Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE composto dai sig.ri magistrati
DOTT. MARCO SALVATORI PRESIDENTE
DOTT.SSA GIOVANNA CLAUDIA RAGUSA GIUDICE
DOTT.SSA BEATRICE RAGUSA GIUDICE
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 727 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
vamente domiciliato in Agrigento via Dante, n. 5 presso lo studio dell' Avv.
Carlotta Calafato che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
– ricorrente–
CONTRO
nata ad [...], il [...], C.F. Controparte_1
e residente in [...]
n. 86, elettivamente domiciliata in Via Ludovico Ariosto n. 28V – Palermo,
presso lo studio dell'Avv. Giovanna Manto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Tribunale di Agrigento
E NEI CONFRONTI
del PUBBLICO MINISTERO in sede
-interveniente ex lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 38 c.c. ritualmente notificato, Parte_1
- premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio
[...]
con , dalla quale nasceva la figlia in data Controparte_1 Persona_1
6/6/2023 e dando atto del fallimento del loro rapporto affettivo - chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la casa materna sita in Porto Empedocle via dello Sport n.86, la regolamentazione del diritto di visita con facoltà del padre di incontrare la propria figlia a semplice richiesta o, comunque, in caso di disaccordo 3
volte a settimana oltre al fine settimana alternato con la madre ed il versa-
mento di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia.
Con comparsa di risposta dell'1/6/2024 si costituiva la Controparte_1
quale si dimostrava disponibile all'affido congiunto della figlia minore con collocazione prevalente presso la propria abitazione e opponendosi al diritto di visita libero al padre;
chiedeva di regolamentare le visite del ricorrente,
tenuto conto della tenera età della minore ancora allattata al seno, per 2
pomeriggi a settimana dalle ore 16 alle ore 19 nonché, a settimane alterne,
il fine settimana, il Sabato e la Domenica dalle ore 12,30 alle ore 17,30,
con possibilità di aumentare di un'ora in seguito allo svezzamento della bambina;
in via riconvenzionale chiedeva il versamento di €400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie
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- 2 - Sezione Civile ed il percepimento per intero dell'assegno unico universale.
Con note scritte del 17/9/2024 chiedeva l'emis- Parte_1
sione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c affinchè venisse regolamentato il diritto di visita.
Con ordinanza del 18/9/2024 il Giudice relatore emetteva i provvedimenti indifferibili con cui regolamentava, in corso di causa, l'affido condiviso con collocamento presso il domicilio materno della minore, il diritto di visita del padre e fissava il mantenimento a carico di nella Parte_1
misura di € 320,00 mensili in favore della figlia minore , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
rigettando le prove orali articolate dalle parti.
All'udienza dell'11/2/2025, veniva disposta l'audizione delle parti;
il ricor-
rente chiedeva che venissero previste delle ore di visita aggiuntive Pt_1
rispetto a quelle già preiste con il provvedimento urgente su citato e la fa-
coltà di pernotto della minore presso il padre;
la resistente non frapponeva ostacoli ad un eventuale aumento delle ore o dei giorni di incontro tra pa-
dre/figlia, opponendosi recisamente al pernotto della figlia presso il padre fino al compimento degli anni 6; chiedeva l'aumento dell'assegno di man-
tenimento a carico del ricorrente in euro 400,00, oltre le spese e oltre l'as-
segno unico universale da porre su un libretto da intestare alla minore e vincolato. La causa veniva, dunque, posta in decisione, con riserva di rife-
rire al Collegio.
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Nel merito, va confermato l'affidamento della minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della
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- 3 - Sezione Civile madre e con facoltà per il padre di vederla liberamente previo accordo con la madre.
A proposito della frequentazione della minore con il genitore non collocata-
rio, non è superfluo ricordare che, al fine di garantire il corretto sviluppo psicologico dei figli, grava sul genitore collocatario il dovere di non allonta-
nare i figli dall'altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le fre-
quentazioni del coniuge con la prole minorenne. Ciò in quanto l'apporto della figura genitoriale è di estrema importanza ai fini di una sana ed equi-
librata crescita della prole, la quale richiede che ciascun genitore,
nell'adempiere ai doveri di educazione, cura ed assistenza, sia mosso dalla preminente esigenza di assicurare ai figli un'esistenza felice o quanto meno serena, evitando che i propri stati umorali, il reciproco risentimento nei confronti dell'altro coniuge e la conflittualità che di norma accompagna ogni separazione, possano incidere negativamente sul loro sviluppo psico-
fisico. In questo senso, si può menzionare anche la sentenza n. 24907 del
2009 della Corte di Cassazione che precisa come: “tra i requisiti di idoneità
genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità
delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge”.
Pertanto, va ribadito che il padre può incontrare la minore liberamente,
concordando con la madre tempi e modalità di frequentazione.
Solo in caso di disaccordo, a parziale modifica di quanto stabilito con ordi-
nanza del 18/9/2024, si dispone sin da subito un aumento degli incontri
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- 4 - Sezione Civile a tre pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e, a settimane alterne, due pomeriggi la settimana
(lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.00) e una intera giornata (a scelta tra il sabato o la domenica) dalle ore 11.30 alle ore 18.30.
Al compimento del terzo anno di età la minore potrà pernottare presso il domicilio paterno per un fine settimana alternato dalle ore 16.00 sabato sino alle ore 19.00 della domenica, nonché per tre giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie e di due giorni consecutivi in occasione delle festività pasquali, facendo in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
nonché a partire dal quarto anno di età di dieci giorni anche con-
secutivi, in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra le parti.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della con-
dizione reddituale di entrambi i coniugi (cfr. documentazione reddituale e dichiarazioni rese dalle parti), va confermato l'obbligo in capo ad
[...]
di corrispondere a , a titolo di manteni- Parte_1 Controparte_1
mento della figlia , un assegno di euro 320,00 mensili, rivalutabili Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre al
50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Non sussistono valide ragioni per disporre che l'importo dell'assegno unico venga percepito da uno solo dei due genitori.
Si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite data la materia trattata e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
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- 5 - Sezione Civile Il Collegio, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
DISPONE che la figlia venga affidata ad entrambi i geni- Persona_1
tori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrare i figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di concorso nel man- Parte_1
tenimento della figlia minore, un assegno di € 320,00 da versare a CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente se-
[...]
condo gli indici Istat nonché la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie) sostenute nell'interesse della figlia, previa concertazione tra le parti.
Dichiara compensate le spese del presente procedimento.
Cosi deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 26.2.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. est.
Marco Salvatori Beatrice Ragusa
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- 6 - Sezione Civile