Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.2851/22 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Leone, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo D'Andria, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 17/12/24 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla domanda avanzata in via monitoria dalla Controparte_2
, corrente in Taranto, per il pagamento di euro 13.413,92 oltre accessori che assume dovuto dalla
[...]
a titolo di corrispettivo a saldo delle vendite di mitili portate dalle due fatture indicate in Parte_1
1
Società, la quale eccepisce, in rito, l'incompetenza territoriale dell'adito giudice e, nel merito, l'inesistenza del debito, chiedendo la revoca dell'infondata ingiunzione;
sostiene in particolare che la fornitrice non ha esattamente adempiuto le proprie prestazioni, avendo consegnato alla deducente prodotti ittici rivelatisi,
in parte, in cattivo stato di conservazione sì da giustificare a febbraio 2020, d'intesa con la , il CP_1
pagamento della minor somma di euro 30.000,00 e la restituzione della merce inidonea.
La Cooperativa obietta che: l'azione è stata correttamente incardinata presso il tribunale ionico, in base al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed al domicilio del venditore;
le doglianze dell'opponente, strumentalmente sollevate solo dopo l'inoltro della diffida ad adempiere del luglio '21,
sono smentite dalla condotta concludente di controparte, che non aveva immediatamente denunciato il presunto deterioramento del prodotto ittico consegnatole né chiesto nota di credito delle fatture.
* * * * * * * *
I) Va disattesa l'eccezione di rito.
L'opponente ha dedotto l'incompetenza ratione loci del foro tarantino senza contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dall'art.20 cpc, deficit che rende inammissibile l'eccezione (Cass.19/16284;
Cass.16/21769).
Nella specie, vi è poi che il forum destinatae solutionis coincide con il domicilio del venditore/creditore poiché si prospetta il mancato pagamento del corrispettivo concordato per le forniture (artt.1182/3 -1498
cc).
II) La domanda attrice merita accoglimento.
Non è in discussione l'esistenza del rapporto negoziale, ovvero gli accordi di fornitura e l'oggetto delle prestazioni, ma la compiuta esecuzione delle stesse.
La contesta la consegna della quantità di mitili indicata nei documenti di trasporto (non Parte_1
2 firmati) ed assume di aver rifiutato e restituito al mittente la pars in cattivo stato di conservazione,
irrimediabilmente deteriorata.
Gli elementi acquisiti all'esito dell'istruttoria tuttavia non depongono in tal senso.
Il teste corriere incaricato abitualmente dei trasporti su piazza per conto di entrambe le società, Tes_1
ed il teste suo autista, hanno confermato le commissioni del febbraio e del marzo 2020 di cui alle Tes_2
fatture nn.52/20 e 66/20 (che hanno mero valore indiziario, non essendo state sottoscritte né registrate dall'acquirente) e le consegne ripartite del prodotto ittico al domicilio siracusano della , senza Parte_1
ricevere dalla stessa censure o dinieghi di sorta.
La ricostruzione fattuale non è infirmata dalla mancata sottoscrizione dei tre documenti di trasporto (dato non dirimente, se è vero che gran parte della merce ricevuta non è in contestazione e che, in ogni caso, la consegna non necessita della prova documentale: cfr. Cass.07/14594) né dalla differente versione offerta dai testi , padre del legale rappresentante della , e , Testimone_3 Parte_1 Testimone_4
suo ex dipendente, apparsa inattendibile sia per la stretta relazione che li lega alla parte debitrice sia per i vaghi riferimenti alla merce rifiutata (il teste si limita ad affermare di aver “mandato via il Tes_3
secondo camion” senza chiarire la partita di merce interessata (quelle di febbraio o quella di marzo?; tutto o parte della singola commessa?) ed alle intese telefoniche con il D'Andria, anch'esse non ben circostanziate (si fa riferimento alla prevista emissione di una nota di credito, ma non alla merce fatturata oggetto dello storno), peraltro non collimanti con quanto rappresentato dalla stessa nel suo Parte_1
atto introduttivo (l'opponente àncora al febbraio 2020 l'accordo sul minor prezzo di euro 30.000 anche se,
a ben vedere, l'ultima fornitura è del mese successivo).
E' poi alquanto anomalo che, al rifiuto della di riceversi un ingente quantitativo di cozze Parte_1
deteriorate, il vettore non abbia preteso dal destinatario il rilascio di una dichiarazione ad hoc o di una annotazione equivalente sul documento di trasporto e che, sempre in sede di consegna, la stessa Società
acquirente non abbia avvertito l'esigenza di formalizzare (documentandola) la contestazione e la
3 restituzione della partita di merce avariata, in funzione del tempestivo esercizio della garanzia ex artt.1490-
1511 c.c.
In definitiva, le risultanze processuali, nel loro complesso, inducono a ritenere inverosimili le dinamiche esecutive rappresentate dall'opponente e, di contro, legittima la pretesa pecuniaria “a saldo” delle forniture evase dalla . CP_1
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione della e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto Parte_1
ingiuntivo n.526/22 del 2.4.2022;
- condanna la Società opponente a rifondere alla controparte le competenze di lite, che liquida in euro
3.270,00 oltre rsg, iva e cap e distrae in favore dell'avv. Cataldo D'Andria, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 31.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
4