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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 2 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1853 dell'anno 2020 cui è riunita la causa nrg. 2769/2020
TRA
n. il 27.1.1966 in Caivano – - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
VITTORIO VISONE presso lo studio del quale, in SAN GIORGIO A CREMANO alla
PIAZZA BERNARDO TANUCCI n. 32, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_1 [...]
, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di CP_2
mandato in atti, dagli avv. Domenica Maria Manti e Daniela De Santis presso lo studio delle quali, in Roma alla Via Messina n. 30, è elettivamente domiciliata
APPELLATA – APPELLANTE
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Muzio Clementi n. 68 presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti
APPELLATO – NON COSTITUITO
E n persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_4
domiciliato in Napoli al Corso A. Lucci n. 156 presso l'avv. Nicola Nero CP_5
“Legal Advisor Area Sud” di Controparte_6
APPELLATA – NON CP_7
NONCHÈ
in persona del curatore, dott. Controparte_8
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Del Banco di Santo Controparte_9
Spirito n. 42
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2018 ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di Giudice del lavoro deducendo di avere lavorato alle dipendenze della dal 15 aprile 2014 al 31 ottobre 2017 e di essere stato Controparte_10
sempre addetto all'appalto per il servizio di logistica, ristorazione ed CP_4
approvvigionamento cibo presso la stazione ferroviaria di Napoli.
Ha precisato che l'appalto era stato affidato alla società fino al 14 aprile 2014 e, CP_1
successivamente, costei lo aveva affidato al Consorzio SAP ed alla sua consorziata
Dal 1 novembre 2017, infine, il servizio era stato Controparte_10
internalizzato e gestito direttamente da CP_1
Ha evidenziato, altresì, che all'atto della cessazione del rapporto la non CP_10
gli aveva corrisposto l'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti né il trattamento di fine rapporto.
Ha chiesto, pertanto, sussistendo la responsabilità solidale del committente CP_4
e di tutti gli appaltatori e subappaltatori ex art. 29 del decreto 276 2003, la condanna delle convenute al pagamento in suo favore della somma di € 9.922,31 ovvero, nel caso in cui fosse stato ritenuto sussistente un trasferimento di azienda, la condanna della cedente e della cessionaria CP_8 CP_1
1.1 Le società convenute si si sono costituite deducendo, con varie argomentazioni, la infondatezza della pretesa.
1.2 La ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo che fosse CP_1
accertato e dichiarato il suo diritto ad essere tenuta indenne e manlevata dal consorzio
SAP e/o dalla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Controparte_10
dalla domanda proposta dal , con condanna diretta delle dette società in Pt_1
relazione ai rispettivi titoli. Ha chiesto, inoltre, che fosse accolta l'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio del Consorzio SAP e della ai sensi dell'art. 29 del D. CP_8
Lvo 276 2003.
1.3 Con sentenza depositata in data 28 maggio 2020 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda condannando la al pagamento della Controparte_8
somma di € 1.221,11 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi nonché tutte le convenute in solido al pagamento della somma di € 8.701,20 a titolo di trattamento di fine rapporto sempre oltre accessori.
Ha condannato, inoltre, la a manlevare la Controparte_1 Controparte_10
e il Consorzio Sap per quanto da questi esborsato nei confronti del ricorrente per
[...]
effetto della sentenza pronunziata.
2. Con ricorso depositato l'11/08/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso detta sentenza deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva escluso l'applicazione dell'art. 118 comma 6 del decreto legislativo 163/2006 sul rilievo che detta norma non poteva considerarsi vigente al momento della maturazione dei crediti vantati da esso . Pt_1
Il D. Lvo n. 52/2016 che recava la nuova disciplina degli appalti pubblici, infatti, era applicabile, ai sensi dell'art. 26, soltanto alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indiceva la procedura siano state fossero stati pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore della norma medesima.
Poiché, nel caso di specie, il contratto risultava stipulato nell'ottobre 2013 era sicuramente applicabile la disciplina previgente dettata appunto dal decreto legislativo
163/2006.
Ne conseguiva la responsabilità solidale dell'affidatario e di tutti i subappaltatori per l'intero trattamento economico e normativo dovuto ai lavoratori.
2.1 In subordine, ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, non poteva dubitarsi della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e che, pertanto, in ogni caso la responsabilità per il pagamento di detti emolumenti doveva gravare su tutti i convenuti.
2.2 Ha concluso, pertanto, chiedendo che, ai sensi dell'art. 118 del D.LVO 163/2006, la il Consorzio Sap fossero condannati solidalmente al pagamento in suo CP_1 favore anche della somma di € 1.221,11 dovuta a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi oltre accessori, vinte le spese del doppio grado.
3. Con ordinanza del 29 settembre 2021 la Corte ha disposto, ex art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio iscritto al numero RG 2769 dell'anno 2020 intentato da
[...]
. CP_1
3.1 Detta Società aveva impugnato la medesima sentenza nella parte in cui la aveva condannata a manlevare la ed il per quanto Controparte_10 CP_3
esborsato in favore del ricorrente.
Aveva dedotto che, con la gravata sentenza, era stato malamente interpretato l'accordo del 6 febbraio 2017 con il quale, a differenza di quanto ritenuto dal primo
Giudice, erano stati il e la consorziata ad assumersi la garanzia in CP_3 CP_8
favore di essa CP_1
Aveva evidenziato, altresì, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile il beneficio della preventiva escussione ed aveva concluso per la riforma nel senso della condanna della e della a tenere indenne essa CP_3 CP_8
società di quanto versato al in relazione al rapporto di lavoro dalla stessa Pt_1
intrattenuta con la . Controparte_10
3.2 Non si sono, per contro, costituiti nel giudizio di appello, il , la CP_3
e la , pure ritualmente vocati in jus. Controparte_8 Controparte_4
4. Con ordinanza del 25 ottobre 2023 la Corte ha dichiarato la interruzione del giudizio per il fallimento della . Controparte_10
4.1 Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 il ha riassunto il giudizio Pt_1
ribadendo le medesime conclusioni.
A fronte della rituale notificazione del detto atto, si è costituita la sola
[...]
, riproponendo le domande e conclusioni già formulate. Controparte_1
4.2 Sostituito più volte il relatore, alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
5. L'appello proposto dal è fondato e deve essere accolto. Pt_1
Nelle more del giudizio, la Corte di legittimità è intervenuta con plurime pronunzie – nn.1450 e 1451 del 21 gennaio 2025 e nn. 2615, 2616 e 2617 – in controversie sostanzialmente sovrapponibili a quella che qui ne occupa affermando la applicabilità alla fattispecie per cui è causa del dettato dell'art. 118 del D. Lvo 163/2006.
Ha precisato che, nel caso di specie, trattandosi di servizi pubblici essenziali,
l'appalto stipulato da nella sua qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal CP_4
d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario , sub affidatario ), alla responsabilità solidale di CP_1 CP_3
cui all'articolo 118, comma 6, d.lgs. 163/2006.
5.1 La norma, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, doveva ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216, d.lgs. 50/2016, e della data di stipula del contratto di appalto in oggetto (ottobre 2013).
L'art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avente rubrica: Disposizioni transitorie e di coordinamento) recita: “1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. […]
Il successivo art. 217 (recante rubrica: Abrogazioni) recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: […] e) il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;” […].
L'art. 220 (recante rubrica: Entrata in vigore) recita: “Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Dunque, all'appalto per cui è causa, in cui il contratto è stato stipulato nell'ottobre
2013, si applica la disciplina invocata dalla difesa del . Pt_1
5.2 Per quel che attiene, poi, al regime della responsabilità la Corte di legittimità ha ritenuto che l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 118 del D. Lvo
163/2006 non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità ex codice appalti risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva (sotto il profilo del petitum e della causa petendi).
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. 36272/2023).
In ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, deve pertanto, riformarsi la gravata sentenza e condannarsi, come espressamente richiesto nelle conclusioni del ricorso in appello, la ed il in Controparte_1 CP_3
solido con il fallimento della al pagamento in favore del Controparte_10
anche della somma di € 1.221,11 dovutagli a titolo di indennità per il mancato Pt_1
godimento di ferie e riposi.
6. Anche l'appello proposto dalla ad avviso di questa Corte, è parzialmente CP_1
fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
6.1 La S.p.a., infatti, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata a manlevare la e la per quanto pagato in favore del CP_8 CP_3
ricorrente, attuale appellante.
A tale scopo ha richiamato l'accordo di risoluzione del subappalto del 6 febbraio
2017 adducendo che in base alle pattuizioni in esso contenute, erano le sub-affidatarie
( ed ad essersi obbligate a tenere indenne la e non viceversa. CP_3 CP_8 CP_1
Il rilievo è fondato.
In particolare, osserva la Corte, ai sensi dell'art. 4 del suddetto accordo, la si CP_3
impegnava e garantiva anche per conto della consorziata il regolare pagamento CP_8 delle retribuzioni e di quant'altro maturato dai lavoratori per differenze retributive, risarcimenti, oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed assicurativi …; ivi comprese eventuali indennità anche connesse o conseguenti alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alle procedure di cambio di appalto …; il pagamento della “ una tantum” ( circa 23 mila euro), nonchè delle 14me dovute a giugno 2017 ( circa 412 mila euro) di cui avevano garantito l'accantonamento per il 2016.
Nell'art. 16 di tale scrittura privata la dichiarava di obbligarsi a manlevare la CP_3
nel caso in cui questa fosse stata chiamata a rispondere ( anche in qualità di CP_1 responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003) da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali comunque derivanti da pretese di azioni avanzate dai dipendenti della e/o delle imprese CP_3
consorziate connesse o conseguenti al mancato adempimento degli obblighi retributivi, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di appalto. Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente condanna del a manlevare la per quanto esborsato nei CP_3 Controparte_1
confronti del . Pt_1
6.2 Non può, per contro, accogliersi la censura sollevata dalla quanto alla CP_1
applicabilità del beneficium excussionis.
Correttamente il primo Giudice ha escluso che, al caso di specie, fosse applicabile la formulazione dell'art. 29 che prevedeva il detto istituto: il beneficio, infatti, assente nella stesura iniziale, è stato introdotto con il D.L. 9 febbraio 2012, art. 21 conv. con mod. in L. 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente eliminato dal D.L. n. 25 del
2017,conv. con mod. in L. n. 49 del 2017 (in vigore dal 22 aprile 2017), ratione temporis applicabile alla presente fattispecie.
Il beneficio in questione si configurava, indiscutibilmente, come eccezione di natura processuale, oltre che sostanziale.
A partire dal 22/04/2017, l'opzione processuale è stata abrogata, ed è venuto meno anche il beneficio in questione e la facoltà per il committente di poterlo invocare, alla stregua dei principi generali in tema di disposizioni processuali, secondo cui va applicata la normativa vigente all'epoca della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, osserva la Corte, la novella del 2017 non contiene disposizioni
(processuali e/o sostanziali) di natura transitoria.
Sicchè deve applicarsi – alla stregua dei principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo, ex articolo 11 preleggi – la disciplina processuale vigente all'epoca di proposizione della domanda, restando pertanto assorbita ogni ed altra ulteriore questione circa la data di maturazione del credito, il cui vaglio si rende indispensabile per le fattispecie processuali sorte in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella del 2017.
Nel caso che qui ne occupa la domanda giudiziale è stata proposta nell'aprile 2018 e, se è vero che la stipula del contatto di appalto risale all'ottobre 2013, l'obbligazione di pagamento delle spettanze di fine rapporto è sorta nel novembre 2017, al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, anche a volere considerare la natura sostanziale dell'eccezione di preventiva escussione, occorre sempre fare riferimento alla data di insorgenza e/o maturazione credito dedotto in giudizio.
Il diritto al TFR ed ai ratei ferie e permessi, è sorto al termine del rapporto di lavoro, vale a dire il 31/10/2017, sicché deve applicarsi la normativa di cui al D.L. n. 25 del 2017, conv. con mod. in L. n. 49 del 2017 (in vigore dal 22 aprile 2017), che ha escluso il beneficio della preventiva escussione.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4217 del 13.2.2019) ha statuito che “ …nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore".
7. Conclusivamente, pertanto, la gravata sentenza deve essere riformata solo quanto al regime di solidarietà per i crediti di natura non retributiva e quanto alla garanzia da prestarsi in favore e non a carico della CP_1
8. Le spese del doppio grado, quanto alla domanda proposta dal , cedono a Pt_1
carico delle società in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 con attribuzione al procuratore anticipatario.
8.1 Nei rapporti tra le coobligate, considerate le oscillazioni della giurisprudenza anche di legittimità in merito alla applicabilità della responsabilità ex art. 29 D.Lvo
276/2003, le spese del doppio grado possono rimanere interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna
[...]
CP_
, il Consorzio SAP ed il fallimento Controparte_1 Controparte_10 in solido tra loro al pagamento in favore del della somma di € 1221,11 oltre Pt_1
rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- accoglie, altresì, l'appello proposto dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condannare ed il a tenere indenne CP_11 Controparte_12
e manlevare di quanto eventualmente corrisposto al Controparte_1 Pt_1
in esecuzione della presente sentenza;
- condanna le società appellate e la in solido tra loro al pagamento in CP_1 favore del delle spese del doppio grado che liquida in € 2.565,50 per il Pt_1 giudizio di primo grado ed in € 2.905,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. V. Visone, anticipatario;
- compensa interamente le spese del doppio grado nei confronti della CP_1
In Napoli, il 02/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 2 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1853 dell'anno 2020 cui è riunita la causa nrg. 2769/2020
TRA
n. il 27.1.1966 in Caivano – - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
VITTORIO VISONE presso lo studio del quale, in SAN GIORGIO A CREMANO alla
PIAZZA BERNARDO TANUCCI n. 32, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_1 [...]
, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in virtù di CP_2
mandato in atti, dagli avv. Domenica Maria Manti e Daniela De Santis presso lo studio delle quali, in Roma alla Via Messina n. 30, è elettivamente domiciliata
APPELLATA – APPELLANTE
NONCHÈ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Muzio Clementi n. 68 presso lo studio dell'avv. Raoul Barsanti
APPELLATO – NON COSTITUITO
E n persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_4
domiciliato in Napoli al Corso A. Lucci n. 156 presso l'avv. Nicola Nero CP_5
“Legal Advisor Area Sud” di Controparte_6
APPELLATA – NON CP_7
NONCHÈ
in persona del curatore, dott. Controparte_8
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Del Banco di Santo Controparte_9
Spirito n. 42
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 aprile 2018 ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di Giudice del lavoro deducendo di avere lavorato alle dipendenze della dal 15 aprile 2014 al 31 ottobre 2017 e di essere stato Controparte_10
sempre addetto all'appalto per il servizio di logistica, ristorazione ed CP_4
approvvigionamento cibo presso la stazione ferroviaria di Napoli.
Ha precisato che l'appalto era stato affidato alla società fino al 14 aprile 2014 e, CP_1
successivamente, costei lo aveva affidato al Consorzio SAP ed alla sua consorziata
Dal 1 novembre 2017, infine, il servizio era stato Controparte_10
internalizzato e gestito direttamente da CP_1
Ha evidenziato, altresì, che all'atto della cessazione del rapporto la non CP_10
gli aveva corrisposto l'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti né il trattamento di fine rapporto.
Ha chiesto, pertanto, sussistendo la responsabilità solidale del committente CP_4
e di tutti gli appaltatori e subappaltatori ex art. 29 del decreto 276 2003, la condanna delle convenute al pagamento in suo favore della somma di € 9.922,31 ovvero, nel caso in cui fosse stato ritenuto sussistente un trasferimento di azienda, la condanna della cedente e della cessionaria CP_8 CP_1
1.1 Le società convenute si si sono costituite deducendo, con varie argomentazioni, la infondatezza della pretesa.
1.2 La ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo che fosse CP_1
accertato e dichiarato il suo diritto ad essere tenuta indenne e manlevata dal consorzio
SAP e/o dalla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante Controparte_10
dalla domanda proposta dal , con condanna diretta delle dette società in Pt_1
relazione ai rispettivi titoli. Ha chiesto, inoltre, che fosse accolta l'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio del Consorzio SAP e della ai sensi dell'art. 29 del D. CP_8
Lvo 276 2003.
1.3 Con sentenza depositata in data 28 maggio 2020 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda condannando la al pagamento della Controparte_8
somma di € 1.221,11 oltre accessori a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi nonché tutte le convenute in solido al pagamento della somma di € 8.701,20 a titolo di trattamento di fine rapporto sempre oltre accessori.
Ha condannato, inoltre, la a manlevare la Controparte_1 Controparte_10
e il Consorzio Sap per quanto da questi esborsato nei confronti del ricorrente per
[...]
effetto della sentenza pronunziata.
2. Con ricorso depositato l'11/08/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso detta sentenza deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva escluso l'applicazione dell'art. 118 comma 6 del decreto legislativo 163/2006 sul rilievo che detta norma non poteva considerarsi vigente al momento della maturazione dei crediti vantati da esso . Pt_1
Il D. Lvo n. 52/2016 che recava la nuova disciplina degli appalti pubblici, infatti, era applicabile, ai sensi dell'art. 26, soltanto alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indiceva la procedura siano state fossero stati pubblicati successivamente alla data dell'entrata in vigore della norma medesima.
Poiché, nel caso di specie, il contratto risultava stipulato nell'ottobre 2013 era sicuramente applicabile la disciplina previgente dettata appunto dal decreto legislativo
163/2006.
Ne conseguiva la responsabilità solidale dell'affidatario e di tutti i subappaltatori per l'intero trattamento economico e normativo dovuto ai lavoratori.
2.1 In subordine, ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, non poteva dubitarsi della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e che, pertanto, in ogni caso la responsabilità per il pagamento di detti emolumenti doveva gravare su tutti i convenuti.
2.2 Ha concluso, pertanto, chiedendo che, ai sensi dell'art. 118 del D.LVO 163/2006, la il Consorzio Sap fossero condannati solidalmente al pagamento in suo CP_1 favore anche della somma di € 1.221,11 dovuta a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi oltre accessori, vinte le spese del doppio grado.
3. Con ordinanza del 29 settembre 2021 la Corte ha disposto, ex art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio iscritto al numero RG 2769 dell'anno 2020 intentato da
[...]
. CP_1
3.1 Detta Società aveva impugnato la medesima sentenza nella parte in cui la aveva condannata a manlevare la ed il per quanto Controparte_10 CP_3
esborsato in favore del ricorrente.
Aveva dedotto che, con la gravata sentenza, era stato malamente interpretato l'accordo del 6 febbraio 2017 con il quale, a differenza di quanto ritenuto dal primo
Giudice, erano stati il e la consorziata ad assumersi la garanzia in CP_3 CP_8
favore di essa CP_1
Aveva evidenziato, altresì, la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile il beneficio della preventiva escussione ed aveva concluso per la riforma nel senso della condanna della e della a tenere indenne essa CP_3 CP_8
società di quanto versato al in relazione al rapporto di lavoro dalla stessa Pt_1
intrattenuta con la . Controparte_10
3.2 Non si sono, per contro, costituiti nel giudizio di appello, il , la CP_3
e la , pure ritualmente vocati in jus. Controparte_8 Controparte_4
4. Con ordinanza del 25 ottobre 2023 la Corte ha dichiarato la interruzione del giudizio per il fallimento della . Controparte_10
4.1 Con ricorso depositato il 22 dicembre 2023 il ha riassunto il giudizio Pt_1
ribadendo le medesime conclusioni.
A fronte della rituale notificazione del detto atto, si è costituita la sola
[...]
, riproponendo le domande e conclusioni già formulate. Controparte_1
4.2 Sostituito più volte il relatore, alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
5. L'appello proposto dal è fondato e deve essere accolto. Pt_1
Nelle more del giudizio, la Corte di legittimità è intervenuta con plurime pronunzie – nn.1450 e 1451 del 21 gennaio 2025 e nn. 2615, 2616 e 2617 – in controversie sostanzialmente sovrapponibili a quella che qui ne occupa affermando la applicabilità alla fattispecie per cui è causa del dettato dell'art. 118 del D. Lvo 163/2006.
Ha precisato che, nel caso di specie, trattandosi di servizi pubblici essenziali,
l'appalto stipulato da nella sua qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal CP_4
d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario , sub affidatario ), alla responsabilità solidale di CP_1 CP_3
cui all'articolo 118, comma 6, d.lgs. 163/2006.
5.1 La norma, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, doveva ritenersi applicabile ratione temporis alla fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216, d.lgs. 50/2016, e della data di stipula del contratto di appalto in oggetto (ottobre 2013).
L'art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avente rubrica: Disposizioni transitorie e di coordinamento) recita: “1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. […]
Il successivo art. 217 (recante rubrica: Abrogazioni) recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: […] e) il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;” […].
L'art. 220 (recante rubrica: Entrata in vigore) recita: “Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Dunque, all'appalto per cui è causa, in cui il contratto è stato stipulato nell'ottobre
2013, si applica la disciplina invocata dalla difesa del . Pt_1
5.2 Per quel che attiene, poi, al regime della responsabilità la Corte di legittimità ha ritenuto che l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 118 del D. Lvo
163/2006 non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata responsabilità ex codice appalti risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva (sotto il profilo del petitum e della causa petendi).
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. 36272/2023).
In ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, deve pertanto, riformarsi la gravata sentenza e condannarsi, come espressamente richiesto nelle conclusioni del ricorso in appello, la ed il in Controparte_1 CP_3
solido con il fallimento della al pagamento in favore del Controparte_10
anche della somma di € 1.221,11 dovutagli a titolo di indennità per il mancato Pt_1
godimento di ferie e riposi.
6. Anche l'appello proposto dalla ad avviso di questa Corte, è parzialmente CP_1
fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
6.1 La S.p.a., infatti, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata condannata a manlevare la e la per quanto pagato in favore del CP_8 CP_3
ricorrente, attuale appellante.
A tale scopo ha richiamato l'accordo di risoluzione del subappalto del 6 febbraio
2017 adducendo che in base alle pattuizioni in esso contenute, erano le sub-affidatarie
( ed ad essersi obbligate a tenere indenne la e non viceversa. CP_3 CP_8 CP_1
Il rilievo è fondato.
In particolare, osserva la Corte, ai sensi dell'art. 4 del suddetto accordo, la si CP_3
impegnava e garantiva anche per conto della consorziata il regolare pagamento CP_8 delle retribuzioni e di quant'altro maturato dai lavoratori per differenze retributive, risarcimenti, oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed assicurativi …; ivi comprese eventuali indennità anche connesse o conseguenti alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alle procedure di cambio di appalto …; il pagamento della “ una tantum” ( circa 23 mila euro), nonchè delle 14me dovute a giugno 2017 ( circa 412 mila euro) di cui avevano garantito l'accantonamento per il 2016.
Nell'art. 16 di tale scrittura privata la dichiarava di obbligarsi a manlevare la CP_3
nel caso in cui questa fosse stata chiamata a rispondere ( anche in qualità di CP_1 responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003) da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali comunque derivanti da pretese di azioni avanzate dai dipendenti della e/o delle imprese CP_3
consorziate connesse o conseguenti al mancato adempimento degli obblighi retributivi, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori impiegati nei servizi di appalto. Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente condanna del a manlevare la per quanto esborsato nei CP_3 Controparte_1
confronti del . Pt_1
6.2 Non può, per contro, accogliersi la censura sollevata dalla quanto alla CP_1
applicabilità del beneficium excussionis.
Correttamente il primo Giudice ha escluso che, al caso di specie, fosse applicabile la formulazione dell'art. 29 che prevedeva il detto istituto: il beneficio, infatti, assente nella stesura iniziale, è stato introdotto con il D.L. 9 febbraio 2012, art. 21 conv. con mod. in L. 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente eliminato dal D.L. n. 25 del
2017,conv. con mod. in L. n. 49 del 2017 (in vigore dal 22 aprile 2017), ratione temporis applicabile alla presente fattispecie.
Il beneficio in questione si configurava, indiscutibilmente, come eccezione di natura processuale, oltre che sostanziale.
A partire dal 22/04/2017, l'opzione processuale è stata abrogata, ed è venuto meno anche il beneficio in questione e la facoltà per il committente di poterlo invocare, alla stregua dei principi generali in tema di disposizioni processuali, secondo cui va applicata la normativa vigente all'epoca della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, osserva la Corte, la novella del 2017 non contiene disposizioni
(processuali e/o sostanziali) di natura transitoria.
Sicchè deve applicarsi – alla stregua dei principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo, ex articolo 11 preleggi – la disciplina processuale vigente all'epoca di proposizione della domanda, restando pertanto assorbita ogni ed altra ulteriore questione circa la data di maturazione del credito, il cui vaglio si rende indispensabile per le fattispecie processuali sorte in epoca antecedente l'entrata in vigore della novella del 2017.
Nel caso che qui ne occupa la domanda giudiziale è stata proposta nell'aprile 2018 e, se è vero che la stipula del contatto di appalto risale all'ottobre 2013, l'obbligazione di pagamento delle spettanze di fine rapporto è sorta nel novembre 2017, al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, anche a volere considerare la natura sostanziale dell'eccezione di preventiva escussione, occorre sempre fare riferimento alla data di insorgenza e/o maturazione credito dedotto in giudizio.
Il diritto al TFR ed ai ratei ferie e permessi, è sorto al termine del rapporto di lavoro, vale a dire il 31/10/2017, sicché deve applicarsi la normativa di cui al D.L. n. 25 del 2017, conv. con mod. in L. n. 49 del 2017 (in vigore dal 22 aprile 2017), che ha escluso il beneficio della preventiva escussione.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4217 del 13.2.2019) ha statuito che “ …nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore".
7. Conclusivamente, pertanto, la gravata sentenza deve essere riformata solo quanto al regime di solidarietà per i crediti di natura non retributiva e quanto alla garanzia da prestarsi in favore e non a carico della CP_1
8. Le spese del doppio grado, quanto alla domanda proposta dal , cedono a Pt_1
carico delle società in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 con attribuzione al procuratore anticipatario.
8.1 Nei rapporti tra le coobligate, considerate le oscillazioni della giurisprudenza anche di legittimità in merito alla applicabilità della responsabilità ex art. 29 D.Lvo
276/2003, le spese del doppio grado possono rimanere interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna
[...]
CP_
, il Consorzio SAP ed il fallimento Controparte_1 Controparte_10 in solido tra loro al pagamento in favore del della somma di € 1221,11 oltre Pt_1
rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- accoglie, altresì, l'appello proposto dalla e, per Controparte_1
l'effetto, condannare ed il a tenere indenne CP_11 Controparte_12
e manlevare di quanto eventualmente corrisposto al Controparte_1 Pt_1
in esecuzione della presente sentenza;
- condanna le società appellate e la in solido tra loro al pagamento in CP_1 favore del delle spese del doppio grado che liquida in € 2.565,50 per il Pt_1 giudizio di primo grado ed in € 2.905,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. V. Visone, anticipatario;
- compensa interamente le spese del doppio grado nei confronti della CP_1
In Napoli, il 02/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa