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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.15734/2018
REPUBBLICA IT ALIANA
IN NOME DEL POPOL O ITAL IANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv.
Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci vil i cont enziosi sotto il numero d'ordine 15734 dell 'anno 2018
TRA
elet tivam ent e domi cili ato in Gravina presso lo studi o Parte_1
dell'avv. Giovanna Bilanzone, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -
E
e el ettivam ent e dom icili ati in Gravina i n CP_1 Controparte_2
Puglia presso lo studio dell'avv. Domenico Rutigliano, che li rappresenta e difende in virtù di m andat o a m argine del la com parsa di costit uzi one e rispost a
- CONVENUTI -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
A seguito dell'adozione, in data 4 settembre 2024, della sentenza non definitiva n. 3717/2024, il giudicante, con separata ordinanza in pari data, disponeva “consulenza tecnica d'ufficio, per la redazione ed il successivo deposito, presso gli uffici competenti, di apposito frazionamento
catastale dell'immobile oggetto di usucapione, allo stato recante un unico identificativo catastale
con il locale deposito a piano interrato dello stesso fabbricato”.
Il consulente nominato provvedeva all'incumbente, depositando, in data 31.1.2025, la relativa relazione e, con ordinanza resa nell'udienza del 5 febbraio 2025, veniva disposta la trattazione della causa nell'udienza odierna mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Richiamata la detta sentenza non definitiva n. 3717/2024 del 4 settembre 2024, il giudicante rileva che il consulente, nella sua relazione - le cui risultanze ritiene di condividere, anche nelle risposte alle osservazioni di parte convenuta, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato - ha precisato che, dopo aver “propedeuticamente presentato, presso il Comune di
Gravina in Puglia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) relativa al frazionamento
e cambio d'uso non urbanisticamente rilevante ai sensi del comma 1bis dell'art. 23ter del D.P.R.
380/2001 e ss.mm. e ii.… assunta al protocollo n. 47125/2024 del 01/12/2024” (cfr. pag. 4 della relazione), ha presentato, successivamente, “la pratica necessaria alla variazione catastale
(DOCFA) presso l'Agenzia delle Entrate - Settore Territorio di Bari per la divisione dell'immobile,
il cambio di destinazione d'uso del locale posto al piano interrato e la variazione toponomastica”
(cfr. pag. 4 della relazione), provvedendo, in data 5.12.2024, alla “registrazione della pratica
catastale” e, in data 6.12.2024, “a formalizzare presso il Comune di Gravina in Puglia, apposita
Comunicazione di Fine Lavori relativa alla SCIA del 01/12/2024”, per cui “La variazione catastale
eseguita ha previsto la preliminare soppressione dell'identificativo catastale di cui al Fg. 103, P.lla
484 senza subalterno, la successiva costituzione di n. 2 unità immobiliari a destinazione ordinaria
ciascuna con il proprio subalterno” (cfr. pag. 5 della relazione), in tal modo ottenendo nuovi identificativi catastali dei due beni;
il C.T.U. ha pure provveduto “alla variazione toponomastica da Vicolo San Giovanni 9 a Vico San Filippo 10” (cfr. pag. 5 della relazione).
Per l'effetto, il bene oggetto di trasferimento in favore del risulta oggi riportato in Parte_1
catasto fabbricati al foglio 103, particella 484 sub 1, categoria A/4, classe 1, vani 2,5, rendita €
99,42, mentre quello al piano interrato, di proprietà di e , è oggi CP_1 Controparte_2
riportato in catasto fabbricati al foglio 103, particella 484 sub 2, categoria C/2, classe 1, superficie catastale 60 mq., rendita € 13,43 (cfr. pag. 6 della relazione).
A riguardo di tale ultimo bene, parte convenuta ha trasmesso al C.T.U. le osservazioni del suo tecnico, il quale ha ritenuto che, quanto al locale a piano interrato, “non è stato rappresentato l'effettivo stato dei luoghi”, in quanto, nella planimetria catastale successiva al frazionamento, “non vi è traccia del secondo accesso al locale direttamente da Vico San Filippo, tramite il vano scala”.
Il C.T.U., nelle sue controdeduzioni, ha chiarito “preliminarmente che ad oggi il “secondo
accesso” discusso dal CTP non risulta collegato al locale sottostante in quanto, come riportato
anche nella relazione tecnica allegata alla SCIA prot. n. 47125/2024 del 01/12/2024, la scala di
collegamento è ad oggi murata, pertanto non è stato possibile appurare se il richiamato accesso
conduca effettivamente al piano sottostante”, concludendo: “conferma le relazioni, i grafici e gli
elaborati allegati alla relazione di CTU a costituirne parte integrante e sostanziale” (cfr. pagg. 2-3
della relazione).
Può, pertanto, disporsi in via definitiva il riconoscimento della l'intervenuta usucapione, in favore di della proprietà dell'immobile posto in Gravina in Puglia a piano terra Parte_1
di vico San Filippo n. 10.
Il costo della consulenza va posto a carico di entrambe le parti, in solido, sante l'utilità dei relativi esiti per le stesse.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a Gravina in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) della proprietà dell'immobile posto in Gravina in Puglia a piano C.F._1
terra di vico San Filippo n. 10, riportato nel catasto fabbricati al foglio 103, particella 484,
categoria A/4, classe 1, vani 2,5, rendita € 99,42.
2. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti il costo della C.T.U., come liquidato con decreto del 20 febbraio 2025.
3. Conferma, nel resto, le statuizioni portate dalla sentenza non definitiva n. 3717/2024 del 4
settembre 2024.
Bari, lì 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo