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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5062/22 R.G.A.C.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5062 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/02 e 702 ter c.p.c. e vertente
TRA
(nato a [...] il [...] ed ivi res/te - Parte_1 Pt_2
cod.fisc. ), elett/te dom/to nel proprio studio in Salerno alla C.F._1
via San Leonardo 131/F, rapp.to e difeso da sé medesimo
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore legale Controparte_1
rappresentante
OPPOSTO NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/02 e 702 ter c.p.c.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo di merito, depositato il 14/01/16 ed iscritto al nr. 192/16
R.G. Tribunale Lavoro di Salerno, i ricorrenti e Parte_3 Parte_4
quali genitori esercenti la patria potestà sul minore , chiedevano che, Persona_1
previa la nomina di ctu, venisse riconosciuto lo stato invalidante del loro figlio minore ed il diritto ad ottenere la conseguente prestazione economica, oltre che il diritto alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di frequenza a far tempo dalla domanda amministrativa.
Il giudizio, iscritto al nr. 192/16 R.G. Trib. Salerno – sez. lavoro, veniva deciso con decreto di omologa ex art.445 bis cpc, 5° comma, con il quale la domanda veniva integralmente accolta;
e il difensore nominato, avv. Amato Tommaso, quale difensore delle parti attrici, ammesse al “gratuito patrocinio”, chiedeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Salerno, che aveva provveduto alla trattazione della causa, la liquidazione del “compenso per l'attività professionale posta in essere nell'esercizio del mandato relativamente al giudizio di I grado…”
Con decreto reso il 26/08/20 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno
dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione.
Avverso il detto provvedimento l'attuale ricorrente proponeva atto di opposizione, ex
DPR 115/02, dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno, chiedendo ad esso
Tribunale: -che, dichiarata “l'ammissibilità dell'istanza di liquidazione depositata dal ricorrente per la liquidazione del compenso dovutogli per l'attività professionale posta in essere nel giudizio nr. 192/16 R.G. Tribunale del Lavoro di Salerno
….liquidare all'avv. Tommaso Amato, la somma che codesto Tribunale riterrà di essere a lui dovuta, a stregua delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/14, del valore della controversia e delle fasi poste in essere….e che risultano dalla documentazione prodotta e dal fascicolo di ufficio del giudizio presupposto, oltre maggiorazione 15%, Iva e Cpa, come per legge, ponendola a carico dell'Erario”; che il fosse condannato ”al pagamento del compenso Controparte_1
professionale per il giudizio, oltre maggiorazione 15%, Iva e Cpa, nonché delle spese borsuali e sia di quelle documentate (contributo unificato, marca da bollo, costo copie, costo notifica e quant'altro) che di quelle non documentabili ma pur sopportate per attività presumibilmente poste in essere, in ragione dell'”id quod plerumque accidit” (CASS. SS.UU. 31039/19 ed altre a sezioni semplici) e che si indicano,
anche equitativamente in € 200,00.”
Detto ricorso in opposizione, iscritto al nr. 6685/2020 RG Tribunale di Salerno, fu notificato al , che, però, non si costituiva nel giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 20/07/21, pubblicata e comunicata il 26/07/21, a scioglimento della riserva, il Giudice monocratico del Tribunale Civile di Salerno, così decideva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal giudice del lavoro, dichiara ammissibile l'istanza di liquidazione e liquida in favore dell'avv.
Tommaso Amato per il giudizio di atp nr . 192/2016 rg dinanzi al giudice del lavoro di Salerno, la somma di € 636,57 (già dimezzato ex art. 130), oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.” 2) dispone che il pagamento sia posto a carico dell'erario; 3) compensa tra le parti le spese del presente procedimento;
e per quanto riguarda la detta disposta integrale compensazione delle spese del procedimento nell'ordinanza è riportata solo la seguente frase “….rilevato, quanto alle spese del presente procedimento, che esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa
“ (pag. 3, righi 25-26, dell'ordinanza).
Avverso il detto provvedimento in ordine alla disposta integrale compensazione delle spese del procedimento di reclamo/opposizione era proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc- nullità della sentenza per mancata e/o apparente”,
motivazione per violazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, numeri 3, 4 e 5
cpc.
Notificato il ricorso all'Ente resistente, con una spesa di € 14,52, e depositato ed iscritto a ruolo lo stesso, con una spese di € 313,00 (€ 86,00 contributo unificato + €
200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo), il rimaneva solo CP_1
intimato e con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Suprema Corte di Cassazione così
decideva: “…accoglie il ricorso;
cassa l'ordinanza impugnata;
rinvia al Tribunale di
Salerno, in persona di altro magistrato anche per le spese..”
La Suprema Corte ha, tra l'altro, così motivato, per quanto qui riguarda,: “…le “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass.
n.1950/2022), possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 9977/2019;
n.2206/20019).
E' stato anche chiarito che “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art.92 c.p.c. nella formulazione vigente “ratione temporis, “le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo”(Cass. n. 22310/2017).
E' del tutto chiaro, pertanto, che, nel sistema attuale, la compensazione delle spese,
qualora, come nel caso del provvedimento impugnato, non sia accompagnata da una giustificazione idonea nel significato sopra chiarito, costituisce una palese violazione della norma censurabile in cassazione.
Si ritiene di aggiungere per completezza di esame che, ai fini della compensazione,
non può darsi rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico della spese (Cass. n.21083/2015)….”
Ai sensi dell'art. 91 cpc, il giudice, in presenza, in particolar modo, di procedimento contenzioso, come quello in esame con il provvedimento “che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Il Giudice, cioè, nel decidere una controversia, una volta individuato il soccombente,
è obbligato a condannare, quest'ultimo, al pagamento in favore dell'altra parte
(“vincente”) delle spese borsuali sopportate e del compenso per la difesa.
E tale obbligo cede solo in presenza di specifiche situazioni, che consentano di poter derogare al principio della soccombenza e da consentire una compensazione, anche,
totale tra le parti (art. 92 cpc). In tale caso, però, il giudice deve indicare il motivo per cui egli ha ritenuto di compensare le spese e, in realtà, deve indicare il motivo per cui ha ritenuto di rigettare la domanda posta dalla parte e tendente ad ottenere la condanna dell'altra al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che ha dovuto iniziare (o subire).
E non solo: il giudice, in presenza del vigente testo dell'art. 92 cpc deve indicare il perché della compensazione, facendo riferimento solo alle ipotesi previste dalla detta disposizione;
e cioè: l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi.
Nel caso in esame, il Giudice del Tribunale di Salerno, che si è limitato a dire
“quanto alle spese del presente procedimento, esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa “, non ha tenuto conto di tutto questo e nulla ha detto in ordine al perché della compensazione, donde la nullità, sul punto, del provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 132 cpc ed essendosi, comunque, in presenza di una apparente motivazione
Pertanto, la decisione de qua è errata, atteso che, come detto, ai sensi dell'art. 92 cpc,
vigente alla data di instaurazione del giudizio (anno 2020), la compensazione è
possibile solo in presenza di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, come aggiunto dalla Corte Costituzionale, da “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso in esame, in cui peraltro il non è si è costituito in Controparte_1
giudizio: - non vi è soccombenza reciproca, atteso che il ricorrente aveva chiesto al
Tribunale di liquidargli il dovuto non indicando una somma precisa, ma demandando allo stesso (come dalle conclusioni del ricorso) la sua determinazione quantitativa sulla base del D.M. 55/14, della tabella da applicarsi e del valore della causa e del relativo scaglione che si fosse ritenuto e tutto ciò sulla base delle fasi poste in essere;
ed il Tribunale, in maniera del tutto autonoma, ha ritenuto di liquidare
(correttamente) la somma sopra indicata, senza alcuna (ipotetica) riduzione di un
“quantum”, che fosse stato richiesto dal ricorrente.
Non sussistono neppure le altre condizioni per la compensazione delle spese.
Nel nostro ordinamento, peraltro, non esiste norma che esenti il Controparte_1
, in relazione a controversia come quella in esame ( “reclamo avverso la
[...]
liquidazione del compenso per “gratuito patrocinio” ex DPR 115/02), dalla condanna al pagamento delle spese e del compenso professionale in caso di sua soccombenza,
come è successo nel caso in esame.
La “mancata costituzione in giudizio” in genere e, anche con riferimento alla P.A.
non costituisce “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione.
Ed infatti, in particolare con riferimento alla P.A.: -“…la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé,
la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante
è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto….”
(CASS. 21871/14).
Diversamente, la compensazione delle spese si tradurrebbe – in specie dove l'importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost.( Cass. 10.6.11 n.12893.)”
Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Salerno, quale Giudice del rinvio designato dalla Suprema Corte di Cassazione per provvedere sull'opposizione nr.
6685/20 R.G. proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per il “gratuito patrocinio” e, in accoglimento integrale della stessa, ferma restando la liquidazione a carico dell'Erario ed a favore del ricorrente ( quale difensore di e ammessi al patrocinio a carico Controparte_2 Parte_4
dello Stato) della somma di € 636,57, oltre maggiorazione 15% ed accessori di legge,
di cui alla precedente ordinanza 20/07/21, pubblicata il 26/07/21, non impugnata sul punto, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo e costo notifica) e del compenso professionale del precedente giudizio di merito nr. 6685/20 R.G. Trib.
Salerno, da determinarsi in € 700,00, oltre rimborso per spese generali 15% ed accessori di legge, condanna, altresì, il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente del compenso professionale per il giudizio di legittimità nella misura di € 1.000,00, maggiorato del rimborso per spese generali 15%, nonché delle spese borsuali in € 320,95 (€ 7,95 costo notifica ricorso + € 86,00 contributo unificato ordinario + € 200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo ), oltre Iva e
Cpa, condanna, infine, il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo, copie ricorso e decreto fissazione udienza e costo notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, nella misura di € 1200,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno -I° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
in accoglimento integrale dell'opposizione nr. 6685/20 R.G. proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per il “gratuito patrocinio”,
ferma restando la liquidazione a carico dell'Erario ed a favore del ricorrente ( quale difensore di e ammessi al patrocinio a carico Controparte_2 Parte_4
dello Stato) della somma di € 636,57, oltre maggiorazione 15% ed accessori di legge,
di cui alla precedente ordinanza 20/07/21, pubblicata il 26/07/21, non impugnata sul punto, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo e costo notifica) e del compenso professionale del precedente giudizio di merito nr. 6685/20 R.G. Trib.
Salerno, da determinarsi in € 700,00, oltre rimborso per spese generali 15% ed accessori di legge, condanna, altresì, il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente del compenso professionale per il giudizio di legittimità nella misura di € 1.300,00, maggiorato del rimborso per spese generali 15%, nonché delle spese borsuali in € 320,95 (€ 7,95 costo notifica ricorso + € 86,00 contributo unificato ordinario + € 200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo ), oltre Iva e
Cpa, condanna, infine, il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo, copie ricorso e decreto fissazione udienza e costo notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, nella misura di € 1200,00, oltre rimborso spese generali
15%, Iva e Cpa.
Salerno, 22 marzo 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5062 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/02 e 702 ter c.p.c. e vertente
TRA
(nato a [...] il [...] ed ivi res/te - Parte_1 Pt_2
cod.fisc. ), elett/te dom/to nel proprio studio in Salerno alla C.F._1
via San Leonardo 131/F, rapp.to e difeso da sé medesimo
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore legale Controparte_1
rappresentante
OPPOSTO NON COSTITUITO
OGGETTO: opposizione ex artt. 170 D.P.R. n. 115/02 e 702 ter c.p.c.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo di merito, depositato il 14/01/16 ed iscritto al nr. 192/16
R.G. Tribunale Lavoro di Salerno, i ricorrenti e Parte_3 Parte_4
quali genitori esercenti la patria potestà sul minore , chiedevano che, Persona_1
previa la nomina di ctu, venisse riconosciuto lo stato invalidante del loro figlio minore ed il diritto ad ottenere la conseguente prestazione economica, oltre che il diritto alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di frequenza a far tempo dalla domanda amministrativa.
Il giudizio, iscritto al nr. 192/16 R.G. Trib. Salerno – sez. lavoro, veniva deciso con decreto di omologa ex art.445 bis cpc, 5° comma, con il quale la domanda veniva integralmente accolta;
e il difensore nominato, avv. Amato Tommaso, quale difensore delle parti attrici, ammesse al “gratuito patrocinio”, chiedeva al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Salerno, che aveva provveduto alla trattazione della causa, la liquidazione del “compenso per l'attività professionale posta in essere nell'esercizio del mandato relativamente al giudizio di I grado…”
Con decreto reso il 26/08/20 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno
dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione.
Avverso il detto provvedimento l'attuale ricorrente proponeva atto di opposizione, ex
DPR 115/02, dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno, chiedendo ad esso
Tribunale: -che, dichiarata “l'ammissibilità dell'istanza di liquidazione depositata dal ricorrente per la liquidazione del compenso dovutogli per l'attività professionale posta in essere nel giudizio nr. 192/16 R.G. Tribunale del Lavoro di Salerno
….liquidare all'avv. Tommaso Amato, la somma che codesto Tribunale riterrà di essere a lui dovuta, a stregua delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/14, del valore della controversia e delle fasi poste in essere….e che risultano dalla documentazione prodotta e dal fascicolo di ufficio del giudizio presupposto, oltre maggiorazione 15%, Iva e Cpa, come per legge, ponendola a carico dell'Erario”; che il fosse condannato ”al pagamento del compenso Controparte_1
professionale per il giudizio, oltre maggiorazione 15%, Iva e Cpa, nonché delle spese borsuali e sia di quelle documentate (contributo unificato, marca da bollo, costo copie, costo notifica e quant'altro) che di quelle non documentabili ma pur sopportate per attività presumibilmente poste in essere, in ragione dell'”id quod plerumque accidit” (CASS. SS.UU. 31039/19 ed altre a sezioni semplici) e che si indicano,
anche equitativamente in € 200,00.”
Detto ricorso in opposizione, iscritto al nr. 6685/2020 RG Tribunale di Salerno, fu notificato al , che, però, non si costituiva nel giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 20/07/21, pubblicata e comunicata il 26/07/21, a scioglimento della riserva, il Giudice monocratico del Tribunale Civile di Salerno, così decideva:
“1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal giudice del lavoro, dichiara ammissibile l'istanza di liquidazione e liquida in favore dell'avv.
Tommaso Amato per il giudizio di atp nr . 192/2016 rg dinanzi al giudice del lavoro di Salerno, la somma di € 636,57 (già dimezzato ex art. 130), oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.” 2) dispone che il pagamento sia posto a carico dell'erario; 3) compensa tra le parti le spese del presente procedimento;
e per quanto riguarda la detta disposta integrale compensazione delle spese del procedimento nell'ordinanza è riportata solo la seguente frase “….rilevato, quanto alle spese del presente procedimento, che esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa
“ (pag. 3, righi 25-26, dell'ordinanza).
Avverso il detto provvedimento in ordine alla disposta integrale compensazione delle spese del procedimento di reclamo/opposizione era proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc- nullità della sentenza per mancata e/o apparente”,
motivazione per violazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, numeri 3, 4 e 5
cpc.
Notificato il ricorso all'Ente resistente, con una spesa di € 14,52, e depositato ed iscritto a ruolo lo stesso, con una spese di € 313,00 (€ 86,00 contributo unificato + €
200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo), il rimaneva solo CP_1
intimato e con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Suprema Corte di Cassazione così
decideva: “…accoglie il ricorso;
cassa l'ordinanza impugnata;
rinvia al Tribunale di
Salerno, in persona di altro magistrato anche per le spese..”
La Suprema Corte ha, tra l'altro, così motivato, per quanto qui riguarda,: “…le “gravi ed eccezionali ragioni”, che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass.
n.1950/2022), possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 9977/2019;
n.2206/20019).
E' stato anche chiarito che “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art.92 c.p.c. nella formulazione vigente “ratione temporis, “le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo”(Cass. n. 22310/2017).
E' del tutto chiaro, pertanto, che, nel sistema attuale, la compensazione delle spese,
qualora, come nel caso del provvedimento impugnato, non sia accompagnata da una giustificazione idonea nel significato sopra chiarito, costituisce una palese violazione della norma censurabile in cassazione.
Si ritiene di aggiungere per completezza di esame che, ai fini della compensazione,
non può darsi rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico della spese (Cass. n.21083/2015)….”
Ai sensi dell'art. 91 cpc, il giudice, in presenza, in particolar modo, di procedimento contenzioso, come quello in esame con il provvedimento “che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Il Giudice, cioè, nel decidere una controversia, una volta individuato il soccombente,
è obbligato a condannare, quest'ultimo, al pagamento in favore dell'altra parte
(“vincente”) delle spese borsuali sopportate e del compenso per la difesa.
E tale obbligo cede solo in presenza di specifiche situazioni, che consentano di poter derogare al principio della soccombenza e da consentire una compensazione, anche,
totale tra le parti (art. 92 cpc). In tale caso, però, il giudice deve indicare il motivo per cui egli ha ritenuto di compensare le spese e, in realtà, deve indicare il motivo per cui ha ritenuto di rigettare la domanda posta dalla parte e tendente ad ottenere la condanna dell'altra al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che ha dovuto iniziare (o subire).
E non solo: il giudice, in presenza del vigente testo dell'art. 92 cpc deve indicare il perché della compensazione, facendo riferimento solo alle ipotesi previste dalla detta disposizione;
e cioè: l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi.
Nel caso in esame, il Giudice del Tribunale di Salerno, che si è limitato a dire
“quanto alle spese del presente procedimento, esse vanno integralmente compensate tra le parti in causa “, non ha tenuto conto di tutto questo e nulla ha detto in ordine al perché della compensazione, donde la nullità, sul punto, del provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 132 cpc ed essendosi, comunque, in presenza di una apparente motivazione
Pertanto, la decisione de qua è errata, atteso che, come detto, ai sensi dell'art. 92 cpc,
vigente alla data di instaurazione del giudizio (anno 2020), la compensazione è
possibile solo in presenza di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, come aggiunto dalla Corte Costituzionale, da “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso in esame, in cui peraltro il non è si è costituito in Controparte_1
giudizio: - non vi è soccombenza reciproca, atteso che il ricorrente aveva chiesto al
Tribunale di liquidargli il dovuto non indicando una somma precisa, ma demandando allo stesso (come dalle conclusioni del ricorso) la sua determinazione quantitativa sulla base del D.M. 55/14, della tabella da applicarsi e del valore della causa e del relativo scaglione che si fosse ritenuto e tutto ciò sulla base delle fasi poste in essere;
ed il Tribunale, in maniera del tutto autonoma, ha ritenuto di liquidare
(correttamente) la somma sopra indicata, senza alcuna (ipotetica) riduzione di un
“quantum”, che fosse stato richiesto dal ricorrente.
Non sussistono neppure le altre condizioni per la compensazione delle spese.
Nel nostro ordinamento, peraltro, non esiste norma che esenti il Controparte_1
, in relazione a controversia come quella in esame ( “reclamo avverso la
[...]
liquidazione del compenso per “gratuito patrocinio” ex DPR 115/02), dalla condanna al pagamento delle spese e del compenso professionale in caso di sua soccombenza,
come è successo nel caso in esame.
La “mancata costituzione in giudizio” in genere e, anche con riferimento alla P.A.
non costituisce “grave ed eccezionale ragione” per la compensazione.
Ed infatti, in particolare con riferimento alla P.A.: -“…la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé,
la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante
è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto….”
(CASS. 21871/14).
Diversamente, la compensazione delle spese si tradurrebbe – in specie dove l'importo delle spese sia prossimo a quello del danno economico che la parte abbia inteso evitare facendo valere innanzi al giudice un proprio diritto – in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost.( Cass. 10.6.11 n.12893.)”
Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Salerno, quale Giudice del rinvio designato dalla Suprema Corte di Cassazione per provvedere sull'opposizione nr.
6685/20 R.G. proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per il “gratuito patrocinio” e, in accoglimento integrale della stessa, ferma restando la liquidazione a carico dell'Erario ed a favore del ricorrente ( quale difensore di e ammessi al patrocinio a carico Controparte_2 Parte_4
dello Stato) della somma di € 636,57, oltre maggiorazione 15% ed accessori di legge,
di cui alla precedente ordinanza 20/07/21, pubblicata il 26/07/21, non impugnata sul punto, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo e costo notifica) e del compenso professionale del precedente giudizio di merito nr. 6685/20 R.G. Trib.
Salerno, da determinarsi in € 700,00, oltre rimborso per spese generali 15% ed accessori di legge, condanna, altresì, il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente del compenso professionale per il giudizio di legittimità nella misura di € 1.000,00, maggiorato del rimborso per spese generali 15%, nonché delle spese borsuali in € 320,95 (€ 7,95 costo notifica ricorso + € 86,00 contributo unificato ordinario + € 200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo ), oltre Iva e
Cpa, condanna, infine, il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo, copie ricorso e decreto fissazione udienza e costo notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, nella misura di € 1200,00, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno -I° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
in accoglimento integrale dell'opposizione nr. 6685/20 R.G. proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per il “gratuito patrocinio”,
ferma restando la liquidazione a carico dell'Erario ed a favore del ricorrente ( quale difensore di e ammessi al patrocinio a carico Controparte_2 Parte_4
dello Stato) della somma di € 636,57, oltre maggiorazione 15% ed accessori di legge,
di cui alla precedente ordinanza 20/07/21, pubblicata il 26/07/21, non impugnata sul punto, condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo e costo notifica) e del compenso professionale del precedente giudizio di merito nr. 6685/20 R.G. Trib.
Salerno, da determinarsi in € 700,00, oltre rimborso per spese generali 15% ed accessori di legge, condanna, altresì, il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente del compenso professionale per il giudizio di legittimità nella misura di € 1.300,00, maggiorato del rimborso per spese generali 15%, nonché delle spese borsuali in € 320,95 (€ 7,95 costo notifica ricorso + € 86,00 contributo unificato ordinario + € 200,00 contributo integrativo + € 27,00 marca da bollo ), oltre Iva e
Cpa, condanna, infine, il al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese borsuali (contributo unificato, marca da bollo, copie ricorso e decreto fissazione udienza e costo notifica) e del compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, nella misura di € 1200,00, oltre rimborso spese generali
15%, Iva e Cpa.
Salerno, 22 marzo 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio