TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 201/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 17/06/2025, promossa da:
e in qualità di eredi del sig. Controparte_1 Parte_1 [...]
rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall' avv. GUERRA MARIA Per_1
CONCETTA e dall'avv. GAETANO RAJANI
Ricorrenti
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, Controparte_2 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. FERRANTE GIULIA e dall'avv.
VALERIA BATTISTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2024, il sig. , premesso Persona_1 di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' di dal CP_3 CP_2
16/05/2000 al 31/08/2023 con la qualifica di Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Geriatria dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di , successivamente collocato in quiescenza CP_2 per limiti di età con decorrenza dalla data del 01/09/2023, conveniva in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla monetizzazione e liquidazione delle ferie maturate e non godute per complessivi 63 (sessantatre) giorni, pari ad euro 17.843,00 rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione e liquidazione delle ferie maturate e non godute , per le ragioni in fatto e diritto esposte;
2) per l'effetto condannare l' ede di in persona del legale rappresentante CP_3 CP_2
p.t., alla liquidazione dell'indennità sostitutiva dei 63 (sessantatré) giorni di ferie non godute, pari ad €
17.843,00, oltre accessori di legge e oltre la contribuzione previdenziale, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare l' ede di in persona del legale rappresentante p.t, alla CP_3 CP_2 rifusione delle spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
L' , nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso Controparte_2 in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “in ogni caso, accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto, in diritto, erronea, non provata, e per l'effetto rigettare il Ricorso;
- in subordine ridurre la pretesa agli effettivi giorni di ferie maturati e non goduti;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nelle more del procedimento, a seguito dell'intervenuto decesso del sig.
[...]
(avvenuto il 31/03/2024), gli eredi si costituivano spontaneamente in giudizio, Per_1 riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Preliminarmente deve essere accertata e dichiarata la qualità di eredi degli odierni ricorrenti i quali, nel costituirsi spontaneamente in giudizio, hanno dichiarato tale qualità, manifestando la volontà di disporre di un diritto spettante al de cuius(di cui li stessi non potrebbero disporre se non nella loro qualità di eredi) configurandosi per l'effetto un' accettazione tacita dell'eredità (Cass., sez. 2, 01/03/2021, n. 5569).
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla resistente, tenuto conto che nel caso di specie non trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì quella ordinaria decennale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (cfr. Cass. n. 3021/2020).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso (29.12.2023) non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale, decorrente dall'anno 2017 (essendo la pretesa limitata al periodo 2017-2023).
Nel merito, il ricorso è fondato per un duplice ordine di ragioni.
Preliminare un inquadramento della disciplina normativa e pattizia che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 32 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2019/2021, ai commi 9 e 11, dispone che: “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11...”.
“11.Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”. ( cfr. all. 10 fascicolo ricorrente).
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.03.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, ulteriormente, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-
341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria.
La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto;
ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X): “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Anche la giurisprudenza interna si è conformata a tale orientamento.
Si veda ex multis Cass. 18140/2022 “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore
a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur
a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (nello stesso senso Cass.
n. 21780/2022, Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023).
Si veda altresì Cass. Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022 “il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso di specie, si rileva che l' Controparte_2 convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto prova di tale circostanza;
invero, a tal fine certamente non possono sopperire le note allegate di cui al prot. generale n. 46448/2021 e n. 51447/2021 ( cfr. all fascicolo convenuta) a mezzo delle quali si invitavano gli Uffici competenti a rilevare e predisporre un piano di smaltimento ferie individuale, specificandone la finalità meramente programmatoria, in quanto le predette comunicazioni non sono state inoltrate personalmente al dott. . Persona_1
Peraltro, anche qualora fossero state al medesimo indirizzate le stesse non sarebbero state comunque idonee ad escludere il diritto dal medesimo rivendicato in quanto, cfr. sul punto
Cass. 14083/2024, non solo non contengono alcun avvertimento perentorio in ordine alla circostanza che “la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita dei giorni maturati, senza alcun diritto alla monetizzazione”, ma altresì subordinano il godimento delle dette ferie “alle esigenze di servizio”, anteponendo quindi l'interesse aziendale a quello del lavoratore e senza fissare un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro.
Parimenti dicasi, circa l'assenza di qualsivoglia avvertimento perentorio, per quanto riguarda la nota prot. gen. N. 4548/2022, questa volta inoltrata personalmente al dott. in Per_1 data 31-1-2022, a mezzo della quale il dirigente medico veniva genericamente invitato a fruire delle ferie maturande all'1.09.2023, data in cui sarebbe stato collocato in quiescenza
(complessivamente pari a 240 giorni).
D'altro canto, è documentalmente provato che in data 6.12.2021 il dott. si sia visto Per_1 negare dalla datrice di lavoro le richieste ferie per “esigenze di servizio”( cfr. all. 2 fascicolo ricorrente).
Già sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata, il ricorso andrebbe accolto in quanto la datrice di lavoro non ha provato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire al dott. la Per_1 fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda, tuttavia, risulta fondata anche per un'ulteriore argomentazione.
Invero, è circostanza pacifica in quanto documentalmente provata che in data 04.06.2023 il dott. veniva ricoverato presso l'U.O. di in data successiva (05.06.2023) Per_1 CP_2 veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza di “Emicolectomia sinistra VLS, conversione in open”; in data 13.06.2023 veniva dimesso con la diagnosi di “Neoplasia del Sigma
(T3N1M1c)” e dal 14.06.2023 sino alla data del pensionamento usufruiva di malattia essendo sottoposto a trattamento chemioterapico (cfr. all. 3 – 4 fascicolo ricorrente).
E' altresì documentalmente provato che dal 31.01.2022 al 4.06.2023 (data del ricovero ospedaliero) il ricorrente abbia usufruito di 176,50 giorni di ferie, in quanto alla data del 31.08.2023 residuavano unicamente 63,50 giorni ( cfr. busta paga di agosto 2023, all 6 fascicolo ricorrente).
Conseguentemente, è evidente come, nel caso di specie, la malattia abbia di fatto impedito al dott. di consumare le ferie residue maturate prima della data del suo Per_1 pensionamento, circostanza rispetto alla quale nessuna (mancanza di) volontà può essere imputata al dipendente ( cfr. sul punto Corte Cost. sent. 95/2016)
Si veda altresì Cds, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417‹‹va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia››-
Né infine può argomentarsi che la posizione di dirigente medico ricoperta dal ricorrente gli avrebbe consentito di pianificare e consumare le proprie ferie.
Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento alla posizione di un dirigente medico di I livello, ha espressamente riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, trovandosi il dirigente in questione “in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera” (Cass.
n. 6493/2021; cfr. anche Cass. SS.UU., n. 9146/2009). Ciò in quanto il dirigente medico di
I livello non ha alcun potere formale o sostanziale di “programmarsi le ferie e di auto attribuirsene il godimento”, avendo il solo “onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (in tal senso anche Cass. n.
8521/2015 e Cass. n. 26985/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso anche ai dirigenti di II livello o di struttura complessa i principi espressi dalla giurisprudenza eurocomunitaria, affermando che la teorica possibilità di autodeterminazione delle ferie di cui godono detti dirigenti sia un elemento insufficiente ad escludere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie, laddove l'azienda datrice di lavoro non fornisca prova di avere fatto tutto il possibile per consentire loro l'esercizio in concreto del diritto (cfr. Cass., n. 13613/2020, Cass., n. 18140/2022, n.
32830/2023). Principio ribadito recentemente dalle pronunce Cass. n. 13679/2024 e Cass.
n. 5496/2025. Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto dell' di Controparte_2 corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, pari a complessivi giorni 63,5 ( cfr, busta paga agosto 2023) è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Tanto chiarito, con riferimento al quantum debeatur possono essere condivisi i conteggi di parte, in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e, peraltro, non specificamente contestati dall' convenuta;
deve, pertanto, essere riconosciuta in CP_2 favore degli eredi del dott. l'indennità sostitutiva per complessivi n. 63,5 giorni di Per_1 ferie non goduti, pari alla somma di € 17.703,00.
Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 espunta la fase istruttoria non svolta (causa di lavoro, scaglione da 52.000 a 260.000), con distrazione
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 201/2024, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di e in qualità di eredi Controparte_1 Parte_1 del defunto dott. , alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non Persona_1 godute e, per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento in favore degli Controparte_2 stessi della somma di euro € 17.703,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì l' convenuta a rifondere le spese di lite che si liquidano Controparte_2 nella somma di euro € 2.800,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CU se dovuto e versato, I.V.A. e C.P.A con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Crotone, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei