Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, iscritta al n. 2272 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Vetralla (Vt) alla Via Anita Garibaldi n. 18 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Paradisi, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via F. Molini C.F._2
n. 6/b presso lo studio degli avv. Fiorella Feliciani e Stefano M. Falcioni, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di risposta
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1
3. Affidare la figli in via esclusiva alla madr Per_1 Parte_1 alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse
[...] anche quelle di natura straordinarie e di maggior rilevanza per la figlia con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore, confermandosi, inoltre, il collocamento della predetta minore presso la madre. In subordine si chiede che venga disposto l'affidamento super esclusivo d alla madre. 4. Per_1
Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento per i due figli CP_1 nella somma complessiva di euro 300,00 (o in quella diversa ritenuta di giustizia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, ovvero euro 150,00 per ciascuno di essi, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Con condanna delle spese legali.”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, stabilire che la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto il 14.10.2001 in Marta (VT) da e dichiarata con Controparte_1 Parte_1 sentenza parziale n. 678/2023, sia disciplinata dalle seguenti alle seguenti condizioni: a) il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni è confermato secondo le modalità consensualmente stabilite dalle parti in sede di separazione che sono: 1) cessione gratuita da parte del alla ed ai figli della sua metà della casa già coniugale CP_1 Pt_1
(cessione già perfezionata con atto notaio del 29.6.2022 Rep. n. 69616, Per_2
Racc. n. 34943); 2) obbligo di pagare, fino all'estinzione, tutte le rate del mutuo, erogato dall d con atto a rogito notai Controparte_2 CP_3 Persona_3 rep. 10.357 racc.
3.524 sottoscritto in data 13.9.2006 allo stato ammontanti ad € 380,00 mensili;
le spese straordinarie necessarie per la prole secondo i criteri e le modalità stabilite dal Protocollo sottoscritto al riguardo dal Tribunale di Viterbo, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo e dalla Sezione A.I.A.F. Sez. di Viterbo che le parti dichiarano di ben conoscere, verranno previamente concordate e ripartite al 50% tra i genitori. La figlia inoltre percepisce direttamente dal raggiungimento della maggiore la maggiore età del cd. assegno unico o equipollente;
b) gli ex coniugi provvederanno ciascuno al rispettivo mantenimento avendo risolto tra di loro ogni
2 questione patrimoniale antecedentemente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Spese secondo giustizia”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto il 14 ottobre 2001 a Marta (Viterbo) con il sig. e le conseguenti statuizioni economiche fra loro e Controparte_1
riguardo la prole.
La ricorrente ha premesso che: (a) dall'unione dei coniugi sono nati i figli
, il 2 aprile 2003, e il 18 dicembre 2006; (b) i coniugi sono Per_4 Per_1
separati per effetto del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Viterbo il 15 giugno 2021; (c) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(d) come concordato dalle parti, e per quanto ancora di interesse in questo giudizio, in sede di separazione è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore e il suo collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale, assegnata alla madre, regolato il diritto-dovere di visita e frequentazione del padre, imposto al l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il rimborso del CP_1
50% delle spese straordinarie e, in luogo del versamento periodico di una somma di danaro, con la cessione della quota di sua pertinenza, pari al 50%, della nuda proprietà sull'abitazione coniugale e con il pagamento, sino alla sua estinzione, delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa.
La sig.ra ha dedotto che il rapporto padre-figli era pressoché assente. Il Pt_1
infatti, dopo la separazione si era sostanzialmente disinteressato delle CP_1
attività dei figli (studi universitari e attività sportiva agonistica di;
studi Per_4
scolastici superiori e attività sociali di , aveva spesso mancato di Per_1
contribuire alle loro spese straordinarie e rifiutato l'autorizzazione ad attività extra- scolastiche o di svago della figlia, provocandole reazioni psico-somatiche. La ricorrente inoltre deduceva che il proprio reddito – derivante dalla gestione,
3 insieme con la sorella, dell'impresa familiare di estetista a Marta – non era più sufficiente al mantenimento dei figli, del quale si faceva interamente carico, e alla gestione e alla manutenzione della casa;
in considerazione delle mutate esigenze di e di rispetto al momento della separazione riteneva Per_4 Per_1
opportuno prevedere a carico del un assegno di mantenimento per CP_1
ciascun figlio.
Tutto ciò posto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidare a lei in via esclusiva la figlia Per_1
assegnare a lei la casa coniugale in ragione della coabitazione prevalente con i figli, stabilire a carico del un assegno di mantenimento in favore dei figli, CP_1
annualmente rivalutabile, pari a 150,00 euro al mese per ciascuno di essi.
Il convenuto si è costituito aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle altre, senza negare il difficile rapporto con i figli, a suo dire in buona parte dovuto allo screditamento della sua figura che la era solita praticare presso i ragazzi, nonché alle difficoltà economiche Pt_1
nelle quali si trovava, ha escluso la sussistenza delle condizioni dell'affidamento esclusivo di alla madre e della previsione di un assegno di mantenimento Per_1
per entrambi i figli, in aggiunta agli obblighi già stabiliti con la separazione e puntualmente osservati. A questo riguardo ha chiarito di disporre di un reddito da lavoro che, depurato degli importi necessari a soddisfare alcuni debiti contratti in costanza di matrimonio (compreso un mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale) o a causa della separazione (finanziamento per l'acquisto di un letto nella nuova abitazione), ammontava a poco più di 1.200,00 euro mensili: somma insufficiente ai suoi bisogni quotidiani e, soprattutto, inferiore al reddito che la ritraeva dalla sua attività lavorativa, cui si Pt_1
aggiungeva l'assegno unico di entrambi i figli. Si dichiarava disposto a partecipare alle spese straordinarie, sempre che non avessero carattere voluttuario come spesso era accaduto in precedenza.
4 Ha perciò concluso con le richieste di affido condiviso di collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre e regolamentazione del suo conseguente diritto-dovere di visita e frequentazione, conferma dell'obbligo di mantenimento dei figli nella misura e con le modalità concordate in separazione, revisione del mantenimento autonomo di entrambi i coniugi.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Emessi i provvedimenti presidenziali urgenti, il Tribunale ha immediatamente pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza n.
687/2023 del 3 luglio 2023; svolta l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle restanti domande in relazione alle quali le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che nelle more del giudizio ha Parte_2
raggiunto la maggiore età, sicché – in assenza di domande riguardanti l'assegno divorzile – le decisioni da assumere sono quelle relative al mantenimento dei figli, entrambi non economicamente autosufficienti, e all'assegnazione della casa coniugale. In effetti, come si desume dalle prove raccolte – Testimone_1
definitivamente abbandonati gli studi universitari (v. deposizione testimoniale del medesimo all'udienza del 26.9.2024) e svolte alcune esperienze lavorative di breve durata (doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2. c.p.c. della ricorrente e doc. 1 allegato alle note scritte della ricorrente per l'udienza del
14.3.2024) – è pacificamente ancora in fase di inserimento nel mondo del lavoro, alla ricerca di un'occupazione che possa renderlo economicamente indipendente.
invece, in procinto di conseguire la maturità ha manifestato la Parte_2
volontà di intraprendere gli studi universitari (circostanza non contestata). È inoltre pacifico che i figli convivono con la madre nell'abitazione ex coniugale.
3.- Nella decisione che è chiamato a prendere riguardo il mantenimento dei figli, il collegio non può prescindere dal rilievo che la statuizione presidenziale di imporre al convenuto l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di 125,00 euro ciascuno, oltre al contributo
5 nelle spese straordinarie in misura del 50% (v. ordinanza riservata del 22.3.2023),
è stata revocata dalla Corte d'appello di Roma, adìta ai sensi dell'art. 708 c.p.c. dal con provvedimento del 27.11.2023. Si legge, infatti, nell'ordinanza di CP_1
revoca che “gli accordi di separazione ancora risultavano significativamente attuali ed idonei al momento della instaurazione del giudizio di divorzio, dovendosi demandare all'istruttoria da espletarsi nel corso del giudizio di divorzio l'accertamento dei fatti sopravvenuti in merito alla condizione economica e patrimoniale delle parti”.
Fermo restando che rispetto al periodo della separazione dei coniugi (giugno
2021) le esigenze personali e di vita dei due giovani, specialmente per Per_1
sono aumentate per effetto della loro crescita e ciò costituisce di per sé fattore in grado di legittimare la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento (Cass.
29.4.2022, n. 13664; 3.8.2007, n. 17055), come indicato dalla Corte d'appello si procede all'esame delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
4.- Emerge dall'istruttoria espletata che la ricorrente non ha aggiornato le produzioni documentali delle sue disponibilità economico-finanziarie rispetto a quelle depositate nella fase introduttiva del giudizio (dichiarazioni reddituali degli anni 2021-2022 e alcuni estratti dei conti correnti bancari e postali riferiti agli anni
2018-2022), dalle quali si desume un reddito medio mensile di neanche 900,00 euro. In sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 26.9.2024 la Pt_1
ha ammesso che il centro estetico che gestisce insieme con la Controparte_4
sorella nel comune di Marta, riceve in media “5-6-7-clienti al giorno”, pratica trattamenti estetici “di vario tipo e cioè, manicure, pedicure, cura delle unghie, pulizia del viso, epilazione, depilazione, massaggi e soltanto per i clienti storici anche trucco per cerimonie”, il cui prezzo “oscilla tra un minimo di 1 euro, per quelli più semplici, sino ad un massimo di 50 euro”.
Ai fini della valutazione della capacità reddituale della assume Pt_1
scarsissima rilevanza probatoria una verifica fiscale della Guardia di finanza, peraltro sollecitata da una denuncia del (doc. 13 allegato memoria ex art. CP_1
6 183, sesto comma, n.
2. c.p.c. del resistente) ed eseguita nel luglio 2023, conclusa con l'accertamento che non erano emerse violazioni. Gli operanti, infatti, procedettero soltanto alla verifica dell'osservanza degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi e riscontrarono il rilascio dello scontrino fiscale per una prestazione resa e la presenza del “registro di emergenza” (doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2. c.p.c. della ricorrente). Ben altri approfondimenti avrebbe infatti richiesto una verifica fiscale sui redditi conseguiti, destinata a concludersi con un avviso di accertamento ex artt. 39 e ss. d.P.R. n.
600 del 1973. Non è perciò possibile affermare che le dichiarazioni dei redditi presentate dalla ricorrente e depositate nel presente giudizio, comunque relative agli anni 2021 e 2022, siano veritiere e possano costituire idoneo elemento di riferimento per inferire da esse i redditi degli anni successivi, che rilevano ai fini della decisione. Il collegio, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che i redditi dichiarati per quegli anni appaiono talmente esegui da chiedersi quale fosse la convenienza economica di continuare un'attività imprenditoriale che produceva simili risultati.
Il comportamento processuale della complessivamente valutato (omesso Pt_1
aggiornamento della documentazione reddituale e risposte fornite all'interrogatorio formale) può invece essere apprezzato dal collegio quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Ed infatti, stimati in base alle dichiarazioni processuali della ricorrente gli introiti ragionevolmente conseguiti nel mese e applicati il coefficiente di redditività e la quota di partecipazione nell'attività produttiva indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate (rispettivamente 67% e 49%), il collegio reputa che il reddito netto mensile della sia quantificabile, con sufficiente approssimazione, in Pt_1
non meno di 1.300,00 euro.
La ricorrente, infine, in virtù degli accordi di separazione è usufruttuaria della casa ex coniugale e assegnataria della stessa.
7 5.- Quanto al risultano prodotti i seguenti documenti: (i) dichiarazioni CP_1
dei redditi presentate negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; (ii) estratti conti correnti bancari riferiti agli anni 2022, 2023, 2024 e primo trimestre 2025; (iii) due contratti di finanziamento con IC per acquisto di mobili e ristrutturazione della casa coniugale;
(iv) contratto di finanziamento con IS per acquisto di un depuratore dell'acqua per la casa coniugale (docc.
1-10 allegati alla comparsa di risposta e alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; docc. allegati alla memoria conclusionale di replica). Tali documenti permettono di ricostruire la situazione economico-finanziaria del convenuto con maggiore precisione rispetto alla Pt_1
Riferendo la valutazione del collegio al periodo successivo all'introduzione del presente giudizio e ripartendo per 12 mesi gli introiti da lavoro conseguiti nell'anno, si evince che nel 2023 il fruì di un reddito netto di 22.537,00 CP_1
euro, pari a 1.878,00 euro al mese (v. dichiarazione dei redditi presentata nel
2024). Per l'anno 2024, non essendo disponibile la dichiarazione dei redditi perché non ancora scaduto il termine per la sua presentazione, dagli estratti conto bancari (sui quali confluivano gli stipendi, l'assegno unico per i figli, la tredicesima e la quattordicesima mensilità) si desume che il reddito netto annuo del convenuto fu di 24.080,50 euro, pari a 2.006,00 euro al mese, Infine, dall'estratto conto del primo trimestre 2025 si ricava che il suo reddito mensile medio netto
(costituito da stipendio e assegno unico per i figli) è stato pari a 1.710 euro.
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che non tutti i prestiti a suo tempo contratti (docc. 8, 9 e 10 citati) e che all'epoca della separazione e dell'udienza presidenziale di questo processo ancora gravavano sul riducendone la CP_1
capacità economico-finanziaria sono tuttora in corso. Infatti, estinti gli altri, risulta in essere il solo mutuo per la ristrutturazione della ex casa coniugale contratto con
IC a luglio 2016, con scadenza a novembre 2026; l'importo mensile della rata di restituzione – quantificato in base al piano di ammortamento prodotto dallo stesso convenuto e in difetto di prova del diverso, maggiore
8 ammontare indicato in atti – è pari a 356,63 euro (doc. 10). Non risulta che il sia gravato da spese di alloggio, poiché per sua stessa ammissione vive CP_1
nell'abitazione della madre, peraltro scomparsa nelle more del giudizio.
Ne consegue che il ha potuto contare dal 2024 e potrà contare almeno CP_1
sino al mese di novembre 2026, su un reddito mensile medio pari, al netto dei debiti, a 1.509,00 euro. Può pertanto ritenersi smentita per tabulas la minore capacità reddituale che il convenuto, fin dall'introduzione del giudizio e per tutta la sua durata, ha proclamato nei confronti della ricorrente.
6.- Tenuto conto della differente capacità reddituale delle parti, delle spese che ciascuno di essi affronta per soddisfare i bisogni essenziali della vita, della circostanza che la sopporta continuativamente l'onere economico Pt_1
determinato dalla convivenza dei figli presso di lei, appare conforme a giustizia quantificare in 100,00 euro il contributo mensile che il è obbligato a CP_1
versare per ciascun figlio, con decorrenza dal mese di pubblicazione della presente sentenza. La somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT di aumento del costo della vita.
Il convenuto è altresì tenuto a concorrere con la nelle spese straordinarie Pt_1
per il mantenimento dei figli in misura pari al 50%. Per l'individuazione delle spese di carattere straordinario, i criteri di decisione della loro effettuazione, la regolamentazione degli esborsi e dei rimborsi il collegio rinvia all'apposito protocollo stipulato nel 2018 fra questo Tribunale e il locale Ordine degli
Avvocati, che le parti hanno dichiarato di ben conoscere e di avere già applicato durante la separazione.
7.- Quanto alla casa ex coniugale, ove tuttora convivono con lei i figli non economicamente indipendenti, il collegio non può che disporne l'assegnazione alla ricorrente.
8.- Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione del parziale accoglimento della sola domanda su cui il collegio è stato chiamato a decidere.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
(a) pone a carico del convenuto a decorrere dal mese Controparte_1
di giugno 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Per_4
con il versamento della somma di € 100,00 per ciascun Parte_2
figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, e con la partecipazione al 50% nelle spese straordinarie in favore degli stessi;
(b) assegna l'abitazione, già casa coniugale, sita a Marta (Vt) in Via S. Martino
n. 21/b a Parte_1
(c) dichiara non luogo a provvedere sulle altre domande delle parti;
(d) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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