TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4991/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Alessio Tucciarelli ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 13/10/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NI (FR) il 01/06/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A- Anno 2003);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 28.10.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone (08/06/2016) e dal decreto cron n. 7504/2016 emesso il 10/06/2016 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 13.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in NI (FR) il 01/06/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A- Anno 2003) da Parte_1 nato a [...] il [...] e da nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 17 –
Parte II- Serie A- Anno 2003).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4991/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Alessio Tucciarelli ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°°
Con ricorso a firma congiunta depositato il 13/10/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in NI (FR) il 01/06/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A- Anno 2003);
visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e verso la prole minore, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge o all'interesse della prole minore che deve essere officiosamente tutelato;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 28.10.2025;
considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone (08/06/2016) e dal decreto cron n. 7504/2016 emesso il 10/06/2016 con il quale le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 13.10.2025, e in accoglimento della stessa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto in NI (FR) il 01/06/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 17 – Parte II- Serie A- Anno 2003) da Parte_1 nato a [...] il [...] e da nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 17 –
Parte II- Serie A- Anno 2003).
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Marcello BUSCEMA dott.ssa Simona DI NICOLA