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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 55 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 55 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 (a cui è riunito il n. 1284/2024 Rg) vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana Morcavallo in forza di mandato da intendersi apposto in calce ai ricorsi introduttivi dei due procedimenti riuniti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Torano Castello (Cs), C/da Peritano n. 4
- RICORRENTE NEI DUE GIUDIZI RIUNITI -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Cosenza alla Via Minzoni n° 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Cupelli, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE NEL PROC. 55/2024 RG –
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_2 C.F._3 Pt_2
(c.f. ); (c.f.
[...] C.F._4 Parte_3
) e (c.f. ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Cistaro in forza di separati mandati da intendersi apposti in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Montalto Uffugo (CS), alla via A.
Manzoni n°53
- RESISTENTI NEL GIUDIZIO N. 1294/2023 Rg -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN
SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità; disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Per il ricorrente (conclusioni articolate negli scritti conclusivi e richiamate all'udienza del 14.7.2025): “Voglia l' On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, accogliere la domanda e per
l'effetto, stante la riunione del giudizio di disconoscimento con quello di riconoscimento recante n. 55/2024, ed alla luce dell'espletata CTU sulla persona CP_ del ricorrente e del sig. nonché sugli eredi del ed altresì per ragioni di Pt_1 economia processuale: -accertare e dichiarare che il sig. non è Parte_1 figlio del de cuius sig. ; - accertare e dichiarare che il sig. Persona_1
è il padre biologico del sig. ; - ordinare all' CP_1 Parte_1 ufficiale dello stato civile di Paola (CS) di effettuare la prescritta annotazione a CP_ margine del relativo atto di nascita disponendo l'attribuzione del cognome in sostituzione del cognome;
-proseguire l'azione volta alla condanna del sig. Pt_1 per le ragioni di cui in narrativa al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali tutti;
-disporsi definitivamente a carico del resistente sig. per le ragioni di cui in narrativa, le spese relative CP_1 alla espletata CTU;
-con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA, CAP e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore antistatario”;
Per i resistenti eredi di (conclusioni rassegnate negli scritti Persona_1 conclusivi e richiamate all'udienza del 14.7.2025): “Voglia l' Ill. mo Tribunale di
Cosenza adìto, per i motivi sopra esposti accertare e dichiarare che il sig.
non è il padre biologico del sig. ed in ogni Persona_1 Parte_1 caso disporsi la compensazione delle spese processuali”; 3
Per il resistente (conclusioni rassegnate in comparsa di CP_1 costituzione e non ulteriormente precisate nei termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione: • Accertare se il Sig. sia il padre naturale o meno del CP_1
Sig. attraverso l'effettuazione di indagini medico-scientifiche; • Parte_1
Rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni così come chiesta da parte ricorrente perché prescritta e comunque infondata sia in fatto che in diritto, per come narrato in premessa;
• Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA, CAP e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Il PM, avuta regolare comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento delle domande introduttive dei due giudizi riuniti.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del procedimento n. 55/2024 Rg, , Parte_1 premesso di essere stato partorito in data 15.6.1962 dalla madre CP_2
di essere stato inizialmente riconosciuto dalla sola madre e di essere
[...] diventato, poi, figlio legittimato di , in forza di successivo Persona_1 matrimonio di quest'ultimo con la madre (avvenuto il 6.6.1973), deduceva di avere appreso in età adolescenziale di essere, in realtà, figlio di , con cui la CP_1 madre aveva intrattenuto una relazione sentimentale all'epoca del concepimento.
Chiedeva, quindi, accertarsi il proprio status di figlio biologico di e CP_1
CP_ condannarsi il medesimo al risarcimento del danno, avendo quest'ultimo del tutto disatteso i suoi doveri di padre nel corso del tempo, sia dal punto di vista morale che da quello economico. Si costituiva in giudizio , CP_1 confermando di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la madre del ricorrente, ma avanzando dubbi sulla reale paternità di quest'ultimo. Il resistente, quindi, pur non opponendosi all'espletamento di indagini ematologiche ai fini dell'accertamento della paternità, si opponeva all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, sia perché prescritta, sia perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in comparsa di costituzione.
A seguito di rilievo della possibile inammissibilità della domanda del (in Pt_1 mancanza di esperimento del rimedio demolitivo avverso lo status di figlio di
), il medesimo con ricorso depositato in data 29.4.2024 Persona_1 Pt_1 esperiva azione di disconoscimento di paternità nei confronti di Persona_1 4
e, per esso, dei suoi eredi (proc. n. 1284/2024 Rg), sulla base dei medesimi motivi esposti nell'atto introduttivo del precedente giudizio. Si costituivano gli eredi di
( , e Persona_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_2
) sostanzialmente aderendo alla domanda di . Parte_3 Parte_1
Riuniti i due giudizi, la causa era istruita a mezzo CTU, disattesa ogni diversa istanza istruttoria delle parti (ordinanza del 13.9.2024).
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio in data 14.7.2025, spirati i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc concessi alle parti per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. ha esperito, nei due giudizi riuniti, rispettivamente azione di Parte_1 dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di e azione di CP_1 disconoscimento di paternità nei confronti di (e, per esso, dei Persona_1 suoi eredi).
Evidentemente pregiudiziale è la decisione sul rimedio demolitivo dello status di figlio di , potendosi solo una volta passata in giudicato la relativa Persona_1 statuizione decidersi sull'attribuibilità al ricorrente dello status di figlio di
[...]
(Cass., Sez. Un., 8268/2023). Corretta è stata la scelta del relatore di CP_1 procedere a riunione dei due giudizi (anziché alla sospensione del primo in attesa della definizione del processo pregiudiziale con passaggio in giudicato), trovando applicazione l'istituto di cui all'art. 295 cpc solo qualora i due giudizi non possano essere riuniti (ai sensi dell'art. 40 c.p.c. o dell'art. 274 c.p.c., a seconda che pendano davanti a giudici diversi o davanti al medesimo giudice). Da tale corretta impostazione discende, tuttavia, la necessità, con la presente sentenza di decidere solo sull'azione avente ad oggetto il rimedio demolitivo, con rimessione della causa sul ruolo ai fini della decisione sulle altre domande del ricorrente che nel rimedio demolitivo trovano il loro antecedente pregiudiziale. La domanda pregiudiziale, inoltre, introdotta come disconoscimento di paternità, va riqualificata come impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità, non essendo
[...]
e uniti in matrimonio all'epoca della nascita di Per_1 Controparte_2
ed essendo quest'ultimo divenuto figlio legittimato del primo in Parte_1 forza di susseguente matrimonio di con la madre, quale istituto Persona_1 oggi abrogato in forza dell'unificazione dello status di “figlio”, ma all'epoca sottendente riconoscimento del genitore ai fini dell'acquisto dei diritti dei figli 5
legittimi da parte del figlio legittimato (cfr. Cass. 7924/2005 e la formulazione dell'art. 263 c.c. antecedentemente alle modifiche apportate dal d.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154, nonché dell'art. 283 c.c. antecedentemente all'abrogazione da parte della l. 10 dicembre 2012 n. 219). Non osta alla riqualificazione la rubrica dell'atto introduttivo del procedimento n. 1284/2024 Rg, potendosi rinvenire nella domanda del tutti gli elementi costituitivi dell'azione di cui all'art. 263 c.c., Pt_1 imprescrittibile se proposta dal figlio riconosciuto.
1.1 Tanto premesso, l'istruttoria svolta ha confermato che non è Parte_1 il figlio di , posto che, al di là delle dichiarazioni della madre del Persona_1 ricorrente (costituita nel procedimento n. 1284/2024 Rg), le indagini ematologiche e genetiche svolte dal CTU nominato in corso di causa (comparative del DNA di
- altra figlia di come detto deceduto - e Parte_4 Persona_1 [...]
, nonché del DNA di e ) hanno Parte_1 Parte_1 CP_1 confermato che al 99,27% e sono figli di padri Parte_1 Parte_4 differenti e al 99,99999999% è figlio di . Parte_1 CP_1
Trattandosi di indagini condotte con metodo scientifico e sfociate in sostanziale certezza per quanto riguarda la paternità di (quale dato da cui CP_1 inequivocamente si deduce la non paternità di ), esse possono Persona_1 recepirsi in questa sede. Irrilevante è il fatto che fosse o meno Persona_1 consapevole della non veridicità del riconoscimento all'atto del matrimonio con la madre del ricorrente, in quanto l'impugnazione del riconoscimento è azione ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità (Cass. 5242/2019).
A norma dell'art. 49, comma 1, lettera m), d.p.r. n. 396/2000 la presente sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita del , una volta passata in giudicato. Pt_1
1.2 Non avendo il chiesto il mantenimento del cognome del presunto padre, Pt_1 egli all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza assumerà il cognome della madre, conseguendo poi all'eventuale accoglimento dell'azione di riconoscimento di paternità l'assunzione del cognome del padre biologico.
2. Il giudizio viene, quindi, rimesso in istruttoria ai fini della decisione sulla CP_ domanda di dichiarazione giudiziale di paternità rivolta nei confronti di 6
e sulla domanda di risarcimento del danno indirizzata dal nei CP_1 Pt_1
CP_ confronti del medesimo
3. Viene rimessa alla sentenza definitiva, altresì, la regolamentazione delle spese e competenze di lite, incluse quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando nei due giudizi riuniti e rimessa alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione:
1. Accoglie la domanda di introduttiva del procedimento n. Parte_1
1284/2024 Rg - riqualificata nell'azione di cui all'art. 263 c.c. - e per l'effetto accerta e dichiara che non è figlio di Parte_1 [...]
; Per_1
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola per le annotazioni di legge nell'atto di nascita di della decisione una volta passata in giudicato (atto di Parte_1 nascita iscritto al n. 123, parte I, serie A, anno 1962 del Comune di Paola);
3. Rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza;
4. Rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma