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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5015 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in UM NE (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio n. 4, presso lo studio dell'avv. Sofia Chiariello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_2 C.F._2
Campania (NA) alla Via Marchesella n. 130, presso lo studio dell'avv. Maria De Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Napoli (Na), il giorno 18.05.2007; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 sottoscritta il
16.01.2020, con cui veniva autorizzata dalla Procura di Napoli Nord il 29.02.2020 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 15/20 Reg. N.A).
Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale relativo ai figli minori nata il Per_1
26.02.2008, e nato il [...]. Per_2
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato in data 27.03.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al
Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L.
162/2014 (16.01.2020) omologata dalla Procura di Napoli Nord il 29.02.2020 (procedimento nr.
15/20 Reg. N.A) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01,
N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli (NA), in data 18.05.2007, tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
22.07.1979, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 22, parte I, serie anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5015 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in UM NE (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio n. 4, presso lo studio dell'avv. Sofia Chiariello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_2 C.F._2
Campania (NA) alla Via Marchesella n. 130, presso lo studio dell'avv. Maria De Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2024, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Napoli (Na), il giorno 18.05.2007; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 sottoscritta il
16.01.2020, con cui veniva autorizzata dalla Procura di Napoli Nord il 29.02.2020 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 15/20 Reg. N.A).
Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale relativo ai figli minori nata il Per_1
26.02.2008, e nato il [...]. Per_2
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato in data 27.03.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso contenente il piano genitoriale. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al
Collegio.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L.
162/2014 (16.01.2020) omologata dalla Procura di Napoli Nord il 29.02.2020 (procedimento nr.
15/20 Reg. N.A) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01,
N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli (NA), in data 18.05.2007, tra
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
22.07.1979, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 22, parte I, serie anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna