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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 404/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IA PE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MACRI' IA e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO
TO AR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CR NT e dell'avv. CR PE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CR NT e dell'avv. CR PE appellati cui è riunita la causa civile di II grado n. 478/2024 RG tra
(C.F. ), quale impresa designata per il FGVS, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IA PE
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGRO CP_3 C.F._4
MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO NT CA (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. SGRO MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._6 dell'avv. SGRO MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO appellate
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) rigettare le domande avanzata in primo grado dagli appellati, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate.
2) condannare gli appellati di cui al giudizio n.404/20 alla restituzione della somma incassata, pari ad euro 687.572,71, oltre accessori.
3) condannare gli appellati di cui al giudizio riunito n.478/24 alla restituzione della somma incassata, pari ad euro 180.000,00, oltre accessori.
In via subordinata riconoscere un concorso di colpa nella causazione del sinistro e dell'evento, in capo alla vittima, con conseguente riduzione proporzionale del quantum e con condanna alla restituzione delle somme incassate, avendo la concludente compagnia, adempiuto alla sentenza di primo grado, mediante il pagamento di quanto statuito.
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di iscrizione a ruolo del secondo grado di giudizio, ammontanti ad euro 2.556,00 per il giudizio n. 404/20 ed euro 1.170,00 per il giudizio n. 478/24
per In via preliminare: Controparte_1
1) Dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art.348 bis cpc;
2) Dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. nel merito:
3) Rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e in diritto;
4) Sempre col favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, con iva, cpa e rimborso forfettario.
pag. 2/8 per NI AR e respingere siccome inammissibile Controparte_2 improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da quale Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada) per la Regione
Calabria in persona del s.l.r.p.t., confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese compensi del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
per TO AR e In via preliminare: CP_5 Controparte_4
1) Dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.
-nel merito:
2) Rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e in diritto;
3) Sempre col favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, con iva, c.p.a. e rimborso forfettario da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 223/2020 il Tribunale di Locri condannava , quale Parte_1 impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti da IU e nonché NI AR, per il decesso Controparte_2 del loro congiunto avvenuto in data 23.5.2012 a causa del sinistro Persona_1 provocato da auto non identificata.
impugnava la predetta decisione, chiedendone la riforma dei termini Parte_1 riportati in epigrafe, ritenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato:
1. nel ritenere provato il sinistro e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata, tralasciando di tenere conto delle osservazioni del ctp di parte appellante in ordine alla esatta dinamica del sinistro;
2. nell'escludere il concorso di colpa della vittima per mancato uso del casco;
3. nel ritenere provato il legame affettivo tra le parti attrici senza prova da parte dei congiunti.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che eccepivano la inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito. pag. 3/8 Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte disponeva l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo una specifica risposta alle osservazioni alla relazione di perizia deposita in primo grado.
Nelle more dell'istruttoria del presente giudizio, con sentenza n. 424/2024 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda risarcitoria di ed TO CP_5 CP_4
AR per i danni subiti in qualità di congiunte di Persona_1
(rispettivamente moglie e figlie del defunto figlio per il sinistro del Persona_2
23.5.2012.
impugnava la decisione, spiegando i medesimi motivi (sub 1 e 2) già Parte_1 articolati nell'appello avverso la sentenza n. 223/2020, e chiedeva la riunione dei giudizi, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si costituivano in giudizio le appellate, che si associavano alla richiesta di riunione, eccepivano la inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
I due procedimenti venivano riuniti e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa
è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Entrambi gli appelli sono infondati.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per entrambi i procedimenti, vista la coincidenza dei primi due motivi e tenuto conto del richiamo della decisione n. 223/2020 nella motivazione della sentenza n. 424/2020.
2.1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.
Il Tribunale di Locri, in entrambe le decisioni, non si è accontentata dalla testimonianza di RA AR, ma ha analizzato il fascicolo delle indagini preliminari, nonché gli esiti della consulenza tecnico modale e medico legale.
Proprio dall'esame di tutto il materiale probatorio emerge la prova della effettiva verificazione del sinistro e della esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta. Oltre alla testimonianza di RA AR, la dinamica del sinistro è confermata dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, che hanno rinvenuto la vespa guidata da sulla propria corsia di Persona_1 marcia, ed hanno analizzato i segni di frenata, individuando anche il punto di impatto.
pag. 4/8 La ricostruzione dei fatti ipotizzata dai congiunti del ha trovato riscontro Persona_1 nella relazione di perizia dell'ing. (svolta nel giudizio n. 470/2014 Persona_3 definito con la sentenza n. 223/2020). Il ctu ha, infatti, analizzato i segni di frenata giungendo alla conclusione che l'autovettura, che percorreva la strada in direzione monte, teneva una velocità compresa tra i 116 ed i 128 Km/h, ed aveva impattato la vespa nella parte laterale posteriore sinistra invadendo la corsia di marcia direzione valle. Si deve precisare che la vespa si era appena immessa sulla strada da una traversa posta sulla destra rispetto alla direzione percorsa dall'auto, e tuttavia detta immissione si era già verificata al momento dell'impatto, visto che l'urto è avvenuto nella corsia di marcia direzione valle e sulla parte laterale posteriore sinistra.
Si deve escludere che l'urto sia avvenuto perché la vespa condotta dal si era Persona_1 immessa senza concedere la precedenza all'autovettura, visto che il punto di impatto era situato nell'altra corsia, l'auto procedeva ad elevatissima velocità mentre la vespa condotta da era di piccola cilindrata (50), e si trovava già in Persona_1 direzione valle al momento dell'impatto.
Al riguardo, il ctu ha fornito ulteriori chiarimenti sulla dinamica del sinistro, spiegando che l'auto avrebbe dovuto mantenere la destra, ed in questo modo non ci sarebbe stato alcun impatto, e che lo scontro non poteva essere frontale, come ipotizzato dall'appellante, visto che la vespa si era appena immessa e l'auto si dirigeva dalla sua corsia di marcia a quella opposta, come si vede nel grafico di pag. 3 della relazione integrativa depositata in data 11.7.2021:
pag. 5/8 Dalla rappresentazione grafica è quindi evidente che la condotta di guida della vespa non ha avuto alcuna incidenza sulla dinamica del sinistro, né il consulente di parte appellante ha ipotizzato un diverso svolgimento dei fatti.
Infine, non è documentato che sulla strada non si era verificato il passaggio di alcuna autovettura, in quanto dal seguito informativa (159/1-0/2012) risulta che la PG si era recata presso il rifornimento di benzina IP, ed aveva controllati i filmati delle telecamere che tuttavia inquadravano solo una parte della strada senza notare autovetture incidentate o che percorrevano la strada ad altra velocità, pur affermando che comunque non sarebbe stato possibile identificare l'autovettura "atteso che la qualità delle immagini risultava scadente”. In pratica, dalla visione dei filmati non è stato notato il passaggio di auto veloci o incidentate, ma non si è escluso il passaggio di auto in generale, per cui l'auto che aveva investito poteva essere Persona_1 ammaccata in punto non visibile, essere passata nella parte della strada fuori inquadratura ovvero aver ridotto la velocità al momento del passaggio nei pressi della stazione di servizio. Si tratta, in conclusione, di un dato irrilevante ai fini della decisione.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non appare fondato. Non vi è prova dell'uso del casco, ma la circostanza non appare rilevante ai fini della interruzione del nesso causale o della valutazione di un concorso di colpa. Il sinistro aveva provocato, infatti, esiti di politraumatismo con grave trauma cranico, distacco del tavolato osseo in regione frontale dx, ematoma corticale, ematoma subdurale occipitale dx ed interemisferico posteriore, frattura del processo trasverso della VII^ vertebra cervicale, polifratture costali 1^,2^3^,4^,5^,10^,11^ e 12^ costa sx, frattura clavicola sx, rottura di milza con splenectomia e emotrasfusioni multiple, frattura pluriframmentaria branca ischio pubica sx, ala iliaca sx e sfondamento dell'acetabolo sx, frattura scomposta pluriframmentaria diafisi prossimale femore sx trattata chirurgicamente e complicata da sepsi. Il decesso avveniva per shock emorragico, sepsi severa ed insufficienza multiorgano. Il Ctu dott. riferiva che, per la violenza dell'impatto lesivo, non era in grado di accertare se Per_4 il danneggiato avesse indossato il casco protettivo né se l'uso corretto del dispositivo avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esito fatale. Alla luce di queste considerazioni non pag. 6/8 è possibile ritenere dimostrato un concorso di colpa del danneggiato e quindi ridurre il risarcimento ex art. 1227 comma 1 c.c.
2.3. Si deve rigettare anche l'ultimo motivo di impugnazione, riferibile alla sola sentenza n. 223/2020, relativo alla carenza di prova del legame affettivo tra le parti.
Al riguardo, si deve osservare che In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (Cass. Sez. 3, 30/08/2022, n. 25541, Rv. 665444 - 01).
La prova, peraltro, è stata fornita positivamente per la posizione della vedova, che ha prodotto documentazione medica relativa alle ripercussioni sulla sua salute della perdita del coniuge, tanto da sviluppare una malattia ed una lesione della integrità psicofisica. Il danno è stato invece liquidato in misura vicino al minimo per i due figli, in assenza di una personalizzazione della sofferenza patita e della prova di un particolare legame affettivo tra le parti o di convivenza. Le doglianze mosse rispetto alla liquidazione appaiono quindi prive di pregio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, prendendo come riferimento il risarcimento liquidato per ciascuna parte appellata (tutti compresi nello scaglione tra € 52.001 e € 260,000), aumentato ex art. 4 comma 2 nel caso di difesa di più parti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2552,00 per la fase decisionale, per un totale di 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun gravame. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da avverso le sentenze del Tribunale di Locri n. 223/2020 e n. Parte_1
424/2024, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di in € 9.308,00 oltre 15 % per Controparte_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per la posizione di NI
AR e da distrarsi in favore degli avvocati IU PI ed Controparte_2
TO PI, in € 11.456,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per la posizione di TO AR e CP_5 [...] da distrarsi in favore degli avvocati Maria Carmela Sgro e RA Controparte_4
Bonaparte;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della ctu integrativa, nella misura liquidata in separato provvedimento;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascun gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone TR Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 404/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IA PE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MACRI' IA e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO
TO AR (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CR NT e dell'avv. CR PE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
CR NT e dell'avv. CR PE appellati cui è riunita la causa civile di II grado n. 478/2024 RG tra
(C.F. ), quale impresa designata per il FGVS, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IA PE
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SGRO CP_3 C.F._4
MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO NT CA (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. SGRO MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._6 dell'avv. SGRO MA AR e dell'avv. BONAPARTE FRANCESCO appellate
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) rigettare le domande avanzata in primo grado dagli appellati, in quanto infondate in fatto e diritto e non provate.
2) condannare gli appellati di cui al giudizio n.404/20 alla restituzione della somma incassata, pari ad euro 687.572,71, oltre accessori.
3) condannare gli appellati di cui al giudizio riunito n.478/24 alla restituzione della somma incassata, pari ad euro 180.000,00, oltre accessori.
In via subordinata riconoscere un concorso di colpa nella causazione del sinistro e dell'evento, in capo alla vittima, con conseguente riduzione proporzionale del quantum e con condanna alla restituzione delle somme incassate, avendo la concludente compagnia, adempiuto alla sentenza di primo grado, mediante il pagamento di quanto statuito.
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di iscrizione a ruolo del secondo grado di giudizio, ammontanti ad euro 2.556,00 per il giudizio n. 404/20 ed euro 1.170,00 per il giudizio n. 478/24
per In via preliminare: Controparte_1
1) Dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art.348 bis cpc;
2) Dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. nel merito:
3) Rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e in diritto;
4) Sempre col favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, con iva, cpa e rimborso forfettario.
pag. 2/8 per NI AR e respingere siccome inammissibile Controparte_2 improcedibile o comunque infondato l'appello proposto da quale Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S. (Fondo di Garanzia Vittime della Strada) per la Regione
Calabria in persona del s.l.r.p.t., confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
con vittoria di spese compensi del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
per TO AR e In via preliminare: CP_5 Controparte_4
1) Dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.
-nel merito:
2) Rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e in diritto;
3) Sempre col favore delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, con iva, c.p.a. e rimborso forfettario da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 223/2020 il Tribunale di Locri condannava , quale Parte_1 impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti da IU e nonché NI AR, per il decesso Controparte_2 del loro congiunto avvenuto in data 23.5.2012 a causa del sinistro Persona_1 provocato da auto non identificata.
impugnava la predetta decisione, chiedendone la riforma dei termini Parte_1 riportati in epigrafe, ritenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato:
1. nel ritenere provato il sinistro e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto non identificata, tralasciando di tenere conto delle osservazioni del ctp di parte appellante in ordine alla esatta dinamica del sinistro;
2. nell'escludere il concorso di colpa della vittima per mancato uso del casco;
3. nel ritenere provato il legame affettivo tra le parti attrici senza prova da parte dei congiunti.
Si costituivano in giudizio gli appellati, che eccepivano la inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito. pag. 3/8 Con ordinanza del 29.3.2021 la Corte disponeva l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo una specifica risposta alle osservazioni alla relazione di perizia deposita in primo grado.
Nelle more dell'istruttoria del presente giudizio, con sentenza n. 424/2024 il Tribunale di Locri accoglieva la domanda risarcitoria di ed TO CP_5 CP_4
AR per i danni subiti in qualità di congiunte di Persona_1
(rispettivamente moglie e figlie del defunto figlio per il sinistro del Persona_2
23.5.2012.
impugnava la decisione, spiegando i medesimi motivi (sub 1 e 2) già Parte_1 articolati nell'appello avverso la sentenza n. 223/2020, e chiedeva la riunione dei giudizi, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Si costituivano in giudizio le appellate, che si associavano alla richiesta di riunione, eccepivano la inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
I due procedimenti venivano riuniti e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa
è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Entrambi gli appelli sono infondati.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per entrambi i procedimenti, vista la coincidenza dei primi due motivi e tenuto conto del richiamo della decisione n. 223/2020 nella motivazione della sentenza n. 424/2020.
2.1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.
Il Tribunale di Locri, in entrambe le decisioni, non si è accontentata dalla testimonianza di RA AR, ma ha analizzato il fascicolo delle indagini preliminari, nonché gli esiti della consulenza tecnico modale e medico legale.
Proprio dall'esame di tutto il materiale probatorio emerge la prova della effettiva verificazione del sinistro e della esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta. Oltre alla testimonianza di RA AR, la dinamica del sinistro è confermata dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, che hanno rinvenuto la vespa guidata da sulla propria corsia di Persona_1 marcia, ed hanno analizzato i segni di frenata, individuando anche il punto di impatto.
pag. 4/8 La ricostruzione dei fatti ipotizzata dai congiunti del ha trovato riscontro Persona_1 nella relazione di perizia dell'ing. (svolta nel giudizio n. 470/2014 Persona_3 definito con la sentenza n. 223/2020). Il ctu ha, infatti, analizzato i segni di frenata giungendo alla conclusione che l'autovettura, che percorreva la strada in direzione monte, teneva una velocità compresa tra i 116 ed i 128 Km/h, ed aveva impattato la vespa nella parte laterale posteriore sinistra invadendo la corsia di marcia direzione valle. Si deve precisare che la vespa si era appena immessa sulla strada da una traversa posta sulla destra rispetto alla direzione percorsa dall'auto, e tuttavia detta immissione si era già verificata al momento dell'impatto, visto che l'urto è avvenuto nella corsia di marcia direzione valle e sulla parte laterale posteriore sinistra.
Si deve escludere che l'urto sia avvenuto perché la vespa condotta dal si era Persona_1 immessa senza concedere la precedenza all'autovettura, visto che il punto di impatto era situato nell'altra corsia, l'auto procedeva ad elevatissima velocità mentre la vespa condotta da era di piccola cilindrata (50), e si trovava già in Persona_1 direzione valle al momento dell'impatto.
Al riguardo, il ctu ha fornito ulteriori chiarimenti sulla dinamica del sinistro, spiegando che l'auto avrebbe dovuto mantenere la destra, ed in questo modo non ci sarebbe stato alcun impatto, e che lo scontro non poteva essere frontale, come ipotizzato dall'appellante, visto che la vespa si era appena immessa e l'auto si dirigeva dalla sua corsia di marcia a quella opposta, come si vede nel grafico di pag. 3 della relazione integrativa depositata in data 11.7.2021:
pag. 5/8 Dalla rappresentazione grafica è quindi evidente che la condotta di guida della vespa non ha avuto alcuna incidenza sulla dinamica del sinistro, né il consulente di parte appellante ha ipotizzato un diverso svolgimento dei fatti.
Infine, non è documentato che sulla strada non si era verificato il passaggio di alcuna autovettura, in quanto dal seguito informativa (159/1-0/2012) risulta che la PG si era recata presso il rifornimento di benzina IP, ed aveva controllati i filmati delle telecamere che tuttavia inquadravano solo una parte della strada senza notare autovetture incidentate o che percorrevano la strada ad altra velocità, pur affermando che comunque non sarebbe stato possibile identificare l'autovettura "atteso che la qualità delle immagini risultava scadente”. In pratica, dalla visione dei filmati non è stato notato il passaggio di auto veloci o incidentate, ma non si è escluso il passaggio di auto in generale, per cui l'auto che aveva investito poteva essere Persona_1 ammaccata in punto non visibile, essere passata nella parte della strada fuori inquadratura ovvero aver ridotto la velocità al momento del passaggio nei pressi della stazione di servizio. Si tratta, in conclusione, di un dato irrilevante ai fini della decisione.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non appare fondato. Non vi è prova dell'uso del casco, ma la circostanza non appare rilevante ai fini della interruzione del nesso causale o della valutazione di un concorso di colpa. Il sinistro aveva provocato, infatti, esiti di politraumatismo con grave trauma cranico, distacco del tavolato osseo in regione frontale dx, ematoma corticale, ematoma subdurale occipitale dx ed interemisferico posteriore, frattura del processo trasverso della VII^ vertebra cervicale, polifratture costali 1^,2^3^,4^,5^,10^,11^ e 12^ costa sx, frattura clavicola sx, rottura di milza con splenectomia e emotrasfusioni multiple, frattura pluriframmentaria branca ischio pubica sx, ala iliaca sx e sfondamento dell'acetabolo sx, frattura scomposta pluriframmentaria diafisi prossimale femore sx trattata chirurgicamente e complicata da sepsi. Il decesso avveniva per shock emorragico, sepsi severa ed insufficienza multiorgano. Il Ctu dott. riferiva che, per la violenza dell'impatto lesivo, non era in grado di accertare se Per_4 il danneggiato avesse indossato il casco protettivo né se l'uso corretto del dispositivo avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esito fatale. Alla luce di queste considerazioni non pag. 6/8 è possibile ritenere dimostrato un concorso di colpa del danneggiato e quindi ridurre il risarcimento ex art. 1227 comma 1 c.c.
2.3. Si deve rigettare anche l'ultimo motivo di impugnazione, riferibile alla sola sentenza n. 223/2020, relativo alla carenza di prova del legame affettivo tra le parti.
Al riguardo, si deve osservare che In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (Cass. Sez. 3, 30/08/2022, n. 25541, Rv. 665444 - 01).
La prova, peraltro, è stata fornita positivamente per la posizione della vedova, che ha prodotto documentazione medica relativa alle ripercussioni sulla sua salute della perdita del coniuge, tanto da sviluppare una malattia ed una lesione della integrità psicofisica. Il danno è stato invece liquidato in misura vicino al minimo per i due figli, in assenza di una personalizzazione della sofferenza patita e della prova di un particolare legame affettivo tra le parti o di convivenza. Le doglianze mosse rispetto alla liquidazione appaiono quindi prive di pregio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, prendendo come riferimento il risarcimento liquidato per ciascuna parte appellata (tutti compresi nello scaglione tra € 52.001 e € 260,000), aumentato ex art. 4 comma 2 nel caso di difesa di più parti, nei seguenti termini: € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2552,00 per la fase decisionale, per un totale di 7.160,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascun gravame. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da avverso le sentenze del Tribunale di Locri n. 223/2020 e n. Parte_1
424/2024, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di in € 9.308,00 oltre 15 % per Controparte_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per la posizione di NI
AR e da distrarsi in favore degli avvocati IU PI ed Controparte_2
TO PI, in € 11.456,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge per la posizione di TO AR e CP_5 [...] da distrarsi in favore degli avvocati Maria Carmela Sgro e RA Controparte_4
Bonaparte;
3. pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della ctu integrativa, nella misura liquidata in separato provvedimento;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per ciascun gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone TR Morabito
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