Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1072/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1072/2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Giudice di Pace
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Parte_1 C.F._1
Vito, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Manzoni n. 153/i; fax: 0815757093; pec:
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto De CP_1 C.F._2
Giorgio, ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco al vico II° San Vito n. 51/B; fax: 0818811764; pec: Email_2
-Appellato–
Conclusioni delle parti
All'udienza del 24.10.2024 le parti presenti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, come da verbale di udienza e chiedevano che la causa pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Barra, proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615, I comma, cpc, avverso il precetto notificatogli in data 29.04.2019 da per il pagamento delle spese di CP_1 costituzione di parte civile di €1796,66, in virtù della sentenza penale n. 1/2019 resa dal medesimo
Ufficio Giudiziario nel procedimento penale recante r.g. n. 9/17 e depositata in data 1/2/2019.
a sostegno della opposizione eccepiva il difetto di efficacia esecutiva del titolo Parte_1
azionato, non costituendo la detta sentenza valido titolo esecutivo ex art. 479 cpc, non essendo definitiva, per essere stato proposto appello avverso la stessa dinanzi il Tribunale penale di Napoli.
Chiedeva dichiararsi la nullità ed invalidità dell'opposto atto di precetto, con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado che, contestando quanto lamentato dalla CP_1 controparte, deduceva la provvisoria esecutività della condanna alle spese relative all'azione civile nel processo penale. Quindi, chiedeva il rigetto della domanda, con dichiarazione di validità del precetto opposto e con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 3711/2020 depositata il 12.06.2020, rigettava l'opposizione, ritenendo sussistere la provvisoria esecutività della sentenza penale nella statuizione riguardante le spese processuali, stante l'estensione a tali fattispecie della previsione dell'art. 282 c.p.c., ma al contempo disponeva la decurtazione dalle somme intimate dell'importo di € 200,00 e la compensazione delle spese.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec in data 08/01/2021 a lamentando l'erroneità della decisione. CP_1
In particolare, eccepiva l'errata valutazione del Giudice di prime cure in merito all'estensione della previsione dell'art. 282 del c.p.c. alle sentenze penali e, di conseguenza, la violazione degli artt. 650,
541, 540 e 612 c.p.c., evidenziando il principio secondo cui le sentenze penali divengono esecutive solo con il loro passaggio in giudicato. Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, dichiarando l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, con annullamento del precetto in esame, e condannando al pagamento delle spese del doppio grado da attribuirsi al CP_1
difensore antistatario. si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per la tardività CP_1
pagina 2 di 5 dell'impugnazione, decorso il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., e nel merito, l'infondatezza del motivo di appello, ribadendo la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado alla luce dell'art. 282 c.p.c., con conseguente validità dell'atto di precetto notificato.
*****
L'appello è inammissibile per i seguenti motivi.
, con l'atto di citazione notificato il 08.01.2021 ha impugnato la sentenza n. 3711/2020 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Barra e resa pubblica mediante il deposito in cancelleria in data
12.06.2020, quindi oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., non applicandosi alle opposizioni esecutive la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Parte appellante si duole che la sentenza appellata sia stata a lui comunicata soltanto in data 11.07.2020
e, pertanto, i termini per l'impugnazione sarebbero dovuti decorrere da tale ultima data.
Tale rilievo è infondato. Preliminarmente, si rappresenta che è principio consolidato in Giurisprudenza che il termine di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. Civ, sez. II, 21207/2019; Cass. civ., sez. V, n.
5946/2017).
Pertanto, ai sensi degli articoli 327, comma 1, e 133 cod. proc. civ., il termine di sei mesi per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, restando irrilevante la data di comunicazione in quanto estranea al procedimento di pubblicazione, e tale da non integrare né un elemento costitutivo né un elemento condizionante l'efficacia di essa.
Parte appellante deduce, altresì, che l'appello proposto sarebbe ammissibile in quanto la controversia verte solo sulla condanna in sede penale delle spese di costituzione in favore della parte civile e quindi troverebbe applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Anche tale rilievo è infondato.
E' opportuno ribadire che l'opposizione proposta da va qualificata in termini di Parte_1
opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
Si osserva al riguardo che ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive ai sensi dell'art. 615 c.p.c., riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al
pagina 3 di 5 processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario.” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014).
Con successiva pronunzia, n. 95 del 2017 la Suprema Corte ha poi chiarito:
“Quanto alle opposizioni a precetto, tuttavia, la sospensione torna ad essere applicabile
— quando si discuta soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. 19 marzo 2010, n. 6672);
— quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 19 maggio 1989 n. 2400); — quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
— quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. 5 marzo 2009, n. 5396).”
Ebbene va osservato che nel caso in esame, versandosi in ipotesi di opposizione a precetto, e non ricorrendo alcuna delle eccezioni sopra menzionate, la sospensione dei termini feriali non debba trovare applicazione.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del gravame proposto per aver notificato Parte_1
l'atto di appello in data 08.01.2021 e quindi tardivamente, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12.06.2020 ed il termine ultimo per proporre appello ai sensi dell'art. 327, co.1,
c.p.c. cadeva nel giorno 12.12.2020.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità dell'affare.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
pagina 4 di 5 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 3711/2020, depositata in cancelleria il 12.06.2020, del Giudice di Pace di Barra, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, che si liquidano in € 1.200,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Napoli, 28.02.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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