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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 903/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 903/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO DANIELE ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA IGNAZIO SERRA 10 00019 TIVOLI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati DE LUCA TAMAJO, Controparte_1
GAROFALO, PATERNO'
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10224/2021 pubblicata in data 01.12.21; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2018 deduceva di essere stato Parte_1 assunto in data 28 maggio 2012 dalla società con la mansione di impiegato Controparte_1 livello 1 A numero di matricola 000776; di essere stato assegnato, all'atto dell'assunzione, all'unità organizzativa “assistenza di dipartimenti” con il compito di garantire un collegamento tra i dipendenti assegnati esternamente ai dipartimenti e il personale in sede;
che, a partire dal 16 luglio 2012, veniva assegnato all'unità organizzativa “amministrazione del personale” con l'incarico di gestire, in via esclusiva, il costo del personale;
che svolgeva tale attività in autonomina e sotto la piena responsabilità, senza l'ausilio di software specifici;
che negli ultimi mesi del 2012 rappresentava al direttore delle risorse umane, , la necessità per l'Azienda di dotarsi un sistema Parte_2 integrato per l'elaborazione del costo del personale, suggerendo, in caso di difficoltà di spesa, di creare, tramite il portale interno HR, un sistema autonomo per la raccolta dei dati;
che nel mese di novembre 2014, nonostante avesse subito un grave incidente stradale, non ha potuto assentarsi a causa dell'assenza di personale idoneo a sostituirlo;
che le mansioni da lui espletate, in virtù della loro rilevanza per il conseguimento degli obiettivi economici e strategici dell'Azienda, unitamente all'elevato livello di autonomia e responsabilità, erano riconducili al livello dei quadri, fascia retributiva B, con conseguente diritto alle differenze retributive a far data dal 16 luglio 2012; che, nell'espletamento delle proprie mansioni, si relazionava direttamente con la responsabile dello staff del Presidente e Amministratore Delegato e con collaboratori esterni;
che aveva piena libertà di accesso ai documenti e ai file della Direzione delle risorse umane, nonché all'Home Banking della società e godeva di totale autonomia gestionale, essendo l'unico autorizzato a comunicare al service esterno il via definitivo per l'emissione delle buste paga e dei cedolini.
Allegava, altresì, che, pur venendo assegnato il 3 agosto 2015 all'Ufficio Normativo del
Lavoro, Sicurezza, Privacy e Formazione, Area Risorse Umane ex Direzione Risorse Umane e pur essendo state trasferite le competenze relative al costo del personale, unitamente al software
Zucchetti, alla economico sotto la Direzione Amministrativa, continuava a ricevere Parte_3 richieste per la determinazione del costo del personale;
che nel periodo 2016/2017, nonostante tali richieste, si era occupato prevalentemente di altre mansioni, quali l'organizzazione logistica di un corso di formazione sull'anticorruzione, le compilazioni anagrafiche, la sostituzione dei dipendenti,
l'organizzazione di visite mediche e l'inoltro, via email, delle contestazioni disciplinari;
che, nel corso del suddetto biennio, occupandosi in via residuale del costo del personale ed espletando mansioni non consone al livello acquisito, subiva un evidente demansionamento con conseguente danno professionale;
che, a partire dal 2 febbraio 2018, veniva assegnato e trasferito alla
[...]
, presso la sede sita in via di Decima;
che Controparte_2 nella nuova sede si occupava di predisporre i report mensili da inviare all'amministrazione capitolina riguardante l'attività dell'ufficio contenzioso e di coordinare le ferie del personale assegnato all'ufficio; che tali attività venivano svolte in precedenza dalla collega quadro B;
che Parte_4 la non affinità delle nuove mansioni con le competenze e capacità professionali acquisite nel tempo e l'illegittimità del trasferimento presso la nuova sede, maggiormente disagevole rispetto a quella sita in Piazzale degli Archivi, gli causavano un malessere fisico e psichico come da documentazione medica allegata.
Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalla società Controparte_1 nei confronti del ricorrente sig. ha violato il disposto di cui agli artt. 2103 c.c. e Parte_1
2087 c.c.;
2.Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello di quadro, fascia retributiva B., previsto dal CCNL nazionale per i dipendenti del commercio, dei servizi e del terziario applicato dalla società a partire dal 16 luglio 2012 o dalla diversa data CP_1 CP_1 ritenuta di giustizia;
condannare per l'effetto la società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 92.654,33 maturata dal mese di luglio 2012 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018, oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto,
a titolo di differenza di TFR tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284
c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo e rivalutazione.
3.Accertare e dichiarare la dequalificazione e il demansionamento del sig. Parte_1
a far data gennaio 2016 o da quella diversa che si riterrà di giustiziai e per l'effetto
[...] condannare la società a reintegrare alle mansioni Controparte_1 Parte_1 corrispondenti per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
4.Accertare e dichiarare illegittimo, inefficace e nullo, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., il provvedimento di trasferimento impugnato e per l'effetto statuire la riassegnazione del sig. all'Ufficio di provenienza Ufficio Normativa del Lavoro, Parte_1
Sicurezza, Privacy e Formazione e/o in altra unità organizzativa delle risorse umane.
5.Accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito e subendo dal ricorrente Parte_1
a titolo di danno alla immagine professionale nonché a titolo di danno alla professionalità
[...]
e per perdita di “chance”, in virtù dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta per il mancato riconoscimento del livello quadro, per il successivo demansionamento e per l'illegittimità del trasferimento, e per l'effetto condannare la società convenuta Controparte_1
al pagamento del danno in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa nella misura
[...] del 30% della paga (€ 1082,47) che sarebbe spettata al ricorrente con l'inquadramento a quadro (€
3.608,25); per ogni mese dal mese di luglio 2012 o da quella diversa che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018 per un totale di € 73.607,96 oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo e rivalutazione;
6.Accertare il danno biologico occorso al ricorrente in virtù del comportamento contrario all'art. 2013 c.c. da parte della società e per l'effetto condannare la società Controparte_1 resistente al risarcimento del danno biologico nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia e che sarà determinata in corso di causa oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284
c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo, oltre rivalutazione.
7.Con condanna alle spese di lite oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione dei crediti sorti anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso avvenuta il 21.5.2018 e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
Il Tribunale, istruita la causa mediante prova testimoniale ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, accoglieva solo parzialmente il ricorso così provvedendo: Accerta il demansionamento patito dal ricorrente nel periodo dall'agosto 2015 sino al febbraio 2018;
condanna la società al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità liquidato in € 7.300,00, oltre interessi;
rigetta la residua domanda;
condanna la società alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidato in € 4.300,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti i residui due terzi;
pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando, in primo luogo, Parte_1
l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale per non avere ritenuto sussumibile nella categoria di quadro l'attività da lui espletata, pur riconoscendone l'elevato contenuto specialistico e la rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Contestava, altresì, l'eccessiva rilevanza attribuita dal primo giudice alle dichiarazioni del teste - “doveva confrontarsi sempre con me” – evidenziando come il confronto, oltre ad essere Pt_2 parte integrante e naturale del rapporto tra un Direttore e il suo immediato sottoposto, non sia di per sé sufficiente ad escludere l'autonomia decisionale e la conseguente responsabilità per i risultati derivanti dall'esercizio delle proprie competenze.
Chiedeva, pertanto, il pagamento delle differenze retributive relative all'inquadramento in categoria quadro, con decorrenza dal 16 luglio 2012 (assegnazione all'unità “Amministrazione del
Personale”) o dal 3 marzo 2014 (assegnazione alle dirette dipendenze del Direttore Risorse Umane).
A tale fine richiamava i conteggi allegati al ricorso di primo grado, non oggetto di specifica contestazione, e, qualora necessario, chiedeva l'ammissione della CTU contabile.
Assumeva, altresì, la violazione dell'art. 2103 c.c., per avere il primo giudice erroneamente qualificato l'assegnazione del sig. disposta in data 2 febbraio 2018 presso l' Pt_1 [...]
, come mera modifica delle mansioni Controparte_2 riconducibile al potere discrezionale del datore di lavoro nei limiti dello jus variandi, pur avendo essa comportato il passaggio da un'unità produttiva ad un'altra, configurabile, secondo consolidata giurisprudenza, come trasferimento in senso proprio. Sul punto osservava che, anche qualora si volesse ricondurre tale provvedimento nell'ambito di applicazione dello jus variandi riconosciuto al datore di lavoro, esso risulterebbe comunque illegittimo, in quanto contrario al canone generale di buona fede e privo delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c.
Lamentava, infine, l'erroneità della sentenza laddove, pur riconoscendo un demansionamento in riferimento al periodo 3.08.2015 - 2.02.2018, statuiva la genericità delle allegazioni attoree in merito alle mansioni svolte presso l'Ufficio Contenzioso, tali da impedire un accertamento puntuale circa la corrispondenza dell'attività svolta con il suo inquadramento.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalla società Controparte_1 nei confronti del ricorrente sig. ha violato il disposto di cui agli art. 2103 c.c. e Parte_1
2087 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello di quadro,fascia retributiva B, previsto dal CCNL nazionale per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario applicato dalla società a partire dal 16 luglio 2012 o dalla diversa Controparte_1 data ritenuta di giustizia;
condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 92.654,33 maturata dal mese di luglio 2012 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018 come da conteggi integrati nel ricorso introduttivo, oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso del primo grado in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B,
a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, a titolo di differenza di TFR tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado sino al soddisfo e rivalutazione.
3. Accertare e dichiarare illegittimo, inefficace e nullo, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., il provvedimento di trasferimento impugnato e per l'effetto statuire la riassegnazione del sig. all'Ufficio di provenienza Ufficio Normativa del Lavoro, Parte_1
Sicurezza, Privacy e Formazione e/o in altra unità organizzativa delle risorse umane.
4. Accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_1 del danno professionale per il demansionamento e per il mancato riconoscimento del livello superiore del quadro, da determinarsi in via equitativa, nella misura del 30% della paga (€ 1082,47) che sarebbe spettata al ricorrente con l'inquadramento a quadro (€ 3.608,25)-, per ogni mese dal mese di luglio 2012 o da quella diversa che si riterrà di giustizia e sino al marzo 2018 per un totale di € 73.607,96- oltre la somma maturanda dalla data del deposito del deposito del ricorso del primo grado sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al soddisfo e rivalutazione;
5. Accertare il danno biologico occorso al ricorrente in virtù del comportamento contrario all'art. 2013 c.c. da parte della società e per l'effetto condannare la società Controparte_1 resistente al risarcimento del danno biologico nella misura € 8.996,45- come determinato dal CTU oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo, oltre rivalutazione.
6. – Vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e proponendo, a sua Controparte_1 volta, appello incidentale, avverso il capo della sentenza che ha ritenuto realizzato, seppur per un periodo circoscritto e con effetti pregiudizievoli non esorbitanti, un demansionamento ai danni del sig. trattandosi di una valutazione non in linea con le deduzioni delle parti né con le Pt_1 risultanze istruttorie.
In particolare, argomentava che, in relazione al periodo 3.08.2015 e 2.02.2018, Pt_1 avrebbe continuato a svolgere una serie di mansioni che, seppur implicanti competenze specialistiche e un certo grado di autonomia, erano comunque compatibili con il livello I rivestito.
Neppure il contestato mutamento di mansioni consentirebbe di configurare un'ipotesi di demansionamento, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.lgs. 81/2015, il datore di lavoro non è più tenuto a adibire il lavoratore alle ultime mansioni effettivamente svolte, essendo sufficiente che le nuove attività siano riconducibili allo stesso livello e alla medesima categoria di inquadramento.
Tutto ciò dedotto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario;
-accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, dott.ssa Pucci, n. 10224/2021 pubblicata il 01/12/2021 nella parte in cui ha ritenuto sussistere un demansionamento del sig. el periodo 3.8.2015/2.2.2018 e/o comunque nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto che il predetto demansionamento abbia determinato un danno alla professionalità del sig. al relativo risarcimento;
Parte_5
-in ogni caso condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso e la corte ha rinviato al 15.10.25 dandone avviso alle parti.
Il procedimento perviene all'odierna udienza a seguito di rinvio ex art. 348 c.p.c. come da ordinanza di questa Corte del 7.10.25 , stante la mancata comparizione delle parti
Né l'appellante né l'appellato/appellante incidentale sono comparsi all'odierna udienza.
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
L'assenza in entrambe le udienze ( del 7 e del 15 ottobre 2025) dell'appellato/appellante incidentale induce il collegio a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto che sussistono per entrambi gli appelli le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa le spese di lite .
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale .
La Presidente
RI IA RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 903/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO DANIELE ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA IGNAZIO SERRA 10 00019 TIVOLI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati DE LUCA TAMAJO, Controparte_1
GAROFALO, PATERNO'
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10224/2021 pubblicata in data 01.12.21; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2018 deduceva di essere stato Parte_1 assunto in data 28 maggio 2012 dalla società con la mansione di impiegato Controparte_1 livello 1 A numero di matricola 000776; di essere stato assegnato, all'atto dell'assunzione, all'unità organizzativa “assistenza di dipartimenti” con il compito di garantire un collegamento tra i dipendenti assegnati esternamente ai dipartimenti e il personale in sede;
che, a partire dal 16 luglio 2012, veniva assegnato all'unità organizzativa “amministrazione del personale” con l'incarico di gestire, in via esclusiva, il costo del personale;
che svolgeva tale attività in autonomina e sotto la piena responsabilità, senza l'ausilio di software specifici;
che negli ultimi mesi del 2012 rappresentava al direttore delle risorse umane, , la necessità per l'Azienda di dotarsi un sistema Parte_2 integrato per l'elaborazione del costo del personale, suggerendo, in caso di difficoltà di spesa, di creare, tramite il portale interno HR, un sistema autonomo per la raccolta dei dati;
che nel mese di novembre 2014, nonostante avesse subito un grave incidente stradale, non ha potuto assentarsi a causa dell'assenza di personale idoneo a sostituirlo;
che le mansioni da lui espletate, in virtù della loro rilevanza per il conseguimento degli obiettivi economici e strategici dell'Azienda, unitamente all'elevato livello di autonomia e responsabilità, erano riconducili al livello dei quadri, fascia retributiva B, con conseguente diritto alle differenze retributive a far data dal 16 luglio 2012; che, nell'espletamento delle proprie mansioni, si relazionava direttamente con la responsabile dello staff del Presidente e Amministratore Delegato e con collaboratori esterni;
che aveva piena libertà di accesso ai documenti e ai file della Direzione delle risorse umane, nonché all'Home Banking della società e godeva di totale autonomia gestionale, essendo l'unico autorizzato a comunicare al service esterno il via definitivo per l'emissione delle buste paga e dei cedolini.
Allegava, altresì, che, pur venendo assegnato il 3 agosto 2015 all'Ufficio Normativo del
Lavoro, Sicurezza, Privacy e Formazione, Area Risorse Umane ex Direzione Risorse Umane e pur essendo state trasferite le competenze relative al costo del personale, unitamente al software
Zucchetti, alla economico sotto la Direzione Amministrativa, continuava a ricevere Parte_3 richieste per la determinazione del costo del personale;
che nel periodo 2016/2017, nonostante tali richieste, si era occupato prevalentemente di altre mansioni, quali l'organizzazione logistica di un corso di formazione sull'anticorruzione, le compilazioni anagrafiche, la sostituzione dei dipendenti,
l'organizzazione di visite mediche e l'inoltro, via email, delle contestazioni disciplinari;
che, nel corso del suddetto biennio, occupandosi in via residuale del costo del personale ed espletando mansioni non consone al livello acquisito, subiva un evidente demansionamento con conseguente danno professionale;
che, a partire dal 2 febbraio 2018, veniva assegnato e trasferito alla
[...]
, presso la sede sita in via di Decima;
che Controparte_2 nella nuova sede si occupava di predisporre i report mensili da inviare all'amministrazione capitolina riguardante l'attività dell'ufficio contenzioso e di coordinare le ferie del personale assegnato all'ufficio; che tali attività venivano svolte in precedenza dalla collega quadro B;
che Parte_4 la non affinità delle nuove mansioni con le competenze e capacità professionali acquisite nel tempo e l'illegittimità del trasferimento presso la nuova sede, maggiormente disagevole rispetto a quella sita in Piazzale degli Archivi, gli causavano un malessere fisico e psichico come da documentazione medica allegata.
Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
1.Accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalla società Controparte_1 nei confronti del ricorrente sig. ha violato il disposto di cui agli artt. 2103 c.c. e Parte_1
2087 c.c.;
2.Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello di quadro, fascia retributiva B., previsto dal CCNL nazionale per i dipendenti del commercio, dei servizi e del terziario applicato dalla società a partire dal 16 luglio 2012 o dalla diversa data CP_1 CP_1 ritenuta di giustizia;
condannare per l'effetto la società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 92.654,33 maturata dal mese di luglio 2012 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018, oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto,
a titolo di differenza di TFR tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284
c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo e rivalutazione.
3.Accertare e dichiarare la dequalificazione e il demansionamento del sig. Parte_1
a far data gennaio 2016 o da quella diversa che si riterrà di giustiziai e per l'effetto
[...] condannare la società a reintegrare alle mansioni Controparte_1 Parte_1 corrispondenti per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
4.Accertare e dichiarare illegittimo, inefficace e nullo, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., il provvedimento di trasferimento impugnato e per l'effetto statuire la riassegnazione del sig. all'Ufficio di provenienza Ufficio Normativa del Lavoro, Parte_1
Sicurezza, Privacy e Formazione e/o in altra unità organizzativa delle risorse umane.
5.Accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito e subendo dal ricorrente Parte_1
a titolo di danno alla immagine professionale nonché a titolo di danno alla professionalità
[...]
e per perdita di “chance”, in virtù dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta per il mancato riconoscimento del livello quadro, per il successivo demansionamento e per l'illegittimità del trasferimento, e per l'effetto condannare la società convenuta Controparte_1
al pagamento del danno in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa nella misura
[...] del 30% della paga (€ 1082,47) che sarebbe spettata al ricorrente con l'inquadramento a quadro (€
3.608,25); per ogni mese dal mese di luglio 2012 o da quella diversa che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018 per un totale di € 73.607,96 oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo e rivalutazione;
6.Accertare il danno biologico occorso al ricorrente in virtù del comportamento contrario all'art. 2013 c.c. da parte della società e per l'effetto condannare la società Controparte_1 resistente al risarcimento del danno biologico nella misura di € 10.000,00 ovvero in quella maggiore
o minore che risulterà di giustizia e che sarà determinata in corso di causa oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284
c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo, oltre rivalutazione.
7.Con condanna alle spese di lite oltre accessori di legge.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione dei crediti sorti anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso avvenuta il 21.5.2018 e, nel merito, l'infondatezza delle avverse pretese.
Il Tribunale, istruita la causa mediante prova testimoniale ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, accoglieva solo parzialmente il ricorso così provvedendo: Accerta il demansionamento patito dal ricorrente nel periodo dall'agosto 2015 sino al febbraio 2018;
condanna la società al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità liquidato in € 7.300,00, oltre interessi;
rigetta la residua domanda;
condanna la società alla rifusione di un terzo delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidato in € 4.300,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap;
compensando fra le parti i residui due terzi;
pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido.
Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando, in primo luogo, Parte_1
l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Tribunale per non avere ritenuto sussumibile nella categoria di quadro l'attività da lui espletata, pur riconoscendone l'elevato contenuto specialistico e la rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
Contestava, altresì, l'eccessiva rilevanza attribuita dal primo giudice alle dichiarazioni del teste - “doveva confrontarsi sempre con me” – evidenziando come il confronto, oltre ad essere Pt_2 parte integrante e naturale del rapporto tra un Direttore e il suo immediato sottoposto, non sia di per sé sufficiente ad escludere l'autonomia decisionale e la conseguente responsabilità per i risultati derivanti dall'esercizio delle proprie competenze.
Chiedeva, pertanto, il pagamento delle differenze retributive relative all'inquadramento in categoria quadro, con decorrenza dal 16 luglio 2012 (assegnazione all'unità “Amministrazione del
Personale”) o dal 3 marzo 2014 (assegnazione alle dirette dipendenze del Direttore Risorse Umane).
A tale fine richiamava i conteggi allegati al ricorso di primo grado, non oggetto di specifica contestazione, e, qualora necessario, chiedeva l'ammissione della CTU contabile.
Assumeva, altresì, la violazione dell'art. 2103 c.c., per avere il primo giudice erroneamente qualificato l'assegnazione del sig. disposta in data 2 febbraio 2018 presso l' Pt_1 [...]
, come mera modifica delle mansioni Controparte_2 riconducibile al potere discrezionale del datore di lavoro nei limiti dello jus variandi, pur avendo essa comportato il passaggio da un'unità produttiva ad un'altra, configurabile, secondo consolidata giurisprudenza, come trasferimento in senso proprio. Sul punto osservava che, anche qualora si volesse ricondurre tale provvedimento nell'ambito di applicazione dello jus variandi riconosciuto al datore di lavoro, esso risulterebbe comunque illegittimo, in quanto contrario al canone generale di buona fede e privo delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c.
Lamentava, infine, l'erroneità della sentenza laddove, pur riconoscendo un demansionamento in riferimento al periodo 3.08.2015 - 2.02.2018, statuiva la genericità delle allegazioni attoree in merito alle mansioni svolte presso l'Ufficio Contenzioso, tali da impedire un accertamento puntuale circa la corrispondenza dell'attività svolta con il suo inquadramento.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalla società Controparte_1 nei confronti del ricorrente sig. ha violato il disposto di cui agli art. 2103 c.c. e Parte_1
2087 c.c.;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello di quadro,fascia retributiva B, previsto dal CCNL nazionale per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario applicato dalla società a partire dal 16 luglio 2012 o dalla diversa Controparte_1 data ritenuta di giustizia;
condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 92.654,33 maturata dal mese di luglio 2012 o dalla diversa data che si riterrà di giustizia sino al marzo 2018 come da conteggi integrati nel ricorso introduttivo, oltre la somma maturanda dalla data del deposito del ricorso del primo grado in poi sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B,
a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, a titolo di differenza di TFR tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado sino al soddisfo e rivalutazione.
3. Accertare e dichiarare illegittimo, inefficace e nullo, per carenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c., il provvedimento di trasferimento impugnato e per l'effetto statuire la riassegnazione del sig. all'Ufficio di provenienza Ufficio Normativa del Lavoro, Parte_1
Sicurezza, Privacy e Formazione e/o in altra unità organizzativa delle risorse umane.
4. Accertare e dichiarare e per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_1 del danno professionale per il demansionamento e per il mancato riconoscimento del livello superiore del quadro, da determinarsi in via equitativa, nella misura del 30% della paga (€ 1082,47) che sarebbe spettata al ricorrente con l'inquadramento a quadro (€ 3.608,25)-, per ogni mese dal mese di luglio 2012 o da quella diversa che si riterrà di giustizia e sino al marzo 2018 per un totale di € 73.607,96- oltre la somma maturanda dalla data del deposito del deposito del ricorso del primo grado sino all'effettivo inquadramento al livello quadro fascia retributiva B, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al soddisfo e rivalutazione;
5. Accertare il danno biologico occorso al ricorrente in virtù del comportamento contrario all'art. 2013 c.c. da parte della società e per l'effetto condannare la società Controparte_1 resistente al risarcimento del danno biologico nella misura € 8.996,45- come determinato dal CTU oltre interessi legali dalla maturazione alla data di introduzione del presente giudizio, oltre interessi nella misura ex art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio al soddisfo, oltre rivalutazione.
6. – Vinte le spese del doppio grado.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e proponendo, a sua Controparte_1 volta, appello incidentale, avverso il capo della sentenza che ha ritenuto realizzato, seppur per un periodo circoscritto e con effetti pregiudizievoli non esorbitanti, un demansionamento ai danni del sig. trattandosi di una valutazione non in linea con le deduzioni delle parti né con le Pt_1 risultanze istruttorie.
In particolare, argomentava che, in relazione al periodo 3.08.2015 e 2.02.2018, Pt_1 avrebbe continuato a svolgere una serie di mansioni che, seppur implicanti competenze specialistiche e un certo grado di autonomia, erano comunque compatibili con il livello I rivestito.
Neppure il contestato mutamento di mansioni consentirebbe di configurare un'ipotesi di demansionamento, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.lgs. 81/2015, il datore di lavoro non è più tenuto a adibire il lavoratore alle ultime mansioni effettivamente svolte, essendo sufficiente che le nuove attività siano riconducibili allo stesso livello e alla medesima categoria di inquadramento.
Tutto ciò dedotto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario;
-accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, dott.ssa Pucci, n. 10224/2021 pubblicata il 01/12/2021 nella parte in cui ha ritenuto sussistere un demansionamento del sig. el periodo 3.8.2015/2.2.2018 e/o comunque nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto che il predetto demansionamento abbia determinato un danno alla professionalità del sig. al relativo risarcimento;
Parte_5
-in ogni caso condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso e la corte ha rinviato al 15.10.25 dandone avviso alle parti.
Il procedimento perviene all'odierna udienza a seguito di rinvio ex art. 348 c.p.c. come da ordinanza di questa Corte del 7.10.25 , stante la mancata comparizione delle parti
Né l'appellante né l'appellato/appellante incidentale sono comparsi all'odierna udienza.
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
L'assenza in entrambe le udienze ( del 7 e del 15 ottobre 2025) dell'appellato/appellante incidentale induce il collegio a compensare le spese del grado.
Deve darsi atto che sussistono per entrambi gli appelli le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa le spese di lite .
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale .
La Presidente
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