Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 14/02/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03336/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09911/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9911 del 2019, proposto da
SI IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Izzo, con domicilio digitale in atti;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
IO IC e CO IC, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Anguillara Sabazia n. 35 del 9 aprile 2019, recante la diffida (anche) della IC SI, ritenuta responsabile dell’abuso, alla demolizione delle opere di nuova costruzione abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire, su terreno di proprietà del demanio civico collettivo gestito dal Comune di Anguillara Sabazia, sito in Via Comunale di San Francesco n. 2299/2307, notificata il 9 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe nella parte in cui il Comune di Anguillara Sabazia ha intimato anche a lei, oltre che ai fratelli CO e IO IC, la demolizione del fabbricato abusivo composto di cinque unità abitative, per complessivi 314,00 metri quadri, con annesso piccolo magazzino, insistente sul demanio civico collettivo in via Comunale di San Francesco n. 2299/2307, in ragione della propria totale asserita “ estraneità all’attività di costruzione abusiva contestata ”, atteso che:
- l’atto impugnato è stato adottato nella considerazione che “ veniva verificata d’ufficio la presenza di una pratica di condono in itinere Legge n.47/85 prot. N.5796 del 30/06/1987 presentato dal de cuius IC GI nato ad [...] il [...] e deceduto in Nepi VT il 01/01/2008 ” e che “ parte delle suddette opere abusive accertate risulterebbero realizzate in un periodo di tempo ricompreso dal 18/04/2003 al 18/07/2010, così come di evince dai voli aerei gratuiti estratti dal sito di Google Earth Pro ”;
- dette costruzioni abusive sono abitate dai fratelli della ricorrente che vi risiedono (nei cui confronti è anche rivolto l’ordine avversato);
- la ricorrente è residente dal giugno 2003 nel diverso comune NO IN (in tal senso, il certificato storico di residenza in atti) e “ non ha mai detenuto gli immobili de quo né ne ha mai avuto il possesso a qualsiasi titolo ”;
- la stessa ha accettato, in data 30 gennaio 2008, con beneficio di inventario l’eredità del defunto padre e per poi rinunciarvi, come riconosciuto dalla stessa amministrazione – in data 1° dicembre 2014, ben quattro anni prima che l’ordine di demolizione venisse emesso.
Conclude la ricorrente come la stessa, non essendo né l’autrice dell’abuso oggetto di contestazione, né l’attuale possidente e/o detentore dello stesso, non abbia la disponibilità né materiale né giuridica del bene, con la conseguenza che si troverebbe nell’impossibilità di eseguire l’ingiunzione demolitoria (anche) a lei rivolta.
Sia il Comune che i controinteressati, seppur tutti ritualmente evocato in giudizio, non si costituivano.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.
All’udienza di smaltimento del 13 dicembre 2024, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto deve essere accolto, ritenendo il Collegio che la ricorrente abbia adeguatamente comprovato, rispetto all’avversata ordinanza di demolizione, la propria carenza di legittimazione passiva, condividendo il Collegio quel consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia, identifica la figura del responsabile dell’abuso, oltre che nel soggetto che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta abusiva, anche in colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato con la conseguenza che “ l'ordine di demolizione deve essere rivolto a colui che abbia la disponibilità materiale dell'opera abusiva, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la legittimità dell'ordine di demolizione ” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 24/07/2024, n.4358).
L'ordine di demolizione, infatti, è un atto di tipo ripristinatorio, avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive.
Ne discende come, anche in applicazione del noto principio “ ad impossibilia nemo tenetur ”, non possa valere a legittimare l’adozione dell’ordinanza impugnata anche nei confronti della ricorrente, la sola circostanza – invece, valorizzata dall’amministrazione comunale – che costei “ risulta essere coerede dalla data di decesso del padre del 1° gennaio 2008 alla data dell’atto di rinuncia all’eredità registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 33332 in data 23 dicembre 2014 ” (in tal senso, quanto si legge nelle premesse dell’ordinanza), invero ciò valendo a confermare che il fatto che costei non abbia alcuna disponibilità nemmeno materiale dell’opera abusiva.
In conclusione, per quanto sin qui detto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza deve, perciò, essere annullata in parte qua , nella sola parte in cui essa risulta essere emessa anche nei confronti della ricorrente.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando in parte qua e per quanto di interesse l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO