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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10364 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE AC, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 11504/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1
TT e TI NT
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della CP_ Naspi e per l'effetto di condannare l' al pagamento dei relativi ratei mensili maturati, oltre gli accessori di legge e con il favore di legge.
Deduceva di aver lavorato come collaboratrice domestica presso i sig.ri e Controparte_3 poi della sig.ra di essere stata licenziata con effetto dal 21.07.2024; di aver presentato CP_4
CP_ il 05.09.2024 domanda di Naspi all' allegando tutta la documentazione necessaria;
che il
10.09.2024 l' le aveva comunicato il rigetto della domanda, con la seguente motivazione: “manca CP_1 permesso di soggiorno e cessazione contratto o redditi presunti 2024 da contratto con vicentini s.”; che il provvedimento di rigetto era illegittimo perché privo di fondamento;
di essere titolare di permesso di soggiorno avente scadenza al 07.04.2026; di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro con il sig. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL Controparte_5
l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 1 di 2 CP_ Con successive note autorizzate depositate il 05.06.2025, l' chiedeva la cessata materia del contendere per avere l' riconosciuto e liquidato la Naspi alla ricorrente in data 05.06.2025. CP_6
Chiedeva la compensazione parziale delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate il 03.10.2025 la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con il favore integrale delle spese di lite.
Indi all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' provveduto, nelle more del giudizio, a riconoscere il diritto della ricorrente alla Naspi, corrispondendole i relativi ratei maturati. CP_ In considerazione della soccombenza virtuale dell' che ha riconosciuto la bontà della domanda di parte ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' ai sensi dell'art. CP_6
91 cpc. CP_ Pertanto l' deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in considerazione della cessata materia del contendere, con applicazione delle sole fasi di studio e introduzione della causa.
La dichiarazione di cessata materia del contendere, cui entrambe le parti hanno dichiarato di aderire, assorbe anche il profilo della domanda ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 854,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 15 ottobre 2025
La Giudice
IE AC
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice IE AC, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 11504/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Andrea Parte_1
TT e TI NT
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_1
OGGETTO: CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025, adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della CP_ Naspi e per l'effetto di condannare l' al pagamento dei relativi ratei mensili maturati, oltre gli accessori di legge e con il favore di legge.
Deduceva di aver lavorato come collaboratrice domestica presso i sig.ri e Controparte_3 poi della sig.ra di essere stata licenziata con effetto dal 21.07.2024; di aver presentato CP_4
CP_ il 05.09.2024 domanda di Naspi all' allegando tutta la documentazione necessaria;
che il
10.09.2024 l' le aveva comunicato il rigetto della domanda, con la seguente motivazione: “manca CP_1 permesso di soggiorno e cessazione contratto o redditi presunti 2024 da contratto con vicentini s.”; che il provvedimento di rigetto era illegittimo perché privo di fondamento;
di essere titolare di permesso di soggiorno avente scadenza al 07.04.2026; di non aver instaurato alcun rapporto di lavoro con il sig. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL Controparte_5
l'accoglimento della domanda. CP_ Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 1 di 2 CP_ Con successive note autorizzate depositate il 05.06.2025, l' chiedeva la cessata materia del contendere per avere l' riconosciuto e liquidato la Naspi alla ricorrente in data 05.06.2025. CP_6
Chiedeva la compensazione parziale delle spese di lite.
Con note autorizzate depositate il 03.10.2025 la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con il favore integrale delle spese di lite.
Indi all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' provveduto, nelle more del giudizio, a riconoscere il diritto della ricorrente alla Naspi, corrispondendole i relativi ratei maturati. CP_ In considerazione della soccombenza virtuale dell' che ha riconosciuto la bontà della domanda di parte ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' ai sensi dell'art. CP_6
91 cpc. CP_ Pertanto l' deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in considerazione della cessata materia del contendere, con applicazione delle sole fasi di studio e introduzione della causa.
La dichiarazione di cessata materia del contendere, cui entrambe le parti hanno dichiarato di aderire, assorbe anche il profilo della domanda ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE;
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 854,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 15 ottobre 2025
La Giudice
IE AC
pagina 2 di 2