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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia
R.G. 551 /2024
Parte_1
Avv. FRATINI FEDERICO
GIUSEPPE MONTECUCCO
Avv. FARINAZZO ERMES
ORDINANZA
Il Giudice
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17.12.2024 ed alla luce delle contrapposte tesi difensive;
rileva come per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione non può essere ritenuta facoltativa, ma risulta necessaria prima dell'introduzione del giudizio di merito;
“la struttura cosiddetta bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti nel processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo , esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili ed in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente” (Cass. 25170/18): da ciò ne discende che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile/improcedibile essendo lo stesso avanzato direttamente in sede di merito, avanti al giudice della cognizione, omettendo il preventivo svolgimento della fase sommaria avanti al Giudice dell'esecuzione, con deposito del ricorso all'interno della procedura esecutiva già precedentemente iscritta né essendo stato
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PQM
Dichiara il ricorso inammissibile
Spese compensate
Perugia, 16/05/2025 Il Giudice
(dott. Giulio Berti)
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