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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 marzo 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1341/2023 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Conegliano (Tv), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Calogero Alaimo, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Gian Maria Santilano, giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Cautela Domenico, giusta procura in atti;
- resistenti
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Mariaconcetta Segreto per delega dell'avv.
Calogero Alaimo per la società ricorrente, l'avv. Gian Maria Santilano per
[...]
e l'avv. Marcella Merlo per delega dell'avv. Cautela. CP_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e
1 verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha agìto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna di e al pagamento, in Controparte_2 CP_1
solido tra loro, della somma di € 34.465,93, oltre interessi convenzionali dalla data di cessione del credito fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha esposto che i resistenti e - quest'ultima nella qualità di coobbligata - avevano Controparte_2 CP_1
stipulato in data 25.5.2010 con la il finanziamento recante n. Controparte_3
017573519.0 per l'importo di € 26.983,79 e, successivamente, non avevano provevduto a rimborsare le rate convenute.
Detta società ha evidenziato, inoltre, che il credito vantato dalla CP_3
nei confronti dei resistenti era stato dapprima ceduto alla con
[...] Controparte_4
contratto del 15.12.2014 e, successivamente, ceduto alla con Parte_2
contratto dell'1.8.2019 e poi ancora, con contratto del 22.11.2019, ceduto alla odierna ricorrente. Parte_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione CP_1
ad agire della la nullità del contratto di finanziamento per difetto Parte_1
di causa, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
, costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di Controparte_2
legittimazione ad agire della nonché la nullità delle clausole nn. Parte_1
2 23 e 24 delle condizioni generali di contratto di finanziamento per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo.
I resistenti, per i motivi sopra indicati, hanno chiesto il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 23.5.2023 il Tribunale ha concesso termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Premesso ciò, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
I resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della
[...]
sostenendo che la stessa non ha documentato che il credito in contestazione Parte_1
era stato ricompreso dapprima tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato tra la e la il 15.12.2014, poi tra quelli Controparte_3 Controparte_4
oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato tra la e la Controparte_4 [...]
in data 1.8.2019, ed ancora tra quelli oggetto del contratto di cessione in Parte_2
blocco stipulato tra la e l'odierna ricorrente il Parte_2 Parte_1
22.11.2019.
Orbene, fatta questa premessa, il Tribunale evidenzia che l'eccezione del difetto di legittimazione attiva avanzata dai ricorrenti deve essere correttamente riqualificata quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico per cui è causa.
Sul punto, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti
3 in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a
chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito
della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
difesa.”
Ciò precisato, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass., n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016).
Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto quanto segue: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari
4 vincoli di forma dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
prova, anche indiziario… b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza
della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nella sentenza citata si legge che “in caso di cessione di crediti individuabili
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito
di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla
società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta
individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in
quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
5 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa
in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
La sentenza della Suprema Corte prevede, altresì, che “Diverso è, però, il caso
in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa
esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere
certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come
tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore
ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova
presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso
risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della
dedotta cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non si
6 rinviene la prova che il credito in contestazione, originariamente vantato dalla
[...]
nei confronti dei resistenti, sia stato oggetto delle suddette cessioni in CP_3
blocco e, da ultimo, trasferito nella titolarità dalla Parte_1
Ed invero, dagli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 6,
9 e 12 ricorso) non si rinvengono elementi idonei, sufficienti e soprattutto chiari per annoverare il credito per cui è causa tra quelli ceduti in forza delle suindicate operazione in blocco del 15.12.2014, dell'1.8.2019 e del 22.11.2019; le suddette comunicazioni, non contengono l'indicazione di tutti i crediti ceduti ma solo un elenco di criteri in forza dei quali il singolo debitore – spesso non dotato di specifiche competenze nel settore bancario e finanziario – dovrebbe dedurre che il rapporto che lo riguarda è interessato da una operazione di cessione in blocco.
A tal proposito si osserva che la Corte di Cassazione ha precisato che l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve consentire al debitore
“… di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. n.
4277/2023).
Agli atti del presente giudizio, inoltre, si rinvengono solo copie incomplete dei contratti di cessioni in blocco stipulati rispettivamente il 15.12.2014, l'1.8.2019 e il
22.11.2019; tali contratti sono privi degli allegati contenenti l'elenco dei singoli crediti ceduti (cfr. 5, 8 e 11 ricorso).
Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi ai documenti denominati
“Certificazione credito ”, “Certificazione credito e “Certificazione Pt_1 CP_4
credito ” (cfr. all. memoria integrativa n. 1 depositata dalla ricorrente) con cui CP_5
- amministratore unico della - - CP_6 Parte_1 CP_7
Consigliere delegato della - e - persona fisica Controparte_4 Controparte_8
7 designata dalla società liquidatrice “Blade Menagement s.r.l.” della Controparte_9
- hanno dichiarato di avere acquistato il credito in contestazione.
[...]
A tal proposito si osserva che per orientamento giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale alle suddette dichiarazioni non può essere riconosciuta natura confessoria in quanto sono state sottoscritte “… da soggetto di cui non sono noti i poteri
rappresentativi verso l'esterno” (cfr. Trib. Treviso, 16.9.2021) e, inoltre,
rappresentano documenti formati “…unilateralmente appositamente per il presente
giudizio” (cfr. Trib. Treviso, 12.10.2021; Trib. Brescia, n. 7626/2022; Trib. Brescia, n.
3086/2022; Trib. Ravenna, n. 337/2023; Trib. Brescia, 16.8.2023).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non essendo stata raggiunta la prova che l'odierna ricorrente vanti la titolarità del credito in contestazione (cfr. Corte d'Appello
Milano, sent. n. 220/2023; Trib. Torino sent. n. 3943/2022; Tribunale di Firenze sent.
n. 685/2023) il ricorso proposto dalla deve essere rigettato. Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività
espletata dalle parti e la semplicità delle questioni trattate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1341/2023 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Parte_1
8 dei resistenti che si liquidano, per ciascuno, in € 3.500,00 per compensi,
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
9
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 26 marzo 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1341/2023 R.G.
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Conegliano (Tv), Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Calogero Alaimo, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Gian Maria Santilano, giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Cautela Domenico, giusta procura in atti;
- resistenti
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Mariaconcetta Segreto per delega dell'avv.
Calogero Alaimo per la società ricorrente, l'avv. Gian Maria Santilano per
[...]
e l'avv. Marcella Merlo per delega dell'avv. Cautela. CP_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e
1 verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ha agìto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la condanna di e al pagamento, in Controparte_2 CP_1
solido tra loro, della somma di € 34.465,93, oltre interessi convenzionali dalla data di cessione del credito fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite.
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha esposto che i resistenti e - quest'ultima nella qualità di coobbligata - avevano Controparte_2 CP_1
stipulato in data 25.5.2010 con la il finanziamento recante n. Controparte_3
017573519.0 per l'importo di € 26.983,79 e, successivamente, non avevano provevduto a rimborsare le rate convenute.
Detta società ha evidenziato, inoltre, che il credito vantato dalla CP_3
nei confronti dei resistenti era stato dapprima ceduto alla con
[...] Controparte_4
contratto del 15.12.2014 e, successivamente, ceduto alla con Parte_2
contratto dell'1.8.2019 e poi ancora, con contratto del 22.11.2019, ceduto alla odierna ricorrente. Parte_1
costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione CP_1
ad agire della la nullità del contratto di finanziamento per difetto Parte_1
di causa, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
, costituitosi in giudizio, ha eccepito la carenza di Controparte_2
legittimazione ad agire della nonché la nullità delle clausole nn. Parte_1
2 23 e 24 delle condizioni generali di contratto di finanziamento per violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo.
I resistenti, per i motivi sopra indicati, hanno chiesto il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 23.5.2023 il Tribunale ha concesso termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Successivamente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281
sexies c.p.c..
Premesso ciò, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
I resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire della
[...]
sostenendo che la stessa non ha documentato che il credito in contestazione Parte_1
era stato ricompreso dapprima tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato tra la e la il 15.12.2014, poi tra quelli Controparte_3 Controparte_4
oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato tra la e la Controparte_4 [...]
in data 1.8.2019, ed ancora tra quelli oggetto del contratto di cessione in Parte_2
blocco stipulato tra la e l'odierna ricorrente il Parte_2 Parte_1
22.11.2019.
Orbene, fatta questa premessa, il Tribunale evidenzia che l'eccezione del difetto di legittimazione attiva avanzata dai ricorrenti deve essere correttamente riqualificata quale difetto della titolarità attiva nel rapporto giuridico per cui è causa.
Sul punto, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti
3 in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a
chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità
della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito
della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del
diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del
comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la
negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed
eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera
difesa.”
Ciò precisato, sulla base di un recente orientamento della Suprema Corte la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass., n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016).
Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto quanto segue: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari
4 vincoli di forma dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di
prova, anche indiziario… b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non
contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza
della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel
novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Nella sentenza citata si legge che “in caso di cessione di crediti individuabili
blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto
di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito
di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla
società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova
dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con
certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non
deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta
individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i
crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le
indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in
quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse
5 consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli
trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale
riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà
necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro
modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa
in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)”.
La sentenza della Suprema Corte prevede, altresì, che “Diverso è, però, il caso
in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa
esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere
certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può
ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come
tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore
ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti
giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso,
unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal
giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova
presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso
risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della
dedotta cessione” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti non si
6 rinviene la prova che il credito in contestazione, originariamente vantato dalla
[...]
nei confronti dei resistenti, sia stato oggetto delle suddette cessioni in CP_3
blocco e, da ultimo, trasferito nella titolarità dalla Parte_1
Ed invero, dagli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 6,
9 e 12 ricorso) non si rinvengono elementi idonei, sufficienti e soprattutto chiari per annoverare il credito per cui è causa tra quelli ceduti in forza delle suindicate operazione in blocco del 15.12.2014, dell'1.8.2019 e del 22.11.2019; le suddette comunicazioni, non contengono l'indicazione di tutti i crediti ceduti ma solo un elenco di criteri in forza dei quali il singolo debitore – spesso non dotato di specifiche competenze nel settore bancario e finanziario – dovrebbe dedurre che il rapporto che lo riguarda è interessato da una operazione di cessione in blocco.
A tal proposito si osserva che la Corte di Cassazione ha precisato che l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale deve consentire al debitore
“… di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. n.
4277/2023).
Agli atti del presente giudizio, inoltre, si rinvengono solo copie incomplete dei contratti di cessioni in blocco stipulati rispettivamente il 15.12.2014, l'1.8.2019 e il
22.11.2019; tali contratti sono privi degli allegati contenenti l'elenco dei singoli crediti ceduti (cfr. 5, 8 e 11 ricorso).
Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi ai documenti denominati
“Certificazione credito ”, “Certificazione credito e “Certificazione Pt_1 CP_4
credito ” (cfr. all. memoria integrativa n. 1 depositata dalla ricorrente) con cui CP_5
- amministratore unico della - - CP_6 Parte_1 CP_7
Consigliere delegato della - e - persona fisica Controparte_4 Controparte_8
7 designata dalla società liquidatrice “Blade Menagement s.r.l.” della Controparte_9
- hanno dichiarato di avere acquistato il credito in contestazione.
[...]
A tal proposito si osserva che per orientamento giurisprudenziale condiviso dal
Tribunale alle suddette dichiarazioni non può essere riconosciuta natura confessoria in quanto sono state sottoscritte “… da soggetto di cui non sono noti i poteri
rappresentativi verso l'esterno” (cfr. Trib. Treviso, 16.9.2021) e, inoltre,
rappresentano documenti formati “…unilateralmente appositamente per il presente
giudizio” (cfr. Trib. Treviso, 12.10.2021; Trib. Brescia, n. 7626/2022; Trib. Brescia, n.
3086/2022; Trib. Ravenna, n. 337/2023; Trib. Brescia, 16.8.2023).
Sulla base di quanto esposto, pertanto, non essendo stata raggiunta la prova che l'odierna ricorrente vanti la titolarità del credito in contestazione (cfr. Corte d'Appello
Milano, sent. n. 220/2023; Trib. Torino sent. n. 3943/2022; Tribunale di Firenze sent.
n. 685/2023) il ricorso proposto dalla deve essere rigettato. Parte_1
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività
espletata dalle parti e la semplicità delle questioni trattate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1341/2023 R.G.,
rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Parte_1
8 dei resistenti che si liquidano, per ciascuno, in € 3.500,00 per compensi,
oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, il 26 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
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