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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 20/2024 VG
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio di rinvio n. 20/2024 R.G. VG promossa con atto di citazione per riassunzione notificato il 26 gennaio 2024 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
OGGETTO: Sanzioni d a amministrative
(C.F. ), _1 C.F._1 comminate dalla CP_1
rappresentata e difesa dal prof.avv. FERRAJOLI LUIGI, dall'avv. ( - foro C.F._2
FRANCESCO SPIRITO e dall'avv. FRANCESCO FERRAJOLI, ed regionale)
elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA LOCATELLI 25,
24121 BERGAMO, come da procura in calce all'atto di riassunzione
RICORRENTE
c o n t r o Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
PALMISANO PAOLO e dall'avv. VALENTE ANTONELLA
( ) VIA G.B. MARTINI, 3 00198 ROMA, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO
ALESSANDRO ( , in Brescia, via Felice C.F._4
Cavallotti n. 7, come da procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Della _1
In via preliminare:
1) confermare/pronunciare la sospensione dell'esecuzione della Delibera
n. 20754 del 19.12.2018 (integrata dalla Delibera n. 20870 del
27.03.2019);
nel merito:
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento –
procedimento sanzionatorio n. 77671/2018 in quanto destituito di fondamento e annullare e/o revocare la Delibera n. 20754 del CP_1
19.12.2018 (integrata dalla Delibera n. 20870 del 27.03.2019) contenente la sanzione inflitta alla signora _1
3) per l'effetto, annullare e/o revocare la sanzione interdittiva applicata alla signora _1
In via istruttoria: si chiede che, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 6-bis,
l'Ecc.ma Corte di Appello adita disponga, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione. La signora
[...]
chiede altresì l'audizione personale a mente del citato articolo, _1
relativamente alle circostanze ed ai fatti indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri fiscali,
relativamente a tutti i gradi di giudizio
CP_3
Si conclude perché codesta ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda (ivi inclusa quella di sospensione cautelare della delibera), eccezione, deduzione, voglia respingere il ricorso, siccome manifestamente infondato, confermando le sanzioni pecuniaria e interdittiva applicate alla ricorrente.
In subordine, si chiede che l'eventuale rideterminazione della sanzione pecuniaria irrogata avvenga in base alla gravità dell'illecito ascritto alla stessa (e non in misura aritmetica).
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, inclusi quelli relativi al giudizio di cassazione la cui liquidazione è stata rimessa a codesto Giudice
del rinvio dall'ordinanza della Suprema Corte n. 32829/2023.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Consob ha modificato le conclusioni nei seguenti termini: “con riferimento alla sanzione pecuniaria chiede che la stessa venga rideterminata in misura non aritmetica ma rapportata alla gravità dell'illecito, come da domanda subordinata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione, depositato in data 15 maggio 2019,
[...]
ha chiesto, previa sospensione della efficacia, l'annullamento _1
della delibera n. 20754 del 19 dicembre 2018 (integrata dalla delibera n.
20870 del 27 marzo 2019) con cui erano state applicate a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria di cui all'art 187 quater co I TUF
per un periodo di quattro mesi in relazione all'illecito di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art 187 bis, co IV, dlgs 58/1998, per avere comunicato all'avvocato EP TE, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, una professione, una funzione o di un ufficio,
l'informazione di cui conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata relativa al progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi
Con da Italmobiliare a con la conseguente promozione di un'OPA
obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimante parte del capitale sociale.
La ha rilevato che nell'atto di accertamento i punti salienti della _1
ipotesi accusatoria sono costituiti: dai rapporti intercorrenti fra
[...]
e EP TE, dalla circolazione _1 Controparte_5
dell'informazione privilegiata all'interno dell'amministrazione centrale di
Italcementi, dalla conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di dai contatti intercorsi con EP TE in data _1
23 luglio 2015, dalla tempestività dell'acquisto effettuato dal TE in data 27 luglio 2015 di 2000 azioni Italcementi al prezzo medio ponderato di € 6,210 per un controvalore totale di € 12.420,00, dalla difformità di tale investimento rispetto ai consueti investimenti operati dal TE ed infine dalla inverosimiglianza delle motivazioni addotte dal TE a spiegazione dell'operatività su azioni Italcementi.
La ricorrente ha dedotto, per contro, che sarebbe stato necessario accertare che l'acquisto delle azioni da parte del TE fosse stato effettuato a seguito del ricevimento di una informazione di carattere privilegiato e che di tale informazione fosse a conoscenza e che la stessa _1
l'avesse rivelata al TE. Ha escluso che tali circostanze avessero trovato una conferma, neppure indiziaria: infatti l'avvocato TE non aveva assolutamente ammesso di avere ricevuto la notizia privilegiata dalla avendo riferito di avere unicamente un rapporto di _1
amicizia di lunga data con la ricorrente e con il marito e, Controparte_5
invece, aveva fornito spiegazioni accettabili e coerenti in relazione alle ragioni che lo avevano indotto all'acquisto.
Contesta, pertanto, la valenza indiziaria degli elementi addotti dalla costituiti dal rapporto di coniugio con inserito CP_1 Controparte_5
nella struttura Italcementi, e dalla conoscenza dell'informazione da parte del marito nonché dalla frequentazione con il TE e dal passaggio della informazione privilegiata in occasione della telefonata del 23 luglio 2015,
a cui avrebbe fatto seguito, secondo la tesi accusatoria, un incontro nel corso del quale la notizia sarebbe stata rivelata.
Ha sottolineato che non solo il contenuto della telefonata non era riportato nell'atto di contestazione, ma che erano frutto di mera ipotesi sia la circostanza che a tale telefonata avesse fatto seguito un incontro, sia l'argomento trattato nel corso del medesimo.
Ha contestato, quindi, che abbia assolto all'onere probatorio di cui CP_1
era gravata. In particolare ha evidenziato, in primo luogo, che
[...]
coniuge della ricorrente, pur essendo inserito nella struttura di CP_5
Italcementi quale responsabile Funzione Sviluppo Organizzazione, non era stato iscritto nel registro degli insider a dimostrazione della marginalità
della sua posizione nella realizzazione del progetto, sottolineando poi che non era stato aperto a suo carico alcun procedimento per la rivelazione attribuitagli in tale sede;
ed in secondo luogo che, pur potendo egli astrattamente possedere l'informazione privilegiata, non era stato tuttavia dimostrato che l'avesse trasmessa alla moglie e specularmente che questa l'avesse acquisita dal marito ovvero che la ricorrente l'avesse comunicata all'avvocato TE. Ha dedotto, infine, che non era provato che l'avvocato TE avesse acquistato azioni di Italcementi avendo ricevuto una informazione riservata e che, in ogni caso, la rilevazione fosse riconducibile alla ricorrente. Ha lamentato che nella ricostruzione dei fatti non erano stati presi in considerazione molteplici elementi, vale a dire che molte persone erano a conoscenza dell'informazione, come confermato dallo scambio di e-mail fra all'epoca dei fatti assistente di _1
e ; che non era corretta la indicazione di _1 AR
, menzionato in una mail del 14 luglio 2015, come Persona_2
superiore gerarchico di Ha sottolineato che in ragione del Controparte_5
fatto che da tali e-mail potesse evincersi che prima del 28 luglio 2015 la notizia fosse cosa nota a tutti nelle società di riferimento, ne derivava che chiunque avrebbe potuto essere la fonte delle notizie.
Al contempo ha sottolineato che la modesta plusvalenza realizzata dal
TE (pari a circa 7.000,00 euro) dovrebbe fare propendere per una iniziativa assolutamente legittima e non certo stimolata dal ricevimento di una informazione privilegiata che avrebbe portato il soggetto ad investire una somma più cospicua.
Infine, con riferimento agli sms ed alle conversazioni vocali valorizzate nell'atto di accertamento, ha fatto presente che quelle avvenute nei giorni
13, 21 e 23 luglio 2015 erano inerenti alle comunicazioni intercorse per il recupero delle chiavi della casa in Corsica ove la si sarebbe _1
recata con la famiglia a far data dal 30 luglio 2015 e le consuete istruzioni per la gestione della casa;
mentre con quelle del 30 luglio 2015 l'avv.
TE voleva sincerarsi dell'approdo e poi dell'arrivo a casa della e della sua famiglia;
infine che gli ulteriori tre contatti, indicati _1
nella tabella 5 alla pagina 29, si erano resi necessari poiché la _1
non aveva il servizio di roaming internazionale ed allora aveva utilizzato l'utenza del marito.
Ha concluso, quindi, lamentando che non erano state minimamente prese in considerazione le sue articolate argomentazioni difensive con una sostanziale violazione del diritto di difesa, dato che l'atto di accertamento si era limitato a riprendere in forma integrale il contenuto della originaria lettera di contestazione e della relazione USA. *****
Con memoria depositata il 20/06/2019 la ha preso posizione CP_1
sull'istanza di sospensiva chiedendone il rigetto, per carenza di fumus boni
juris e periculum in mora.
Con ordinanza 3/07/2019, depositata l'11 luglio 2019, la I^ sezione civile della Corte d'Appello di Brescia ha sospeso l'efficacia esecutiva dei provvedimenti sopra indicati.
*****
Si è costituita nel giudizio di merito la e con la memoria datata 31 CP_1
ottobre 2019 ha, anzitutto, sinteticamente riassunto il quadro generale in cui si colloca la vicenda per cui è causa, affermando, per quanto qui ancora rileva, che <le sanzioni adottate con la delibera impugnata hanno
riguardo a una fattispecie di abuso di informazioni privilegiate in
relazione all'operatività posta in essere su azioni Italcementi in occasione
dell'annuncio del trasferimento del pacchetto di maggioranza relativa di
Italcementi da Italmobiliare a Heidelberg Cement, avvenuto mediante un
comunicato stampa di Italmobiliare diffuso a mercati chiusi la sera del 28
luglio 2015; il perfezionamento dell'operazione di cessione della suddetta
Con partecipazione azionaria avrebbe comportato l'obbligo per di
lanciare un'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Italcementi ai sensi
dell'art. 106, comma 1, TUF; l'annuncio diffuso da Italmobiliare alle
20:33 del 28 luglio 2015 conteneva elementi … idonei a influenzare
sensibilmente il prezzo delle azioni … della … Italcementi in quanto indicava un prezzo d'OPA pari a Euro 10,60, valore superiore di circa il
70% rispetto al prezzo medio delle azioni Italcementi degli ultimi tre
mesi”; che “le verifiche effettuate … hanno evidenziato la presenza di
operatività posta in essere nella direzione premiante, rispetto alla
conoscenza dell'informazione privilegiata, da parte di un cospicuo
numero di investitori, sia retail che istituzionali, che sono risultati
presentare collegamenti con le società coinvolte nel disegno industriale;
l'operatività di tali investitori è consistita, segnatamente, nell'assunzione
di posizioni lunghe su azioni Italcementi (mediante acquisti di tali azioni
o mediante operazioni in strumenti finanziari derivati su tali azioni)
antecedentemente alla diffusione del comunicato ufficiale, ossia entro
l'apertura di Borsa del 29 luglio 2015; essendo stato diffuso il comunicato
stampa di Italmobiliare, alle 20:33 del 28 luglio 2015, quindi a mercato
chiuso, durante la seduta del 28 luglio 2015, la notizia non era nota agli
operatori di mercato ed era quindi ancora riservata; all'esito delle
indagini svolte, sono stati avviati dalla cinque procedimenti CP_1
sanzionatori nell'ambito dei quali sono state elevate n. 11 contestazioni
nei confronti di n. 10 persone fisiche (il sig. è stato Controparte_6
raggiuto da due contestazioni);l'esame delle posizioni di altre 16 persone
fisiche e di 22 investitori professionali non ha invece condotto
all'accertamento di illeciti; cinque procedimenti si sono conclusi con
l'adozione di altrettante delibere sanzionatorie, essendo emerso che più
soggetti dipendenti di Italcementi o in vario modo collegati alla società
sono entrati in possesso dell'informazione privilegiata anteriormente alla pubblicazione del comunicato e l'hanno utilizzata per acquistare azioni
P Italcementi e/o hanno comunicata a terzi e/o hanno raccomandato a terzi
l'acquisto delle suddette azioni;
con la delibera n. 20754, oggetto della
presente opposizione, è stata sanzionata moglie di _1
all'epoca responsabile funzione sviluppo organizzazione Controparte_5
di Italcementi per avere comunicato la informazione privilegiata a
EP TE, anche esso sanzionato per avere acquistato 2000
azioni Italcementi utilizzando l'informazione ricevuta>>.
Con riferimento alla posizione della ricorrente la ha precisato che CP_1
dalle indagini condotte dalla Divisione Mercati era emerso che:
-nel periodo precedente la diffusione del comunicato del 28 luglio 2015
l'informazione privilegiata circa il Progetto di cessione del 45% del
Con capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a con la conseguente
Con promozione da parte di di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, circolava all'interno delle amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare;
all'epoca dei fatti Responsabile Funzione Sviluppo Controparte_5
Organizzazione di Italcementi, possedeva l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione;
moglie di aveva acquisito _1 Controparte_5
l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione nell'ambito del legame matrimoniale e della convivenza con il coniuge e l'aveva comunicata a EP TE, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
-il 27 luglio 2015 EP TE aveva effettuato l'acquisto di azioni
Italcementi sopra descritto utilizzando l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione.
A confutazione dei motivi di reclamo, con cui la difesa della ha _1
negato l'esistenza di un quadro indiziario adeguato a confermare l'addebito, ha fatto presente che: CP_1
1)Sulla circolazione della informazione privilegiata presso gli uffici di
. Controparte_7
Dal contenuto di alcune e-mail scambiate nel mese di luglio tra _1
(Assistente di AD di Italcementi e Italmobiliare) e
[...] _1
(Responsabile dell'Ufficio Evaluation and Coordination AR
of M&A and Development Projects di Italcementi), entrambi incaricati da di condurre le negoziazioni in riferimento al Progetto di _1
cessione per conto di Italmobiliare, nonché dalle informazioni rese da durante l'audizione del 26 aprile 2017 integrate dalla nota _1
Tes_ trasmessa dallo stesso il 28 aprile 2017, si poteva evincere che informazioni relative al Progetto di cessione fossero circolate all'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi, nei giorni precedenti l'annuncio dell'Accordo del 28 luglio 2015, anche al di fuori della cerchia delle persone che legittimamente ne erano state informate e che per tale ragione erano state iscritte nel registro insider. In alcune tra le cinque mail del 14 luglio 2015 era esplicita l'indicazione, quale soggetto interessato all'acquisto, della Heidelberg, nonostante l'impegno profuso per mantenere riservati i contatti con essa. Vi si indicavano i nominativi dei
Tes_ soggetti potenzialmente coinvolti – secondo il – nel passaggio delle notizie, ivi menzionandosi: , Responsabile della Persona_2
Divisione Human Resources, Jean Paul Méric, già Consigliere di
Amministrazione di Italcementi e quindi Presidente di Ciment Francais,
società controllata, ed ancora ed , e poi Persona_3 Persona_4
ancora la segretaria di ed ancora rilevandosi che la segretaria di Pt_4
, aveva una relazione strettissima con Persona_5 Parte_5
la segretaria di la quale a sua volta aveva una relazione Persona_6
strettissima con la segretaria di , la quale a sua volta AR
Tes_ parlava con la segretaria di e la segretaria di Per_4 Pt_4
aveva fatto presente che molte volte faceva telefonate Persona_6
random, oppure faceva domande a trabocchetto. Le ultime dieci mail, del
23 luglio 2015, avevano ad oggetto i commenti e le reazioni di alcuni dipendenti di Italcementi al contenuto di una e-mail inviata da Per_3
Responsabile della Divisione International Relations di
[...]
Italcementi, iscritto nel registro insider il 27 aprile 2015, ai suoi sottoposti e Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
.
[...]
e non erano i destinatari diretti di tutte le 10 _1 AR
e-mail, ma esse erano state loro inoltrate da alcuni dei destinatari che inizialmente avevano ricevuto la comunicazione da parte di , Persona_3
nonché dal medesimo Dai predetti elementi Persona_3 CP_1 desume che la notizia del Progetto di cessione circolasse nelle amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare già alla data del 14
luglio 2015.
2) Sulla conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di
[...]
CP_5
ha dato atto del fatto che egli, all'epoca dei fatti Responsabile CP_1
Funzione Sviluppo Organizzazione di Italcementi, non aveva preso parte alle trattative che avevano condotto il 28 luglio 2015 alla conclusione
Con dell'Accordo tra Italmobiliare e e riconosce che per tale ragione non era stato iscritto da Italmobiliare nel registro insider aperto il 27 aprile
2015 proprio in riferimento a tali trattative;
rileva, tuttavia, che nel periodo precedente la diffusione del comunicato del 28 luglio 2015 l'informazione privilegiata circolava all'interno delle amministrazioni centrali di
Italcementi e Italmobiliare e che pertanto doveva Controparte_5
certamente presumersi venuto a conoscenza dell'informazione privilegiata antecedentemente all'annuncio del 28 luglio 2015.
3) In merito al possesso dell'informazione privilegiata da parte di
[...]
moglie di ha sostenuto che, _1 Controparte_5 CP_1
sussistendo tra e in ragione del Controparte_5 _1
legame matrimoniale e della convivenza, una assiduità di contatti,
suscettibili di consentire di venire a conoscenza dell'informazione privilegiata, doveva presumersi per ciò stesso l'avvenuta acquisizione dell'informazione stessa da parte di _1 4) In merito all'acquisizione da parte del TE dell'informazione privilegiata dalla ha dedotto che _1 CP_1 _1
amica di lunga data di EP TE, si era sentita telefonicamente con quest'ultimo il 23 luglio 2015, e verosimilmente si era incontrata con lui. Ha quindi rilevato che poiché EP TE aveva acquistato azioni Italcementi in data 27 luglio 2015, il giorno prima della diffusione del comunicato di Italmobiliare, e poiché tale acquisto presentava profili di anomalia, doveva presumersi che egli avesse disposto l'acquisto di azioni Italcementi in tale data proprio utilizzando l'informazione privilegiata sul Progetto di cessione ottenuta grazie alla relativa comunicazione da parte della e che avesse conosciuto o fosse _1
stato in grado di conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato dell'informazione ricevuta. Ha sottolineato che tra EP
TE e sussisteva, pacificamente, un rapporto di _1
amicizia, con assiduità di contatti, suscettibile di consentire la comunicazione di informazioni attinenti all'attività professionale del coniuge della signora, Il fatto che il rapporto tra EP Controparte_5
TE e comportasse frequenti interazioni era _1
attestato, oltre che dalle dichiarazioni rese da EP TE, dai contatti telefonici intercorsi tra EP TE e nel _1
periodo compreso tra il 10 e il 31 luglio 2015. Come illustrato nella
Tabella 4 di p. 28 dell'Atto di accertamento, i contatti telefonici avvenuti nel periodo compreso tra il 10 e il 31 luglio 2015 tra l'utenza telefonica
338-43478961, intestata a EP TE, e l'utenza telefonica 338- 9052439, intestata a erano stati i seguenti: _1
- 13/07/2015 ore 15:38:31, SMS da a TE _1
- 21/07/2015 ore 16:02:44, chiamata da TE a (durata _1
00:09:36)
- 23/07/2015 ore 17:44:31 chiamata da TE a (durata _1
00:00:25)
- 30/07/2015 ore 17:27:05 SMS da TE a _1
- 30/07/2015 ore 21:43:27 SMS da TE a _1
Giovedì 23 luglio 2015 alle ore 17:44:31 EP TE aveva contattato, tramite l'utenza telefonica 338-4347896, l'utenza telefonica
338-9052439, intestata a La telefonata era durata _1
venticinque secondi. Dall'esame delle celle telefoniche indicate nel tabulato dell'utenza telefonica 338-4347896 intestata a EP TE,
fornito da Telecom LI S.p.A., era risultato che durante i venticinque secondi di durata della telefonata entrambe le utenze telefoniche 338-
4347896 e 338-9052439 si erano connesse a celle telefoniche di Contrada
dei Tre Passi, 5 a Bergamo. La breve durata della telefonata e il fatto che entrambe le utenze telefoniche si fossero connesse a celle telefoniche posizionate nel medesimo luogo costituivano altrettanti indici presuntivi del fatto che il 23 luglio 2015 alle ore 17:44 EP TE avesse verosimilmente incontrato in prossimità del suo _1
ufficio legale in Via Verdi, 33 a Bergamo (la distanza tra Via Verdi, 33 e
Contrada dei Tre Passi, 5 è di circa 500 metri). Conclusione, quest'ultima, avvalorata dalle stesse dichiarazioni del TE, il quale, durante l'audizione del 9 ottobre 2017, aveva, tra l'altro, affermato che, dato il legame di amicizia, egli incontrava “spesso e _1
volentieri”.
Per il lunedì 27 luglio 2015 EP TE aveva conferito CP_1
telefonicamente alla banca l'ordine di acquisto di 2.000 azioni Italcementi,
eseguito durante la stessa giornata, a valere sul dossier titoli
434992913470 acceso nello stesso giorno presso Banco Popolare.
Sostiene che il TE non avrebbe potuto conferire l'ordine di acquisto prima di tale data (del 27 luglio 2015) in quanto gli ultimi contatti intercorsi tra EP TE e risalgono al tardo _1
pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015, dopo le ore 17:44:31, e che il lasso di tempo trascorso tra il pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015 e lunedì 27
luglio 2015 poteva comunque - secondo la - agevolmente CP_1
giustificarsi sulla base dei seguenti fatti: a) alle 17:44:31 di giovedì 23
luglio 2015 le negoziazioni delle azioni Italcementi sul MTA erano già
terminate; b) comunque, EP TE non possedeva allora alcun dossier titoli né presso Banco Popolare né presso altro intermediario;
c)
venerdì 24 luglio 2015 EP TE aveva trascorso quasi l'intera giornata in viaggio da Bergamo a Bonifacio in Corsica (Francia); d) solo lunedì 27 luglio 2015 l'opponente EP TE aveva acceso il dossier titoli 434992913470 tramite il quale aveva acquistato le azioni
Italcementi. si è quindi soffermata ad analizzare in modo approfondito i tempi CP_1
e le modalità dell'acquisto avvenuto per telefono mentre TE si trovava in Corsica e nonostante egli non fosse titolare di un dossier titoli tramite il quale effettuare l'operazione; per cui aveva dovuto nella giornata del 27 luglio 2015 richiedere dapprima l'accensione di dossier e poi conferire l'ordine di acquisto di 2000 azioni eseguito nel pomeriggio del medesimo giorno;
ed infine egli aveva nuovamente telefonato verosimilmente per sincerarsi dell'esecuzione dell'ordine.
Consob ha, inoltre, evidenziato che EP TE aveva lasciato
Bergamo per raggiungere Bonifacio, in Corsica, in data venerdì 24 luglio
2015 e che, cinque giorni dopo, mercoledì 29 luglio 2015, avrebbe fatto ritorno a Bergamo, ed ha osservato, in proposito, che egli avrebbe potuto evitare l'accensione per via telefonica del dossier titoli 434992913470 ed il conseguente conferimento dell'ordine di acquisto delle azioni
Italcementi semplicemente attendendo il rientro a casa per la sottoscrizione personale degli atti presso la filiale di Pedrengo del Banco
Popolare. La risposta data dal TE alle richieste di chiarimenti sul punto sono apparse a vaghe ed inattendibili, avendo egli affermato CP_1
che per lui si trattava di una scommessa, la quale, come tale, andava giocata subito;
ed ancora di aver ritenuto necessario procedere subito alla richiesta di ordine d'acquisto nel timore di dimenticarsene, se non vi avesse provveduto prontamente, ed infine che aveva perciò deciso di ordinare telefonicamente l'acquisto per poi formalizzarlo per iscritto al rientro a Bergamo, così da soddisfare la richiesta in tal senso formulata dall'addetto alla banca, che si era mostrato con lui gentile e premuroso.
Sono state tuttavia reputate inverosimili tali motivazioni addotte dal
TE perché, come da lui stesso dichiarato, il 30 luglio 2015 egli si era comunque recato nella filiale di Pedrengo al fine di sottoscrivere i moduli relativi all'acquisto delle azioni Italcementi e certamente anche per l'accessione del dossier titoli 434992913470. ha ancora rilevato CP_1
che già dal 27 luglio 2015 EP TE era a conoscenza del fatto che il 30 luglio 2015 si sarebbe dovuto recare a Pedrengo nella filiale di
Banco Popolare e, ciò nonostante, egli ha preferito sostenere i sopra menzionati disagi a Bonifacio al fine di anticipare l'acquisto delle azioni
Italcementi solo per pochi giorni. La Consob ha, quindi, ritenuto che le modalità con cui è avvenuto l'acquisto denotano la forte volontà dell'avv.
TE di procedere rapidamente all'acquisto delle azioni Italcementi in stretta successione temporale con i contatti avuti con _1
nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015; e che tale volontà può
giustificarsi unicamente con il possesso da parte di EP TE
dell'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione e con la consapevolezza che essa sarebbe stata a breve diffusa al pubblico. Dato
quest'ultimo di rilevante significato, anche in ragione del fatto che l'opponente, per sua stessa dichiarazione, non era aduso ad investimenti mobiliari. L'acquisto delle azioni Italcementi, unico investimento in strumenti finanziari effettuato da EP TE da quindici anni alla data del 27 luglio 2015, costituisce, a giudizio della resistente, elemento di forte discontinuità rispetto alle abitudini dell'opponente e alla sua propensione all'investimento in beni immobili e concorre a dimostrare ulteriormente la forte volontà da parte sua di concludere l'acquisto delle azioni Italcementi, che potrebbe spiegarsi unicamente con il possesso da parte dell'opponente dell'informazione privilegiata in oggetto.
è quindi passata all'esame delle motivazioni addotte da EP CP_1
TE a spiegazione dell'acquisto di azioni Italcementi, per concludere nel senso della loro manifesta inverosimiglianza, perché la volontà di porre in essere una “scommessa” fondata su una conversazione telefonica fra terzi ignoti ascoltata incidentalmente su una spiaggia sarebbe incompatibile con il disagio affrontato da EP TE per l'accensione del dossier titoli 434992913470 telefonicamente dall'estero durante le sue vacanze e l'urgenza con cui egli ha acquistato le azioni
Italcementi il 27 luglio 2015, nonostante la completa mancanza di familiarità con gli investimenti azionari. Ha quindi ritenuto che proprio detta inverosimiglianza rivelerebbe il tentativo dell'opponente EP
TE di elaborare ex post una giustificazione dell'acquisto delle 2.000
azioni Italcementi in data 27 luglio 2015.
Ha concluso affermando che ricorre nella fattispecie una serie di fatti certi che, unitariamente considerati, l'avevano indotta a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'operatività posta in essere da EP TE
fosse stata concretamente orientata dall'informazione di natura privilegiata in suo possesso, che questa informazione fosse stata a lui comunicata da – che l'aveva acquisita nell'ambito del _1 rapporto coniugale con il quale, a sua volta, l'aveva Controparte_5
raccolta nell'ambito del proprio ambiente lavorativo – e che EP
TE aveva consapevolmente utilizzato detta informazione.
Ha quindi concluso che sulla base di tale ricostruzione dei fatti ed “in
assenza di una valida e convincente ipotesi ricostruttiva da parte
dell'opponente, tale non essendo quella offerta nel ricorso, si deve
ritenere che dal fatto non noto del possesso e della comunicazione
dell'informazione privilegiata da a EP TE _1
(che l'ha poi utilizzata nell'acquisto di 2000 azioni Italcementi in data 27
luglio 2015 possa pervenirsi, in via deduttiva, sulla base dei canoni di
ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, dai numerosi
elementi e fatti noti sopra illustrati, che nel loro insieme costituirebbero
indizi gravi, precisi e concordanti complessivamente idonei a fondare, più
che ragionevolmente, l'addebito di insider trading a carico della
ricorrente.”
ha affermato, in punto di diritto, che il metodo presuntivo da essa CP_1
utilizzato dovrebbe ritenersi strumento non solo legittimo ma assolutamente necessitato nella vicenda che ci occupa, così come in tutte quelle in cui si tratti di far emergere, nell'interesse generale, fatti e circostanze non suscettibili di prova diretta e che i protagonisti hanno l'interesse a celare (ex multis, Corte Appello Milano, sent. 397 del
29.1.2019). Aggiunge che l'abuso di informazioni privilegiate commesso dal c.d. insider secondario (ossia da colui che, estraneo al processo di generazione dell'informazione, ne entra in possesso in ragione dei rapporti intrattenuti con persone che, invece, a tale processo hanno partecipato o che da costoro l'hanno, a loro volta, ricevuta o comunque ne sono in possesso) ben raramente può essere provato documentalmente o comunque attraverso “prove dirette”. Ha fatto richiamo, in proposito, alla giurisprudenza della S.C. che ha riconosciuto la legittimità del ricorso,
nella materia sanzionatoria amministrativa, al ragionamento presuntivo allorquando sussistano elementi tali “da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza” (ex multis, Cass.,
sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363). Ha invocato il principio giurisprudenziale secondo cui “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre certamente che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quelli noti, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull''id quod plerumque accidit' (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica)”
(Cass. sent. n. 8530 del 31.3.2017). Ha aggiunto che non sarebbe corretto affermare, in contrario, la necessità di pervenire a una “ricostruzione univoca” dell'accaduto: infatti in tema di presunzioni “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; quest'ultimo sussiste quando il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza” (Cass. n. 13373/2017; conforme Cass. n.
8530/2017 cit.). ha dedotto, quindi, che la Corte di Cassazione ha CP_1
altresì puntualizzato che “In tema di valutazione della prova, al cospetto di una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria valenza indiziaria, il giudice, in luogo di un'analisi di tipo sintetico all'esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non può procedere al relativo apprezzamento attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, svalutandone la singola efficacia dimostrativa. La concordanza indiziaria di ciascuno dei fatti acquisiti al processo ne postula, difatti, la imprescindibile necessità di una compiuta analisi di tipo sintetico, all'esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non potendo evidentemente predicarsi alcuna
'concordanza' di ciascun indizio a sé medesimo, se la valutazione non segue il necessario percorso logico dell'analisi per sintesi e non per somma
(per di più, inammissibilmente scomposta)” (Cass. n. 9059/2018).
Ha concluso sostenendo che i molteplici fatti noti presi in esame possederebbero tutti i requisiti necessari per fondare un corretto ragionamento presuntivo - a comprova dell'intervenuta acquisizione in capo all'opponente EP TE della suddetta informazione privilegiata, per averla appresa dalla ex segretaria, ed attuale amica, la quale a sua volta l'avrebbe attinta dal marito _1 [...]
il quale ne sarebbe venuto in possesso per averla appresa, nella CP_5
sua qualità di dipendente Italcementi, con mansione di Responsabile
Funzione Sviluppo Organizzazione, in conseguenza del fatto che la notizia in questione, pur se riservata, era tuttavia circolata nell'ambiente di lavoro
– e quindi: la gravità, trattandosi di elementi intrinsecamente consistenti e resistenti a tutte le obiezioni ex adverso sollevate, dei quali il fatto ignoto
(possesso e comunicazione dell'informazione privilegiata da parte della ricorrente) costituisce l'unica probabile conseguenza;
la precisione, non essendo essi suscettibili di diversa e altrettanto o più verosimile interpretazione;
la concordanza, tutti convergendo verso un'unica lettura della vicenda.
*****
All'udienza, celebrata in forma pubblica, del 13 novembre 2019, nel corso della quale si è proceduto alla audizione della ricorrente su sua richiesta,
la causa è stata discussa dalle parti e quindi posta in decisione.
Con sentenza n. 1768/2019 del 6.12.2019, la Corte di Appello di Brescia
ha annullato la delibera n. 20754 del 19.12.2018, integrata dalla delibera n. 20870 del 27 marzo 2019.
La Corte ha innanzitutto ritenuto condivisibile quanto sostenuto da
<secondo cui non costituisce presupposto per il perseguimento CP_1
dell'illecito di insider trading la prova del “passaggio” dell'informazione
privilegiata da chi la detiene a chi ne sia entrato in possesso e, conoscendo o potendo conoscerne in base ad ordinaria diligenza il carattere
privilegiato, ne abusi (c.d. insider “secondario”). Ciò in quanto l'art.
187-bis, comma 4, TUF punisce chi abusa dell'informazione privilegiata
essendone “in possesso”, del tutto indifferenti palesandosi le modalità
attraverso le quali l'informazione è entrata nel patrimonio conoscitivo
dell'accipiens
Se la notizia è qualificabile come informazione privilegiata (elemento che
nello specifico non è in contestazione) l'effettuazione grazie ad essa delle
operazioni di cui al primo comma dell'art.187 bis TUF (…) integra di per
sé gli estremi dell'illecito di cui al quarto comma del predetto articolo
187-bis, che è commesso da chiunque compia i fatti testè descritti perché
in possesso di informazioni privilegiate, ovvero conosca o possa
conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle
stesse>>.
Ha ritenuto parimenti di condividere i richiami giurisprudenziali operati da in tema di inferenza deduttiva e presunzioni semplici, CP_1
precisando che la massima di Cass. n. 9059/2018 deve essere intesa nel senso che è legittimo <
semplici anche in presenza di una pluralità di eventi noti ciascuno dei quali, autonomamente considerato, appaia, alla stregua della regola di esperienza considerata, non significante, ma la cui considerazione complessiva, e perciò non atomistica, possa condurre, sempre in forza di tale regola, all'affermazione dell'elevata probabilità dell'intervenuta verificazione dell'evento del quale non si possegga dimostrazione storica diretta (per via documentale o testimoniale)>>.
La Corte ha tuttavia ritenuto che il principio espresso in tale massima non possa <condurre al ridimensionamento della regola del divieto della
sequela di presunzioni (praesumptio de praesumpto), ribadito anche di
recente dalla Suprema Corte: deve pertanto escludersi che nel
procedimento per presunzioni semplici l'inferenza deduttiva possa trarre
spunto da un evento il cui accertamento risulti affidato esso pure a prova
logica anziché a prova storica. Il procedimento per la dimostrazione come
vero di un fatto altrimenti <> deve infatti ex art.2727 cc
muovere dalla considerazione di altro fatto che si caratterizzi per essere
<>, tale essendo soltanto, per necessità logica, un evento pacifico
ovvero confermato da prova storica.
Gli eventi indicati da non possono, diversamente da quanto CP_1
ritenuto da quest'ultima, essere valutati e considerati congiuntamente,
quale pluralità di indizi il cui insieme condurrebbe al riconoscimento
dell'acquisizione da parte di EP TE del possesso
dell'informazione privilegiata, acquisita da a ciò _1
ostando il carattere non sincronico ma diacronico di essi, i quali si
pongono l'uno rispetto all'altro in sequenza cronologica e causale. Nella
costruzione di EP TE è divenuto in possesso della CP_1
informazione privilegiata per averla ricevuta da la _1
quale l'avrebbe appresa dal marito il quale, a sua volta, Controparte_5 ne avrebbe preso conoscenza perché la notizia si era già diffusa
nell'ambiente di lavoro dell'Italcementi di Bergamo ove egli prestava
attività di Responsabile Funzione Sviluppo Organizzazione. E' evidente,
perciò, che in tale prospettiva ciascuno dei dati considerati costituisce
l'antecedente storico necessario per il susseguente sviluppo dell'inferenza
deduttiva. E quindi: 1) dalla presenza di e.mail già del 14 luglio e poi del
23 luglio che parevano alludere ad un prossimo ingresso di Heidelberg
nella compagine sociale si era dedotta la diffusione della notizia
dell'imminente cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni
Con Italcementi da Italmobiliare ad al di là della cerchia delle persone cui
essa avrebbe dovuto essere riservata;
2) dalla circolazione, in tal modo
dimostrata – con prova ottenuta mediante presunzioni semplici – si doveva
desumere l'intervenuta conoscenza della notizia stessa da parte del
anch'essa ottenuta mediante presunzioni semplici, perché CP_5
l'informazione “circolava” negli ambienti centrali di Italcementi e di
Italmobiliare; 3) dalla conoscenza della notizia da parte del si CP_5
doveva desumere, ancora in via presuntiva, quella della per _1
averla appresa nel quadro del rapporto di coniugio, e della convivenza e
dell'assiduità che lo caratterizza;
4) infine dalla conoscenza
dell'informazione privilegiata in capo alla doveva inferirsi la _1
trasmissione dell'informazione stessa al TE, sempre in via di
deduzione inferenziale per presunzioni semplici, in ragione dell'amicizia
tra i due e della telefonata (di 25 secondi) del 23 luglio.
Si è dunque in presenza di un procedimento per sequela di presunzioni (praesumptio de praesumpto), inidoneo, come tale, a costituire valido
fondamento per l'accertamento del fatto oggetto di contestazione, e cioè
dell'acquisto da parte di EP TE di azioni Italcementi effettuato
grazie all'acquisizione, in data 23/07/2015, da di _1
quella che in allora veniva a costituire informazione privilegiata,
rappresentata dalla notizia dell'imminente cessione da Italmobiliare ad
Con del 45% del capitale sociale di Italcementi, cui avrebbe fatto seguito
per legge un'OPA nei confronti dei possessori delle restanti azioni
Italcementi al medesimo prezzo d'acquisto, inglobante il premio, o
sovrapprezzo, correlato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza e
quindi dell'egemonia sulla compagine sociale.
Si rileva, inoltre, che, anche scorporando i singoli processi deduttivi, non
sempre gli stessi appaiono sorretti da un'idonea “legge di copertura”;
non sempre, cioè, si passa dal fatto (apparentemente) noto a quello
ignorato mediante richiamo ad una comprovata massima di esperienza
ovvero ad un confacente “giudizio di probabilità basato sull''id quod
plerumque accidit”. Si consideri, per esempio, l'affermazione secondo cui
il sebbene totalmente estraneo al carteggio (per posta CP_5
elettronica) richiamato, sebbene (pacificamente) non partecipe alla
trattativa, e sebbene non inserito nel registro degli insider, avrebbe dovuto
comunque esser risultato consapevole dell'imminente cessione del
pacchetto di maggioranza delle azioni sol perché, in quanto dipendente
con le mansioni sopra indicate, egli frequentava un ambiente di lavoro
ove sarebbe circolata la voce di tale imminente cessione. L'assunto poggia su una premessa – quella per cui la persona che si reca al lavoro
sol per questo deve presumersi a conoscenza di tutte le voci che circolano
in azienda – del tutto priva di intrinseca persuasività, specie se riferita ad
ambienti di lavoro ove operano centinaia di persone. Analoga
considerazione deve essere fatta le ulteriori deduzioni presuntive.
Si è dunque in presenza non soltanto di una serie di deduzioni presuntive
in sequenza, in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, ma
anche di una pluralità di deduzioni fondate su dati incerti, così da non
risultare confacenti rispetto al canone di cui all'art.2729 cc, che vuole
rilevanti solo le presunzioni “gravi, precise e concordanti”, ed in qualche
caso addirittura costruite su “regole di copertura” totalmente inadeguate.
In base alle quali non è in ogni caso possibile fondatamente arguire
alcunché, anche a prescindere dalla considerazione del divieto delle
presunzioni sequenziali>>.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha quindi concluso <nel senso
della carenza di prova in ordine al coinvolgimento di _1
nel processo decisionale che determinò l'acquisto in data 27/07/2015 da
parte di TE EP di 2000 azioni Italcementi.>>
*****
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso in cassazione la CP_1
con due motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con _1
controricorso, anch'esso illustrato con memoria.
Con ordinanza 3684/2023 del 21.11.2023, pubblicata il 27.11.2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi con cui CP_1
ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 187 bis, co. 4,
Tuf, 6 d. lgs. n. 150/2011, 2727 e 2729 c.c., 192 co. 2 c.p.p., per avere la
Corte di appello valutato come indizi quelli che in realtà costituivano i fatti stessi da provare (cioè le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione privilegiata) e per avere fatto un'erronea applicazione delle regole che presiedono alla formazione della prova indiziaria nella materia relativa alle violazioni in questione, nonché,- ex art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi (la circolazione dell'informazione privilegiata all'interno delle amministrazioni di
Italcementi e Italmobiliare nei giorni precedenti alla diffusione del comunicato sul progetto di cessione), e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., per i plurimi errori che inficiano il ragionamento analitico della Corte di appello e il difetto di un momento sintetico nella valutazione degli indizi.
La Suprema Corte ha affermato che <La fattispecie della cui
configurazione si controverte - trading secondario - è descritta dall'art.
187 bis, co. 4, Tuf [nella versione anteriore all'abrogazione ex art. 4, co.
9, lett. c), d.lgs. 107/2018, in vigore dal 29/9/2018]. Presupposta è la
nozione di informazione privilegiata, cioè di un'informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne direttamente o
indirettamente uno (o più) emittenti strumenti finanziari o uno (o più)
strumenti finanziari. Il contenuto di tale informazione deve essere tale che,
se reso pubblico, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (così l'art. 181, co. 1, Tuf, in vigore al tempo dei fatti).
Fatti costitutivi della fattispecie sono: (a) il possesso dell'informazione
privilegiata (da parte di chiunque); (b) la conoscenza o la conoscibilità
con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione; (c)
il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando
l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri
dell'informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni che legittimano
tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzione di altri al
compimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sono descritte
nel primo comma dell'art. 187 bis cit.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'espressione
«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dal
fatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri,
poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causale
orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un
informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso
dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su
strumenti finanziari (cfr. Cass. n. 24310/2017 e Cass. n. 8782/2020).
1.3. - La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso.
Innanzitutto, l'accertamento della è ricostruito nei seguenti CP_1
termini: EP TE ha ricevuto l'informazione privilegiata da
la quale l'avrebbe appresa dal marito _1 [...]
il quale a sua volta ne sarebbe venuto a conoscenza nel suo CP_5 ambiente di lavoro dell'Italcementi di Bergamo, ove egli era responsabile
della funzione di sviluppo dell'organizzazione. Si ritiene che ciascuno
degli elementi considerati sia l'antecedente necessario per lo sviluppo
dell'inferenza. Perciò: (a) dal contenuto delle e-mail del 14 luglio e del
23 luglio 2015 (con apparenti allusioni ad un prossimo ingresso di
Heidelberg nella compagine sociale) si è desunto che la notizia
dell'imminente cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni
Con Italcementi da Italmobiliare ad si era diffusa al di là della cerchia
riservata delle persone addette all'operazione; (b) da tale supposta
diffusione si è, poi, desunto che avesse appreso la notizia;
(c) CP_5
dalla supposta conoscenza della notizia da parte del si è ricavato CP_5
che la coniuge avesse appreso l'informazione; (d) infine, dalla _1
supposta conoscenza della notizia da parte della si è desunto _1
che costei l'abbia trasmessa al TE, in ragione dell'amicizia tra i due
e dal contenuto della telefonata (di 25 secondi) del 23 luglio 2015.
La Corte di appello osserva che, in considerazione del loro carattere non
sincronico ma diacronico, tali eventi non possano essere considerati
congiuntamente, quale pluralità di indizi (fatti secondari) da cui si
inferisce che EP TE abbia acquisito da _1
un'informazione privilegiata. Trattasi – ad avviso della Corte bresciana -
di una sequenza di presunzioni (praesumptio de praesumpto) non idonea
a fondare il giudizio di esistenza del fatto oggetto di prova, cioè
«dell'acquisto da parte di EP TE di azioni Italcementi
effettuato grazie all'acquisizione, in data 23/07/2015, da [parte di] di […] informazione privilegiata». Inoltre, isolando i _1
singoli passaggi, «non sempre […] si passa dal fatto (apparentemente)
noto a quello ignorato mediante richiamo ad una comprovata massima di
esperienza». Pertanto, oltre alla violazione del divieto di praesumptio de
praesumpto, si era venuta a configurare anche l'inosservanza dell'art.
2729 c.c., quanto alla gravità e precisione di talune presunzioni facenti
parte della catena.
Osserva il collegio che la Corte di appello ha considerato come indizi
(cioè come fatti secondari che devono essere noti per poter fondare un
ragionamento presuntivo) quelli che in realtà sono i fatti stessi da provare
(nel caso di specie, le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione
privilegiata). In questo modo la Corte di merito ha falsamente rinvenuto
la presenza di una sequenza di presunzioni da presunzione.
La ricostruzione probatoria prospettata dalla ricorrente si fonda, CP_1
invece, su indizi diversi da quelli erroneamente reputati come tali dalla
Corte di appello, vale a dire: sulla circolazione dell'informazione
privilegiata all'interno delle amministrazioni centrali di Italcementi e
Italmobiliare; sulle funzioni svolte da in seno alla società Controparte_5
di Italcementi;
sul legame matrimoniale e la convivenza tra
[...]
e sui rapporti intercorrenti tra EP CP_5 _1
TE, e sui contatti intessuti tra _1 Controparte_5
EP TE e testimoniati anche alla _1
telefonata del 23/07/2015; sui tempi del viaggio in Corsica di EP TE;
sull'apertura del dossier titoli e del suo acquisto di azioni
Italcementi; sulla discontinuità del suddetto acquisto rispetto alla totale
assenza di investimenti in strumenti finanziari nei 15 anni precedenti;
sull'inverosimiglianza delle motivazioni addotte da EP TE a
fondamento della spiegazione della sua operatività in azioni Italcementi.
Si tratta quindi (non già di fatti in sequenza che si sorreggono l'uno
sull'altro bensì) di fatti noti coesistenti, che nel loro insieme integrano gli
estremi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.
Inoltre, nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provare
mediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovvero consistente
in una catena di accadimenti nei quali sono coinvolti più soggetti. Di tal
guisa, come nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità di
ciascun attore della stessa vicenda non è il risultato di una catena di
presunzioni ma il frutto di una ragionevole e plausibile ricostruzione in
chiave unitaria di accadimenti complessi riferibili ad una pluralità di
soggetti, la cui condotta si basa su dati di fatto sicuri e comprovati.
1.4. - Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di
questa Corte, le censure della ricorrente colgono nel segno.
È opportuno ricordare in via preliminare che, per l'accertamento
dell'abuso di informazioni privilegiate, le presunzioni semplici
costituiscono una sorta di prova preferenziale o, comunque, ne
rappresentano lo strumento più idoneo. Infatti, documenti e dichiarazioni
di scienza non si rinvengono se non eccezionalmente, poiché la circolazione abusiva dell'informazione si svolge con modalità che
intenzionalmente escludono la documentazione, né la è CP_1
normalmente in grado di indicare terzi in condizione di fornire
informazioni utili all'accertamento (cfr., ancora, Cass. n. 8782/2020).
Ne consegue che, chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito
contestato e, quindi, la legittimità delle sanzioni irrogate dalla il CP_1
giudice di merito si troverà frequentemente in presenza di una pluralità di
elementi da valutare in un primo momento uno per uno, nel loro essere
gravi e precisi ex art. 2729 c.c. Tale prima fase valutativa ha una funzione
essenzialmente negativa, nel senso che è diretta a scartare gli elementi
integralmente privi di rilevanza e di efficacia probatoria rispetto al fatto
principale da provare (al fine di conservare gli elementi che
potenzialmente fondano un'inferenza, cioè che possono qualificarsi come
secondari rispetto al fatto principale oggetto di prova). Alla prima fase
analitica deve seguire immancabilmente una seconda fase sintetica, che
si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti precedentemente
selezionati come secondari, per verificare se essi siano «concordanti» ex
art. 2729 c.c., cioè se gli stessi, in forza del loro combinarsi e intrecciarsi
in un quadro d'insieme, possano fornire una convincente prova per
presunzioni (in questo capoverso si è ripreso il principio di diritto
enunciato, fra le altre, da Cass. n. 7647/2023).
La motivazione della sentenza impugnata non solo è priva di siffatta
seconda fase sintetica, ma appare piuttosto caratterizzata dall'intendimento contrario, cioè di frammentare e disarticolare un
insieme di elementi che, in forza del loro reciproco atteggiarsi, già
conducono verso una considerazione unitaria. A sostegno la Corte
bresciana invoca il tradizionale brocardo praesumptum de praesumpto
non admittitur, ma il richiamo non è conferente: in primo luogo perché –
come osservato dalla ricorrente – gli esiti dell'accertamento compiuti
dalla stessa non costituiscono il risultato di una catena di CP_1
presunzioni; in secondo luogo, ad abundantiam, poiché è infondato lo
stesso divieto della praesumptio de praesumpto. È destituito di
fondamento, in altre parole, il divieto di basare un'inferenza presuntiva
su un fatto il cui essere noto è, a sua volta, il risultato di un'inferenza
presuntiva che muove da un distinto fatto noto. A tale proposito si parla
anche di doppie presunzioni, di presunzioni di secondo grado ovvero di
presunzioni a catena.
Il divieto di presunzioni a catena non ha basi di diritto positivo e rinviene
la propria persuasività residuale proprio nel rinvio ad una massima
dell'antica sapienza. Nella giurisprudenza di questa Corte esso è usato
piuttosto nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneità inferenziale
di determinati elementi, mentre sono sempre più frequenti le affermazioni
di ordine generale secondo cui nel sistema processuale non esiste il
richiamato principio praesumptum de praesumpto non admittitur, poiché
esso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra
norma, cosicché nulla impedisce che il fatto noto, accertato in via
presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (così, Cass. n.
37819/2022, n. 27982/2020, n. 23860/2020, n. 20748/2019 e n.
15003/2017).
Soprattutto, il divieto di presunzioni di secondo grado urta contro la
logica, poiché implica che si considerino fatti noti in sé, cioè, dotati di una
qualità dell'essere conosciuti che si presenterebbe come originaria e
indipendente dalla mediazione cognitiva del soggetto. Tale qualità – non
è del tutto precisabile come - si manifesterebbe immediatamente alla
persona che conosce. In realtà, non vi è mai una conoscenza immediata,
che non si basi sulle precedenti esperienze cognitive del soggetto e, quindi,
su inferenze. Nel significato ascritto all'espressione presunzioni «di
secondo grado», la conoscenza è, infatti, sempre di secondo grado e
consiste in una permanente opera di diradamento dell'oscurità e
dell'incertezza, che muove da fatti meno oscuri per argomentare
ragionevolmente un giudizio sull'esistenza di fatti più oscuri, attraverso
una costruzione inferenziale.
Nel caso di specie, l'idea falsa del divieto di presunzioni a catena si è
rivelata come un intralcio cognitivo, poiché ha instradato la Corte di
appello verso una lettura della situazione di fatto che dilata in una
disarticolata serie di anelli temporali un quadro di elementi coesistenti,
da valutare nel loro insieme.>>
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata sulla scorta delle argomentazioni che precedono ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*****
Ha riassunto tempestivamente il giudizio insistendo _1
nelle conclusioni già proposte con l'atto di opposizione;
si è costituita la depositando memoria ed insistendo nel rigetto dell'opposizione CP_1
con conferma delle sanzioni pecuniarie ed interdittive applicate o, in subordine, eventuale rideterminazione in base alla gravità dell'illecito e non in misura aritmetica.
All'udienza celebrata in forma pubblica del 7 maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. nel giudizio rescissorio di rinvio, conseguente alla pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, <il giudice del
rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla
Cassazione in sede di accoglimento di un motivo proposto per violazione
o falsa applicazione di legge ex art 360, n. 3, cod.proc.civ., ovvero in caso
di risoluzione di una questione di diritto di particolare importanza, ma
anche a tutto quanto statuito dalla Corte>> (cfr. Cass. 5669/2021).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono, infatti, stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato;
inoltre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, non è possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (cfr. Cass. 5669/2021;
Cass.
3.1.2019 n. 10; Cass. 29.10.2018 n. 27343; Cass. 25.7.2013 n.
18039; Cass. 13.02.2013 n. 3544; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Tanto premesso, i principi dettati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, già riportata integralmente, possono sintetizzarsi come segue:
-la Corte distrettuale <ha considerato come indizi (cioè come fatti
secondari che devono essere noti per poter fondare un ragionamento
presuntivo) quelli che in realtà sono i dati stessi da provare (nel caso di
specie, le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione
privilegiata)>>, in tal modo rinvenendo la presenza di una sequenza di presunzioni da presunzioni, che ha ritenuto vietata, mentre la ricostruzione probatoria prospettata dalla si fonda, invece, su indizi diversi da CP_1
quelli erroneamente reputati come tali dalla Corte di appello;
- non si tratta di fatti in sequenza che si sorreggono l'uno sull'altro, come ritenuto dalla sentenza impugnata, bensì <di fatti noti coesistenti, che nel
loro insieme integrano gli estremi della gravità, precisione e concordanza
ex art. 2719 c.c.>>;
- nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provare mediante inferenza logica è spesso un fatto composito consistente in una catena di accadimenti nei quali sono coinvolti più soggetti, sicché l'accertamento della responsabilità di ciascun attore della stessa vicenda non è il risultato di una catena di presunzioni ma il frutto di una ragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria di accadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti, la cui condotta si basa su dati di fatti sicuri e comprovati;
-per l'accertamento dell'abuso delle informazioni privilegiate le presunzioni semplici costituiscono lo strumento più idoneo ed il giudice di merito deve procedere ad una prima fase di valutazione della pluralità
di elementi uno per uno per verificarne la gravità e precisione, al fine di scartare quelli privi di rilevanza e di efficacia probatoria, a cui segue una seconda fase sintetica, che si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti selezionati come secondari per verificare se essi siano concordanti ex art. 2729 c.c.;
-la sentenza impugnata non ha proceduto alla predetta fase sintetica,
avendo provveduto a <
elementi che, in forza del loro reciproco atteggiarsi, già conducono verso una considerazione unitaria>>;
- il tradizionale brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur,
richiamato dalla Corte di Appello, non è conferente perché <
dell'accertamento compiuti dalla non costituiscono il risultato di CP_1
una catena di presunzioni>>, e in ogni caso non è fondato e < impedisce che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto>>.
In ossequio ai principi così riassunti espressi dalla S.C, dai quali, si ribadisce, in questa sede non ci si può discostare, devono esaminarsi i seguenti fatti che, ove ritenuti provati, secondo la Suprema Corte - senza che questo Collegio possa diversamente ritenere – vanno ritenuti “fatti noti
coesistenti, che nel loro insieme integrano gli estremi della gravità,
precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.”:
-la circolazione dell'informazione privilegiata all'interno delle
amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare (non di
semplici “voci” o “rumors”) nei giorni immediatamente precedenti la
diffusione del comunicato del 28 luglio 2015 al di fuori dello stretto
ambito delle persone iscritte al registro insider.
La qualificazione come informazione privilegiata, ex art.181 TUF, della notizia relativa al progetto di cessione del 45% del capitale sociale di
Con Italcementi da Immobiliare a con conseguente promozione di un'OPA
obbligatoria totalitaria da parte di quest'ultima sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale, pacifica perché mai contestata dalla nei precedenti gradi di giudizio, è stata affermata dalla _1
pronuncia della Corte di Appello che, sul punto, non è stata fatta oggetto di censura in Cassazione da parte dell'attrice in riassunzione e deve ritenersi, per tale motivo, ormai coperta da giudicato. In ogni caso, la contestazione per la prima volta svolta nel presente giudizio dalla secondo cui, se “l'informazione de qua era nota _1
a tutti coloro che operavano all'interno delle società interessate
dall'operazione, allora non si versa in ipotesi di informazione
privilegiata” (cfr. pag. 56 dell'atto di riassunzione), oltre che inammissibile sarebbe comunque infondata in quanto la comprovata circolazione è avvenuta solo all'interno delle società interessate all'operazione e ciò non può valere a rendere pubblica, e quindi non privilegiata, l'informazione.
Essendo la notizia qualificabile come informazione privilegiata, ne discende che l'effettuazione grazie ad essa delle operazioni di cui al primo comma dell'art.187 bis TUF – e cioè: a) l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari;
b) la comunicazione dell'informazione privilegiata ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) la raccomandazione o l'induzione, sulla base dell'informazione privilegiata,
al compimento di taluna delle operazioni di cui al precedente punto a) –
integra di per sé gli estremi dell'illecito di cui al quarto comma del predetto articolo 187-bis, che è commesso da chiunque compia tali fatti perché in possesso di informazioni privilegiate, ovvero conosca o possa conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
Quanto poi alla sua circolazione all'interno degli uffici di Italcementi e Italmobiliare può ritenersi provato alla luce del tenore delle e-mail scambiate tra assistente di AD di Italcementi e _1 _1
Italmobiliare, e , Responsabile dell'Ufficio di Evaluation AR
and Coordination of M&A and Development Projects di Italcementi,
entrambi incaricati da di condurre le negoziazioni in _1
riferimento al Progetto di cessione per conto di Italmobiliare nel mese di luglio 2015, nonché dalle informazioni rese da durante _1
l'audizione del 26 aprile 2017, integrate dalla nota trasmessa dallo stesso
Tes_ il 28 aprile 2017, da cui si evince che le informazioni relative al
Progetto di cessione circolavano all'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi nei giorni precedenti l'annuncio dell'Accordo del 28 luglio
2015, anche al di fuori della cerchia delle persone che legittimamente ne erano state informate e che per tale ragione erano state iscritte nel registro
insider.
In alcune tra le cinque e-mail del 14 luglio 2015 è, infatti, esplicitata l'indicazione, quale soggetto interessato all'acquisto, della Heidelberg;
si indicano i nominativi dei soggetti che sarebbero stati potenzialmente coinvolti nel passaggio delle notizie, e cioè: , Persona_2
Responsabile della Divisione Human Resources, Jean Paul Méric, già
Consigliere di Amministrazione di Italcementi e quindi Presidente di
Ciment Francais, società controllata, ed ancora ed Persona_3 Per_4
, e poi ancora la segretaria di si rileva che la segretaria
[...] Pt_4
di , aveva una relazione strettissima Persona_5 Parte_5
con la segretaria di la quale a sua volta aveva una Persona_6 relazione strettissima con la segretaria di , la quale a sua AR
volta parlava con la segretaria di e la segretaria di si Per_4 Pt_4
legge che “… (segretaria di ) …. _11 Persona_4
praticamente, era come se fosse dentro la stanza. Cioè sapeva tutto…”.
Ed ancora, si cita il quale <molte volte faceva Persona_6
telefonate random. “Ciao, come va?”, “Allora? Tutto a posto?” Oppure
faceva sempre quelle domande a trabocchetto. “Io so, dai dimmelo pure”.
Perché sperava che qualcuno ci cascasse>>.
Dalle ultime dieci mail, del 23 luglio 2015, pochi giorni prima del comunicato del 28 luglio 2015, emergono, poi, i commenti e le reazioni di alcuni dipendenti di Italcementi al contenuto di una e-mail inviata da
Responsabile della Divisione International Relations di Persona_3
Italcementi, iscritto nel registro insider il 27 aprile 2015, ai suoi sottoposti e Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, in cui si afferma che “..a Milano c'è qualcosa che bolle in
[...]
pentola”.
Non va poi dimenticato che il progetto è stato curato direttamente in
Italcementi, in quanto le trattative sono state seguite da _1
assistente di e , responsabile dell'ufficio _1 _12
Evaluation and Coordination of M&A and Development Projects.
Alla luce di quanto precede può desumersi che la informazione privilegiata circolasse già alla data del 14 luglio 2015 al di fuori del ristretto ambito dei soggetti iscritti al registro insider. -le funzioni svolte da in seno alla società di Italcementi Controparte_5
Come si è detto, la notizia che fosse imminente una importante operazione circolava già dai primi di luglio 2015 tra i dirigenti di vari uffici ai differenti piani di Italcementi e anche tra le loro rispettive segretarie. Non
risulta, pertanto, dirimente che il non abbia partecipato in alcun CP_5
modo alle trattative che hanno condotto il 28 luglio 2015 alla conclusione
Con dell'Accordo tra Italmobiliare e che non sia stato iscritto nel registro
insider con riferimento a tali trattative e che non risulti citato nello scambio di email tra e né sia stato citato dal _1 AR
Tes_ e dagli altri soggetti ascoltati nel corso dell'istruttoria, essendo più
che verosimile che egli abbia potuto apprendere l'informazione privilegiata che sempre più insistentemente circolava all'interno degli uffici, in quanto, quale dirigente Responsabile Funzione Sviluppo
Organizzazione, frequentava giornalmente la sede di Bergamo della
Italcementi e aveva inevitabilmente rapporti lavorativi con gli altri dirigenti e dipendenti.
Va, inoltre, rammentato che sebbene il non risulti tra i soggetti CP_5
Tes_ menzionati nello scambio di e-mail tra e sopra riportato, suo Pt_2
dirigente gerarchico era stato , Responsabile della Persona_2
Divisione Human Resources Organization and IT di Italcementi, il quale,
pur essendo andato in pensione il 31.12.2014, ha continuato ad intrattenere rapporti assidui con i vari dirigenti di Italcementi, come risulta dallo scambio di e-mail del 14 luglio 2015 tra e _1 AR (Ore 9:55, ha scritto a “Mi hanno appena AR _1
chiesto se “è vero che si dice in giro che ci stai vendendo ad Heildelberg?”
“la cosa sta montando negli ultimi giorni, vista la tua assenza”… “Qui
ci cova…”) e dalle precisazioni fornite da in sede di Per_2 _1
audizione il 26 aprile 2017, da cui emerge che già i primi del mese di luglio
2015 era a conoscenza del nome della società Persona_2
acquirente e del fatto che “c'era un'operazione nell'aria”, tanto che, pur non avendo partecipato alle trattative ed essendo ormai in pensione, era comunque stato iscritto nel registro insider l'8 luglio 2015 su richiesta del
Tes_
e, nonostante ciò, anche dopo la sua iscrizione, AR
sospettava che proprio lui fosse la fonte della fuga di notizie. Risulta,
pertanto, poco verosimile che non ne avesse reso partecipe Per_2
proprio il insieme al quale aveva lavorato fino a pochi mesi CP_5
prima.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che il non risulti CP_5
coinvolto in alcun procedimento per la rivelazione della informazione privilegiata alla moglie né destinatario di sanzioni per la condotta di “fonte primaria”, atteso che ai fini dell'accertamento della responsabilità
dell'insider secondario ai sensi dell'art. 187 bis, comma 4, D. Lgs n. 58/98,
come affermato dalla SC nel provvedimento di rinvio, non è condizione necessaria l'accertamento delle responsabilità anche dell'insider primario che avrebbe trasmesso a quello secondario un'informazione privilegiata.
In tale ambito, pertanto, deve, dunque, ritenersi che il sia venuto CP_5 a conoscenza dell'informazione privilegiata che circolava prima dell'annuncio del 28 luglio 2015, della sua evoluzione e della tempistica.
-il legame matrimoniale e la convivenza tra e Controparte_5 [...]
mai contestato, da cui deriva la assiduità dei contatti tra i _1
coniugi suscettibile di consentire, secondo l'id quod plerumque accidit, a di apprendere la informazione privilegiata de qua. _1
-i rapporti intercorrenti tra EP TE, e _1
Controparte_5
Come riferito da EP TE in occasione dell'audizione del
9.10.2017, tra lui e la vi era un rapporto di amicizia di lunga _1
data, avendo quest'ultima svolto le funzioni di segretaria presso il suo studio da quando aveva 18 anni ai quarant'anni quando si era sposata con il nonché contatti telefonici ed una frequentazione anche CP_5
successiva, tanto che per tradizione a volte la con i due figli lo _1
accompagnava in Corsica nel mese di giugno per una settimana.
La assiduità dei contatti non è stata mai contestata dalla e può, _1
dirsi, pertanto, pacifica.
-i contatti intessuti tra EP TE e _1
testimoniati anche dalla telefonata del 23.07.2015
Tra il 10 ed il 31 luglio 2015, come emerge dalla tabella 4 alle pagg. 28 e segg. dell'atto di accertamento e dai tabulati telefonici acquisiti, CP_1
il TE ha avuto ben 8 contatti telefonici con la utenza telefonica intestata alla segnatamente un SMS alle ore 15:38 del 13 luglio _1 2015, due telefonate rispettivamente di 9:36 minuti in data 21 luglio 2015
e di 25 secondi in data 23 luglio 2015, quattro SMS ed una telefonata di 7
minuti in data 30 luglio 2015.
Al riguardo la sostiene che non vi sarebbe prova del passaggio _1
dell'informazione stante l'assenza del testo delle telefonate e del contenuto degli SMS scambiati tra i due, la brevità del contatto telefonico del 23 luglio 2015 (25 secondi), incompatibile con il passaggio della notizia, l'assenza di prove dell'incontro, l'esistenza di una ricostruzione alternativa dei contatti telefonici (viaggio in Corsica della e _1
della sua famiglia come ospiti presso la casa del TE).
Rileva la Corte che dall'esame delle celle telefoniche fornito da Telecom
LI spa emerge che durante la telefonata del 23 luglio 2015 alle 17:44 le utenze cellulari in uso al TE e alla si sono connesse alle _1
celle telefoniche di Contrada dei Tre Passi 5 a Bergamo, in prossimità
dello studio legale del TE, e ciò rende più che verosimile che i due si siano incontrati subito dopo presso lo studio, come del resto a volte avveniva (cfr. audizione del Glaante che ha dichiarato che la a _1
volte <<…passa dallo studio a bere un caffè>>), tenuto conto che la stessa opponente afferma che il contatto telefonico fosse in funzione della consegna delle chiavi della casa in Corsica dove ella si sarebbe dovuta recare il 30 luglio. A ciò non osta, contrariamente a quanto sostiene la la brevità della telefonata (25 secondi): il fatto che le utenze _1
telefoniche in quel momento si siano agganciate alla medesima cella telefonica della zona di Bergamo in cui si trova lo studio del TE,
avvalora, infatti, l'ipotesi per cui tale brevissima comunicazione fosse servita solo al fine di accordarsi per incontrarsi presso lo studio e non,
secondo la tesi della per lo scambio delle informazioni _1
necessarie per la sua partenza per la Corsica e per definire la consegna delle chiavi, non essendo un così breve lasso di tempo con ciò compatibile;
la circostanza poi che a tale incontro TE e abbiano definito _1
i dettagli per la gestione della casa in Corsica, non esclude né è
incompatibile con il trasferimento della informazione privilegiata.
Si conviene, pertanto, con che detta telefonata da cui si desume il CP_1
successivo incontro, secondo un giudizio di probabilità, costituisca senz'altro una modalità di comunicazione idonea a consentire a EP
TE di ricevere dalla l'informazione privilegiata _1
concernente il Progetto di cessione, che ha portato all'acquisto da parte del
TE di 2.000 azioni Italcementi il successivo 27 luglio 2015, un giorno prima della diffusione del comunicato che annunciava la sottoscrizione
Con dell'accordo con
-i tempi del viaggio in Corsica di EP TE e l'apertura del
dossier titoli e dell'acquisto di azioni Italcementi;
la discontinuità del
suddetto acquisto rispetto alla totale assenza di investimenti in
strumenti finanziari nei 15 anni precedenti da parte del TE
Il lasso di tempo (4 giorni) trascorso tra la telefonata e l'incontro del pomeriggio del 23 luglio 2015 e l'acquisto delle azioni da parte del TE la mattina del 27 luglio 2015 non può condurre ad escludere che l'acquisto sia stato la conseguenza del passaggio della informazione privilegiata dalla al TE, come sostiene la opponente, _1
trovando invece spiegazione nelle seguenti oggettive circostanze:
-il TE non era titolare di alcun dossier titoli tramite il quale effettuare l'operazione di acquisto delle azioni Italcementi e quindi aveva la necessità di aprirlo prima di potere eseguire l'operazione;
-al momento in cui il TE è venuto in possesso della informazione privilegiata (giovedì alle ore 17:44:31) non avrebbe in ogni caso potuto effettuare alcuna negoziazione delle azioni di Italcementi nel MTA in quanto già terminate né aprire un dossier titoli essendo ormai chiusi gli istituti di credito;
-il giorno successivo, 24 luglio 2015, il TE lo ha trascorso quasi interamente in viaggio (in aereo ed in nave) per raggiungere Bonifacio (in
Corsica) da Bergamo, e non aveva quindi la possibilità di agevolmente contattare la ed effettuare le suddette operazioni;
CP_8
-sabato e domenica gli istituti di credito e il MTA sono chiusi e ha dovuto,
pertanto attendere necessariamente il lunedì;
-il lunedì mattina, che dunque rappresenta il primo giorno utile dopo avere appreso l'informazione privilegiata, il TE ha aperto il dossier titoli
434992913470 tramite il quale lo stesso giorno ha acquistato le 2.000
azioni Italcementi.
-l'inverosimiglianza delle motivazioni addotte da EP TE a fondamento della spiegazione della sua operatività in azioni
Italcementi.
Il TE, in sede di audizione del 9 ottobre 2017, ha spiegato di essersi determinato ad acquistare azioni Italcementi per puro caso, avendo ascoltato in spiaggia una telefonata di un tale signore francese di nome che, dal tenore della conversazione, pareva particolarmente Per_13
competente in materia di mercati finanziari, il quale suggeriva al suo interlocutore l'acquisto di azioni Italcementi, società che lui conosceva essendo di Bergamo, e di avere voluto fare una scommessa, investendo una somma modesta che in quel momento aveva a disposizione sul proprio conto, giustificando l'urgenza ed i disagi sopportati per eseguire l'operazione sostenendo che se avesse procrastinato l'acquisto al suo rientro in Bergamo sicuramente non lo avrebbe più effettuato.
Le suddette motivazioni appaiono manifestamente inverosimili.
La decisione di acquistare per scommessa con sé stesso 2.000 azioni
Italcementi a seguito dell'ascolto casuale di una conversazione telefonica tra estranei non giustifica l'urgenza con cui il TE ha effettuato l'acquisto ed i disagi che ha dovuto affrontare per l'accensione di un dossier titoli mentre si trovava per soli cinque giorni in vacanza all'estero.
Il TE ha, infatti, dovuto contattare telefonicamente il 27 luglio 2015
tre volte il suo studio per chiedere alla sua segretaria di contattare la sorella, direttrice della filiale di Pedrengo della Banca Popolare, e tre volte la banca per potere accendere un dossier titoli nonostante la sua assenza, necessario per potere effettuare l'acquisto delle azioni eseguito alle ore
16.11.38 dello stesso giorno, sottraendo tempo alla sua breve vacanza in
Corsica, e questo nonostante da lì a due giorni avrebbe fatto ritorno a
Bergamo dove avrebbe potuto agevolmente recarsi presso la filiale della banca e in un'unica soluzione accendere il dossier titoli ed eseguire l'acquisto delle azioni, tanto più tenuto conto che ha dovuto in ogni caso recarsi in banca il giorno dopo il suo rientro a Bergamo per firmare la documentazione.
L'urgenza dell'operazione trova altresì conferma nella anomalia della normale operatività del TE, il quale ha dichiarato di non avere passione per i mercati finanziari ma solo per il mercato immobiliare e di avere effettuato in precedenza solo due operazioni, peraltro per nulla proficue, e di non avere operato in strumenti finanziari da almeno 15 anni prima di acquistare azioni Italcementi, investimento che si pone quindi in forte discontinuità rispetto alla sua propensione all'investimento immobiliare. Trattasi di elementi che concorrono a dimostrare la ferma volontà del TE di concludere in tempi brevissimi l'acquisto, poco compatibili con l'acquisizione di una generica notizia di convenienza dell'investimento appresa per puro caso da uno sconosciuto in spiaggia, e che depongono per la trasmissione della informazione privilegiata e la utilizzazione a proprio vantaggio da parte del TE.
Tale urgenza, i disagi sopportati per eseguire l'acquisto entro il 27 luglio
2015, senza attendere il 29 luglio 2015, quando il TE avrebbe fatto ritorno a Bergamo, la difformità rispetto ai consueti investimenti nonché
la immediata rivendita dei titoli, sono, dunque, tutti indici fortemente sintomatici dell'acquisto da parte del TE della informazione privilegiata secondo cui il Progetto di Cessione sarebbe stato reso noto da lì a poco, appresa in occasione del contatto del precedente 23 luglio con la
_1
*****
I fatti sopra evidenziati sono dunque da ritenere quali singoli indizi, dalla stessa Suprema Corte qualificati come “fatti noti coesistenti”
nell'ordinanza di rinvio, alla quale il Collegio è tenuto ad uniformarsi.
Sulla scorta dei principi di diritto in essa enunciati vanno, quindi, valutati complessivamente, secondo una valutazione sintetica e non atomistica, in forza del loro combinarsi ed intrecciarsi in un quadro di insieme e, in assenza di una convincente spiegazione alternativa fornita dalla _1
per i motivi sopra esposti, deve ritenersi che essi “integrano gli estremi
della gravità, precisione e concordanza” da cui può evincersi la prova per presunzioni, secondo l'id quod plerumque accidit, del fatto ignoto del possesso della informazione privilegiata da parte di e _1
della sua trasmissione a EP TE, quale causa dell'acquisto da parte di quest'ultimo di 2000 azioni Italcementi in data 27 luglio 2015.
*****
Con la pronuncia n. 63 del 21 marzo 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 72/2015, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche in melius, apportate dalla medesima disposizione alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del TUF.
In tal modo, la Corte Costituzionale ha negato la legittimità della deroga,
contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, alla retroattività
del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del
2015, “risultandone irragionevolmente sacrificato il diritto degli autori dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore, che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro” (cfr. Cass. n. 8782/2020).
Deve pertanto procedersi ad una nuova valutazione della sanzione amministrativa, come da richiesta della stessa applicando al caso CP_1
in esame il trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF, nella sua formulazione attualmente vigente, in base al quale l'illecito di abuso di informazioni privilegiate “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni”:
per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale il giudice del merito è chiamato a verificare, infatti, se il nuovo valore del minimo previsto per la sanzione sia adeguato alla specifica fattispecie o se comunque si renda necessario un trattamento sanzionatorio diverso (così
Cass. pen. n. 10169/2016; Cass. SU 33040/2015). Dovendo, quindi, rideterminare le sanzioni nella nuova cornice edittale attualmente vigente, si osserva quanto segue.
Secondo i parametri previsti dall'art. 11 legge 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria “si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'obiettiva gravità dell'illecito (come emerge dalla natura sostanzialmente punitiva-repressiva della sanzione pecuniaria in esame, richiamata anche dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale n. 63/2019), dalla assenza di profitto in capo alla _1
e dalla modesta entità di quanto conseguito dal TE a seguito della trasmissione dell'informazione (di euro 7.000), nonché della gravità della condotta, si reputa equo rideterminare la sanzione in euro 20.000,00.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della sostanziale soccombenza la va condannata alla rifusione _1
delle spese di tutti i gradi di giudizio a favore di nella misura che CP_1
si liquida in dispositivo sulla base dello scaglione entro cui è ricompresa la sanzione amministrativa nella misura qui ridotta (scaglione da 26.001 a
52.000) ed applicando i valori massimi di cui al DM 147/2022 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, ad eccezione della fase di trattazione, a cui si applicano i valori minimi in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione
pubblicata il 27.11.2023:
-in parziale accoglimento dell'opposizione ex art 187 septies co IV Dlgs
58/1998 proposta da avverso la delibera n 20754 del _1
19 dicembre 2018, integrata dalla delibera n 20870 del 27 marzo 2019,
annulla parzialmente la delibera impugnata, riducendo ad euro 20.000,00
la sanzione amministrativa pecuniaria in relazione all'accertata violazione,
e conferma per il resto;
- condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi _1 CP_1
del giudizio che si liquidano:
per il giudizio in un unico grado davanti alla Corte di Appello in € 1701,00,
per la fase di studio, € 1382,00 per la fase introduttiva, € 922 per la fase istruttoria ed € 2867,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione in € 1914,00, per la fase di studio, € 1701,00 per la fase introduttiva, € 1008,00 per la fase decisoria,
oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
per il presente giudizio di rinvio in € 1701,00, per la fase di studio, €
1382,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 2867,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Cesare Massetti
IL CONSIGLIERE EST.
Annamaria Laneri
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 20/2024 VG
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio di rinvio n. 20/2024 R.G. VG promossa con atto di citazione per riassunzione notificato il 26 gennaio 2024 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
OGGETTO: Sanzioni d a amministrative
(C.F. ), _1 C.F._1 comminate dalla CP_1
rappresentata e difesa dal prof.avv. FERRAJOLI LUIGI, dall'avv. ( - foro C.F._2
FRANCESCO SPIRITO e dall'avv. FRANCESCO FERRAJOLI, ed regionale)
elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA LOCATELLI 25,
24121 BERGAMO, come da procura in calce all'atto di riassunzione
RICORRENTE
c o n t r o Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
PALMISANO PAOLO e dall'avv. VALENTE ANTONELLA
( ) VIA G.B. MARTINI, 3 00198 ROMA, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RUSSO
ALESSANDRO ( , in Brescia, via Felice C.F._4
Cavallotti n. 7, come da procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Della _1
In via preliminare:
1) confermare/pronunciare la sospensione dell'esecuzione della Delibera
n. 20754 del 19.12.2018 (integrata dalla Delibera n. 20870 del
27.03.2019);
nel merito:
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento –
procedimento sanzionatorio n. 77671/2018 in quanto destituito di fondamento e annullare e/o revocare la Delibera n. 20754 del CP_1
19.12.2018 (integrata dalla Delibera n. 20870 del 27.03.2019) contenente la sanzione inflitta alla signora _1
3) per l'effetto, annullare e/o revocare la sanzione interdittiva applicata alla signora _1
In via istruttoria: si chiede che, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 6-bis,
l'Ecc.ma Corte di Appello adita disponga, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione. La signora
[...]
chiede altresì l'audizione personale a mente del citato articolo, _1
relativamente alle circostanze ed ai fatti indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri fiscali,
relativamente a tutti i gradi di giudizio
CP_3
Si conclude perché codesta ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda (ivi inclusa quella di sospensione cautelare della delibera), eccezione, deduzione, voglia respingere il ricorso, siccome manifestamente infondato, confermando le sanzioni pecuniaria e interdittiva applicate alla ricorrente.
In subordine, si chiede che l'eventuale rideterminazione della sanzione pecuniaria irrogata avvenga in base alla gravità dell'illecito ascritto alla stessa (e non in misura aritmetica).
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, inclusi quelli relativi al giudizio di cassazione la cui liquidazione è stata rimessa a codesto Giudice
del rinvio dall'ordinanza della Suprema Corte n. 32829/2023.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Consob ha modificato le conclusioni nei seguenti termini: “con riferimento alla sanzione pecuniaria chiede che la stessa venga rideterminata in misura non aritmetica ma rapportata alla gravità dell'illecito, come da domanda subordinata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione, depositato in data 15 maggio 2019,
[...]
ha chiesto, previa sospensione della efficacia, l'annullamento _1
della delibera n. 20754 del 19 dicembre 2018 (integrata dalla delibera n.
20870 del 27 marzo 2019) con cui erano state applicate a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria di cui all'art 187 quater co I TUF
per un periodo di quattro mesi in relazione all'illecito di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art 187 bis, co IV, dlgs 58/1998, per avere comunicato all'avvocato EP TE, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, una professione, una funzione o di un ufficio,
l'informazione di cui conosceva o poteva conoscere la natura privilegiata relativa al progetto di cessione del 45% del capitale sociale di Italcementi
Con da Italmobiliare a con la conseguente promozione di un'OPA
obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimante parte del capitale sociale.
La ha rilevato che nell'atto di accertamento i punti salienti della _1
ipotesi accusatoria sono costituiti: dai rapporti intercorrenti fra
[...]
e EP TE, dalla circolazione _1 Controparte_5
dell'informazione privilegiata all'interno dell'amministrazione centrale di
Italcementi, dalla conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di dai contatti intercorsi con EP TE in data _1
23 luglio 2015, dalla tempestività dell'acquisto effettuato dal TE in data 27 luglio 2015 di 2000 azioni Italcementi al prezzo medio ponderato di € 6,210 per un controvalore totale di € 12.420,00, dalla difformità di tale investimento rispetto ai consueti investimenti operati dal TE ed infine dalla inverosimiglianza delle motivazioni addotte dal TE a spiegazione dell'operatività su azioni Italcementi.
La ricorrente ha dedotto, per contro, che sarebbe stato necessario accertare che l'acquisto delle azioni da parte del TE fosse stato effettuato a seguito del ricevimento di una informazione di carattere privilegiato e che di tale informazione fosse a conoscenza e che la stessa _1
l'avesse rivelata al TE. Ha escluso che tali circostanze avessero trovato una conferma, neppure indiziaria: infatti l'avvocato TE non aveva assolutamente ammesso di avere ricevuto la notizia privilegiata dalla avendo riferito di avere unicamente un rapporto di _1
amicizia di lunga data con la ricorrente e con il marito e, Controparte_5
invece, aveva fornito spiegazioni accettabili e coerenti in relazione alle ragioni che lo avevano indotto all'acquisto.
Contesta, pertanto, la valenza indiziaria degli elementi addotti dalla costituiti dal rapporto di coniugio con inserito CP_1 Controparte_5
nella struttura Italcementi, e dalla conoscenza dell'informazione da parte del marito nonché dalla frequentazione con il TE e dal passaggio della informazione privilegiata in occasione della telefonata del 23 luglio 2015,
a cui avrebbe fatto seguito, secondo la tesi accusatoria, un incontro nel corso del quale la notizia sarebbe stata rivelata.
Ha sottolineato che non solo il contenuto della telefonata non era riportato nell'atto di contestazione, ma che erano frutto di mera ipotesi sia la circostanza che a tale telefonata avesse fatto seguito un incontro, sia l'argomento trattato nel corso del medesimo.
Ha contestato, quindi, che abbia assolto all'onere probatorio di cui CP_1
era gravata. In particolare ha evidenziato, in primo luogo, che
[...]
coniuge della ricorrente, pur essendo inserito nella struttura di CP_5
Italcementi quale responsabile Funzione Sviluppo Organizzazione, non era stato iscritto nel registro degli insider a dimostrazione della marginalità
della sua posizione nella realizzazione del progetto, sottolineando poi che non era stato aperto a suo carico alcun procedimento per la rivelazione attribuitagli in tale sede;
ed in secondo luogo che, pur potendo egli astrattamente possedere l'informazione privilegiata, non era stato tuttavia dimostrato che l'avesse trasmessa alla moglie e specularmente che questa l'avesse acquisita dal marito ovvero che la ricorrente l'avesse comunicata all'avvocato TE. Ha dedotto, infine, che non era provato che l'avvocato TE avesse acquistato azioni di Italcementi avendo ricevuto una informazione riservata e che, in ogni caso, la rilevazione fosse riconducibile alla ricorrente. Ha lamentato che nella ricostruzione dei fatti non erano stati presi in considerazione molteplici elementi, vale a dire che molte persone erano a conoscenza dell'informazione, come confermato dallo scambio di e-mail fra all'epoca dei fatti assistente di _1
e ; che non era corretta la indicazione di _1 AR
, menzionato in una mail del 14 luglio 2015, come Persona_2
superiore gerarchico di Ha sottolineato che in ragione del Controparte_5
fatto che da tali e-mail potesse evincersi che prima del 28 luglio 2015 la notizia fosse cosa nota a tutti nelle società di riferimento, ne derivava che chiunque avrebbe potuto essere la fonte delle notizie.
Al contempo ha sottolineato che la modesta plusvalenza realizzata dal
TE (pari a circa 7.000,00 euro) dovrebbe fare propendere per una iniziativa assolutamente legittima e non certo stimolata dal ricevimento di una informazione privilegiata che avrebbe portato il soggetto ad investire una somma più cospicua.
Infine, con riferimento agli sms ed alle conversazioni vocali valorizzate nell'atto di accertamento, ha fatto presente che quelle avvenute nei giorni
13, 21 e 23 luglio 2015 erano inerenti alle comunicazioni intercorse per il recupero delle chiavi della casa in Corsica ove la si sarebbe _1
recata con la famiglia a far data dal 30 luglio 2015 e le consuete istruzioni per la gestione della casa;
mentre con quelle del 30 luglio 2015 l'avv.
TE voleva sincerarsi dell'approdo e poi dell'arrivo a casa della e della sua famiglia;
infine che gli ulteriori tre contatti, indicati _1
nella tabella 5 alla pagina 29, si erano resi necessari poiché la _1
non aveva il servizio di roaming internazionale ed allora aveva utilizzato l'utenza del marito.
Ha concluso, quindi, lamentando che non erano state minimamente prese in considerazione le sue articolate argomentazioni difensive con una sostanziale violazione del diritto di difesa, dato che l'atto di accertamento si era limitato a riprendere in forma integrale il contenuto della originaria lettera di contestazione e della relazione USA. *****
Con memoria depositata il 20/06/2019 la ha preso posizione CP_1
sull'istanza di sospensiva chiedendone il rigetto, per carenza di fumus boni
juris e periculum in mora.
Con ordinanza 3/07/2019, depositata l'11 luglio 2019, la I^ sezione civile della Corte d'Appello di Brescia ha sospeso l'efficacia esecutiva dei provvedimenti sopra indicati.
*****
Si è costituita nel giudizio di merito la e con la memoria datata 31 CP_1
ottobre 2019 ha, anzitutto, sinteticamente riassunto il quadro generale in cui si colloca la vicenda per cui è causa, affermando, per quanto qui ancora rileva, che <le sanzioni adottate con la delibera impugnata hanno
riguardo a una fattispecie di abuso di informazioni privilegiate in
relazione all'operatività posta in essere su azioni Italcementi in occasione
dell'annuncio del trasferimento del pacchetto di maggioranza relativa di
Italcementi da Italmobiliare a Heidelberg Cement, avvenuto mediante un
comunicato stampa di Italmobiliare diffuso a mercati chiusi la sera del 28
luglio 2015; il perfezionamento dell'operazione di cessione della suddetta
Con partecipazione azionaria avrebbe comportato l'obbligo per di
lanciare un'Offerta Pubblica di Acquisto delle azioni Italcementi ai sensi
dell'art. 106, comma 1, TUF; l'annuncio diffuso da Italmobiliare alle
20:33 del 28 luglio 2015 conteneva elementi … idonei a influenzare
sensibilmente il prezzo delle azioni … della … Italcementi in quanto indicava un prezzo d'OPA pari a Euro 10,60, valore superiore di circa il
70% rispetto al prezzo medio delle azioni Italcementi degli ultimi tre
mesi”; che “le verifiche effettuate … hanno evidenziato la presenza di
operatività posta in essere nella direzione premiante, rispetto alla
conoscenza dell'informazione privilegiata, da parte di un cospicuo
numero di investitori, sia retail che istituzionali, che sono risultati
presentare collegamenti con le società coinvolte nel disegno industriale;
l'operatività di tali investitori è consistita, segnatamente, nell'assunzione
di posizioni lunghe su azioni Italcementi (mediante acquisti di tali azioni
o mediante operazioni in strumenti finanziari derivati su tali azioni)
antecedentemente alla diffusione del comunicato ufficiale, ossia entro
l'apertura di Borsa del 29 luglio 2015; essendo stato diffuso il comunicato
stampa di Italmobiliare, alle 20:33 del 28 luglio 2015, quindi a mercato
chiuso, durante la seduta del 28 luglio 2015, la notizia non era nota agli
operatori di mercato ed era quindi ancora riservata; all'esito delle
indagini svolte, sono stati avviati dalla cinque procedimenti CP_1
sanzionatori nell'ambito dei quali sono state elevate n. 11 contestazioni
nei confronti di n. 10 persone fisiche (il sig. è stato Controparte_6
raggiuto da due contestazioni);l'esame delle posizioni di altre 16 persone
fisiche e di 22 investitori professionali non ha invece condotto
all'accertamento di illeciti; cinque procedimenti si sono conclusi con
l'adozione di altrettante delibere sanzionatorie, essendo emerso che più
soggetti dipendenti di Italcementi o in vario modo collegati alla società
sono entrati in possesso dell'informazione privilegiata anteriormente alla pubblicazione del comunicato e l'hanno utilizzata per acquistare azioni
P Italcementi e/o hanno comunicata a terzi e/o hanno raccomandato a terzi
l'acquisto delle suddette azioni;
con la delibera n. 20754, oggetto della
presente opposizione, è stata sanzionata moglie di _1
all'epoca responsabile funzione sviluppo organizzazione Controparte_5
di Italcementi per avere comunicato la informazione privilegiata a
EP TE, anche esso sanzionato per avere acquistato 2000
azioni Italcementi utilizzando l'informazione ricevuta>>.
Con riferimento alla posizione della ricorrente la ha precisato che CP_1
dalle indagini condotte dalla Divisione Mercati era emerso che:
-nel periodo precedente la diffusione del comunicato del 28 luglio 2015
l'informazione privilegiata circa il Progetto di cessione del 45% del
Con capitale sociale di Italcementi da Italmobiliare a con la conseguente
Con promozione da parte di di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale di Italcementi, circolava all'interno delle amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare;
all'epoca dei fatti Responsabile Funzione Sviluppo Controparte_5
Organizzazione di Italcementi, possedeva l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione;
moglie di aveva acquisito _1 Controparte_5
l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione nell'ambito del legame matrimoniale e della convivenza con il coniuge e l'aveva comunicata a EP TE, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
-il 27 luglio 2015 EP TE aveva effettuato l'acquisto di azioni
Italcementi sopra descritto utilizzando l'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione.
A confutazione dei motivi di reclamo, con cui la difesa della ha _1
negato l'esistenza di un quadro indiziario adeguato a confermare l'addebito, ha fatto presente che: CP_1
1)Sulla circolazione della informazione privilegiata presso gli uffici di
. Controparte_7
Dal contenuto di alcune e-mail scambiate nel mese di luglio tra _1
(Assistente di AD di Italcementi e Italmobiliare) e
[...] _1
(Responsabile dell'Ufficio Evaluation and Coordination AR
of M&A and Development Projects di Italcementi), entrambi incaricati da di condurre le negoziazioni in riferimento al Progetto di _1
cessione per conto di Italmobiliare, nonché dalle informazioni rese da durante l'audizione del 26 aprile 2017 integrate dalla nota _1
Tes_ trasmessa dallo stesso il 28 aprile 2017, si poteva evincere che informazioni relative al Progetto di cessione fossero circolate all'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi, nei giorni precedenti l'annuncio dell'Accordo del 28 luglio 2015, anche al di fuori della cerchia delle persone che legittimamente ne erano state informate e che per tale ragione erano state iscritte nel registro insider. In alcune tra le cinque mail del 14 luglio 2015 era esplicita l'indicazione, quale soggetto interessato all'acquisto, della Heidelberg, nonostante l'impegno profuso per mantenere riservati i contatti con essa. Vi si indicavano i nominativi dei
Tes_ soggetti potenzialmente coinvolti – secondo il – nel passaggio delle notizie, ivi menzionandosi: , Responsabile della Persona_2
Divisione Human Resources, Jean Paul Méric, già Consigliere di
Amministrazione di Italcementi e quindi Presidente di Ciment Francais,
società controllata, ed ancora ed , e poi Persona_3 Persona_4
ancora la segretaria di ed ancora rilevandosi che la segretaria di Pt_4
, aveva una relazione strettissima con Persona_5 Parte_5
la segretaria di la quale a sua volta aveva una relazione Persona_6
strettissima con la segretaria di , la quale a sua volta AR
Tes_ parlava con la segretaria di e la segretaria di Per_4 Pt_4
aveva fatto presente che molte volte faceva telefonate Persona_6
random, oppure faceva domande a trabocchetto. Le ultime dieci mail, del
23 luglio 2015, avevano ad oggetto i commenti e le reazioni di alcuni dipendenti di Italcementi al contenuto di una e-mail inviata da Per_3
Responsabile della Divisione International Relations di
[...]
Italcementi, iscritto nel registro insider il 27 aprile 2015, ai suoi sottoposti e Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
.
[...]
e non erano i destinatari diretti di tutte le 10 _1 AR
e-mail, ma esse erano state loro inoltrate da alcuni dei destinatari che inizialmente avevano ricevuto la comunicazione da parte di , Persona_3
nonché dal medesimo Dai predetti elementi Persona_3 CP_1 desume che la notizia del Progetto di cessione circolasse nelle amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare già alla data del 14
luglio 2015.
2) Sulla conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di
[...]
CP_5
ha dato atto del fatto che egli, all'epoca dei fatti Responsabile CP_1
Funzione Sviluppo Organizzazione di Italcementi, non aveva preso parte alle trattative che avevano condotto il 28 luglio 2015 alla conclusione
Con dell'Accordo tra Italmobiliare e e riconosce che per tale ragione non era stato iscritto da Italmobiliare nel registro insider aperto il 27 aprile
2015 proprio in riferimento a tali trattative;
rileva, tuttavia, che nel periodo precedente la diffusione del comunicato del 28 luglio 2015 l'informazione privilegiata circolava all'interno delle amministrazioni centrali di
Italcementi e Italmobiliare e che pertanto doveva Controparte_5
certamente presumersi venuto a conoscenza dell'informazione privilegiata antecedentemente all'annuncio del 28 luglio 2015.
3) In merito al possesso dell'informazione privilegiata da parte di
[...]
moglie di ha sostenuto che, _1 Controparte_5 CP_1
sussistendo tra e in ragione del Controparte_5 _1
legame matrimoniale e della convivenza, una assiduità di contatti,
suscettibili di consentire di venire a conoscenza dell'informazione privilegiata, doveva presumersi per ciò stesso l'avvenuta acquisizione dell'informazione stessa da parte di _1 4) In merito all'acquisizione da parte del TE dell'informazione privilegiata dalla ha dedotto che _1 CP_1 _1
amica di lunga data di EP TE, si era sentita telefonicamente con quest'ultimo il 23 luglio 2015, e verosimilmente si era incontrata con lui. Ha quindi rilevato che poiché EP TE aveva acquistato azioni Italcementi in data 27 luglio 2015, il giorno prima della diffusione del comunicato di Italmobiliare, e poiché tale acquisto presentava profili di anomalia, doveva presumersi che egli avesse disposto l'acquisto di azioni Italcementi in tale data proprio utilizzando l'informazione privilegiata sul Progetto di cessione ottenuta grazie alla relativa comunicazione da parte della e che avesse conosciuto o fosse _1
stato in grado di conoscere, in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato dell'informazione ricevuta. Ha sottolineato che tra EP
TE e sussisteva, pacificamente, un rapporto di _1
amicizia, con assiduità di contatti, suscettibile di consentire la comunicazione di informazioni attinenti all'attività professionale del coniuge della signora, Il fatto che il rapporto tra EP Controparte_5
TE e comportasse frequenti interazioni era _1
attestato, oltre che dalle dichiarazioni rese da EP TE, dai contatti telefonici intercorsi tra EP TE e nel _1
periodo compreso tra il 10 e il 31 luglio 2015. Come illustrato nella
Tabella 4 di p. 28 dell'Atto di accertamento, i contatti telefonici avvenuti nel periodo compreso tra il 10 e il 31 luglio 2015 tra l'utenza telefonica
338-43478961, intestata a EP TE, e l'utenza telefonica 338- 9052439, intestata a erano stati i seguenti: _1
- 13/07/2015 ore 15:38:31, SMS da a TE _1
- 21/07/2015 ore 16:02:44, chiamata da TE a (durata _1
00:09:36)
- 23/07/2015 ore 17:44:31 chiamata da TE a (durata _1
00:00:25)
- 30/07/2015 ore 17:27:05 SMS da TE a _1
- 30/07/2015 ore 21:43:27 SMS da TE a _1
Giovedì 23 luglio 2015 alle ore 17:44:31 EP TE aveva contattato, tramite l'utenza telefonica 338-4347896, l'utenza telefonica
338-9052439, intestata a La telefonata era durata _1
venticinque secondi. Dall'esame delle celle telefoniche indicate nel tabulato dell'utenza telefonica 338-4347896 intestata a EP TE,
fornito da Telecom LI S.p.A., era risultato che durante i venticinque secondi di durata della telefonata entrambe le utenze telefoniche 338-
4347896 e 338-9052439 si erano connesse a celle telefoniche di Contrada
dei Tre Passi, 5 a Bergamo. La breve durata della telefonata e il fatto che entrambe le utenze telefoniche si fossero connesse a celle telefoniche posizionate nel medesimo luogo costituivano altrettanti indici presuntivi del fatto che il 23 luglio 2015 alle ore 17:44 EP TE avesse verosimilmente incontrato in prossimità del suo _1
ufficio legale in Via Verdi, 33 a Bergamo (la distanza tra Via Verdi, 33 e
Contrada dei Tre Passi, 5 è di circa 500 metri). Conclusione, quest'ultima, avvalorata dalle stesse dichiarazioni del TE, il quale, durante l'audizione del 9 ottobre 2017, aveva, tra l'altro, affermato che, dato il legame di amicizia, egli incontrava “spesso e _1
volentieri”.
Per il lunedì 27 luglio 2015 EP TE aveva conferito CP_1
telefonicamente alla banca l'ordine di acquisto di 2.000 azioni Italcementi,
eseguito durante la stessa giornata, a valere sul dossier titoli
434992913470 acceso nello stesso giorno presso Banco Popolare.
Sostiene che il TE non avrebbe potuto conferire l'ordine di acquisto prima di tale data (del 27 luglio 2015) in quanto gli ultimi contatti intercorsi tra EP TE e risalgono al tardo _1
pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015, dopo le ore 17:44:31, e che il lasso di tempo trascorso tra il pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015 e lunedì 27
luglio 2015 poteva comunque - secondo la - agevolmente CP_1
giustificarsi sulla base dei seguenti fatti: a) alle 17:44:31 di giovedì 23
luglio 2015 le negoziazioni delle azioni Italcementi sul MTA erano già
terminate; b) comunque, EP TE non possedeva allora alcun dossier titoli né presso Banco Popolare né presso altro intermediario;
c)
venerdì 24 luglio 2015 EP TE aveva trascorso quasi l'intera giornata in viaggio da Bergamo a Bonifacio in Corsica (Francia); d) solo lunedì 27 luglio 2015 l'opponente EP TE aveva acceso il dossier titoli 434992913470 tramite il quale aveva acquistato le azioni
Italcementi. si è quindi soffermata ad analizzare in modo approfondito i tempi CP_1
e le modalità dell'acquisto avvenuto per telefono mentre TE si trovava in Corsica e nonostante egli non fosse titolare di un dossier titoli tramite il quale effettuare l'operazione; per cui aveva dovuto nella giornata del 27 luglio 2015 richiedere dapprima l'accensione di dossier e poi conferire l'ordine di acquisto di 2000 azioni eseguito nel pomeriggio del medesimo giorno;
ed infine egli aveva nuovamente telefonato verosimilmente per sincerarsi dell'esecuzione dell'ordine.
Consob ha, inoltre, evidenziato che EP TE aveva lasciato
Bergamo per raggiungere Bonifacio, in Corsica, in data venerdì 24 luglio
2015 e che, cinque giorni dopo, mercoledì 29 luglio 2015, avrebbe fatto ritorno a Bergamo, ed ha osservato, in proposito, che egli avrebbe potuto evitare l'accensione per via telefonica del dossier titoli 434992913470 ed il conseguente conferimento dell'ordine di acquisto delle azioni
Italcementi semplicemente attendendo il rientro a casa per la sottoscrizione personale degli atti presso la filiale di Pedrengo del Banco
Popolare. La risposta data dal TE alle richieste di chiarimenti sul punto sono apparse a vaghe ed inattendibili, avendo egli affermato CP_1
che per lui si trattava di una scommessa, la quale, come tale, andava giocata subito;
ed ancora di aver ritenuto necessario procedere subito alla richiesta di ordine d'acquisto nel timore di dimenticarsene, se non vi avesse provveduto prontamente, ed infine che aveva perciò deciso di ordinare telefonicamente l'acquisto per poi formalizzarlo per iscritto al rientro a Bergamo, così da soddisfare la richiesta in tal senso formulata dall'addetto alla banca, che si era mostrato con lui gentile e premuroso.
Sono state tuttavia reputate inverosimili tali motivazioni addotte dal
TE perché, come da lui stesso dichiarato, il 30 luglio 2015 egli si era comunque recato nella filiale di Pedrengo al fine di sottoscrivere i moduli relativi all'acquisto delle azioni Italcementi e certamente anche per l'accessione del dossier titoli 434992913470. ha ancora rilevato CP_1
che già dal 27 luglio 2015 EP TE era a conoscenza del fatto che il 30 luglio 2015 si sarebbe dovuto recare a Pedrengo nella filiale di
Banco Popolare e, ciò nonostante, egli ha preferito sostenere i sopra menzionati disagi a Bonifacio al fine di anticipare l'acquisto delle azioni
Italcementi solo per pochi giorni. La Consob ha, quindi, ritenuto che le modalità con cui è avvenuto l'acquisto denotano la forte volontà dell'avv.
TE di procedere rapidamente all'acquisto delle azioni Italcementi in stretta successione temporale con i contatti avuti con _1
nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015; e che tale volontà può
giustificarsi unicamente con il possesso da parte di EP TE
dell'informazione privilegiata concernente il Progetto di cessione e con la consapevolezza che essa sarebbe stata a breve diffusa al pubblico. Dato
quest'ultimo di rilevante significato, anche in ragione del fatto che l'opponente, per sua stessa dichiarazione, non era aduso ad investimenti mobiliari. L'acquisto delle azioni Italcementi, unico investimento in strumenti finanziari effettuato da EP TE da quindici anni alla data del 27 luglio 2015, costituisce, a giudizio della resistente, elemento di forte discontinuità rispetto alle abitudini dell'opponente e alla sua propensione all'investimento in beni immobili e concorre a dimostrare ulteriormente la forte volontà da parte sua di concludere l'acquisto delle azioni Italcementi, che potrebbe spiegarsi unicamente con il possesso da parte dell'opponente dell'informazione privilegiata in oggetto.
è quindi passata all'esame delle motivazioni addotte da EP CP_1
TE a spiegazione dell'acquisto di azioni Italcementi, per concludere nel senso della loro manifesta inverosimiglianza, perché la volontà di porre in essere una “scommessa” fondata su una conversazione telefonica fra terzi ignoti ascoltata incidentalmente su una spiaggia sarebbe incompatibile con il disagio affrontato da EP TE per l'accensione del dossier titoli 434992913470 telefonicamente dall'estero durante le sue vacanze e l'urgenza con cui egli ha acquistato le azioni
Italcementi il 27 luglio 2015, nonostante la completa mancanza di familiarità con gli investimenti azionari. Ha quindi ritenuto che proprio detta inverosimiglianza rivelerebbe il tentativo dell'opponente EP
TE di elaborare ex post una giustificazione dell'acquisto delle 2.000
azioni Italcementi in data 27 luglio 2015.
Ha concluso affermando che ricorre nella fattispecie una serie di fatti certi che, unitariamente considerati, l'avevano indotta a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'operatività posta in essere da EP TE
fosse stata concretamente orientata dall'informazione di natura privilegiata in suo possesso, che questa informazione fosse stata a lui comunicata da – che l'aveva acquisita nell'ambito del _1 rapporto coniugale con il quale, a sua volta, l'aveva Controparte_5
raccolta nell'ambito del proprio ambiente lavorativo – e che EP
TE aveva consapevolmente utilizzato detta informazione.
Ha quindi concluso che sulla base di tale ricostruzione dei fatti ed “in
assenza di una valida e convincente ipotesi ricostruttiva da parte
dell'opponente, tale non essendo quella offerta nel ricorso, si deve
ritenere che dal fatto non noto del possesso e della comunicazione
dell'informazione privilegiata da a EP TE _1
(che l'ha poi utilizzata nell'acquisto di 2000 azioni Italcementi in data 27
luglio 2015 possa pervenirsi, in via deduttiva, sulla base dei canoni di
ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, dai numerosi
elementi e fatti noti sopra illustrati, che nel loro insieme costituirebbero
indizi gravi, precisi e concordanti complessivamente idonei a fondare, più
che ragionevolmente, l'addebito di insider trading a carico della
ricorrente.”
ha affermato, in punto di diritto, che il metodo presuntivo da essa CP_1
utilizzato dovrebbe ritenersi strumento non solo legittimo ma assolutamente necessitato nella vicenda che ci occupa, così come in tutte quelle in cui si tratti di far emergere, nell'interesse generale, fatti e circostanze non suscettibili di prova diretta e che i protagonisti hanno l'interesse a celare (ex multis, Corte Appello Milano, sent. 397 del
29.1.2019). Aggiunge che l'abuso di informazioni privilegiate commesso dal c.d. insider secondario (ossia da colui che, estraneo al processo di generazione dell'informazione, ne entra in possesso in ragione dei rapporti intrattenuti con persone che, invece, a tale processo hanno partecipato o che da costoro l'hanno, a loro volta, ricevuta o comunque ne sono in possesso) ben raramente può essere provato documentalmente o comunque attraverso “prove dirette”. Ha fatto richiamo, in proposito, alla giurisprudenza della S.C. che ha riconosciuto la legittimità del ricorso,
nella materia sanzionatoria amministrativa, al ragionamento presuntivo allorquando sussistano elementi tali “da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza” (ex multis, Cass.,
sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2363). Ha invocato il principio giurisprudenziale secondo cui “per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre certamente che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quelli noti, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull''id quod plerumque accidit' (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica)”
(Cass. sent. n. 8530 del 31.3.2017). Ha aggiunto che non sarebbe corretto affermare, in contrario, la necessità di pervenire a una “ricostruzione univoca” dell'accaduto: infatti in tema di presunzioni “non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; quest'ultimo sussiste quando il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza” (Cass. n. 13373/2017; conforme Cass. n.
8530/2017 cit.). ha dedotto, quindi, che la Corte di Cassazione ha CP_1
altresì puntualizzato che “In tema di valutazione della prova, al cospetto di una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria valenza indiziaria, il giudice, in luogo di un'analisi di tipo sintetico all'esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non può procedere al relativo apprezzamento attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, svalutandone la singola efficacia dimostrativa. La concordanza indiziaria di ciascuno dei fatti acquisiti al processo ne postula, difatti, la imprescindibile necessità di una compiuta analisi di tipo sintetico, all'esito di un ragionamento probatorio complesso e sincronico, non potendo evidentemente predicarsi alcuna
'concordanza' di ciascun indizio a sé medesimo, se la valutazione non segue il necessario percorso logico dell'analisi per sintesi e non per somma
(per di più, inammissibilmente scomposta)” (Cass. n. 9059/2018).
Ha concluso sostenendo che i molteplici fatti noti presi in esame possederebbero tutti i requisiti necessari per fondare un corretto ragionamento presuntivo - a comprova dell'intervenuta acquisizione in capo all'opponente EP TE della suddetta informazione privilegiata, per averla appresa dalla ex segretaria, ed attuale amica, la quale a sua volta l'avrebbe attinta dal marito _1 [...]
il quale ne sarebbe venuto in possesso per averla appresa, nella CP_5
sua qualità di dipendente Italcementi, con mansione di Responsabile
Funzione Sviluppo Organizzazione, in conseguenza del fatto che la notizia in questione, pur se riservata, era tuttavia circolata nell'ambiente di lavoro
– e quindi: la gravità, trattandosi di elementi intrinsecamente consistenti e resistenti a tutte le obiezioni ex adverso sollevate, dei quali il fatto ignoto
(possesso e comunicazione dell'informazione privilegiata da parte della ricorrente) costituisce l'unica probabile conseguenza;
la precisione, non essendo essi suscettibili di diversa e altrettanto o più verosimile interpretazione;
la concordanza, tutti convergendo verso un'unica lettura della vicenda.
*****
All'udienza, celebrata in forma pubblica, del 13 novembre 2019, nel corso della quale si è proceduto alla audizione della ricorrente su sua richiesta,
la causa è stata discussa dalle parti e quindi posta in decisione.
Con sentenza n. 1768/2019 del 6.12.2019, la Corte di Appello di Brescia
ha annullato la delibera n. 20754 del 19.12.2018, integrata dalla delibera n. 20870 del 27 marzo 2019.
La Corte ha innanzitutto ritenuto condivisibile quanto sostenuto da
<secondo cui non costituisce presupposto per il perseguimento CP_1
dell'illecito di insider trading la prova del “passaggio” dell'informazione
privilegiata da chi la detiene a chi ne sia entrato in possesso e, conoscendo o potendo conoscerne in base ad ordinaria diligenza il carattere
privilegiato, ne abusi (c.d. insider “secondario”). Ciò in quanto l'art.
187-bis, comma 4, TUF punisce chi abusa dell'informazione privilegiata
essendone “in possesso”, del tutto indifferenti palesandosi le modalità
attraverso le quali l'informazione è entrata nel patrimonio conoscitivo
dell'accipiens
Se la notizia è qualificabile come informazione privilegiata (elemento che
nello specifico non è in contestazione) l'effettuazione grazie ad essa delle
operazioni di cui al primo comma dell'art.187 bis TUF (…) integra di per
sé gli estremi dell'illecito di cui al quarto comma del predetto articolo
187-bis, che è commesso da chiunque compia i fatti testè descritti perché
in possesso di informazioni privilegiate, ovvero conosca o possa
conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle
stesse>>.
Ha ritenuto parimenti di condividere i richiami giurisprudenziali operati da in tema di inferenza deduttiva e presunzioni semplici, CP_1
precisando che la massima di Cass. n. 9059/2018 deve essere intesa nel senso che è legittimo <
semplici anche in presenza di una pluralità di eventi noti ciascuno dei quali, autonomamente considerato, appaia, alla stregua della regola di esperienza considerata, non significante, ma la cui considerazione complessiva, e perciò non atomistica, possa condurre, sempre in forza di tale regola, all'affermazione dell'elevata probabilità dell'intervenuta verificazione dell'evento del quale non si possegga dimostrazione storica diretta (per via documentale o testimoniale)>>.
La Corte ha tuttavia ritenuto che il principio espresso in tale massima non possa <condurre al ridimensionamento della regola del divieto della
sequela di presunzioni (praesumptio de praesumpto), ribadito anche di
recente dalla Suprema Corte: deve pertanto escludersi che nel
procedimento per presunzioni semplici l'inferenza deduttiva possa trarre
spunto da un evento il cui accertamento risulti affidato esso pure a prova
logica anziché a prova storica. Il procedimento per la dimostrazione come
vero di un fatto altrimenti <
muovere dalla considerazione di altro fatto che si caratterizzi per essere
<
ovvero confermato da prova storica.
Gli eventi indicati da non possono, diversamente da quanto CP_1
ritenuto da quest'ultima, essere valutati e considerati congiuntamente,
quale pluralità di indizi il cui insieme condurrebbe al riconoscimento
dell'acquisizione da parte di EP TE del possesso
dell'informazione privilegiata, acquisita da a ciò _1
ostando il carattere non sincronico ma diacronico di essi, i quali si
pongono l'uno rispetto all'altro in sequenza cronologica e causale. Nella
costruzione di EP TE è divenuto in possesso della CP_1
informazione privilegiata per averla ricevuta da la _1
quale l'avrebbe appresa dal marito il quale, a sua volta, Controparte_5 ne avrebbe preso conoscenza perché la notizia si era già diffusa
nell'ambiente di lavoro dell'Italcementi di Bergamo ove egli prestava
attività di Responsabile Funzione Sviluppo Organizzazione. E' evidente,
perciò, che in tale prospettiva ciascuno dei dati considerati costituisce
l'antecedente storico necessario per il susseguente sviluppo dell'inferenza
deduttiva. E quindi: 1) dalla presenza di e.mail già del 14 luglio e poi del
23 luglio che parevano alludere ad un prossimo ingresso di Heidelberg
nella compagine sociale si era dedotta la diffusione della notizia
dell'imminente cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni
Con Italcementi da Italmobiliare ad al di là della cerchia delle persone cui
essa avrebbe dovuto essere riservata;
2) dalla circolazione, in tal modo
dimostrata – con prova ottenuta mediante presunzioni semplici – si doveva
desumere l'intervenuta conoscenza della notizia stessa da parte del
anch'essa ottenuta mediante presunzioni semplici, perché CP_5
l'informazione “circolava” negli ambienti centrali di Italcementi e di
Italmobiliare; 3) dalla conoscenza della notizia da parte del si CP_5
doveva desumere, ancora in via presuntiva, quella della per _1
averla appresa nel quadro del rapporto di coniugio, e della convivenza e
dell'assiduità che lo caratterizza;
4) infine dalla conoscenza
dell'informazione privilegiata in capo alla doveva inferirsi la _1
trasmissione dell'informazione stessa al TE, sempre in via di
deduzione inferenziale per presunzioni semplici, in ragione dell'amicizia
tra i due e della telefonata (di 25 secondi) del 23 luglio.
Si è dunque in presenza di un procedimento per sequela di presunzioni (praesumptio de praesumpto), inidoneo, come tale, a costituire valido
fondamento per l'accertamento del fatto oggetto di contestazione, e cioè
dell'acquisto da parte di EP TE di azioni Italcementi effettuato
grazie all'acquisizione, in data 23/07/2015, da di _1
quella che in allora veniva a costituire informazione privilegiata,
rappresentata dalla notizia dell'imminente cessione da Italmobiliare ad
Con del 45% del capitale sociale di Italcementi, cui avrebbe fatto seguito
per legge un'OPA nei confronti dei possessori delle restanti azioni
Italcementi al medesimo prezzo d'acquisto, inglobante il premio, o
sovrapprezzo, correlato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza e
quindi dell'egemonia sulla compagine sociale.
Si rileva, inoltre, che, anche scorporando i singoli processi deduttivi, non
sempre gli stessi appaiono sorretti da un'idonea “legge di copertura”;
non sempre, cioè, si passa dal fatto (apparentemente) noto a quello
ignorato mediante richiamo ad una comprovata massima di esperienza
ovvero ad un confacente “giudizio di probabilità basato sull''id quod
plerumque accidit”. Si consideri, per esempio, l'affermazione secondo cui
il sebbene totalmente estraneo al carteggio (per posta CP_5
elettronica) richiamato, sebbene (pacificamente) non partecipe alla
trattativa, e sebbene non inserito nel registro degli insider, avrebbe dovuto
comunque esser risultato consapevole dell'imminente cessione del
pacchetto di maggioranza delle azioni sol perché, in quanto dipendente
con le mansioni sopra indicate, egli frequentava un ambiente di lavoro
ove sarebbe circolata la voce di tale imminente cessione. L'assunto poggia su una premessa – quella per cui la persona che si reca al lavoro
sol per questo deve presumersi a conoscenza di tutte le voci che circolano
in azienda – del tutto priva di intrinseca persuasività, specie se riferita ad
ambienti di lavoro ove operano centinaia di persone. Analoga
considerazione deve essere fatta le ulteriori deduzioni presuntive.
Si è dunque in presenza non soltanto di una serie di deduzioni presuntive
in sequenza, in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, ma
anche di una pluralità di deduzioni fondate su dati incerti, così da non
risultare confacenti rispetto al canone di cui all'art.2729 cc, che vuole
rilevanti solo le presunzioni “gravi, precise e concordanti”, ed in qualche
caso addirittura costruite su “regole di copertura” totalmente inadeguate.
In base alle quali non è in ogni caso possibile fondatamente arguire
alcunché, anche a prescindere dalla considerazione del divieto delle
presunzioni sequenziali>>.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha quindi concluso <nel senso
della carenza di prova in ordine al coinvolgimento di _1
nel processo decisionale che determinò l'acquisto in data 27/07/2015 da
parte di TE EP di 2000 azioni Italcementi.>>
*****
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso in cassazione la CP_1
con due motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con _1
controricorso, anch'esso illustrato con memoria.
Con ordinanza 3684/2023 del 21.11.2023, pubblicata il 27.11.2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi con cui CP_1
ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 187 bis, co. 4,
Tuf, 6 d. lgs. n. 150/2011, 2727 e 2729 c.c., 192 co. 2 c.p.p., per avere la
Corte di appello valutato come indizi quelli che in realtà costituivano i fatti stessi da provare (cioè le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione privilegiata) e per avere fatto un'erronea applicazione delle regole che presiedono alla formazione della prova indiziaria nella materia relativa alle violazioni in questione, nonché,- ex art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi (la circolazione dell'informazione privilegiata all'interno delle amministrazioni di
Italcementi e Italmobiliare nei giorni precedenti alla diffusione del comunicato sul progetto di cessione), e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., per i plurimi errori che inficiano il ragionamento analitico della Corte di appello e il difetto di un momento sintetico nella valutazione degli indizi.
La Suprema Corte ha affermato che <La fattispecie della cui
configurazione si controverte - trading secondario - è descritta dall'art.
187 bis, co. 4, Tuf [nella versione anteriore all'abrogazione ex art. 4, co.
9, lett. c), d.lgs. 107/2018, in vigore dal 29/9/2018]. Presupposta è la
nozione di informazione privilegiata, cioè di un'informazione di carattere
preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne direttamente o
indirettamente uno (o più) emittenti strumenti finanziari o uno (o più)
strumenti finanziari. Il contenuto di tale informazione deve essere tale che,
se reso pubblico, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (così l'art. 181, co. 1, Tuf, in vigore al tempo dei fatti).
Fatti costitutivi della fattispecie sono: (a) il possesso dell'informazione
privilegiata (da parte di chiunque); (b) la conoscenza o la conoscibilità
con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione; (c)
il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando
l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri
dell'informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni che legittimano
tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzione di altri al
compimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sono descritte
nel primo comma dell'art. 187 bis cit.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'espressione
«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dal
fatto che essa sia stata conseguita da una comunicazione da parte di altri,
poiché la fattispecie di illecito non richiede un collegamento causale
orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione ad opera di un
informatore qualificato, bensì il nesso eziologico tra il possesso
dell'informazione e l'utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni su
strumenti finanziari (cfr. Cass. n. 24310/2017 e Cass. n. 8782/2020).
1.3. - La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso.
Innanzitutto, l'accertamento della è ricostruito nei seguenti CP_1
termini: EP TE ha ricevuto l'informazione privilegiata da
la quale l'avrebbe appresa dal marito _1 [...]
il quale a sua volta ne sarebbe venuto a conoscenza nel suo CP_5 ambiente di lavoro dell'Italcementi di Bergamo, ove egli era responsabile
della funzione di sviluppo dell'organizzazione. Si ritiene che ciascuno
degli elementi considerati sia l'antecedente necessario per lo sviluppo
dell'inferenza. Perciò: (a) dal contenuto delle e-mail del 14 luglio e del
23 luglio 2015 (con apparenti allusioni ad un prossimo ingresso di
Heidelberg nella compagine sociale) si è desunto che la notizia
dell'imminente cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni
Con Italcementi da Italmobiliare ad si era diffusa al di là della cerchia
riservata delle persone addette all'operazione; (b) da tale supposta
diffusione si è, poi, desunto che avesse appreso la notizia;
(c) CP_5
dalla supposta conoscenza della notizia da parte del si è ricavato CP_5
che la coniuge avesse appreso l'informazione; (d) infine, dalla _1
supposta conoscenza della notizia da parte della si è desunto _1
che costei l'abbia trasmessa al TE, in ragione dell'amicizia tra i due
e dal contenuto della telefonata (di 25 secondi) del 23 luglio 2015.
La Corte di appello osserva che, in considerazione del loro carattere non
sincronico ma diacronico, tali eventi non possano essere considerati
congiuntamente, quale pluralità di indizi (fatti secondari) da cui si
inferisce che EP TE abbia acquisito da _1
un'informazione privilegiata. Trattasi – ad avviso della Corte bresciana -
di una sequenza di presunzioni (praesumptio de praesumpto) non idonea
a fondare il giudizio di esistenza del fatto oggetto di prova, cioè
«dell'acquisto da parte di EP TE di azioni Italcementi
effettuato grazie all'acquisizione, in data 23/07/2015, da [parte di] di […] informazione privilegiata». Inoltre, isolando i _1
singoli passaggi, «non sempre […] si passa dal fatto (apparentemente)
noto a quello ignorato mediante richiamo ad una comprovata massima di
esperienza». Pertanto, oltre alla violazione del divieto di praesumptio de
praesumpto, si era venuta a configurare anche l'inosservanza dell'art.
2729 c.c., quanto alla gravità e precisione di talune presunzioni facenti
parte della catena.
Osserva il collegio che la Corte di appello ha considerato come indizi
(cioè come fatti secondari che devono essere noti per poter fondare un
ragionamento presuntivo) quelli che in realtà sono i fatti stessi da provare
(nel caso di specie, le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione
privilegiata). In questo modo la Corte di merito ha falsamente rinvenuto
la presenza di una sequenza di presunzioni da presunzione.
La ricostruzione probatoria prospettata dalla ricorrente si fonda, CP_1
invece, su indizi diversi da quelli erroneamente reputati come tali dalla
Corte di appello, vale a dire: sulla circolazione dell'informazione
privilegiata all'interno delle amministrazioni centrali di Italcementi e
Italmobiliare; sulle funzioni svolte da in seno alla società Controparte_5
di Italcementi;
sul legame matrimoniale e la convivenza tra
[...]
e sui rapporti intercorrenti tra EP CP_5 _1
TE, e sui contatti intessuti tra _1 Controparte_5
EP TE e testimoniati anche alla _1
telefonata del 23/07/2015; sui tempi del viaggio in Corsica di EP TE;
sull'apertura del dossier titoli e del suo acquisto di azioni
Italcementi; sulla discontinuità del suddetto acquisto rispetto alla totale
assenza di investimenti in strumenti finanziari nei 15 anni precedenti;
sull'inverosimiglianza delle motivazioni addotte da EP TE a
fondamento della spiegazione della sua operatività in azioni Italcementi.
Si tratta quindi (non già di fatti in sequenza che si sorreggono l'uno
sull'altro bensì) di fatti noti coesistenti, che nel loro insieme integrano gli
estremi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.
Inoltre, nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provare
mediante inferenza logica è spesso un fatto composito, ovvero consistente
in una catena di accadimenti nei quali sono coinvolti più soggetti. Di tal
guisa, come nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità di
ciascun attore della stessa vicenda non è il risultato di una catena di
presunzioni ma il frutto di una ragionevole e plausibile ricostruzione in
chiave unitaria di accadimenti complessi riferibili ad una pluralità di
soggetti, la cui condotta si basa su dati di fatto sicuri e comprovati.
1.4. - Alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di
questa Corte, le censure della ricorrente colgono nel segno.
È opportuno ricordare in via preliminare che, per l'accertamento
dell'abuso di informazioni privilegiate, le presunzioni semplici
costituiscono una sorta di prova preferenziale o, comunque, ne
rappresentano lo strumento più idoneo. Infatti, documenti e dichiarazioni
di scienza non si rinvengono se non eccezionalmente, poiché la circolazione abusiva dell'informazione si svolge con modalità che
intenzionalmente escludono la documentazione, né la è CP_1
normalmente in grado di indicare terzi in condizione di fornire
informazioni utili all'accertamento (cfr., ancora, Cass. n. 8782/2020).
Ne consegue che, chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito
contestato e, quindi, la legittimità delle sanzioni irrogate dalla il CP_1
giudice di merito si troverà frequentemente in presenza di una pluralità di
elementi da valutare in un primo momento uno per uno, nel loro essere
gravi e precisi ex art. 2729 c.c. Tale prima fase valutativa ha una funzione
essenzialmente negativa, nel senso che è diretta a scartare gli elementi
integralmente privi di rilevanza e di efficacia probatoria rispetto al fatto
principale da provare (al fine di conservare gli elementi che
potenzialmente fondano un'inferenza, cioè che possono qualificarsi come
secondari rispetto al fatto principale oggetto di prova). Alla prima fase
analitica deve seguire immancabilmente una seconda fase sintetica, che
si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti precedentemente
selezionati come secondari, per verificare se essi siano «concordanti» ex
art. 2729 c.c., cioè se gli stessi, in forza del loro combinarsi e intrecciarsi
in un quadro d'insieme, possano fornire una convincente prova per
presunzioni (in questo capoverso si è ripreso il principio di diritto
enunciato, fra le altre, da Cass. n. 7647/2023).
La motivazione della sentenza impugnata non solo è priva di siffatta
seconda fase sintetica, ma appare piuttosto caratterizzata dall'intendimento contrario, cioè di frammentare e disarticolare un
insieme di elementi che, in forza del loro reciproco atteggiarsi, già
conducono verso una considerazione unitaria. A sostegno la Corte
bresciana invoca il tradizionale brocardo praesumptum de praesumpto
non admittitur, ma il richiamo non è conferente: in primo luogo perché –
come osservato dalla ricorrente – gli esiti dell'accertamento compiuti
dalla stessa non costituiscono il risultato di una catena di CP_1
presunzioni; in secondo luogo, ad abundantiam, poiché è infondato lo
stesso divieto della praesumptio de praesumpto. È destituito di
fondamento, in altre parole, il divieto di basare un'inferenza presuntiva
su un fatto il cui essere noto è, a sua volta, il risultato di un'inferenza
presuntiva che muove da un distinto fatto noto. A tale proposito si parla
anche di doppie presunzioni, di presunzioni di secondo grado ovvero di
presunzioni a catena.
Il divieto di presunzioni a catena non ha basi di diritto positivo e rinviene
la propria persuasività residuale proprio nel rinvio ad una massima
dell'antica sapienza. Nella giurisprudenza di questa Corte esso è usato
piuttosto nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneità inferenziale
di determinati elementi, mentre sono sempre più frequenti le affermazioni
di ordine generale secondo cui nel sistema processuale non esiste il
richiamato principio praesumptum de praesumpto non admittitur, poiché
esso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra
norma, cosicché nulla impedisce che il fatto noto, accertato in via
presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (così, Cass. n.
37819/2022, n. 27982/2020, n. 23860/2020, n. 20748/2019 e n.
15003/2017).
Soprattutto, il divieto di presunzioni di secondo grado urta contro la
logica, poiché implica che si considerino fatti noti in sé, cioè, dotati di una
qualità dell'essere conosciuti che si presenterebbe come originaria e
indipendente dalla mediazione cognitiva del soggetto. Tale qualità – non
è del tutto precisabile come - si manifesterebbe immediatamente alla
persona che conosce. In realtà, non vi è mai una conoscenza immediata,
che non si basi sulle precedenti esperienze cognitive del soggetto e, quindi,
su inferenze. Nel significato ascritto all'espressione presunzioni «di
secondo grado», la conoscenza è, infatti, sempre di secondo grado e
consiste in una permanente opera di diradamento dell'oscurità e
dell'incertezza, che muove da fatti meno oscuri per argomentare
ragionevolmente un giudizio sull'esistenza di fatti più oscuri, attraverso
una costruzione inferenziale.
Nel caso di specie, l'idea falsa del divieto di presunzioni a catena si è
rivelata come un intralcio cognitivo, poiché ha instradato la Corte di
appello verso una lettura della situazione di fatto che dilata in una
disarticolata serie di anelli temporali un quadro di elementi coesistenti,
da valutare nel loro insieme.>>
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata sulla scorta delle argomentazioni che precedono ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*****
Ha riassunto tempestivamente il giudizio insistendo _1
nelle conclusioni già proposte con l'atto di opposizione;
si è costituita la depositando memoria ed insistendo nel rigetto dell'opposizione CP_1
con conferma delle sanzioni pecuniarie ed interdittive applicate o, in subordine, eventuale rideterminazione in base alla gravità dell'illecito e non in misura aritmetica.
All'udienza celebrata in forma pubblica del 7 maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. nel giudizio rescissorio di rinvio, conseguente alla pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, <il giudice del
rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla
Cassazione in sede di accoglimento di un motivo proposto per violazione
o falsa applicazione di legge ex art 360, n. 3, cod.proc.civ., ovvero in caso
di risoluzione di una questione di diritto di particolare importanza, ma
anche a tutto quanto statuito dalla Corte>> (cfr. Cass. 5669/2021).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono, infatti, stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato;
inoltre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, non è possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (cfr. Cass. 5669/2021;
Cass.
3.1.2019 n. 10; Cass. 29.10.2018 n. 27343; Cass. 25.7.2013 n.
18039; Cass. 13.02.2013 n. 3544; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Tanto premesso, i principi dettati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, già riportata integralmente, possono sintetizzarsi come segue:
-la Corte distrettuale <ha considerato come indizi (cioè come fatti
secondari che devono essere noti per poter fondare un ragionamento
presuntivo) quelli che in realtà sono i dati stessi da provare (nel caso di
specie, le modalità dell'abuso del possesso dell'informazione
privilegiata)>>, in tal modo rinvenendo la presenza di una sequenza di presunzioni da presunzioni, che ha ritenuto vietata, mentre la ricostruzione probatoria prospettata dalla si fonda, invece, su indizi diversi da CP_1
quelli erroneamente reputati come tali dalla Corte di appello;
- non si tratta di fatti in sequenza che si sorreggono l'uno sull'altro, come ritenuto dalla sentenza impugnata, bensì <di fatti noti coesistenti, che nel
loro insieme integrano gli estremi della gravità, precisione e concordanza
ex art. 2719 c.c.>>;
- nei procedimenti per abuso di mercato il fatto ignoto da provare mediante inferenza logica è spesso un fatto composito consistente in una catena di accadimenti nei quali sono coinvolti più soggetti, sicché l'accertamento della responsabilità di ciascun attore della stessa vicenda non è il risultato di una catena di presunzioni ma il frutto di una ragionevole e plausibile ricostruzione in chiave unitaria di accadimenti complessi riferibili ad una pluralità di soggetti, la cui condotta si basa su dati di fatti sicuri e comprovati;
-per l'accertamento dell'abuso delle informazioni privilegiate le presunzioni semplici costituiscono lo strumento più idoneo ed il giudice di merito deve procedere ad una prima fase di valutazione della pluralità
di elementi uno per uno per verificarne la gravità e precisione, al fine di scartare quelli privi di rilevanza e di efficacia probatoria, a cui segue una seconda fase sintetica, che si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti selezionati come secondari per verificare se essi siano concordanti ex art. 2729 c.c.;
-la sentenza impugnata non ha proceduto alla predetta fase sintetica,
avendo provveduto a <
elementi che, in forza del loro reciproco atteggiarsi, già conducono verso una considerazione unitaria>>;
- il tradizionale brocardo praesumptum de praesumpto non admittitur,
richiamato dalla Corte di Appello, non è conferente perché <
dell'accertamento compiuti dalla non costituiscono il risultato di CP_1
una catena di presunzioni>>, e in ogni caso non è fondato e < impedisce che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto>>.
In ossequio ai principi così riassunti espressi dalla S.C, dai quali, si ribadisce, in questa sede non ci si può discostare, devono esaminarsi i seguenti fatti che, ove ritenuti provati, secondo la Suprema Corte - senza che questo Collegio possa diversamente ritenere – vanno ritenuti “fatti noti
coesistenti, che nel loro insieme integrano gli estremi della gravità,
precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.”:
-la circolazione dell'informazione privilegiata all'interno delle
amministrazioni centrali di Italcementi e Italmobiliare (non di
semplici “voci” o “rumors”) nei giorni immediatamente precedenti la
diffusione del comunicato del 28 luglio 2015 al di fuori dello stretto
ambito delle persone iscritte al registro insider.
La qualificazione come informazione privilegiata, ex art.181 TUF, della notizia relativa al progetto di cessione del 45% del capitale sociale di
Con Italcementi da Immobiliare a con conseguente promozione di un'OPA
obbligatoria totalitaria da parte di quest'ultima sulle azioni costituenti la rimanente parte del capitale sociale, pacifica perché mai contestata dalla nei precedenti gradi di giudizio, è stata affermata dalla _1
pronuncia della Corte di Appello che, sul punto, non è stata fatta oggetto di censura in Cassazione da parte dell'attrice in riassunzione e deve ritenersi, per tale motivo, ormai coperta da giudicato. In ogni caso, la contestazione per la prima volta svolta nel presente giudizio dalla secondo cui, se “l'informazione de qua era nota _1
a tutti coloro che operavano all'interno delle società interessate
dall'operazione, allora non si versa in ipotesi di informazione
privilegiata” (cfr. pag. 56 dell'atto di riassunzione), oltre che inammissibile sarebbe comunque infondata in quanto la comprovata circolazione è avvenuta solo all'interno delle società interessate all'operazione e ciò non può valere a rendere pubblica, e quindi non privilegiata, l'informazione.
Essendo la notizia qualificabile come informazione privilegiata, ne discende che l'effettuazione grazie ad essa delle operazioni di cui al primo comma dell'art.187 bis TUF – e cioè: a) l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari;
b) la comunicazione dell'informazione privilegiata ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) la raccomandazione o l'induzione, sulla base dell'informazione privilegiata,
al compimento di taluna delle operazioni di cui al precedente punto a) –
integra di per sé gli estremi dell'illecito di cui al quarto comma del predetto articolo 187-bis, che è commesso da chiunque compia tali fatti perché in possesso di informazioni privilegiate, ovvero conosca o possa conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
Quanto poi alla sua circolazione all'interno degli uffici di Italcementi e Italmobiliare può ritenersi provato alla luce del tenore delle e-mail scambiate tra assistente di AD di Italcementi e _1 _1
Italmobiliare, e , Responsabile dell'Ufficio di Evaluation AR
and Coordination of M&A and Development Projects di Italcementi,
entrambi incaricati da di condurre le negoziazioni in _1
riferimento al Progetto di cessione per conto di Italmobiliare nel mese di luglio 2015, nonché dalle informazioni rese da durante _1
l'audizione del 26 aprile 2017, integrate dalla nota trasmessa dallo stesso
Tes_ il 28 aprile 2017, da cui si evince che le informazioni relative al
Progetto di cessione circolavano all'interno dell'amministrazione centrale di Italcementi nei giorni precedenti l'annuncio dell'Accordo del 28 luglio
2015, anche al di fuori della cerchia delle persone che legittimamente ne erano state informate e che per tale ragione erano state iscritte nel registro
insider.
In alcune tra le cinque e-mail del 14 luglio 2015 è, infatti, esplicitata l'indicazione, quale soggetto interessato all'acquisto, della Heidelberg;
si indicano i nominativi dei soggetti che sarebbero stati potenzialmente coinvolti nel passaggio delle notizie, e cioè: , Persona_2
Responsabile della Divisione Human Resources, Jean Paul Méric, già
Consigliere di Amministrazione di Italcementi e quindi Presidente di
Ciment Francais, società controllata, ed ancora ed Persona_3 Per_4
, e poi ancora la segretaria di si rileva che la segretaria
[...] Pt_4
di , aveva una relazione strettissima Persona_5 Parte_5
con la segretaria di la quale a sua volta aveva una Persona_6 relazione strettissima con la segretaria di , la quale a sua AR
volta parlava con la segretaria di e la segretaria di si Per_4 Pt_4
legge che “… (segretaria di ) …. _11 Persona_4
praticamente, era come se fosse dentro la stanza. Cioè sapeva tutto…”.
Ed ancora, si cita il quale <molte volte faceva Persona_6
telefonate random. “Ciao, come va?”, “Allora? Tutto a posto?” Oppure
faceva sempre quelle domande a trabocchetto. “Io so, dai dimmelo pure”.
Perché sperava che qualcuno ci cascasse>>.
Dalle ultime dieci mail, del 23 luglio 2015, pochi giorni prima del comunicato del 28 luglio 2015, emergono, poi, i commenti e le reazioni di alcuni dipendenti di Italcementi al contenuto di una e-mail inviata da
Responsabile della Divisione International Relations di Persona_3
Italcementi, iscritto nel registro insider il 27 aprile 2015, ai suoi sottoposti e Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, in cui si afferma che “..a Milano c'è qualcosa che bolle in
[...]
pentola”.
Non va poi dimenticato che il progetto è stato curato direttamente in
Italcementi, in quanto le trattative sono state seguite da _1
assistente di e , responsabile dell'ufficio _1 _12
Evaluation and Coordination of M&A and Development Projects.
Alla luce di quanto precede può desumersi che la informazione privilegiata circolasse già alla data del 14 luglio 2015 al di fuori del ristretto ambito dei soggetti iscritti al registro insider. -le funzioni svolte da in seno alla società di Italcementi Controparte_5
Come si è detto, la notizia che fosse imminente una importante operazione circolava già dai primi di luglio 2015 tra i dirigenti di vari uffici ai differenti piani di Italcementi e anche tra le loro rispettive segretarie. Non
risulta, pertanto, dirimente che il non abbia partecipato in alcun CP_5
modo alle trattative che hanno condotto il 28 luglio 2015 alla conclusione
Con dell'Accordo tra Italmobiliare e che non sia stato iscritto nel registro
insider con riferimento a tali trattative e che non risulti citato nello scambio di email tra e né sia stato citato dal _1 AR
Tes_ e dagli altri soggetti ascoltati nel corso dell'istruttoria, essendo più
che verosimile che egli abbia potuto apprendere l'informazione privilegiata che sempre più insistentemente circolava all'interno degli uffici, in quanto, quale dirigente Responsabile Funzione Sviluppo
Organizzazione, frequentava giornalmente la sede di Bergamo della
Italcementi e aveva inevitabilmente rapporti lavorativi con gli altri dirigenti e dipendenti.
Va, inoltre, rammentato che sebbene il non risulti tra i soggetti CP_5
Tes_ menzionati nello scambio di e-mail tra e sopra riportato, suo Pt_2
dirigente gerarchico era stato , Responsabile della Persona_2
Divisione Human Resources Organization and IT di Italcementi, il quale,
pur essendo andato in pensione il 31.12.2014, ha continuato ad intrattenere rapporti assidui con i vari dirigenti di Italcementi, come risulta dallo scambio di e-mail del 14 luglio 2015 tra e _1 AR (Ore 9:55, ha scritto a “Mi hanno appena AR _1
chiesto se “è vero che si dice in giro che ci stai vendendo ad Heildelberg?”
“la cosa sta montando negli ultimi giorni, vista la tua assenza”… “Qui
ci cova…”) e dalle precisazioni fornite da in sede di Per_2 _1
audizione il 26 aprile 2017, da cui emerge che già i primi del mese di luglio
2015 era a conoscenza del nome della società Persona_2
acquirente e del fatto che “c'era un'operazione nell'aria”, tanto che, pur non avendo partecipato alle trattative ed essendo ormai in pensione, era comunque stato iscritto nel registro insider l'8 luglio 2015 su richiesta del
Tes_
e, nonostante ciò, anche dopo la sua iscrizione, AR
sospettava che proprio lui fosse la fonte della fuga di notizie. Risulta,
pertanto, poco verosimile che non ne avesse reso partecipe Per_2
proprio il insieme al quale aveva lavorato fino a pochi mesi CP_5
prima.
Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che il non risulti CP_5
coinvolto in alcun procedimento per la rivelazione della informazione privilegiata alla moglie né destinatario di sanzioni per la condotta di “fonte primaria”, atteso che ai fini dell'accertamento della responsabilità
dell'insider secondario ai sensi dell'art. 187 bis, comma 4, D. Lgs n. 58/98,
come affermato dalla SC nel provvedimento di rinvio, non è condizione necessaria l'accertamento delle responsabilità anche dell'insider primario che avrebbe trasmesso a quello secondario un'informazione privilegiata.
In tale ambito, pertanto, deve, dunque, ritenersi che il sia venuto CP_5 a conoscenza dell'informazione privilegiata che circolava prima dell'annuncio del 28 luglio 2015, della sua evoluzione e della tempistica.
-il legame matrimoniale e la convivenza tra e Controparte_5 [...]
mai contestato, da cui deriva la assiduità dei contatti tra i _1
coniugi suscettibile di consentire, secondo l'id quod plerumque accidit, a di apprendere la informazione privilegiata de qua. _1
-i rapporti intercorrenti tra EP TE, e _1
Controparte_5
Come riferito da EP TE in occasione dell'audizione del
9.10.2017, tra lui e la vi era un rapporto di amicizia di lunga _1
data, avendo quest'ultima svolto le funzioni di segretaria presso il suo studio da quando aveva 18 anni ai quarant'anni quando si era sposata con il nonché contatti telefonici ed una frequentazione anche CP_5
successiva, tanto che per tradizione a volte la con i due figli lo _1
accompagnava in Corsica nel mese di giugno per una settimana.
La assiduità dei contatti non è stata mai contestata dalla e può, _1
dirsi, pertanto, pacifica.
-i contatti intessuti tra EP TE e _1
testimoniati anche dalla telefonata del 23.07.2015
Tra il 10 ed il 31 luglio 2015, come emerge dalla tabella 4 alle pagg. 28 e segg. dell'atto di accertamento e dai tabulati telefonici acquisiti, CP_1
il TE ha avuto ben 8 contatti telefonici con la utenza telefonica intestata alla segnatamente un SMS alle ore 15:38 del 13 luglio _1 2015, due telefonate rispettivamente di 9:36 minuti in data 21 luglio 2015
e di 25 secondi in data 23 luglio 2015, quattro SMS ed una telefonata di 7
minuti in data 30 luglio 2015.
Al riguardo la sostiene che non vi sarebbe prova del passaggio _1
dell'informazione stante l'assenza del testo delle telefonate e del contenuto degli SMS scambiati tra i due, la brevità del contatto telefonico del 23 luglio 2015 (25 secondi), incompatibile con il passaggio della notizia, l'assenza di prove dell'incontro, l'esistenza di una ricostruzione alternativa dei contatti telefonici (viaggio in Corsica della e _1
della sua famiglia come ospiti presso la casa del TE).
Rileva la Corte che dall'esame delle celle telefoniche fornito da Telecom
LI spa emerge che durante la telefonata del 23 luglio 2015 alle 17:44 le utenze cellulari in uso al TE e alla si sono connesse alle _1
celle telefoniche di Contrada dei Tre Passi 5 a Bergamo, in prossimità
dello studio legale del TE, e ciò rende più che verosimile che i due si siano incontrati subito dopo presso lo studio, come del resto a volte avveniva (cfr. audizione del Glaante che ha dichiarato che la a _1
volte <<…passa dallo studio a bere un caffè>>), tenuto conto che la stessa opponente afferma che il contatto telefonico fosse in funzione della consegna delle chiavi della casa in Corsica dove ella si sarebbe dovuta recare il 30 luglio. A ciò non osta, contrariamente a quanto sostiene la la brevità della telefonata (25 secondi): il fatto che le utenze _1
telefoniche in quel momento si siano agganciate alla medesima cella telefonica della zona di Bergamo in cui si trova lo studio del TE,
avvalora, infatti, l'ipotesi per cui tale brevissima comunicazione fosse servita solo al fine di accordarsi per incontrarsi presso lo studio e non,
secondo la tesi della per lo scambio delle informazioni _1
necessarie per la sua partenza per la Corsica e per definire la consegna delle chiavi, non essendo un così breve lasso di tempo con ciò compatibile;
la circostanza poi che a tale incontro TE e abbiano definito _1
i dettagli per la gestione della casa in Corsica, non esclude né è
incompatibile con il trasferimento della informazione privilegiata.
Si conviene, pertanto, con che detta telefonata da cui si desume il CP_1
successivo incontro, secondo un giudizio di probabilità, costituisca senz'altro una modalità di comunicazione idonea a consentire a EP
TE di ricevere dalla l'informazione privilegiata _1
concernente il Progetto di cessione, che ha portato all'acquisto da parte del
TE di 2.000 azioni Italcementi il successivo 27 luglio 2015, un giorno prima della diffusione del comunicato che annunciava la sottoscrizione
Con dell'accordo con
-i tempi del viaggio in Corsica di EP TE e l'apertura del
dossier titoli e dell'acquisto di azioni Italcementi;
la discontinuità del
suddetto acquisto rispetto alla totale assenza di investimenti in
strumenti finanziari nei 15 anni precedenti da parte del TE
Il lasso di tempo (4 giorni) trascorso tra la telefonata e l'incontro del pomeriggio del 23 luglio 2015 e l'acquisto delle azioni da parte del TE la mattina del 27 luglio 2015 non può condurre ad escludere che l'acquisto sia stato la conseguenza del passaggio della informazione privilegiata dalla al TE, come sostiene la opponente, _1
trovando invece spiegazione nelle seguenti oggettive circostanze:
-il TE non era titolare di alcun dossier titoli tramite il quale effettuare l'operazione di acquisto delle azioni Italcementi e quindi aveva la necessità di aprirlo prima di potere eseguire l'operazione;
-al momento in cui il TE è venuto in possesso della informazione privilegiata (giovedì alle ore 17:44:31) non avrebbe in ogni caso potuto effettuare alcuna negoziazione delle azioni di Italcementi nel MTA in quanto già terminate né aprire un dossier titoli essendo ormai chiusi gli istituti di credito;
-il giorno successivo, 24 luglio 2015, il TE lo ha trascorso quasi interamente in viaggio (in aereo ed in nave) per raggiungere Bonifacio (in
Corsica) da Bergamo, e non aveva quindi la possibilità di agevolmente contattare la ed effettuare le suddette operazioni;
CP_8
-sabato e domenica gli istituti di credito e il MTA sono chiusi e ha dovuto,
pertanto attendere necessariamente il lunedì;
-il lunedì mattina, che dunque rappresenta il primo giorno utile dopo avere appreso l'informazione privilegiata, il TE ha aperto il dossier titoli
434992913470 tramite il quale lo stesso giorno ha acquistato le 2.000
azioni Italcementi.
-l'inverosimiglianza delle motivazioni addotte da EP TE a fondamento della spiegazione della sua operatività in azioni
Italcementi.
Il TE, in sede di audizione del 9 ottobre 2017, ha spiegato di essersi determinato ad acquistare azioni Italcementi per puro caso, avendo ascoltato in spiaggia una telefonata di un tale signore francese di nome che, dal tenore della conversazione, pareva particolarmente Per_13
competente in materia di mercati finanziari, il quale suggeriva al suo interlocutore l'acquisto di azioni Italcementi, società che lui conosceva essendo di Bergamo, e di avere voluto fare una scommessa, investendo una somma modesta che in quel momento aveva a disposizione sul proprio conto, giustificando l'urgenza ed i disagi sopportati per eseguire l'operazione sostenendo che se avesse procrastinato l'acquisto al suo rientro in Bergamo sicuramente non lo avrebbe più effettuato.
Le suddette motivazioni appaiono manifestamente inverosimili.
La decisione di acquistare per scommessa con sé stesso 2.000 azioni
Italcementi a seguito dell'ascolto casuale di una conversazione telefonica tra estranei non giustifica l'urgenza con cui il TE ha effettuato l'acquisto ed i disagi che ha dovuto affrontare per l'accensione di un dossier titoli mentre si trovava per soli cinque giorni in vacanza all'estero.
Il TE ha, infatti, dovuto contattare telefonicamente il 27 luglio 2015
tre volte il suo studio per chiedere alla sua segretaria di contattare la sorella, direttrice della filiale di Pedrengo della Banca Popolare, e tre volte la banca per potere accendere un dossier titoli nonostante la sua assenza, necessario per potere effettuare l'acquisto delle azioni eseguito alle ore
16.11.38 dello stesso giorno, sottraendo tempo alla sua breve vacanza in
Corsica, e questo nonostante da lì a due giorni avrebbe fatto ritorno a
Bergamo dove avrebbe potuto agevolmente recarsi presso la filiale della banca e in un'unica soluzione accendere il dossier titoli ed eseguire l'acquisto delle azioni, tanto più tenuto conto che ha dovuto in ogni caso recarsi in banca il giorno dopo il suo rientro a Bergamo per firmare la documentazione.
L'urgenza dell'operazione trova altresì conferma nella anomalia della normale operatività del TE, il quale ha dichiarato di non avere passione per i mercati finanziari ma solo per il mercato immobiliare e di avere effettuato in precedenza solo due operazioni, peraltro per nulla proficue, e di non avere operato in strumenti finanziari da almeno 15 anni prima di acquistare azioni Italcementi, investimento che si pone quindi in forte discontinuità rispetto alla sua propensione all'investimento immobiliare. Trattasi di elementi che concorrono a dimostrare la ferma volontà del TE di concludere in tempi brevissimi l'acquisto, poco compatibili con l'acquisizione di una generica notizia di convenienza dell'investimento appresa per puro caso da uno sconosciuto in spiaggia, e che depongono per la trasmissione della informazione privilegiata e la utilizzazione a proprio vantaggio da parte del TE.
Tale urgenza, i disagi sopportati per eseguire l'acquisto entro il 27 luglio
2015, senza attendere il 29 luglio 2015, quando il TE avrebbe fatto ritorno a Bergamo, la difformità rispetto ai consueti investimenti nonché
la immediata rivendita dei titoli, sono, dunque, tutti indici fortemente sintomatici dell'acquisto da parte del TE della informazione privilegiata secondo cui il Progetto di Cessione sarebbe stato reso noto da lì a poco, appresa in occasione del contatto del precedente 23 luglio con la
_1
*****
I fatti sopra evidenziati sono dunque da ritenere quali singoli indizi, dalla stessa Suprema Corte qualificati come “fatti noti coesistenti”
nell'ordinanza di rinvio, alla quale il Collegio è tenuto ad uniformarsi.
Sulla scorta dei principi di diritto in essa enunciati vanno, quindi, valutati complessivamente, secondo una valutazione sintetica e non atomistica, in forza del loro combinarsi ed intrecciarsi in un quadro di insieme e, in assenza di una convincente spiegazione alternativa fornita dalla _1
per i motivi sopra esposti, deve ritenersi che essi “integrano gli estremi
della gravità, precisione e concordanza” da cui può evincersi la prova per presunzioni, secondo l'id quod plerumque accidit, del fatto ignoto del possesso della informazione privilegiata da parte di e _1
della sua trasmissione a EP TE, quale causa dell'acquisto da parte di quest'ultimo di 2000 azioni Italcementi in data 27 luglio 2015.
*****
Con la pronuncia n. 63 del 21 marzo 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 72/2015, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche in melius, apportate dalla medesima disposizione alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del TUF.
In tal modo, la Corte Costituzionale ha negato la legittimità della deroga,
contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, alla retroattività
del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del
2015, “risultandone irragionevolmente sacrificato il diritto degli autori dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore, che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro” (cfr. Cass. n. 8782/2020).
Deve pertanto procedersi ad una nuova valutazione della sanzione amministrativa, come da richiesta della stessa applicando al caso CP_1
in esame il trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF, nella sua formulazione attualmente vigente, in base al quale l'illecito di abuso di informazioni privilegiate “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni”:
per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale il giudice del merito è chiamato a verificare, infatti, se il nuovo valore del minimo previsto per la sanzione sia adeguato alla specifica fattispecie o se comunque si renda necessario un trattamento sanzionatorio diverso (così
Cass. pen. n. 10169/2016; Cass. SU 33040/2015). Dovendo, quindi, rideterminare le sanzioni nella nuova cornice edittale attualmente vigente, si osserva quanto segue.
Secondo i parametri previsti dall'art. 11 legge 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria “si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché
alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'obiettiva gravità dell'illecito (come emerge dalla natura sostanzialmente punitiva-repressiva della sanzione pecuniaria in esame, richiamata anche dalla citata pronuncia della Corte
Costituzionale n. 63/2019), dalla assenza di profitto in capo alla _1
e dalla modesta entità di quanto conseguito dal TE a seguito della trasmissione dell'informazione (di euro 7.000), nonché della gravità della condotta, si reputa equo rideterminare la sanzione in euro 20.000,00.
*****
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della sostanziale soccombenza la va condannata alla rifusione _1
delle spese di tutti i gradi di giudizio a favore di nella misura che CP_1
si liquida in dispositivo sulla base dello scaglione entro cui è ricompresa la sanzione amministrativa nella misura qui ridotta (scaglione da 26.001 a
52.000) ed applicando i valori massimi di cui al DM 147/2022 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, ad eccezione della fase di trattazione, a cui si applicano i valori minimi in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione
pubblicata il 27.11.2023:
-in parziale accoglimento dell'opposizione ex art 187 septies co IV Dlgs
58/1998 proposta da avverso la delibera n 20754 del _1
19 dicembre 2018, integrata dalla delibera n 20870 del 27 marzo 2019,
annulla parzialmente la delibera impugnata, riducendo ad euro 20.000,00
la sanzione amministrativa pecuniaria in relazione all'accertata violazione,
e conferma per il resto;
- condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi _1 CP_1
del giudizio che si liquidano:
per il giudizio in un unico grado davanti alla Corte di Appello in € 1701,00,
per la fase di studio, € 1382,00 per la fase introduttiva, € 922 per la fase istruttoria ed € 2867,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione in € 1914,00, per la fase di studio, € 1701,00 per la fase introduttiva, € 1008,00 per la fase decisoria,
oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
per il presente giudizio di rinvio in € 1701,00, per la fase di studio, €
1382,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 2867,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Cesare Massetti
IL CONSIGLIERE EST.
Annamaria Laneri