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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2574/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
LA AB e MA OV che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. MARABOTTO LUISA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione more uxorio alle seguenti Per_1 condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre in Carrù (CN), Via
Mazzini n. 12.
2. La casa familiare sita in Carrù (CN), Via Privata n. 12, di piena proprietà del sig. Pt_1 rimarrà di conseguenza assegnata in via esclusiva a quest'ultimo con gli arredi che vi si trovano. La signora provvederà a trasferire la propria residenza in Carrù (CN), Via Parte_2 Mazzini n. 12 entro trenta giorni da oggi.
3. Tenute in considerazione l'età e le esigenze del minore, e gli impegni lavorativi dei genitori,
i sig.ri e concordano sui seguenti tempi di permanenza di Parte_1 Parte_2 presso il padre: Per_1
- un giorno settimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 17,00/18,00 fino al mattino del giorno successivo;
- un fine settimana (dal sabato alle ore 10,00 al lunedì mattina successivo) ogni 15 giorni;
- vacanze natalizie suddivise tra i genitori in due periodi, con festività principale alternata.
Alternanza fra i genitori tra NA e TO AN e poi tra OD (31 dicembre e 1gennaio) e l'Epifania (5 gennaio e 6 gennaio) per permettere al genitore a cui non spetta il NA, di trascorrere con il figlio TO AN;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato ed il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive un periodo da concordarsi per iscritto fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno di due settimane anche continuative con ciascuno dei genitori;
- durante le ulteriori festività, ponti, compleanni od onomastici secondo il criterio dell'alternanza.
Eventuali modifiche, da comunicarsi almeno quarantotto ore prima, potranno essere apportate dai genitori di comune accordo.
4. Quanto al contributo di mantenimento del figlio il sig. tenuto conto dei Per_1 Pt_1 finanziamenti in corso in capo allo stesso almeno sino al 2047, si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico Parte_2 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sino al mese di dicembre 2025 compreso.
5. A decorrere dal mese di gennaio 2026 la somma mensile a titolo di mantenimento del figlio sarà dell'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a Parte_2 quando il figlio non avrà raggiunto una indipendenza economica.
6. Le spese straordinarie per il figlio, così come individuate nel protocollo spese straordinarie del
Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre.
7. L'assegno unico verrà percepito dal padre nella misura del 100% sino al mese di agosto 2025 compreso;
a decorrere dal mese di settembre 2025 verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.
8. Le detrazioni figli a carico saranno usufruite da entrambi i genitori nella misura sostenuta da ciascuna parte.
9. I genitori rilasciano sin da ora reciproco consenso alla concessione e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, od altri equipollenti per sé e per il minore.
10. Spese di giudizio compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dalla relazione non coniugale tra le Per_1 parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In punto assegnazione della casa coniugale sita in Carrù (CN), Via Privata n. 12, rilevato che le parti hanno concordato che il figlio rimarrà collocato presso la madre in Carrù (CN), Via Mazzini Per_1
n. 12, non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che il signor “resta nella disponibilità” della casa coniugale, di sua Pt_1 esclusiva proprietà.
Spese di lite compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
PRENDE ATTO che le parti concordano a che la casa coniugale sita in Carrù (CN), Via Privata n.
12, di esclusiva proprietà del signor resti nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_1
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle Per_1 parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2574/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
LA AB e MA OV che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. MARABOTTO LUISA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione more uxorio alle seguenti Per_1 condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre in Carrù (CN), Via
Mazzini n. 12.
2. La casa familiare sita in Carrù (CN), Via Privata n. 12, di piena proprietà del sig. Pt_1 rimarrà di conseguenza assegnata in via esclusiva a quest'ultimo con gli arredi che vi si trovano. La signora provvederà a trasferire la propria residenza in Carrù (CN), Via Parte_2 Mazzini n. 12 entro trenta giorni da oggi.
3. Tenute in considerazione l'età e le esigenze del minore, e gli impegni lavorativi dei genitori,
i sig.ri e concordano sui seguenti tempi di permanenza di Parte_1 Parte_2 presso il padre: Per_1
- un giorno settimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 17,00/18,00 fino al mattino del giorno successivo;
- un fine settimana (dal sabato alle ore 10,00 al lunedì mattina successivo) ogni 15 giorni;
- vacanze natalizie suddivise tra i genitori in due periodi, con festività principale alternata.
Alternanza fra i genitori tra NA e TO AN e poi tra OD (31 dicembre e 1gennaio) e l'Epifania (5 gennaio e 6 gennaio) per permettere al genitore a cui non spetta il NA, di trascorrere con il figlio TO AN;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il sabato ed il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive un periodo da concordarsi per iscritto fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno di due settimane anche continuative con ciascuno dei genitori;
- durante le ulteriori festività, ponti, compleanni od onomastici secondo il criterio dell'alternanza.
Eventuali modifiche, da comunicarsi almeno quarantotto ore prima, potranno essere apportate dai genitori di comune accordo.
4. Quanto al contributo di mantenimento del figlio il sig. tenuto conto dei Per_1 Pt_1 finanziamenti in corso in capo allo stesso almeno sino al 2047, si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) da versarsi a mezzo bonifico Parte_2 bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sino al mese di dicembre 2025 compreso.
5. A decorrere dal mese di gennaio 2026 la somma mensile a titolo di mantenimento del figlio sarà dell'importo di € 400,00 (euro quattrocento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a Parte_2 quando il figlio non avrà raggiunto una indipendenza economica.
6. Le spese straordinarie per il figlio, così come individuate nel protocollo spese straordinarie del
Tribunale di Torino, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia, restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre.
7. L'assegno unico verrà percepito dal padre nella misura del 100% sino al mese di agosto 2025 compreso;
a decorrere dal mese di settembre 2025 verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.
8. Le detrazioni figli a carico saranno usufruite da entrambi i genitori nella misura sostenuta da ciascuna parte.
9. I genitori rilasciano sin da ora reciproco consenso alla concessione e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, od altri equipollenti per sé e per il minore.
10. Spese di giudizio compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato dalla relazione non coniugale tra le Per_1 parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In punto assegnazione della casa coniugale sita in Carrù (CN), Via Privata n. 12, rilevato che le parti hanno concordato che il figlio rimarrà collocato presso la madre in Carrù (CN), Via Mazzini Per_1
n. 12, non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che il signor “resta nella disponibilità” della casa coniugale, di sua Pt_1 esclusiva proprietà.
Spese di lite compensate come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
PRENDE ATTO che le parti concordano a che la casa coniugale sita in Carrù (CN), Via Privata n.
12, di esclusiva proprietà del signor resti nella disponibilità di quest'ultimo. Pt_1
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle Per_1 parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi