Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1230/2019
RE BBLICA TATIONA PU
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Sentenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario avv. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230.2019 RG promossa da
,P.IVA 1 in persona del legale Parte 1 P.IVA
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Cannizzo, elettivamente domiciliato in Grammichele, via Francesco Crispi n. 464
- Opponente -
Contro
EL RI, CF C.F. 1 nata a [...] il [...], residente a [...] B, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Piluso.
-Opposta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 305/2019 iscritto al n. 666/2019 RG emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 18.06.2019, EL RI, odierna opposta, chiedeva ingiungersi alla coop. odierna opponente, il pagamento della Parte 1
somma di € 13.750,00, oltre interessi legali e spese, a titolo di crediti dipendenti da attività di collaborazione svolta dalla medesima in favore dell'opponente presso la sede di Via Santa Maria di Gesù in Caltagirone, dal 19.09.2014 al giugno 2017, in forza di lettera di conferimento incarico del 19.09.2014.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec la Parte 2
La cooperativa si occupa dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
(Per 1 e che per tale ragione è iscritta nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali ex l.r. 22/1986 per la sezione Minori e del decreto dirigenziale R.S.
2142 del 15/09/2015 e 2212 del 21/09/2015.
✓ Con decreto prot. n. 2522 del 12/03/2015, il Controparte_1 "approvava e finanziava un programma della denominato Progetto FAMI Parte 2
n. 17 I colori del Mondo con inizio delle relative attività a partire dal 21.03.2015 presso la sede ubicata in Caltagirone (CT), via Santa Maria di Gesù, 2.
✓ A seguito dell'approvazione del progetto citato veniva stipulata una convenzione e il Ministero con indicazione specifica deitra la coop. Parte 1 professionisti incaricati di eseguire le attività di monitoraggio, coordinamento e supervisione presso la struttura di accoglienza.
Il nominativo dell'opposta non è stato mai inserito nel citato elenco, né compare negli atti amministrativi interni della cooperativa.
✓ Pertanto, nessuna prestazione è stata mai posta in essere dall'opposta in favore della e nessuna attività di qualunque tipo è mai stataParte 3 espletata dalla medesima presso l'immobile sito in Caltagirone, alla via Santa
Maria di Gesù.
Tanto premesso la coop. Parte 1 ha chiesto al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta,
EL RI, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo:
✓ In via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 del
2014.
✓ Che dal mese di settembre 2014 e sino al mese di giugno 2017 ha svolto attività di collaborazione, senza il vincolo della subordinazione, a favore della cooperativa opponente, consistente nell'attività di monitoraggio, coordinamento, supervisione, valutazione ed espletamento di colloqui per assunzione di personale.
"✓ Che il Progetto FAMI n. 17" I colori del Mondo non attiene all'incarico professionale espletato dall'opposta. Che alcun valore può essere attribuito alla mancata registrazione nel libro dei verbali dell'amministratore unico del verbale del 1.09.2014 a seguito del quale è stato conferito l'incarico all'opposta.
Tanto premesso, ritenendo l'opposizione infondata, EL RI ha chiesto al
Tribunale adito, previa declaratoria di improcedibilità della domanda, il rigetto dell'azione proposta.
Perfezionato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 21.04.2022, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, atteso che, pur essendo stata fornita la prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nulla era stato documentato in ordine alla durata dell'incarico. Pertanto, si onerava l'opposta a integrare la documentazione allegata. Con la medesima ordinanza si disattendeva l'eccezione di improcedibilità, ex DL 132.2014, sollevata dall'opposta, atteso che la negoziazione assistita non si applica, tra l'altro, ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ex art 3, comma 3 DL 132.14. Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita mediante escussione testimoniale all'esito della quale veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
"l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione" (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce delle superiori argomentazioni,
l'opposizione spiegata dalla cooperativa Parte 1 è fondata. Dalla documentazione versata in atti, la convenuta attrice in senso sostanziale -, su cui incombe l'onere della prova, ha dimostrato il rapporto di collaborazione professionale intercorso con la cooperativa opponente, tramite la lettera d'incarico, il verbale d'assemblea e il riconoscimento della firma apposta al contratto di lavoro da parte di Persona 2 escusso in data 08.01.2024, all'epoca dei fatti presidente della cooperativa opponente. Tuttavia, non è stata fornita prova in ordine all'effettiva durata dell'incarico che la RI ha svolto presso le strutture dell'opponente. La circostanza che la medesima abbia interrotto il rapporto di lavoro nel giugno del 2017, a cagione del presunto inadempimento dell'attrice, rimane puramente labiale, non essendo stata corroborata mediante ulteriori e diverse allegazioni rispetto alla fase monitoria. Sarebbe stato preciso onere dell'opposta, attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, fornire al
Tribunale tutti gli elementi di prova idonei a dimostrare quanto dedotto e richiesto e non limitarsi a fondare la propria domanda sugli identici elementi di prova già allegati nel procedimento antecedente a quello che ci occupa che, come è noto, è caratterizzato da un'istruttoria sommaria. Si osserva inoltre che il Tribunale, con l'ordinanza del 21.04.2022, nel rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, aveva onerato l'opposta a integrare la documentazione fornendo la prova dell'effettiva durata del rapporto della collaborazione professionale intercorsa con la cooperativa opponente. L'esame delle escussioni testimoniali, inoltre, non fornisce alcun valido elemento utile al fine della delimitazione temporale dell'incarico professionale svolto dalla RI. Se è vero che tutte convergono in ordine alla circostanza che l'opposta frequentasse e avesse famigliarità con le strutture gestite dalla cooperativa (in particolare Testimone_1 e Testimone 2 hanno rispettivamente dichiarato che (...) Nel periodo in cui ho lavorato presso la struttura io vedevo la Dott.ssa RI EL lì, non so le funzioni che svolgeva né se era lì tutti i giorni. La vedevo con i ragazzi presso la struttura;
Posso solo confermare che la vedevo presso la struttura dall'aprile del 2015, non sono in grado di riferire sul ruolo che svolgeva presso la stessa), nessuna offre utili indicazioni sulla durata dell'incarico de quo. La deposizione di Testimone_3 è ininfluente ai fini del decidere, atteso che il medesimo, all'epoca dei fatti consigliere comunale e assessore del comune di Caltagirone, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dei fatti di causa per averli appresi direttamente dall'opposta, illo tempore, suo collega al civico consesso. La circostanza che il Tes 3 nella sua qualità di pubblico amministratore, abbia presenziato a qualche evento della cooperativa o abbia accompagnato l'opposta presso la struttura, nulla dice in ordine all'effettiva durata dell'incarico espletato dalla RI, non avendo mai rivestito il medesimo alcun ruolo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'opponente. Rebus sic stantibus, pur essendo stato provato che tra le parti vi sia stato un rapporto di collaborazione professionale, il credito ingiunto non può essere considerato liquido in quanto non specificato o altrimenti specificabile nel suo preciso ammontare, stante la mancata indicazione della durata temporale dell'incarico eseguito dall'opposta in favore della cooperativa. Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere accolta l'opposizione spiegata dalla coop. Parte 1 . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➤ Accoglie, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 305.2019 iscritto al n. 666.2019 RG del Tribunale di
Caltagirone.
Condanna EL RI a pagare in favore della coop. Parte 1 le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 14 marzo 2025.
Il G.O.T.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello