TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 470/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, Parte_1 C.F._1 via Panebianco n. 326, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Basile che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, deduceva: - di essere insegnante Parte_1 in servizio presso l'I.I.S. “Oliveti-Panetta” di Locri;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato, scadenza 30 giugno, per i periodi di Controparte_1
seguito specificati: 2016/17: dal 12/11/2016 al 10/7/2017 presso I.I.S. Majorana di Torino;
2017/18: dal 23/10/2017 al 30/6/2018 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2018/19: dal 25/10/2018 al 30/6/2019 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2019/20: dal 30/09/2019 al 30/6/2020 presso I.I.S. Buniva di Pinerolo;
2020/21: dal 02/10/2020 al 30/6/2021 presso I.S. Prever di Pinerolo;
2021/22: dal 13/09/2021 al
30/6/2022 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2022/23: dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso I.I.S. Oliveti-
Panetta di Locri;
2023/24: dal 01/09/2023 al 30/6/2024 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri;
- che per i periodi indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; - che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha chiesto al il pagamento di quanto dovuto con diffide del CP_1
06/04/2022, 17/05/2023 e 18/01/2024, senza ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - in via principale, accertare
e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici indicati in narrativa o, comunque, per i diversi anni scolastici di precariato risultandi dovuti, oltre interessi dalla data di maturazione alla concreta attribuzione e, conseguentemente, - condannare il ad adempiere in forma Controparte_1 specifica, ovvero ad assegnare alla Ricorrente la suddetta “Carta elettronica”, o altro strumento equipollente, e ad accreditare su detta Carta (o altro strumento equipollente) con modalità e funzionalità proprie di essa o analoghe, l'importo nominale di € 4.000,00 (€ 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), da destinare alla formazione professionale e alle finalità perseguite,
o il diverso importo risultando dovuto, in ogni caso oltre interessi dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
- in caso di accoglimento parziale della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al risarcimento dei danni in misura pari alle spese sostenute durante gli anni scolastici in cui è stata privata del beneficio della Carta del docente, oppure da liquidare equitativamente e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore della Ricorrente della somma data dalla differenza tra danni e
[...]
adempimento in forma specifica disponendi, oppure della somma liquidanda equitativamente;
- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al risarcimento dei danni dovuti al mancato riconoscimento del beneficio della Carta del docente e, per l'effetto, - condannare il
al pagamento in favore della Ricorrente della somma di € Controparte_1
3.984,40, oltre interessi dai pagamenti al soddisfo, oppure al pagamento della minore somma che sarà ritenuta giusta e dovuta, che potrà essere liquidata anche equitativamente;
- in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di fuoriuscita dai ruoli della Ricorrente nelle more della Decisione, condannare il al pagamento in favore della Ricorrente della somma di € Controparte_1
3.984,40, oltre interessi sino al soddisfo, oppure della diversa somma che sarà ritenuta giusta e dovuta, a titolo di risarcimento danni, oppure in alternativa a riconoscere equitativamente il beneficio in misura pari al valore della Carta spettante o nella diversa misura che sarà ritenuta giusta e dovuta, tenuto conto - tra le altre cose - della durata della permanenza nel sistema scolastico, della continuità del servizio svolto nei suindicati anni scolastici, della prestazione svolta durante
l'epidemia a distanza e con dotazione di mezzi propri, nonché delle spese sostenute. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, con maggiorazione ex art. 4 co.
1-bis D.M. Giustizia n.37/2018 e s.m.i. in considerazione del fatto che la difesa della Ricorrente deposita telematicamente gli scritti difensivi adottando particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al
Magistrato e alle altre Parti del processo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto rivendicato con riferimento alle annualità 2016/2017 e
2017/2018 nonché l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente. Con provvedimento del 17.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di Parte_1 cui all'art. 1 L. 107/2015, quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti: 1. a.s. 2016/17 contratto dal
12/11/2016 al 10/7/2017 presso I.I.S. Majorana di Torino;
2. a.s. 2017/18 contratto dal 23/10/2017 al
30/6/2018 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
3. a.s. 2018/19 contratto dal 25/10/2018 al 30/6/2019 presso
I.I.S. Porro di Pinerolo;
4. a.s. 2019/20 contratto dal 30/09/2019 al 30/6/2020 presso I.I.S. Buniva di
Pinerolo; 5. a.s. 2020/21 contratto dal 02/10/2020 al 30/6/2021 presso I.S. Prever di Pinerolo;
6. a.s.
2021/22 contratto dal 13/09/2021 al 30/6/2022 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
7. a.s. 2022/23 contratto dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri;
8. a.s. 2023/24 contratto dal
01/09/2023 al 30/6/2024 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C-
450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro…deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come avviene nel caso concreto), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Nel caso di specie occorre considerare l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dal CP_1
resistente con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, tenendo conto che parte ricorrente ha prodotto documentazione atta a provare l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Ciò considerato, l'eccezione suddetta è solo parzialmente fondata in quanto per quel che riguarda la lettera datata 06.04.2022, della stessa non è fornita prova né dell'invio né della ricezione della stessa.
Pertanto, per quanto concerne l'anno scolastico 2016/2017 la pretesa creditoria deve ritenersi prescritta essendo decorso il termine quinquennale previsto.
Diversamente, per l'anno scolastico 2017/2018, in atti è depositata documentazione comprovante il tempestivo invio a mezzo PEC della diffida a provvedere al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (v. comunicazione del 17.05.2023 ricorso).
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui solo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo complessivo di CP_1
€ 3.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
In particolare, deve evidenziarsi che non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento danni di cui alle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, stante la genericità delle stesse ed il mancato assolvimento dell'onere di puntuale allegazione e di prova sul punto.
Si evidenzia infine che in base ai documenti allegati ed alle deduzioni della parte, la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche (v. documenti depositati con note del
16.09.2024).
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla sig.ra (C.F. ), n. R.G. 470/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire il beneficio Parte_1 C.F._1 economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_4 [...]
limitatamente gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al pagamento, a favore Controparte_1
di , delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.110,00 per compensi, oltre Parte_1
al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 470/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, Parte_1 C.F._1 via Panebianco n. 326, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Basile che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, deduceva: - di essere insegnante Parte_1 in servizio presso l'I.I.S. “Oliveti-Panetta” di Locri;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato, scadenza 30 giugno, per i periodi di Controparte_1
seguito specificati: 2016/17: dal 12/11/2016 al 10/7/2017 presso I.I.S. Majorana di Torino;
2017/18: dal 23/10/2017 al 30/6/2018 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2018/19: dal 25/10/2018 al 30/6/2019 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2019/20: dal 30/09/2019 al 30/6/2020 presso I.I.S. Buniva di Pinerolo;
2020/21: dal 02/10/2020 al 30/6/2021 presso I.S. Prever di Pinerolo;
2021/22: dal 13/09/2021 al
30/6/2022 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
2022/23: dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso I.I.S. Oliveti-
Panetta di Locri;
2023/24: dal 01/09/2023 al 30/6/2024 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri;
- che per i periodi indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; - che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha chiesto al il pagamento di quanto dovuto con diffide del CP_1
06/04/2022, 17/05/2023 e 18/01/2024, senza ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « - in via principale, accertare
e dichiarare il diritto della Prof.ssa ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici indicati in narrativa o, comunque, per i diversi anni scolastici di precariato risultandi dovuti, oltre interessi dalla data di maturazione alla concreta attribuzione e, conseguentemente, - condannare il ad adempiere in forma Controparte_1 specifica, ovvero ad assegnare alla Ricorrente la suddetta “Carta elettronica”, o altro strumento equipollente, e ad accreditare su detta Carta (o altro strumento equipollente) con modalità e funzionalità proprie di essa o analoghe, l'importo nominale di € 4.000,00 (€ 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), da destinare alla formazione professionale e alle finalità perseguite,
o il diverso importo risultando dovuto, in ogni caso oltre interessi dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
- in caso di accoglimento parziale della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al risarcimento dei danni in misura pari alle spese sostenute durante gli anni scolastici in cui è stata privata del beneficio della Carta del docente, oppure da liquidare equitativamente e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore della Ricorrente della somma data dalla differenza tra danni e
[...]
adempimento in forma specifica disponendi, oppure della somma liquidanda equitativamente;
- in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al risarcimento dei danni dovuti al mancato riconoscimento del beneficio della Carta del docente e, per l'effetto, - condannare il
al pagamento in favore della Ricorrente della somma di € Controparte_1
3.984,40, oltre interessi dai pagamenti al soddisfo, oppure al pagamento della minore somma che sarà ritenuta giusta e dovuta, che potrà essere liquidata anche equitativamente;
- in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di fuoriuscita dai ruoli della Ricorrente nelle more della Decisione, condannare il al pagamento in favore della Ricorrente della somma di € Controparte_1
3.984,40, oltre interessi sino al soddisfo, oppure della diversa somma che sarà ritenuta giusta e dovuta, a titolo di risarcimento danni, oppure in alternativa a riconoscere equitativamente il beneficio in misura pari al valore della Carta spettante o nella diversa misura che sarà ritenuta giusta e dovuta, tenuto conto - tra le altre cose - della durata della permanenza nel sistema scolastico, della continuità del servizio svolto nei suindicati anni scolastici, della prestazione svolta durante
l'epidemia a distanza e con dotazione di mezzi propri, nonché delle spese sostenute. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, con maggiorazione ex art. 4 co.
1-bis D.M. Giustizia n.37/2018 e s.m.i. in considerazione del fatto che la difesa della Ricorrente deposita telematicamente gli scritti difensivi adottando particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al
Magistrato e alle altre Parti del processo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto rivendicato con riferimento alle annualità 2016/2017 e
2017/2018 nonché l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente. Con provvedimento del 17.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di Parte_1 cui all'art. 1 L. 107/2015, quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti: 1. a.s. 2016/17 contratto dal
12/11/2016 al 10/7/2017 presso I.I.S. Majorana di Torino;
2. a.s. 2017/18 contratto dal 23/10/2017 al
30/6/2018 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
3. a.s. 2018/19 contratto dal 25/10/2018 al 30/6/2019 presso
I.I.S. Porro di Pinerolo;
4. a.s. 2019/20 contratto dal 30/09/2019 al 30/6/2020 presso I.I.S. Buniva di
Pinerolo; 5. a.s. 2020/21 contratto dal 02/10/2020 al 30/6/2021 presso I.S. Prever di Pinerolo;
6. a.s.
2021/22 contratto dal 13/09/2021 al 30/6/2022 presso I.I.S. Porro di Pinerolo;
7. a.s. 2022/23 contratto dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri;
8. a.s. 2023/24 contratto dal
01/09/2023 al 30/6/2024 presso I.I.S. Oliveti-Panetta di Locri.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C-
450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro…deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come avviene nel caso concreto), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Nel caso di specie occorre considerare l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dal CP_1
resistente con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, tenendo conto che parte ricorrente ha prodotto documentazione atta a provare l'intervenuta interruzione della prescrizione.
Ciò considerato, l'eccezione suddetta è solo parzialmente fondata in quanto per quel che riguarda la lettera datata 06.04.2022, della stessa non è fornita prova né dell'invio né della ricezione della stessa.
Pertanto, per quanto concerne l'anno scolastico 2016/2017 la pretesa creditoria deve ritenersi prescritta essendo decorso il termine quinquennale previsto.
Diversamente, per l'anno scolastico 2017/2018, in atti è depositata documentazione comprovante il tempestivo invio a mezzo PEC della diffida a provvedere al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (v. comunicazione del 17.05.2023 ricorso).
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui solo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo complessivo di CP_1
€ 3.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
In particolare, deve evidenziarsi che non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento danni di cui alle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, stante la genericità delle stesse ed il mancato assolvimento dell'onere di puntuale allegazione e di prova sul punto.
Si evidenzia infine che in base ai documenti allegati ed alle deduzioni della parte, la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche (v. documenti depositati con note del
16.09.2024).
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dalla sig.ra (C.F. ), n. R.G. 470/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire il beneficio Parte_1 C.F._1 economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_4 [...]
limitatamente gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al pagamento, a favore Controparte_1
di , delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.110,00 per compensi, oltre Parte_1
al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli