del dovere di lealtà e probità, dall'art. 88 c.p.c., comma 2, di riferire i fatti all'autorità titolare del potere disciplinare, e sia l'emanazione delle disposizioni consentite dall'art. 89 c.p.c., ivi compreso l'ordine di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi, integrano esercizio di potere valutativo discrezionale volto a tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti e sui quali il medesimo giudice deve statuire per definire il procedimento;
presentando, quindi, carattere non riconducibile all'ambito decisorio della lite ma indole ordinatoria, il loro mancato esercizio d'ufficio si sottrae all'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (in tema, tra le altre, Cass. 200707731; 200412479; 200317547). 2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 9, e successive modifiche".
Denuncia vizi motivazionali in relazione al rigetto dei vari profili di censura da lui dedotti con il motivo di appello inerente alla quantificazione del contributo di mantenimento per le figlie, assumendo in sintesi che le relative argomentazioni corrispondono a quelle censurate, che sono tautologiche ed apparenti e comunque insufficienti e contraddittorie, che si basano solo sulla documentazione prodotta dalla LI, a suo parere incompleta ed insufficiente, che si sarebbe dovuto fare ricorso in appello alle indagini di polizia tributaria in danno della moglie, che si è verificato un errore di calcolo relativamente al computo del suo reddito mensile sulla base del mod. 730, e che non era risultata l'entità degli straordinari percepiti dalla LI, a suo dire ovviamente occultati.
Si duole, inoltre, del rigetto della sua domanda di restituzione del corredo nuziale acquistato per le figlie, lamentando che non sia stata valorizzata la mancata contestazione della sua esistenza e che non si sia fatto ricorso alla prova presuntiva ed al notorio. Il motivo in tutti i suoi profili non ha pregio.
Il rigetto del primo motivo dell'appello principale del IT, inerente all'entità del contributo imposto alla LI per il mantenimento delle figlie, appare suffragato da puntuali e logiche argomentazioni, cui il ricorrente oppone o inammissibili censure di merito, volte ad un non consentito più favorevole apprezzamento delle medesime risultanze istruttorie, o critiche generiche ed ingiustificate, dal momento anche che il giudice di appello è pervenuto alla condivisione sul punto del giudizio di primo grado attraverso un percorso argomentativo autonomo ed appagante, che l'attitudine lavorativa delle due ragazze è stata assunta, anche plausibilmente, in funzione meramente paramedica dell'entità dell'apporto e non, quindi, ostativa alla relativa attribuzione, che non pertinente appare la deduzione di erroneo apprezzamento della documentazione fiscale del ricorrente, poiché da questo non risulta prodotta in giudizio (pag. 8 della sentenza impugnata), e che, inoltre, l'esercizio del potere di disporre indagini anche d'ufficio e di avvalersi pure della Polizia Tributaria, come prevede espressamente la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 9, non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche ed involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, sicché il mancato esercizio d'ufficio non è censurabile in sede di legittimità per mancanza di motivazione.
Inammissibile, infine, appare l'ulteriore profilo della censura inerente al rigetto del secondo motivo d'appello, concernente la disattesa domanda del IT di restituzione del corredo nuziale destinato alle figlie della coppia.
La Corte di merito ha respinto tale motivo di gravame rilevando che l'acquisto del corredo era stato contestato dalla LI e che il IT non aveva offerto alcuna prova del suo assunto. Con il ricorso inammissibilmente si addebita ai giudici di merito di non avere ritenuto non contestato l'acquisto in questione, senza precisare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto la circostanza emerga come "pacifica" tra le parti, e del pari inammissibilmente si lamenta il mancato ricorso alla prova presuntiva, richiamando quale fatto da porre a fondamento del relativo processo logico lo stesso contestato acquisto da dimostrare, nonché il mancato utilizzo di nozioni di fatto di comune esperienza, cui l'art. 115 c.p.c., comma 2, consente ma non impone di fare ricorso, e, dunque, il diniego di esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità per mancanza di motivazione.
Conclusivamente il ricorso del IT deve essere respinto. Poiché l'intimata LI non ha svolto attività difensiva, non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009