Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3617/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07/05/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
APPELLANTE
E
- CP_1
APPELLATO
-
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante, l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato
, l'Avv. PASQUALE MURANO, il quale conclude CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3617/2021 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante, ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante il seguente dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3617/2021 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 13.12.2021, avverso la sentenza n. 177/2021 pubblicata il
28.10.2021, notificata a mezzo pec in data 12.11.2021;
TRA
Parte_1
, (c.f.: , elettivamente domiciliato al CORSO XVIII
[...] P.IVA_1
AGOSTO n. 46, , presso lo studio dell'AVVOCATURA Pt_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA (c.f.: , C.F._1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
APPELLANTE
E
, nato a Rionero in [...] il [...], c.f.: CP_1
, elettivamente domiciliato alla VIA GALLIANO, PAL. C.F._2
presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. PASQUALE MURANO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di opposizione.
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal CP_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 41922 (Class. n. 049.02), emessa dalla
Prefettura di in data 03.06.2021, notificata in data 25.06.2021, con gli Pt_1
veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 52,00 a titolo di sanzione amministrativa, sulla base del verbale di accertamento e contestazione n.
320893538, elevato e notificato in data 01.02.2021 dai Carabinieri della Stazione di , per la violazione dell'art. 190 co. 2 e co. 10 del d.lgs. n. Controparte_2
285 del 30.04.1992 (Codice della Strada), poiché in data 18.01.2021, all'altezza della rotatoria presente in Largo Don Milani: “in qualità di pedone, attraversava, la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale posto a 100 metri” di distanza dal luogo dell'incidente, venendo coinvolto in un sinistro.
Con sentenza n. 177/2021 depositata il 28.10.2021, il Giudice di Pace di Melfi ha accolto l'opposizione ritenendo che: “le memorie di costituzione della Parte_1
pervenute in data 20.10.2021” fossero state depositate “ben oltre il
[...] termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata al 26.10.2021 con decreto ex art. 415 c.p.c., rilevando: “la mancata costituzione della P.A. resistente, per essere incorsa nelle decadenze d cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150”, sul presupposto che nei giudizi in materia di opposizione a sanzioni amministrative: “la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati e dunque la fondatezza della pretesa sanzionatoria, che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente”.
Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto il presente appello Parte_1
deducendo la violazione del combinato disposto dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 416 c.p.c., per avere il
Giudice di prime cure erroneamente rilevato “la mancata costituzione della P.A.
pag. 3/8 resistente, per essere incorsa nelle decadenze d cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150”, ritenendo, altresì, “illegittima la sanzione opposta sul presupposto della insussistenza di elementi probatori adeguati e tali da dimostrare la fondatezza delle sanzioni comminate”.
Sulla base di tali premesse, riportandosi alle difese spiegate in primo grado, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, ha dedotto la correttezza della sentenza, CP_1
nonché l'illegittimità della sanzione, reiterando i motivi già avanzati in primo grado, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
La causa, in data 15.05.2024, dopo alcuni rinvii, dovuti anche alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata all'udienza del
07.05.2025 per la discussione e la decisione.
§2. Il motivo di appello è fondato. Per giurisprudenza costante, infatti, “nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni
o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il meramente deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato dall' art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (e già prima dall'art. 23, secondo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ndr), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma irregolare” (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
02/11/2021, n. 31108).
pag. 4/8 Invero, la Suprema Corte, con un recente arresto (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro
Ord. n. 7801 del 31/1/2024) ha statuito che "in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dall'articolo 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile
"ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicché la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova" (v. anche ex plurimis Cass.
Ord. n. 5828/2015).
Tuttavia, tale principio opera solo per la documentazione relativa all'infrazione e non anche per gli ulteriori documenti prodotti dall'amministrazione, soggetti alle ordinarie preclusioni processuali.
In base alla disciplina di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, infatti,
l'Amministrazione convenuta nel giudizio di opposizione, soggiace ad un doppio regime preclusivo, potendo depositare senza limitazioni temporali la copia del rapporto unitamente agli atti relativi all'accertamento e soggiacendo, viceversa, al termine preclusivo di cui all'art. 416 c.p.c. per quanto concerne il deposito di ulteriore documentazione (cfr., sul punto, Cassazione civile sez. II, 02/11/2022,
n. 32226).
Nella presente fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace di la nel giudizio di primo grado ha depositato la Pt_1 Parte_1
documentazione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza (fissata per la data del 26.10.2021).
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l'utilizzo del sistema PEC, per l'inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio avanti il Giudice di Pace, deve: “senz'altro reputarsi consentito, trattandosi nella specie di un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che
pag. 5/8 considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge (Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n. 5160 del 4 marzo
2009)” (vedasi: Cass. Civ., sez. II, n.14281 del 24/05/2023).
Infatti, il Giudice di Pace ha omesso di considerare che la documentazione è stata depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, avendo la provveduto al suo invio a mezzo pec in data 08.10.2021, come Parte_1
risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna, in atti, che ne attesta la ricezione in pari data;
pertanto, il deposito della documentazione in esame deve ritenersi tempestivo (vedasi la documentazione contenuta nel fascicolo dell'appellante).
Dunque, il Giudice di prime cure ha erroneamente rilevato la “mancata costituzione della P.A. resistente per essere incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150”.
Invero, premesso il rispetto del termine di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e attesa l'utilizzabilità in ogni caso della relativa documentazione, il Giudice di
Pace avrebbe dovuto rilevare la ritualità della costituzione della Parte_1
avvenuta, in data 08.10.2021, proprio, mediante il tempestivo invio all'indirizzo
PEC del Giudice di pace di Melfi della comparsa di costituzione e della relativa documentazione ad essa allegata.
§3. Ciononostante, va confermato l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della mancata indicazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato la contestazione differita della violazione; motivo ritualmente avanzato dall'opponente e riproposto nel presente grado di appello (cfr. pag. 4 e ss della comparsa di costituzione e risposta).
Invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,
e fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, in virtù di quanto stabilito agli artt. 200 e 201 c.d.s., quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso
pag. 6/8 impossibile la contestazione immediata; dovendosi rilevare che su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio.
In altri termini, ai fini della legittimità della contestazione differita, fuori dai casi di cui all' art. 201, co. 1 bis, c.d.s. - per i quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni -, è sufficiente che siano indicati nel verbale di contestazione (anche solo sinteticamente) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ben potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Orbene, nel caso in esame, nel verbale non sono indicate le ragioni per le quali la contestazione non è avvenuta immediatamente e non risulta provata la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 201 co.
1-bis per le quali è escluso l'obbligo di motivazione della contestazione differita.
Infatti, pur condividendosi quanto osservato dalla , nella memoria Parte_1
difensiva di primo grado, circa l'impossibilità di elevare il verbale di accertamento prima che siano acquisiti tutti gli elementi necessari per verificare l'effettiva sussistenza della violazione, è pur sempre necessario che tali ragioni siano riportate nella motivazione del verbale di accertamento, non trattandosi di ipotesi sussumibile tra quelle tassativamente previste dalla disposizione da ultimo citata per le quali è escluso, ex lege, l'obbligo di contestazione immediata.
Dunque, in ragione dell'omessa specificazione dei motivi per cui è mancata la contestazione immediata dell'infrazione, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui annulla il provvedimento impugnato (Cass. Civ., sez. II,
n. 9278 del 20/04/2006; arg.: Tribunale di Arezzo del 05/09/2011, n. 703;
Giudice di Pace di Ovada del 21/10/2005, al considerato n. 12).
pag. 7/8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, nei confronti di , avverso la sentenza del Giudice
[...] CP_1
di Pace di Melfi n. 177/2021 pubblicata il 28.10.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Melfi n. 177/2021, nella parte in cui annulla l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 41922 (Class. n. 049.02) del 03.06.2021, con diversa motivazione;
2) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese del presente grado di appello che si CP_1
liquidano complessivamente in euro 232,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite
Potenza lì, 08/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio del Processo Dott. Domenico Pirolo.
pag. 8/8