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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1726/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
10.6.2024 e rimessa in decisione ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 7.5.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Salvatore Guglielmello ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Milano
(MI), Piazzale Giulio Cesare, 14,
APPELLANTI
E
pagina 1 di 19 (C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3
procura in atti, dall'avv. Marco Franzoso ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Via Chiossetto, 2,
APPELLATA
Oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo in società di persone
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, previa acquisizione nel fascicolo principale della documentazione allegata nel sub-fascicolo
R.G. 1729/24-1 dell'istanza ex art. 351 c. II cpc. così statuire:
Nel merito:
- accertato e dichiarato che , socio accomandatario della società “Le Controparte_1
Combattenti OR S.a.s. di EL OR & C.” non ha redatto il rendiconto economico relativo agli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
- accertato e dichiarato che negli esercizi sociali 2017 - 2018 – 2019 la società “Le
Combattenti OR S.a.s. di OR EL & C.” ha prodotto utili non inferiori all'importo di € 41.020,22;
- dato atto che sulla base degli accordi societari sottoscritti, gli utili societari maturati devono essere suddivisi tra i soci in parti uguali;
- accertato e dichiarato che non ha distribuito gli utili societari Controparte_1
maturati negli esercizi sociali 2017-2018-2019;
- accertato e dichiarato che la mancata redazione del rendiconto economico e la mancata distribuzione degli utili societari maturati integra a carico del socio accomandatario gli estremi della responsabilità extra contrattuale, in ogni caso: condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni Controparte_1
extracontrattuale, della somma di € 12.173,41 al netto dell'acconto ricevuto, in favore pagina 2 di 19 di , e della somma di € 13.673,41 in favore di , o Parte_1 Parte_2
la somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile per l'esatta quantificazione degli utili societari maturati negli esercizi sociali dal 2013 al 2021.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : confermi integralmente la sentenza n.
2926/2024 del Tribunale di Milano resa e pubblicata in data 14/03/2024 e notificata in uno all'atto di precetto in data 14 maggio 2024, con riferimento al procedimento di primo grado a R.G. 14042/2021 del Tribunale Civile di Milano, rigettando le domande tutte di riforma della decisione di primo grado, avanzate delle appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA : si insta per l'eventuale ammissione delle prove tutte come articolate all'interno della memoria ex art. 183 6.o comma n. 2 c.p.c. depositata in atti nel corso del procedimento di primo grado, con i testi e i capitoli di prova indicati, e per le ulteriori eventuali richieste.
Si chiede già fin d'ora il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parti appellanti, facendo fin d'ora istanza per essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a parti appellanti.”
FATTO E PROCESSO
e , socie accomandanti della società “Le Parte_1 Parte_2
Combattenti OR Sas” (di seguito, semplicemente, “la società”), proprietaria di una trattoria nel comune di Milano, convenivano in giudizio la socia accomandataria,
pagina 3 di 19 , per sentirne accertare la responsabilità per inadempimento Controparte_1
dell'obbligo, sulla medesima incombente, di compilazione del rendiconto relativo agli esercizi dal 2012 al 2020, con conseguente impedimento all'esercizio, da parte delle attrici, del controllo sulla gestione.
Le accomandanti chiedevano altresì la condanna dell'amministratrice della società al risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione degli utili maturati nel periodo 2017-2019, per l'importo complessivo di € 13.673,41 verso , e Parte_2
di € 12.173,41 nei confronti di . Parte_1
A fondamento delle dedotte pretese, le attrici rilevavano quanto segue:
− sin dalla costituzione della società, avvenuta nel 2012, la socia accomandataria aveva ripetutamente omesso la presentazione dei rendiconti, in violazione dell'art. 10, comma 3, dello statuto sociale1 e degli artt. 2261, comma 2, e 2262 c.c.;
− nonostante nel triennio 2017-2019 la società avesse prodotto utili sociali pari ad €
41.020,22, la convenuta aveva omesso di presentare il rendiconto della gestione e di distribuire gli utili dovuti alle socie accomandanti, in violazione dell'art. 11 dello statuto sociale, che prevedeva la ripartizione degli utili in parti uguali tra i soci2 (cfr. docc. 6, 7 e 11);
− a fronte del giudizio promosso dalle socie accomandanti ai sensi dell'art. 263 c.p.c., con ordinanza del 13 ottobre 2020, il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società di consegnare alle medesime i bilanci degli esercizi al 2012 al 2019, nonché di visionare ed estrarre copia dei documenti contabili. A seguito della notifica dell'atto di precetto da parte delle attrici, avvenuta in data 19 novembre 2020, la socia accomandataria aveva consegnato alcuni dei documenti richiesti, tra cui le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017-2018, il Libro Cassa degli esercizi dal 2012 al 2019 e il conto economico per l'anno 2019 (docc. 6, 7, 10, 11); − nonostante le ripetute richieste delle attrici e l'ordinanza del Tribunale, la convenuta non aveva consegnato tutta la documentazione e non aveva distribuito alle socie utili per il periodo indicato.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
condanna al pagamento degli utili, in quanto sosteneva di averli già versati nel corso degli anni precedenti.
In particolare, la convenuta eccepiva che:
− sino al 2019 la società aveva provveduto a versare a e ad Parte_2 [...]
la somma, rispettivamente, di € 70,00 ed € 50,00 giornalieri a titolo Parte_1
di anticipi sugli utili, per poi passare a bonifici mensili di € 1.500,00 a partire dall'ottobre 2019 (cfr. estratto conto bancario – doc. 4 convenuta): tali versamenti, nella prospettazione della convenuta, venivano effettuati alla chiusura giornaliera della cassa della trattoria;
− le somme corrisposte con le descritte modalità – pari ad € 17.600,00 annuali nei confronti di e ad € 13.200,00 per – risultavano Parte_2 Parte_1
superiori a quelle richieste a titolo di utili non distribuiti;
− i versamenti effettuati giornalmente alle accomandanti negli anni 2017-2018 erano stati annotati su un'agenda prodotta in atti (cfr. doc. 6);
− la sig.ra , madre di e , aveva prelevato € 1.000,00 in Parte_1 CP_1 Pt_2
contanti e aveva utilizzato ripetutamente la carta di credito della società anche per spese personali (doc. 5), ricevendo, tra l'altro, un aiuto economico dalla convenuta, che aveva più volte sostenuto le spese relative alle utenze della madre;
− la convenuta si era altresì fatta carico personalmente di buona parte dei costi per la costituzione e la gestione dell'azienda, quali il pagamento dell'onorario del notaio e della demolizione del bancone del bar.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., le attrici contestavano di aver percepito la somma di € 50,00 ed € 70,00 con cadenza giornaliera;
veniva altresì
pagina 5 di 19 eccepito che l'importo mensile di € 1.500,00 fosse versato a a titolo di Parte_2
salario per l'attività svolta nel locale, mentre nessun importo era stato bonificato in favore della , che sarebbe stata allontanata dall'attività nel 2017. Parte_1
Le attrici deducevano inoltre: i) la mancata prova del fatto che la avesse Parte_1
utilizzato la carta di credito della società per spese personali (doc. 5); ii) la mancata prova del fatto che le spese sostenute per la gestione dell'azienda di cui al doc. 7 fossero state effettuate dalla per conto della società; iii) che il bonifico eseguito in Pt_2
favore della corrispondeva al controvalore degli arredi dalla stessa conferiti in Parte_1
società; iv) che la documentazione versata in atti dalla convenuta, relativa agli anni
2013-2014, era sprovvista di qualsiasi rilevanza probatoria.
Con ordinanza del 26.10.2021 il g.i. ordinava alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., di esibire in giudizio gli estratti integrali del conto corrente bancario degli anni dal
2017 al 2019, ammettendo, inoltre, l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi su alcuni capitoli di prova indicati dalle parti.
Svolto l'interrogatorio formale delle due attrici e assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 2926/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, il Tribunale di Milano rigettava le domande risarcitorie avanzate nei confronti di dalle attrici, Controparte_1
che condannava altresì alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava quanto segue.
− Veniva esclusa la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni da mancata presentazione del rendiconto del 2019 da parte di , avendo la socia Controparte_1
accomandataria predisposto il conto economico per l'anno 2019 a seguito della notifica del precetto delle attrici avvenuta in data 19 novembre 2020: sul punto, il giudice di primo grado escludeva la fondatezza delle censure delle attrici in merito all'incompletezza del documento, non avendo le medesime individuato le parti e le voci dello stesso da considerarsi lacunose, imprecise o errate.
pagina 6 di 19 − Veniva altresì rigettata la domanda di risarcimento dei danni da mancata predisposizione del rendiconto degli esercizi 2017 e 2018, non avendo le accomandanti fornito alcuna prova del danno dalle medesime patito quale diretta conseguenza dell'omessa rendicontazione. Sul punto, il giudice, pur riconoscendo l'inadempimento, da parte dell'accomandataria, dell'obbligo di rendicontazione sulla stessa gravante, rilevava come dalle risultanze istruttorie potesse desumersi una gestione informale della contabilità aziendale, che veniva tenuta mediante annotazione, a cura di e delle altre socie, delle voci dei ricavi Controparte_1
quotidiani della trattoria, dei costi per l'attività e degli acconti sugli utili versati alle socie. In tale contesto, nella ricostruzione del primo giudice, la distribuzione quotidiana degli acconti sugli utili nel periodo controverso avveniva con le modalità descritte dalla convenuta, come confermato dalle risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale delle parti. Ne derivava che, nel biennio in esame, le socie avessero diviso gli utili dell'attività mediante prelievi diretti dalla cassa per una somma anche superiore a quella richiesta giudizialmente dalle attrici per il triennio 2017-2019. Il giudice evidenziava altresì come , in Parte_2
sede di interrogatorio formale, avesse confermato di aver avuto in uso la carta di credito aziendale e come avesse provato documentalmente di aver Controparte_1
assunto personalmente alcuni dei costi relativi alla costituzione e alla gestione dell'azienda.
Con atto di citazione notificato in data 10.6.2024, ed Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma, previa
[...]
sospensione della provvisoria esecutività.
Le socie accomandanti hanno contestato l'erroneità della sentenza nelle parti in cui il
Tribunale:
1. ha omesso l'esame dei documenti versati in causa, nonché la statuizione in merito al mancato versamento degli utili societari maturati nell'esercizio 2019;
2. ha erroneamente interpretato i documenti prodotti e le risultanze istruttorie. pagina 7 di 19 La causa è stata iscritta sub R.G. 1726/2024 e la prima udienza fissata al 26 febbraio
2025.
Si è costituita nel presente grado di giudizio (con atto depositato in Controparte_1
data 4 febbraio 2025), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza 21 novembre 2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dalle appellanti.
Veniva quindi fissata l'udienza del 7 maggio 2025 ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione avanti al Collegio, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive sino al 29 aprile 2025.
Depositate le dette note e all'esito della discussione svoltasi tra le parti all'indicata udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva predisposizione del rendiconto del 2019, prodotto dalla socia accomandante soltanto a seguito della notifica del precetto da parte delle attrici, Controparte_1
avvenuta in data 19 novembre 2020.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che le appellanti, già nell'introdurre il giudizio di primo grado, avevano lamentato la mancata consegna dei documenti societari (quali fatture di acquisto, fatture di vendita, contratti di lavoro) necessari per verificare la correttezza delle voci esposte nel rendiconto societario;
inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate con la missiva del primo febbraio 2021, con cui le accomandanti avevano evidenziato la mancata esposizione, nel rendiconto del 2019 prodotto dall'accomandataria, di ricavi per circa €
pagina 8 di 19 65.000,00, reiterando la richiesta delle pezze giustificative dei costi e dei ricavi esposti al fine di verificarne la correttezza.
Secondo le appellanti, il Tribunale, escludendo la configurabilità di un danno in capo alle attrici (sub specie del mancato sorgere del diritto di credito alla percezione degli utili) a fronte della tardiva produzione, da parte di , del rendiconto del Controparte_1
2019, avrebbe addirittura (ma l'assunto appare davvero poco comprensibile) “deciso ultra petitum, violando il precetto di cui all'art. 112 c.p.c” (cfr atto di appello, pagg. 7 e
8).
Le appellanti hanno altresì reiterato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione, da parte di , degli utili maturati nell'anno Controparte_1
di esercizio 2019.
Con il secondo motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
lamentato l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei documenti versati in atti, nonché l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, le socie accomandanti hanno eccepito:
− l'irrilevanza probatoria della messagistica WhatsApp versata in atti e disconosciuta dalle appellanti con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
− l'inattendibilità dei testi escussi in corso di causa, che avrebbero dichiarato che nell'agenda prodotta venivano annotati tutti i versamenti giornalieri asseritamente eseguiti da in favore delle socie: circostanza, quest'ultima, smentita Controparte_1
dai documenti prodotti. Le appellanti hanno ribadito come, a far data dal 2017, la non fosse più presente in trattoria, di talché il teste assunto dal 2018, Parte_1 Tes_1
non avrebbe potuto confermare alcun versamento nei confronti della medesima, né avrebbe potuto riconoscere l'agenda utilizzata nel 2016. Inoltre, la deposizione dei testi sarebbe smentita dal rendiconto del 2019, da cui risulterebbe un utile di esercizio di € 13.605,22, mentre se, come dichiarato dai testi, fosse realmente avvenuto un prelievo giornaliero di € 70,00 in favore di e e di € 50,00 in CP_1 Persona_1
pagina 9 di 19 favore di , l'utile di esercizio risultante dal rendiconto avrebbe Parte_1
dovuto essere pari ad € 50.160,00;
− l'irrilevanza delle deposizioni rese dalle attrici, odierne appellanti, in sede di interrogatorio formale, non emergendo da tali dichiarazioni alcuna conferma del fatto che gli utili aziendali fossero stati distribuiti quotidianamente;
− l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento del danno subito dalle socie accomandanti per la mancata corresponsione di utili, dei costi sostenuti nel corso degli anni nell'interesse della società, quali il pagamento dell'onorario del notaio per la redazione dell'atto di costituzione e le spese per la gestione dell'azienda;
− l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle argomentazioni spese dalle appellanti nel primo grado di giudizio, in merito all'imputazione dei versamenti effettuati in favore di a titolo di Parte_2
attività lavorativa, piuttosto che a titolo di utile;
sul punto, le appellanti hanno evidenziato come, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale – che aveva escluso la sussistenza di un formale rapporto di lavoro subordinato tra la società e Parte_2
– l'attività lavorativa prestata dalla sig.ra fosse stata confermata dai
[...] Pt_2
testi escussi, e come l'imputazione dei bonifici ricevuti dalla stessa comprovasse la loro natura retributiva per l'attività lavorativa prestata;
− l'omessa valutazione dei documenti versati con la prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., con cui le attrici, attuali appellanti, avevano prodotto in giudizio il rendiconto societario per l'esercizio 2020 e i quadri H attestanti gli utili per gli anni
2020 e 2021.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto dalle appellanti, riportandosi alle motivazioni già svolte dal giudice di prime cure.
La Corte ritiene che i motivi di censura proposti alla sentenza di primo grado si prestino a una trattazione congiunta.
pagina 10 di 19 Deve anzitutto evidenziarsi come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla distribuzione degli utili al socio di società di persone sia subordinato all'approvazione del rendiconto dell'attività societaria.
Ne deriva che, nell'ambito di una società in accomandita semplice, i soci accomandanti possano agire individualmente ex art. 2395 c.c. per i danni direttamente arrecati loro dalla mancata predisposizione del rendiconto, impedendo tale contegno omissivo del socio accomandatario la percezione dell'utile da parte degli altri soci (cfr. Cass.
1261/2016).
Peraltro, come già evidenziato dal Tribunale di Milano, la natura aquiliana dell'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c., species riconducibile al genus di cui all'art. 2043 c.c., impone al socio che agisca per il risarcimento del pregiudizio immediatamente sofferto a causa del comportamento dell'amministratore di provare gli elementi costitutivi della relativa responsabilità.
Nel caso in esame, la Corte evidenzia come, da un lato, le odierne appellanti abbiano omesso di fornire adeguata prova del danno sofferto quale immediata conseguenza della mancata o tardiva predisposizione dei rendiconti relativi all'esercizio dell'attività sociale;
e come, dall'altro lato, la socia accomandante abbia addotto – e debitamente documentato – un fatto impeditivo, o comunque estintivo, dell'avversa pretesa, allegando la distribuzione degli utili, a titolo di anticipi, in favore delle socie accomandanti per tutto il periodo in contestazione.
Invero, la tesi difensiva offerta dall'odierna appellata – e, quindi, Controparte_1
l'insussistenza di un danno conseguente alla in parte tardiva, in parte omessa rendicontazione – ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'ampia istruttoria condotta dal giudice di primo grado, che ha permesso di acclarare la prassi, comune alle socie de “Le Combattenti OR s.a.s.”, di distribuire con cadenza quasi giornaliera gli utili derivanti dall'attività della trattoria.
Le risultanze documentali e testimoniali raccolte dal Tribunale di Milano hanno infatti evidenziato come, sino all'ottobre del 2019, il versamento degli utili avvenisse pagina 11 di 19 attraverso la distribuzione, a titolo di anticipi, di € 70,00 nei confronti di Parte_2
– importo pari a quanto trattenuto a titolo personale dall'appellata
[...] CP_1
– e di € 50,00 nei confronti di , che svolgeva l'attività di
[...] Parte_1
tenuta della cassa del locale.
Dall'ottobre del 2019 in poi, peraltro, il versamento delle anticipazioni sugli utili avveniva mediante bonifici di € 1.500,00 in favore di entrambe le accomandanti, come debitamente documentato da (cfr. doc. 4 primo grado convenuta). Controparte_1
La circostanza della distribuzione ha trovato adeguato riscontro nelle deposizioni testimoniali di (dipendente della trattoria dal 2018 all'inizio del 2022), Testimone_2
di (coniuge separato di ) e di (coniuge Persona_2 Parte_2 Tes_3
dell'appellata ), che hanno riferito, con deposizioni convergenti, come Controparte_1
la ripartizione degli utili avvenisse alla chiusura giornaliera della cassa, con annotazione della distribuzione sull'agenda, in cui venivano riportati pure i ricavi quotidiani della trattoria e i costi per l'attività.
I testi hanno altresì riconosciuto, nel doc. 6 prodotto dall'appellata, le pagine dell'agenda in questione, utilizzata per l'attività della società esercitata nel biennio
2017-2018.
Anche la corrispondenza intercorsa via canale telematico “Whatsapp”, come già rilevato dal giudice di prime cure, è idonea ad attestare la descritta prassi di distribuzione degli utili tra socie.
Sul punto possono confrontarsi i documenti prodotti in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dalla convenuta, odierna appellata, : Controparte_1
− doc. 9, contenente screenshot della conversazione, con allegata l'immagine dell'agenda, in cui, sotto agli incassi del 2 febbraio 2019 si legge “Soci 150,00”;
− doc. 10, recante screenshot di conversazione dell'agosto 2010, in cui Pt_2
chiedeva “Ma in trattoria in contanti quanto abbiamo?” ed rispondeva CP_1
“3000 se non erro / Di cui 400 dobbiamo darli ad Ale / Più 100 a ; Per_3
pagina 12 di 19 − doc. 12, in cui chiede alla sorella, in data 30 luglio 2019, se avesse Controparte_1
preso i soldi per sé e per la madre;
− doc. 13, recante screenshot di conversazione del luglio 2019, in cui chiede Pt_2
alla sorella “Per caso dato che non ne abbiamo parlato hai deciso con quanti soldi andiamo in vacanza?”;
− doc. 15, recante screenshot di conversazione del 7 luglio 2019, in cui scrive Pt_2
alla sorella: “Domani mamma vorrebbe 500.00 euro. Siccome non mi hai messo al corrente lo hai pagato? poi lo stiamo pagando? O ci siamo fermate” Per_4 Per_5
ed rispondeva “Se guardi l'agenda c'è scritto tutto”; CP_1
− doc. 17, recante screenshot di conversazione del 30 maggio 2019, in cui Pt_2
chiede alla sorella: “La divisione dei soldi la devo fare equa giusto? […]” ed rispondeva “I 50€ sono da dividere… non so quanti sono… i 20€ sono tutti CP_1
tuoi”;
− doc. 20, recante screenshot di conversazione del marzo 2019, in cui scrive Pt_2
alla sorella: “Mi sono dimenticata di dirti che mamma ha bisogno di 300,00 euro per pagare il gas grazie”;
− doc. 21, recante screenshot di conversazione del gennaio 2019: : Parte_2
“Non prendo i soldi anche perché venerdì a me e mamma li avevi dati / Quelli di mattina”; EL : “Ma devi prendere venerdì sera… sabato pranzo e oggi Pt_2
ve li ho dati…” : “Okey quindi 50 e 70” “Io ho preso 50€”, : Pt_2 CP_1 Pt_2
“Okey allora domani mi dai 50”.
Conseguentemente, tanto le risultanze della prova orale, quanto la documentazione prodotta dall'appellata testimoniano una gestione dell'attività societaria (e di divisione degli utili derivanti dalla medesima) pacifica e condivisa tra le socie sino all'ottobre
2019, quando, secondo la deposizione del teste “ ] si è fatta Per_2 Pt_2 Pt_2
assistere dall'avvocato perché voleva più chiarezza sulla gestione e sui documenti contabili” (cfr. verbale udienza del 4 ottobre 2022), sì da indurre la sorella ad CP_1
pagina 13 di 19 operare la distribuzione mediante bonifici di € 1.500,00 mensili in favore delle socie accomandanti.
Si rileva, sotto tale profilo, come le doglianze mosse dalle appellanti nella presente sede di gravame, sia con riferimento all'inattendibilità dei testi escussi in corso di causa, sia con riferimento all'irrilevanza probatoria della corrispondenza WhatsApp, non possano essere accolte.
La censura relativa all'inattendibilità delle testimonianze rese nel primo grado di giudizio è manifestamente generica, non avendo le appellanti ulteriormente specificato i profili da cui si evincerebbe l'inidoneità, dei testi chiamati a deporre, a rappresentare le circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
Invero, non assume valore dirimente il fatto che il teste assunto dal 2018, non Tes_1
potesse testimoniare in merito ai versamenti effettuati in favore della , che, Parte_1
nella prospettazione delle appellanti, non sarebbe stata più presente nella trattoria a far data dal 2017 – circostanza, quest'ultima, smentita dalla stessa deposizione della
, che dinanzi al g.i. aveva dichiarato di essere stata allontanata dopo la morte Parte_1
del coniuge, avvenuta nell'aprile 2018 (cfr. p. 6 sentenza di primo grado).
Sul punto vale la pena evidenziare come la circostanza della percezione, da parte della socia accomandante, delle somme della cassa della trattoria, risulti congiuntamente dall'agenda prodotta sub doc. 6, dalla confessione delle accomandanti in sede di interrogatorio formale e dalle testimonianze rese dai signori e Per_2 Tes_3
Con riferimento alle censure mosse dalle appellanti in merito alla produzione della corrispondenza intercorsa via canale telematico “Whatsapp”, invece, la Corte osserva come il giudice di primo grado abbia correttamente ricondotto tale documentazione nell'alveo delle riproduzioni di conversazioni registrate sulla piattaforma e attribuito alle medesime valore di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Le copie fotografiche delle scritture hanno la medesima efficacia probatoria delle autentiche, laddove la conformità con l'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente o non sia espressamente disconosciuta.
pagina 14 di 19 Ne deriva che la produzione dei c.d. “screenshot” nell'ambito del giudizio costituisce piena prova dei fatti in esso prodotti, laddove rimanga incontestato dalla controparte.
La fondatezza di siffatta contestazione, del resto, è oggetto di valutazione da parte del giudice, che deve accertare se essa poggi su elementi seri e concreti o sia solo pretestuosa.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento dei messaggi in chat deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito”, concretandosi “nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr.
Cass. ord. n. 12796/2021): circostanza non riscontrabile nel caso di specie, in cui le appellanti, contrariamente a quanto dedotto, non hanno provveduto al formale disconoscimento della produzione avversaria, limitandosi ad affermare, genericamente, la carenza di valore probatorio della corrispondenza intercorsa via WhatsApp sulla base di una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in un caso ben diverso da quello in esame, poiché riguardante il valore probatorio da riconoscere alle conversazioni svoltesi sul canale telematico nell'ambito del procedimento penale (Cass. 49016/2017).
Peraltro, il precedente della Suprema Corte da ultimo citato non ha escluso la rilevanza probatoria delle conversazioni svoltesi sul canale informativo WhatsApp, come sostenuto dalle appellanti.
Con detta sentenza, invero, il giudice di legittimità ha ammesso che della registrazione di tali conversazioni – che costituisce prova documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 1 c.p.c. – possa legittimamente disporsi, subordinandone tuttavia l'utilizzabilità all'acquisizione del supporto contenente la menzionata registrazione, al fine di “controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia
l'attendibilità di quanto da esse documentato” (cfr. Cass. 49016/2017).
Sotto diverso e ulteriore profilo, si osserva come le risultanze probatorie assunte nel primo grado di giudizio in merito alla prassi di ripartizione e di anticipazione degli utili nel periodo in contestazione non solo non siano state debitamente sconfessate dalle socie pagina 15 di 19 accomandanti, ma abbiano trovato conferma, come anticipato, anche nelle dichiarazioni rese dalle medesime in sede di interrogatorio formale.
Sul punto vale la pena di rilevare che, nel corso dell'interrogatorio di Parte_1
, quest'ultima aveva evidenziato come, pur non avvenendo la ripartizione con
[...]
cadenza quotidiana e per importi costanti, sia lei, sia la figlia avevano Parte_2
ricevuto, tra il 2017 e il 2019, “in media 700 euro al mese” (cfr. verbale udienza 17 maggio 2022).
Trattasi, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, di importi che, in proiezione annuale, si attestano sugli € 8.400,00, superando così la somma richiesta in sede giudiziale dalle accomandanti a titolo di utili non distribuiti per il triennio 2017-
2019. Il che si osserva, peraltro, in assenza di ulteriore e più precisa documentazione, da parte delle appellanti, relativa alle somme effettivamente percepite nel triennio in contestazione.
Anche ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che le socie Parte_2
provvedevano alla distribuzione degli utili e che annotavano tali distribuzioni in agenda.
Nella medesima sede, la ha sostenuto che nel dicembre 2019 aveva ricevuto la Pt_2
somma di € 1.900,00 e che il finanziamento bancario ottenuto dalla società era stato impiegato per estinguere il debito di relativo alla vecchia gestione Parte_1
della trattoria.
Anche a voler tacere del valore di confessione giudiziale riconoscibile alle dichiarazioni delle accomandanti, non può trascurarsi, nondimeno, che le stesse convergono, unitamente agli ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalle testimonianze rese e dalle risultanze documentali, nel senso della avvenuta distribuzione degli utili societari per il periodo in contestazione.
Non meritano accoglimento, poi, gli ulteriori rilievi mossi dalle appellanti, nell'ambito del secondo motivo di appello, relativamente all'imputazione dei versamenti effettuati in favore di a titolo di attività lavorativa, piuttosto che a titolo di utili. Parte_2
pagina 16 di 19 Invero, a fronte del fatto che la socia accomandante non ha dimostrato di essere titolare di un formale rapporto di lavoro subordinato con la società, risulta invece chiaramente – in particolare, dalla corrispondenza WhatsApp già sopra esaminata – che sia , sia Pt_2
prestavano la propria collaborazione alla conduzione dell'impresa sociale, CP_1
dovendo quindi ricondursi l'opera lavorativa offerta dall'accomandante nell'alveo dell'art. 2320, comma 2, c.c.
Peraltro, come già rilevato dal primo giudice, l'adesione alla ricostruzione offerta dall'appellante in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro – e, conseguentemente, alla percezione dei guadagni giornalieri a titolo di retribuzione per l'attività professionale prestata – avrebbe inevitabilmente comportato una rivisitazione degli utili derivanti dall'attività di impresa, che sarebbero risultati considerevolmente inferiori a quelli attestati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, con conseguenze dirette sulla domanda di risarcimento avanzata dalle accomandanti.
La raggiunta prova in merito all'effettiva percezione degli utili, da parte delle accomandanti, per gli anni di mancata rendicontazione esclude, pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da e da in Controparte_2 Parte_2
primo grado e reiterata nella presente sede di gravame.
Né alcun danno per il mancato sorgere del diritto di credito agli utili sociali può essere lamentato dalle socie accomandanti quale conseguenza dell'intempestiva produzione del conto economico relativo all'intero esercizio 2019.
Anche rispetto a tale annualità, invero, deve ritenersi sussistente la prova della distribuzione degli utili – mediante la prassi della ripartizione degli incassi giornalieri alla chiusura della cassa e, a partire dall'ottobre 2019, mediante versamento di bonifici per € 1.500,00 alle singole socie.
Non vale ad escludere la fondatezza della motivazione del Tribunale la missiva con cui, in data 1 febbraio 2021, il procuratore di e di Parte_1 Parte_2
aveva richiesto l'invio del rendiconto societario e la relativa documentazione, lamentando come le risultanze di cui alla situazione contabile prodotta pagina 17 di 19 dall'accomandataria – da cui risultava un utile di € 160.289,21 – non corrispondessero alle “informazioni a mani delle […] assistite”, dalle quali risultava un “ammontare degli scontrini rilasciati […] pari a € 175.000,00 circa”, nonché l'ulteriore importo “per fatture emesse, ticket e bonifici, per un totale di circa € 50.000,00” (doc. 12 primo grado appellanti).
Invero, le appellanti hanno omesso di produrre documenti da cui risulterebbe il disavanzo lamentato nella missiva del primo febbraio 2021, laddove, invece, le risultanze probatorie del primo grado di giudizio hanno convinto il Tribunale della presenza della descritta prassi, tra le socie de “Le Combattenti OR s.a.s.”, sostanziantesi nella divisione degli utili nel periodo in contestazione.
Si esclude, infine, il rilievo della doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, del rendiconto societario per l'esercizio 2020, prodotto dalle accomandanti in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., produzione invero inidonea a suffragare la tesi delle appellanti in merito alla mala gestio della socia accomandataria e, in ogni caso, irrilevante rispetto all'odierno thema decidendum: le accomandanti, invero, non hanno svolto domanda restitutoria in merito agli utili relativi all'esercizio dell'attività societaria per l'anno 2020, avendo le medesime limitato la pretesa ai soli esercizi relativi al triennio 2017-2019.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 2926/2024 del Tribunale di Milano.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che – avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
pagina 18 di 19 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, in favore della parte appellata nel presente giudizio.
Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2926/2024;
2. condanna le appellanti e in solido alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore dell'appellata , delle ulteriori spese del grado, che Controparte_1
liquida in complessivi € 3.966,00, a titolo di compensi, oltre spese generali rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, in capo alle appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così l'art. 10, comma 3, dell'atto costitutivo della società, prodotto sub doc. 1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: “Alla fine di ogni esercizio sociale, a cura del socio accomandatario, verrà redatto il rendiconto di esercizio da depositare presso la sede sociale entro í termini di legge.” 2 Ai sensi dell'art. 11 dello statuto (ibidem), “Gli utili netti, salvo diversa volontà dei soci, saranno ripartiti in parti uguali tra i soci;
in eguale proporzione saranno sostenute le perdite, ferma restando la responsabilità dei soci accomandanti alla sola quota di partecipazione al capitale.” pagina 4 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dr.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1726/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
10.6.2024 e rimessa in decisione ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 7.5.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Salvatore Guglielmello ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Milano
(MI), Piazzale Giulio Cesare, 14,
APPELLANTI
E
pagina 1 di 19 (C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3
procura in atti, dall'avv. Marco Franzoso ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Via Chiossetto, 2,
APPELLATA
Oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo in società di persone
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, previa acquisizione nel fascicolo principale della documentazione allegata nel sub-fascicolo
R.G. 1729/24-1 dell'istanza ex art. 351 c. II cpc. così statuire:
Nel merito:
- accertato e dichiarato che , socio accomandatario della società “Le Controparte_1
Combattenti OR S.a.s. di EL OR & C.” non ha redatto il rendiconto economico relativo agli esercizi sociali dal 2012 al 2020;
- accertato e dichiarato che negli esercizi sociali 2017 - 2018 – 2019 la società “Le
Combattenti OR S.a.s. di OR EL & C.” ha prodotto utili non inferiori all'importo di € 41.020,22;
- dato atto che sulla base degli accordi societari sottoscritti, gli utili societari maturati devono essere suddivisi tra i soci in parti uguali;
- accertato e dichiarato che non ha distribuito gli utili societari Controparte_1
maturati negli esercizi sociali 2017-2018-2019;
- accertato e dichiarato che la mancata redazione del rendiconto economico e la mancata distribuzione degli utili societari maturati integra a carico del socio accomandatario gli estremi della responsabilità extra contrattuale, in ogni caso: condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni Controparte_1
extracontrattuale, della somma di € 12.173,41 al netto dell'acconto ricevuto, in favore pagina 2 di 19 di , e della somma di € 13.673,41 in favore di , o Parte_1 Parte_2
la somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile per l'esatta quantificazione degli utili societari maturati negli esercizi sociali dal 2013 al 2021.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
Per Controparte_1
“ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : confermi integralmente la sentenza n.
2926/2024 del Tribunale di Milano resa e pubblicata in data 14/03/2024 e notificata in uno all'atto di precetto in data 14 maggio 2024, con riferimento al procedimento di primo grado a R.G. 14042/2021 del Tribunale Civile di Milano, rigettando le domande tutte di riforma della decisione di primo grado, avanzate delle appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA : si insta per l'eventuale ammissione delle prove tutte come articolate all'interno della memoria ex art. 183 6.o comma n. 2 c.p.c. depositata in atti nel corso del procedimento di primo grado, con i testi e i capitoli di prova indicati, e per le ulteriori eventuali richieste.
Si chiede già fin d'ora il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parti appellanti, facendo fin d'ora istanza per essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a parti appellanti.”
FATTO E PROCESSO
e , socie accomandanti della società “Le Parte_1 Parte_2
Combattenti OR Sas” (di seguito, semplicemente, “la società”), proprietaria di una trattoria nel comune di Milano, convenivano in giudizio la socia accomandataria,
pagina 3 di 19 , per sentirne accertare la responsabilità per inadempimento Controparte_1
dell'obbligo, sulla medesima incombente, di compilazione del rendiconto relativo agli esercizi dal 2012 al 2020, con conseguente impedimento all'esercizio, da parte delle attrici, del controllo sulla gestione.
Le accomandanti chiedevano altresì la condanna dell'amministratrice della società al risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione degli utili maturati nel periodo 2017-2019, per l'importo complessivo di € 13.673,41 verso , e Parte_2
di € 12.173,41 nei confronti di . Parte_1
A fondamento delle dedotte pretese, le attrici rilevavano quanto segue:
− sin dalla costituzione della società, avvenuta nel 2012, la socia accomandataria aveva ripetutamente omesso la presentazione dei rendiconti, in violazione dell'art. 10, comma 3, dello statuto sociale1 e degli artt. 2261, comma 2, e 2262 c.c.;
− nonostante nel triennio 2017-2019 la società avesse prodotto utili sociali pari ad €
41.020,22, la convenuta aveva omesso di presentare il rendiconto della gestione e di distribuire gli utili dovuti alle socie accomandanti, in violazione dell'art. 11 dello statuto sociale, che prevedeva la ripartizione degli utili in parti uguali tra i soci2 (cfr. docc. 6, 7 e 11);
− a fronte del giudizio promosso dalle socie accomandanti ai sensi dell'art. 263 c.p.c., con ordinanza del 13 ottobre 2020, il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società di consegnare alle medesime i bilanci degli esercizi al 2012 al 2019, nonché di visionare ed estrarre copia dei documenti contabili. A seguito della notifica dell'atto di precetto da parte delle attrici, avvenuta in data 19 novembre 2020, la socia accomandataria aveva consegnato alcuni dei documenti richiesti, tra cui le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017-2018, il Libro Cassa degli esercizi dal 2012 al 2019 e il conto economico per l'anno 2019 (docc. 6, 7, 10, 11); − nonostante le ripetute richieste delle attrici e l'ordinanza del Tribunale, la convenuta non aveva consegnato tutta la documentazione e non aveva distribuito alle socie utili per il periodo indicato.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
condanna al pagamento degli utili, in quanto sosteneva di averli già versati nel corso degli anni precedenti.
In particolare, la convenuta eccepiva che:
− sino al 2019 la società aveva provveduto a versare a e ad Parte_2 [...]
la somma, rispettivamente, di € 70,00 ed € 50,00 giornalieri a titolo Parte_1
di anticipi sugli utili, per poi passare a bonifici mensili di € 1.500,00 a partire dall'ottobre 2019 (cfr. estratto conto bancario – doc. 4 convenuta): tali versamenti, nella prospettazione della convenuta, venivano effettuati alla chiusura giornaliera della cassa della trattoria;
− le somme corrisposte con le descritte modalità – pari ad € 17.600,00 annuali nei confronti di e ad € 13.200,00 per – risultavano Parte_2 Parte_1
superiori a quelle richieste a titolo di utili non distribuiti;
− i versamenti effettuati giornalmente alle accomandanti negli anni 2017-2018 erano stati annotati su un'agenda prodotta in atti (cfr. doc. 6);
− la sig.ra , madre di e , aveva prelevato € 1.000,00 in Parte_1 CP_1 Pt_2
contanti e aveva utilizzato ripetutamente la carta di credito della società anche per spese personali (doc. 5), ricevendo, tra l'altro, un aiuto economico dalla convenuta, che aveva più volte sostenuto le spese relative alle utenze della madre;
− la convenuta si era altresì fatta carico personalmente di buona parte dei costi per la costituzione e la gestione dell'azienda, quali il pagamento dell'onorario del notaio e della demolizione del bancone del bar.
In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., le attrici contestavano di aver percepito la somma di € 50,00 ed € 70,00 con cadenza giornaliera;
veniva altresì
pagina 5 di 19 eccepito che l'importo mensile di € 1.500,00 fosse versato a a titolo di Parte_2
salario per l'attività svolta nel locale, mentre nessun importo era stato bonificato in favore della , che sarebbe stata allontanata dall'attività nel 2017. Parte_1
Le attrici deducevano inoltre: i) la mancata prova del fatto che la avesse Parte_1
utilizzato la carta di credito della società per spese personali (doc. 5); ii) la mancata prova del fatto che le spese sostenute per la gestione dell'azienda di cui al doc. 7 fossero state effettuate dalla per conto della società; iii) che il bonifico eseguito in Pt_2
favore della corrispondeva al controvalore degli arredi dalla stessa conferiti in Parte_1
società; iv) che la documentazione versata in atti dalla convenuta, relativa agli anni
2013-2014, era sprovvista di qualsiasi rilevanza probatoria.
Con ordinanza del 26.10.2021 il g.i. ordinava alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210
c.p.c., di esibire in giudizio gli estratti integrali del conto corrente bancario degli anni dal
2017 al 2019, ammettendo, inoltre, l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi su alcuni capitoli di prova indicati dalle parti.
Svolto l'interrogatorio formale delle due attrici e assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 2926/2024, pubblicata in data 14 marzo 2024, il Tribunale di Milano rigettava le domande risarcitorie avanzate nei confronti di dalle attrici, Controparte_1
che condannava altresì alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava quanto segue.
− Veniva esclusa la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni da mancata presentazione del rendiconto del 2019 da parte di , avendo la socia Controparte_1
accomandataria predisposto il conto economico per l'anno 2019 a seguito della notifica del precetto delle attrici avvenuta in data 19 novembre 2020: sul punto, il giudice di primo grado escludeva la fondatezza delle censure delle attrici in merito all'incompletezza del documento, non avendo le medesime individuato le parti e le voci dello stesso da considerarsi lacunose, imprecise o errate.
pagina 6 di 19 − Veniva altresì rigettata la domanda di risarcimento dei danni da mancata predisposizione del rendiconto degli esercizi 2017 e 2018, non avendo le accomandanti fornito alcuna prova del danno dalle medesime patito quale diretta conseguenza dell'omessa rendicontazione. Sul punto, il giudice, pur riconoscendo l'inadempimento, da parte dell'accomandataria, dell'obbligo di rendicontazione sulla stessa gravante, rilevava come dalle risultanze istruttorie potesse desumersi una gestione informale della contabilità aziendale, che veniva tenuta mediante annotazione, a cura di e delle altre socie, delle voci dei ricavi Controparte_1
quotidiani della trattoria, dei costi per l'attività e degli acconti sugli utili versati alle socie. In tale contesto, nella ricostruzione del primo giudice, la distribuzione quotidiana degli acconti sugli utili nel periodo controverso avveniva con le modalità descritte dalla convenuta, come confermato dalle risultanze delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale delle parti. Ne derivava che, nel biennio in esame, le socie avessero diviso gli utili dell'attività mediante prelievi diretti dalla cassa per una somma anche superiore a quella richiesta giudizialmente dalle attrici per il triennio 2017-2019. Il giudice evidenziava altresì come , in Parte_2
sede di interrogatorio formale, avesse confermato di aver avuto in uso la carta di credito aziendale e come avesse provato documentalmente di aver Controparte_1
assunto personalmente alcuni dei costi relativi alla costituzione e alla gestione dell'azienda.
Con atto di citazione notificato in data 10.6.2024, ed Parte_2 Parte_1
hanno proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma, previa
[...]
sospensione della provvisoria esecutività.
Le socie accomandanti hanno contestato l'erroneità della sentenza nelle parti in cui il
Tribunale:
1. ha omesso l'esame dei documenti versati in causa, nonché la statuizione in merito al mancato versamento degli utili societari maturati nell'esercizio 2019;
2. ha erroneamente interpretato i documenti prodotti e le risultanze istruttorie. pagina 7 di 19 La causa è stata iscritta sub R.G. 1726/2024 e la prima udienza fissata al 26 febbraio
2025.
Si è costituita nel presente grado di giudizio (con atto depositato in Controparte_1
data 4 febbraio 2025), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza 21 novembre 2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dalle appellanti.
Veniva quindi fissata l'udienza del 7 maggio 2025 ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione avanti al Collegio, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive sino al 29 aprile 2025.
Depositate le dette note e all'esito della discussione svoltasi tra le parti all'indicata udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza del
Tribunale nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva predisposizione del rendiconto del 2019, prodotto dalla socia accomandante soltanto a seguito della notifica del precetto da parte delle attrici, Controparte_1
avvenuta in data 19 novembre 2020.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che le appellanti, già nell'introdurre il giudizio di primo grado, avevano lamentato la mancata consegna dei documenti societari (quali fatture di acquisto, fatture di vendita, contratti di lavoro) necessari per verificare la correttezza delle voci esposte nel rendiconto societario;
inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate con la missiva del primo febbraio 2021, con cui le accomandanti avevano evidenziato la mancata esposizione, nel rendiconto del 2019 prodotto dall'accomandataria, di ricavi per circa €
pagina 8 di 19 65.000,00, reiterando la richiesta delle pezze giustificative dei costi e dei ricavi esposti al fine di verificarne la correttezza.
Secondo le appellanti, il Tribunale, escludendo la configurabilità di un danno in capo alle attrici (sub specie del mancato sorgere del diritto di credito alla percezione degli utili) a fronte della tardiva produzione, da parte di , del rendiconto del Controparte_1
2019, avrebbe addirittura (ma l'assunto appare davvero poco comprensibile) “deciso ultra petitum, violando il precetto di cui all'art. 112 c.p.c” (cfr atto di appello, pagg. 7 e
8).
Le appellanti hanno altresì reiterato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata distribuzione, da parte di , degli utili maturati nell'anno Controparte_1
di esercizio 2019.
Con il secondo motivo di appello, e hanno Parte_1 Parte_2
lamentato l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei documenti versati in atti, nonché l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, le socie accomandanti hanno eccepito:
− l'irrilevanza probatoria della messagistica WhatsApp versata in atti e disconosciuta dalle appellanti con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
− l'inattendibilità dei testi escussi in corso di causa, che avrebbero dichiarato che nell'agenda prodotta venivano annotati tutti i versamenti giornalieri asseritamente eseguiti da in favore delle socie: circostanza, quest'ultima, smentita Controparte_1
dai documenti prodotti. Le appellanti hanno ribadito come, a far data dal 2017, la non fosse più presente in trattoria, di talché il teste assunto dal 2018, Parte_1 Tes_1
non avrebbe potuto confermare alcun versamento nei confronti della medesima, né avrebbe potuto riconoscere l'agenda utilizzata nel 2016. Inoltre, la deposizione dei testi sarebbe smentita dal rendiconto del 2019, da cui risulterebbe un utile di esercizio di € 13.605,22, mentre se, come dichiarato dai testi, fosse realmente avvenuto un prelievo giornaliero di € 70,00 in favore di e e di € 50,00 in CP_1 Persona_1
pagina 9 di 19 favore di , l'utile di esercizio risultante dal rendiconto avrebbe Parte_1
dovuto essere pari ad € 50.160,00;
− l'irrilevanza delle deposizioni rese dalle attrici, odierne appellanti, in sede di interrogatorio formale, non emergendo da tali dichiarazioni alcuna conferma del fatto che gli utili aziendali fossero stati distribuiti quotidianamente;
− l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento del danno subito dalle socie accomandanti per la mancata corresponsione di utili, dei costi sostenuti nel corso degli anni nell'interesse della società, quali il pagamento dell'onorario del notaio per la redazione dell'atto di costituzione e le spese per la gestione dell'azienda;
− l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza delle argomentazioni spese dalle appellanti nel primo grado di giudizio, in merito all'imputazione dei versamenti effettuati in favore di a titolo di Parte_2
attività lavorativa, piuttosto che a titolo di utile;
sul punto, le appellanti hanno evidenziato come, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale – che aveva escluso la sussistenza di un formale rapporto di lavoro subordinato tra la società e Parte_2
– l'attività lavorativa prestata dalla sig.ra fosse stata confermata dai
[...] Pt_2
testi escussi, e come l'imputazione dei bonifici ricevuti dalla stessa comprovasse la loro natura retributiva per l'attività lavorativa prestata;
− l'omessa valutazione dei documenti versati con la prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., con cui le attrici, attuali appellanti, avevano prodotto in giudizio il rendiconto societario per l'esercizio 2020 e i quadri H attestanti gli utili per gli anni
2020 e 2021.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, ha contestato quanto ex adverso Controparte_1
dedotto dalle appellanti, riportandosi alle motivazioni già svolte dal giudice di prime cure.
La Corte ritiene che i motivi di censura proposti alla sentenza di primo grado si prestino a una trattazione congiunta.
pagina 10 di 19 Deve anzitutto evidenziarsi come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla distribuzione degli utili al socio di società di persone sia subordinato all'approvazione del rendiconto dell'attività societaria.
Ne deriva che, nell'ambito di una società in accomandita semplice, i soci accomandanti possano agire individualmente ex art. 2395 c.c. per i danni direttamente arrecati loro dalla mancata predisposizione del rendiconto, impedendo tale contegno omissivo del socio accomandatario la percezione dell'utile da parte degli altri soci (cfr. Cass.
1261/2016).
Peraltro, come già evidenziato dal Tribunale di Milano, la natura aquiliana dell'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c., species riconducibile al genus di cui all'art. 2043 c.c., impone al socio che agisca per il risarcimento del pregiudizio immediatamente sofferto a causa del comportamento dell'amministratore di provare gli elementi costitutivi della relativa responsabilità.
Nel caso in esame, la Corte evidenzia come, da un lato, le odierne appellanti abbiano omesso di fornire adeguata prova del danno sofferto quale immediata conseguenza della mancata o tardiva predisposizione dei rendiconti relativi all'esercizio dell'attività sociale;
e come, dall'altro lato, la socia accomandante abbia addotto – e debitamente documentato – un fatto impeditivo, o comunque estintivo, dell'avversa pretesa, allegando la distribuzione degli utili, a titolo di anticipi, in favore delle socie accomandanti per tutto il periodo in contestazione.
Invero, la tesi difensiva offerta dall'odierna appellata – e, quindi, Controparte_1
l'insussistenza di un danno conseguente alla in parte tardiva, in parte omessa rendicontazione – ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'ampia istruttoria condotta dal giudice di primo grado, che ha permesso di acclarare la prassi, comune alle socie de “Le Combattenti OR s.a.s.”, di distribuire con cadenza quasi giornaliera gli utili derivanti dall'attività della trattoria.
Le risultanze documentali e testimoniali raccolte dal Tribunale di Milano hanno infatti evidenziato come, sino all'ottobre del 2019, il versamento degli utili avvenisse pagina 11 di 19 attraverso la distribuzione, a titolo di anticipi, di € 70,00 nei confronti di Parte_2
– importo pari a quanto trattenuto a titolo personale dall'appellata
[...] CP_1
– e di € 50,00 nei confronti di , che svolgeva l'attività di
[...] Parte_1
tenuta della cassa del locale.
Dall'ottobre del 2019 in poi, peraltro, il versamento delle anticipazioni sugli utili avveniva mediante bonifici di € 1.500,00 in favore di entrambe le accomandanti, come debitamente documentato da (cfr. doc. 4 primo grado convenuta). Controparte_1
La circostanza della distribuzione ha trovato adeguato riscontro nelle deposizioni testimoniali di (dipendente della trattoria dal 2018 all'inizio del 2022), Testimone_2
di (coniuge separato di ) e di (coniuge Persona_2 Parte_2 Tes_3
dell'appellata ), che hanno riferito, con deposizioni convergenti, come Controparte_1
la ripartizione degli utili avvenisse alla chiusura giornaliera della cassa, con annotazione della distribuzione sull'agenda, in cui venivano riportati pure i ricavi quotidiani della trattoria e i costi per l'attività.
I testi hanno altresì riconosciuto, nel doc. 6 prodotto dall'appellata, le pagine dell'agenda in questione, utilizzata per l'attività della società esercitata nel biennio
2017-2018.
Anche la corrispondenza intercorsa via canale telematico “Whatsapp”, come già rilevato dal giudice di prime cure, è idonea ad attestare la descritta prassi di distribuzione degli utili tra socie.
Sul punto possono confrontarsi i documenti prodotti in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dalla convenuta, odierna appellata, : Controparte_1
− doc. 9, contenente screenshot della conversazione, con allegata l'immagine dell'agenda, in cui, sotto agli incassi del 2 febbraio 2019 si legge “Soci 150,00”;
− doc. 10, recante screenshot di conversazione dell'agosto 2010, in cui Pt_2
chiedeva “Ma in trattoria in contanti quanto abbiamo?” ed rispondeva CP_1
“3000 se non erro / Di cui 400 dobbiamo darli ad Ale / Più 100 a ; Per_3
pagina 12 di 19 − doc. 12, in cui chiede alla sorella, in data 30 luglio 2019, se avesse Controparte_1
preso i soldi per sé e per la madre;
− doc. 13, recante screenshot di conversazione del luglio 2019, in cui chiede Pt_2
alla sorella “Per caso dato che non ne abbiamo parlato hai deciso con quanti soldi andiamo in vacanza?”;
− doc. 15, recante screenshot di conversazione del 7 luglio 2019, in cui scrive Pt_2
alla sorella: “Domani mamma vorrebbe 500.00 euro. Siccome non mi hai messo al corrente lo hai pagato? poi lo stiamo pagando? O ci siamo fermate” Per_4 Per_5
ed rispondeva “Se guardi l'agenda c'è scritto tutto”; CP_1
− doc. 17, recante screenshot di conversazione del 30 maggio 2019, in cui Pt_2
chiede alla sorella: “La divisione dei soldi la devo fare equa giusto? […]” ed rispondeva “I 50€ sono da dividere… non so quanti sono… i 20€ sono tutti CP_1
tuoi”;
− doc. 20, recante screenshot di conversazione del marzo 2019, in cui scrive Pt_2
alla sorella: “Mi sono dimenticata di dirti che mamma ha bisogno di 300,00 euro per pagare il gas grazie”;
− doc. 21, recante screenshot di conversazione del gennaio 2019: : Parte_2
“Non prendo i soldi anche perché venerdì a me e mamma li avevi dati / Quelli di mattina”; EL : “Ma devi prendere venerdì sera… sabato pranzo e oggi Pt_2
ve li ho dati…” : “Okey quindi 50 e 70” “Io ho preso 50€”, : Pt_2 CP_1 Pt_2
“Okey allora domani mi dai 50”.
Conseguentemente, tanto le risultanze della prova orale, quanto la documentazione prodotta dall'appellata testimoniano una gestione dell'attività societaria (e di divisione degli utili derivanti dalla medesima) pacifica e condivisa tra le socie sino all'ottobre
2019, quando, secondo la deposizione del teste “ ] si è fatta Per_2 Pt_2 Pt_2
assistere dall'avvocato perché voleva più chiarezza sulla gestione e sui documenti contabili” (cfr. verbale udienza del 4 ottobre 2022), sì da indurre la sorella ad CP_1
pagina 13 di 19 operare la distribuzione mediante bonifici di € 1.500,00 mensili in favore delle socie accomandanti.
Si rileva, sotto tale profilo, come le doglianze mosse dalle appellanti nella presente sede di gravame, sia con riferimento all'inattendibilità dei testi escussi in corso di causa, sia con riferimento all'irrilevanza probatoria della corrispondenza WhatsApp, non possano essere accolte.
La censura relativa all'inattendibilità delle testimonianze rese nel primo grado di giudizio è manifestamente generica, non avendo le appellanti ulteriormente specificato i profili da cui si evincerebbe l'inidoneità, dei testi chiamati a deporre, a rappresentare le circostanze rilevanti ai fini del giudizio.
Invero, non assume valore dirimente il fatto che il teste assunto dal 2018, non Tes_1
potesse testimoniare in merito ai versamenti effettuati in favore della , che, Parte_1
nella prospettazione delle appellanti, non sarebbe stata più presente nella trattoria a far data dal 2017 – circostanza, quest'ultima, smentita dalla stessa deposizione della
, che dinanzi al g.i. aveva dichiarato di essere stata allontanata dopo la morte Parte_1
del coniuge, avvenuta nell'aprile 2018 (cfr. p. 6 sentenza di primo grado).
Sul punto vale la pena evidenziare come la circostanza della percezione, da parte della socia accomandante, delle somme della cassa della trattoria, risulti congiuntamente dall'agenda prodotta sub doc. 6, dalla confessione delle accomandanti in sede di interrogatorio formale e dalle testimonianze rese dai signori e Per_2 Tes_3
Con riferimento alle censure mosse dalle appellanti in merito alla produzione della corrispondenza intercorsa via canale telematico “Whatsapp”, invece, la Corte osserva come il giudice di primo grado abbia correttamente ricondotto tale documentazione nell'alveo delle riproduzioni di conversazioni registrate sulla piattaforma e attribuito alle medesime valore di prova ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Le copie fotografiche delle scritture hanno la medesima efficacia probatoria delle autentiche, laddove la conformità con l'originale sia attestata da un pubblico ufficiale competente o non sia espressamente disconosciuta.
pagina 14 di 19 Ne deriva che la produzione dei c.d. “screenshot” nell'ambito del giudizio costituisce piena prova dei fatti in esso prodotti, laddove rimanga incontestato dalla controparte.
La fondatezza di siffatta contestazione, del resto, è oggetto di valutazione da parte del giudice, che deve accertare se essa poggi su elementi seri e concreti o sia solo pretestuosa.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento dei messaggi in chat deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito”, concretandosi “nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr.
Cass. ord. n. 12796/2021): circostanza non riscontrabile nel caso di specie, in cui le appellanti, contrariamente a quanto dedotto, non hanno provveduto al formale disconoscimento della produzione avversaria, limitandosi ad affermare, genericamente, la carenza di valore probatorio della corrispondenza intercorsa via WhatsApp sulla base di una pronuncia resa dalla Corte di Cassazione in un caso ben diverso da quello in esame, poiché riguardante il valore probatorio da riconoscere alle conversazioni svoltesi sul canale telematico nell'ambito del procedimento penale (Cass. 49016/2017).
Peraltro, il precedente della Suprema Corte da ultimo citato non ha escluso la rilevanza probatoria delle conversazioni svoltesi sul canale informativo WhatsApp, come sostenuto dalle appellanti.
Con detta sentenza, invero, il giudice di legittimità ha ammesso che della registrazione di tali conversazioni – che costituisce prova documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 234, comma 1 c.p.c. – possa legittimamente disporsi, subordinandone tuttavia l'utilizzabilità all'acquisizione del supporto contenente la menzionata registrazione, al fine di “controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia
l'attendibilità di quanto da esse documentato” (cfr. Cass. 49016/2017).
Sotto diverso e ulteriore profilo, si osserva come le risultanze probatorie assunte nel primo grado di giudizio in merito alla prassi di ripartizione e di anticipazione degli utili nel periodo in contestazione non solo non siano state debitamente sconfessate dalle socie pagina 15 di 19 accomandanti, ma abbiano trovato conferma, come anticipato, anche nelle dichiarazioni rese dalle medesime in sede di interrogatorio formale.
Sul punto vale la pena di rilevare che, nel corso dell'interrogatorio di Parte_1
, quest'ultima aveva evidenziato come, pur non avvenendo la ripartizione con
[...]
cadenza quotidiana e per importi costanti, sia lei, sia la figlia avevano Parte_2
ricevuto, tra il 2017 e il 2019, “in media 700 euro al mese” (cfr. verbale udienza 17 maggio 2022).
Trattasi, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, di importi che, in proiezione annuale, si attestano sugli € 8.400,00, superando così la somma richiesta in sede giudiziale dalle accomandanti a titolo di utili non distribuiti per il triennio 2017-
2019. Il che si osserva, peraltro, in assenza di ulteriore e più precisa documentazione, da parte delle appellanti, relativa alle somme effettivamente percepite nel triennio in contestazione.
Anche ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che le socie Parte_2
provvedevano alla distribuzione degli utili e che annotavano tali distribuzioni in agenda.
Nella medesima sede, la ha sostenuto che nel dicembre 2019 aveva ricevuto la Pt_2
somma di € 1.900,00 e che il finanziamento bancario ottenuto dalla società era stato impiegato per estinguere il debito di relativo alla vecchia gestione Parte_1
della trattoria.
Anche a voler tacere del valore di confessione giudiziale riconoscibile alle dichiarazioni delle accomandanti, non può trascurarsi, nondimeno, che le stesse convergono, unitamente agli ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalle testimonianze rese e dalle risultanze documentali, nel senso della avvenuta distribuzione degli utili societari per il periodo in contestazione.
Non meritano accoglimento, poi, gli ulteriori rilievi mossi dalle appellanti, nell'ambito del secondo motivo di appello, relativamente all'imputazione dei versamenti effettuati in favore di a titolo di attività lavorativa, piuttosto che a titolo di utili. Parte_2
pagina 16 di 19 Invero, a fronte del fatto che la socia accomandante non ha dimostrato di essere titolare di un formale rapporto di lavoro subordinato con la società, risulta invece chiaramente – in particolare, dalla corrispondenza WhatsApp già sopra esaminata – che sia , sia Pt_2
prestavano la propria collaborazione alla conduzione dell'impresa sociale, CP_1
dovendo quindi ricondursi l'opera lavorativa offerta dall'accomandante nell'alveo dell'art. 2320, comma 2, c.c.
Peraltro, come già rilevato dal primo giudice, l'adesione alla ricostruzione offerta dall'appellante in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro – e, conseguentemente, alla percezione dei guadagni giornalieri a titolo di retribuzione per l'attività professionale prestata – avrebbe inevitabilmente comportato una rivisitazione degli utili derivanti dall'attività di impresa, che sarebbero risultati considerevolmente inferiori a quelli attestati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, con conseguenze dirette sulla domanda di risarcimento avanzata dalle accomandanti.
La raggiunta prova in merito all'effettiva percezione degli utili, da parte delle accomandanti, per gli anni di mancata rendicontazione esclude, pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da e da in Controparte_2 Parte_2
primo grado e reiterata nella presente sede di gravame.
Né alcun danno per il mancato sorgere del diritto di credito agli utili sociali può essere lamentato dalle socie accomandanti quale conseguenza dell'intempestiva produzione del conto economico relativo all'intero esercizio 2019.
Anche rispetto a tale annualità, invero, deve ritenersi sussistente la prova della distribuzione degli utili – mediante la prassi della ripartizione degli incassi giornalieri alla chiusura della cassa e, a partire dall'ottobre 2019, mediante versamento di bonifici per € 1.500,00 alle singole socie.
Non vale ad escludere la fondatezza della motivazione del Tribunale la missiva con cui, in data 1 febbraio 2021, il procuratore di e di Parte_1 Parte_2
aveva richiesto l'invio del rendiconto societario e la relativa documentazione, lamentando come le risultanze di cui alla situazione contabile prodotta pagina 17 di 19 dall'accomandataria – da cui risultava un utile di € 160.289,21 – non corrispondessero alle “informazioni a mani delle […] assistite”, dalle quali risultava un “ammontare degli scontrini rilasciati […] pari a € 175.000,00 circa”, nonché l'ulteriore importo “per fatture emesse, ticket e bonifici, per un totale di circa € 50.000,00” (doc. 12 primo grado appellanti).
Invero, le appellanti hanno omesso di produrre documenti da cui risulterebbe il disavanzo lamentato nella missiva del primo febbraio 2021, laddove, invece, le risultanze probatorie del primo grado di giudizio hanno convinto il Tribunale della presenza della descritta prassi, tra le socie de “Le Combattenti OR s.a.s.”, sostanziantesi nella divisione degli utili nel periodo in contestazione.
Si esclude, infine, il rilievo della doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, del rendiconto societario per l'esercizio 2020, prodotto dalle accomandanti in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., produzione invero inidonea a suffragare la tesi delle appellanti in merito alla mala gestio della socia accomandataria e, in ogni caso, irrilevante rispetto all'odierno thema decidendum: le accomandanti, invero, non hanno svolto domanda restitutoria in merito agli utili relativi all'esercizio dell'attività societaria per l'anno 2020, avendo le medesime limitato la pretesa ai soli esercizi relativi al triennio 2017-2019.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 2926/2024 del Tribunale di Milano.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che – avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
pagina 18 di 19 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, in favore della parte appellata nel presente giudizio.
Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2926/2024;
2. condanna le appellanti e in solido alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore dell'appellata , delle ulteriori spese del grado, che Controparte_1
liquida in complessivi € 3.966,00, a titolo di compensi, oltre spese generali rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, in capo alle appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così l'art. 10, comma 3, dell'atto costitutivo della società, prodotto sub doc. 1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: “Alla fine di ogni esercizio sociale, a cura del socio accomandatario, verrà redatto il rendiconto di esercizio da depositare presso la sede sociale entro í termini di legge.” 2 Ai sensi dell'art. 11 dello statuto (ibidem), “Gli utili netti, salvo diversa volontà dei soci, saranno ripartiti in parti uguali tra i soci;
in eguale proporzione saranno sostenute le perdite, ferma restando la responsabilità dei soci accomandanti alla sola quota di partecipazione al capitale.” pagina 4 di 19