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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 21.1.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2111/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Alessandro Schinco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via Giacomo Leopardi n. 60; Ricorrente
CONTRO
con sede in Catania, Stradale Giulio n. 15 - Villa Pennisi, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco P.IVA_1
Cuttone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Tripolitania n. 38; Resistente
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS sita in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che, in data 1.2.2005, è stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con rinvio espresso al C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, per lo svolgimento delle mansioni di operaio generico, per 35 ore settimanali, con inquadramento, da ultimo, al 2° livello con una retribuzione mensile lorda di € 1.260,95 per 14 mensilità; b) che, con lettera del 15.4.2011, la società datrice ha disposto il suo licenziamento per riduzione di personale, a seguito del quale è scaturita una lunga controversia giudiziaria, promossa innanzi a questo Tribunale e proseguita in
Corte d'appello sezione lavoro, la quale, rigettando il gravame con sentenza passata in giudicato, ha definitivamente confermato la pronuncia di primo grado n. 1687/2013 del 13.6.2013 che ha disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e la conseguente condanna di parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali medio tempore maturati, ovverosia dalla data del licenziamento riconosciuto illegittimo (15.4.2011) a quella della reintegra (avvenuta il 9.7.2013); c) che, nonostante la predetta sentenza, la società resistente è rimasta inadempiente relativamente al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo 15.4.2011 - 9.7.2013 in contestazione, omettendo così il pagamento di detti contributi per complessivi 2 anni e 3 mesi;
d) che, in data
21.12.2021, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna citata CP_ (22.6.2017), constatata la perdurante inerzia della società datrice, ha richiesto l'intervento dell' in riferimento a detta omissione contributiva, ma l'Ente previdenziale non si è attivato;
e) che, a seguito dell'avvenuta reintegrazione, avendo continuato a lavorare regolarmente alle dipendenze della società convenuta per svariati anni, in occasione del compimento del suo 67° anno d'età, con lettera del 9.5.2022 ricevuta l'8.6.2022, la società datrice le ha comunicato il licenziamento con decorrenza 31.7.2022 per la maturazione dei requisiti pensionistici;
e ciò nonostante a quella data ella vantasse soltanto 17 anni e 8 mesi di lavoro in luogo dei 20 anni di contributi ordinariamente previsti dalla normativa per l'ottenimento della pensione di vecchiaia;
f) che, pertanto, con pec dell'8.6.2022, rimasta inevasa, ha impugnato il licenziamento, comunicando di voler proseguire a lavorare fino al limite massimo di 71 anni di età, siccome era stato in precedenza concesso a due suoi colleghi di lavoro;
g) che, essendo rimasta priva di reddito lavorativo, ha presentato richiesta di CP_ pensionamento, ottendendo dall' il riconoscimento di una pensione mensile pari a € 504,60 che, integrata al minimo, ammonta ad € 524,35 lordi;
h) che, peraltro, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la società le ha corrisposto un pagamento parziale del TFR dovuto, non avendo tenuto in debita considerazione anche quei ratei maturati nel periodo in cui era stata illegittimamente licenziata e poi reintegrata (15.4.2011 - 9.7.2013), complessivamente ammontanti alla somma aggiuntiva lorda di € 2.500,81; i) che, essendo risultato vano il tentativo di conciliazione avanzato con pec del 3.12.2022, con ulteriore pec del 17.2.2023 ha chiesto alla società resistente di costituire una rendita vitalizia, così come previsto dalla legge in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali, mentre con riferimento al secondo licenziamento comminatole per la maturazione dei requisiti pensionistici ha adito nuovamente l'intestato Tribunale, nelle forme del rito c.d. Fornero, con ricorso del 20.2.2023. In diritto la ricorrente ha rilevato che la società datrice è tenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento dichiarato illegittimo a quello della reintegrazione, e ciò a prescindere dalla partecipazione o meno dell'Ente previdenziale al giudizio in cui è stato reso il relativo provvedimento, dal passaggio in giudicato del quale si sarebbe determinata peraltro la decorrenza del termine di prescrizione decennale derivante dall'actio iudicati ex art. 2953
c.c. in luogo di quello ordinario quinquennale applicabile nella specifica materia contributiva. Di CP_ conseguenza, ha sostenuto che nella fattispecie dovesse essere dichiarato l'obbligo dell' - in casi analoghi, relativi a colleghi interessati dal medesimo licenziamento plurimo del 2011, inammissibilmente disatteso - di accettare il pagamento di detti contributi previdenziali, e ciò ancorché l' non abbia partecipato al giudizio in cui è stata dichiarata l'illegittimità Controparte_3
del licenziamento, non essendo detti contributi ancora prescritti. In subordine, per il caso in cui si accertasse la prescrizione dei contributi previdenziali in contestazione, ha ribadito, comunque, la richiesta di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 12.08.1962, n. 1338.
Ha chiesto, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento danni in suo favore, in quanto, con il riconoscimento di 2 anni e 3 mesi in più di contributi, l'assegno mensile di pensione avrebbe conseguito una maggiorazione di almeno € 42,26 mensili;
e questo oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali risentiti quantificati nella differenza fra quanto la stessa percepiva a titolo di stipendio al momento del licenziamento per sopraggiunti limiti d'età e la modesta pensione allo stato percepita.
Ha ribadito poi il proprio diritto alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 2.500,81 spettantele a titolo di integrazione del TFR ricevuto alla cessazione del rapporto lavorativo, denunciato come parziale in conseguenza della mancata considerazione dei ratei dell'emolumento in questione maturati nel periodo di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro (15.4.2011 - 9.7.2013).
Sulla base di tali premesse parte ricorrente ha, quindi, chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: CP_
“Accertare l'obbligo dell' di ricevere il versamento da parte della Controparte_1
dei contributi in favore della lavoratrice ricorrente in riferimento al periodo (15.04.2011/09.07.2013), in virtù dei provvedimenti giurisdizionali e per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, in caso di accertata prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo CP_ (15.04.2011/09.07.2013) e/o nel caso in cui si dichiari che l' avrebbe dovuto essere litisconsorte necessario nei citati procedimenti giurisdizionali, si chiede la condanna della società resistente per il medesimo periodo (15.04.2011/09.07.2013) e secondo le modalità lavorative indicate e documentate in narrativa, alla costituzione di una rendita vitalizia in favore della ricorrente ai sensi di legge ed in particolare ex art 13 legge 12/08/1962, n. 1338; Accertare e dichiarare che a causa del mancato versamento dei contributi (15.04.2011/09.07.2013) la ricorrente dal 01.08.2022 sta ricevendo un danno patrimoniale pari a € 42,26 mensili e conseguentemente condannare la società resistente al pagamento di € 42,26 mensili, così come dedotto in narrativa;
o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda C.T.U; Inoltre, si chiede la condanna della società resistente al risarcimento danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, con la corresponsione di €
736,60 mensili dal 01.08.2022 data di cessazione del rapporto di lavoro fin quando non sarà stata reintegrata e/o fin quando la società resistente non avrà versato i contributi o costituito la rendita vitalizia, così come argomentato in narrativa. Accertare e dichiarare il diritto al pagamento di €
2.500,81 a titolo di ratei TFR maturati nel periodo in cui la ricorrente è stata illegittimamente estromessa dal rapporto di lavoro (15.04.2011/09.07.2013); e conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento di € 2.500,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda
C.T.U. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
La società datrice di lavoro, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita tempestivamente, contestando il fondamento della domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, la resistente ha contro dedotto che, al di là delle manchevolezze da addebitarsi al comportamento negligente ed omissivo della ricorrente stessa, di fronte a qualsiasi atto di prontezza nell'adempimento dei propri obblighi contributivi si è dovuta scontrare con il perdurante diniego dell'Ente previdenziale opposto ad ogni tentativo di regolarizzazione della posizione individuale della CP_ lavoratrice, ritenendo l' che vi ostasse la maturazione nella fattispecie della prescrizione.
Preliminarmente la società ha domandato, comunque, la sua estromissione dal giudizio, ritenendosi carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda di regolarizzazione spiegata in ricorso.
Ha concluso, quindi, chiedendo “- estromettere comunque per carenza di legittimazione passiva la dalla domanda di regolarizzazione spiegata in ricorso;
- rigettare il ricorso Controparte_1
per le causali di cui in narrativa per avvenuta regolarizzazione spontanea della Catania CP_1
e quindi per la liquidazione della pensione ex art. 2116 c.c. in applicazione del principio
[...]
dell'automatismo delle prestazioni;
- accertare e dichiarare la prescrizione totale o parziale delle pretese, domande e diritti di controparte per i motivi eccepiti in memoria;
- rigettare ogni richiesta di risarcimento del danno perché infondata e, comunque, a monte nulla per generica e difetto di allegazione, perchè inesistente il danno pensionistico con ogni riflesso sugli ulteriori danni richiesti. - rigettare la domanda inerente il TFR per il periodo 2011-2013 perchè infondata per come precisato in narrativa;
- rigettare ogni ulteriore domanda proposta ex adverso;
- in subordine rideterminare le somme dovute a qualsiasi titolo e ridurre le cifre riconosciute per qualsivoglia causale per quanto complessivamente eccepito in memoria.”. CP_ Ha resistito in giudizio l eccependo l'intervenuta prescrizione medio tempore dell'obbligo da parte sua di ricevere il versamento contributivo in questione ed evidenziando che, in ogni caso, la
Società resistente, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non ha mai provveduto al pagamento della contribuzione in contestazione e ha comunque inviato a tal fine flussi Uniemens di regolarizzazione assolutamente insufficienti ed incompleti rispetto a quanto statuito dalla sentenza che ha disposto la reintegra della lavoratrice odierna ricorrente;
l'Ente previdenziale ha eccepito, in ogni caso, l'inopponibilità di quest'ultima pronuncia, stante la sua mancata partecipazione al giudizio definito dalla stessa, nel quale doveva ritenersi litisconsorte necessario.
Ha concluso, quindi, chiedendo di “dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta CP_ nei confronti dell' e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata della ricorrente di condanna della società resistente alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962, CP_ condannare la società al versamento in favore dell' della relativa riserva matematica, da calcolarsi ex lege. Spese, competenze ed onorari come per legge.”.
La causa è stata istruita documentalmente e, sostituita l'udienza del 21.1.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va disattesa la domanda di estromissione dal giudizio avanzata dalla società resistente, che ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva spiegata in ricorso.
Con l'ordinanza n. 11730 del 2.5.2024, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre
l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario CP_ integrare il contraddittorio nei confronti dell' ”.
Ciò trova il fondamento nell'assunto secondo cui il lavoratore, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali, è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla posizione contributiva ovvero del diritto all'integrità della posizione contributiva a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso.
Parimenti, deve ritenersi legittimato processualmente anche L'Ente previdenziale, in quanto soggetto destinatario dei contributi omessi, relativamente ai quali, come si esporrà infra, non risulta maturata alcuna prescrizione.
Nel merito, alla luce delle prove documentali acquisite e di quanto ulteriormente emerso nel corso del presente giudizio, deve ritenersi che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione. CP_ Va dato atto, innazitutto, che l' ha proceduto all'accreditamento contributivo come richiesto in via principale dalla ricorrente per gli oneri dovuti dal datore di lavoro sulle Controparte_1
retribuzioni maturate dalla data del licenziamento dichiarato illegittimo (15.4.2011) a quella del reintegro della lavoratrice (9.7.2013).
In particolare, l' previdenziale ha eseguito il corretto aggiornamento dell'estratto conto CP_2
contributivo della ricorrente, con abbinamento d'ufficio dei versamenti effettuati medio tempore da sulla posizione contributiva della lavoratrice. Controparte_1
Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza del 21.0.2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento dei contributi reletivamente al periodo 15.4.2011-9.7.2013, oltre che con riguardo alla domanda subordinata di costituzione di rendita vitalizia in relazione all'omissione contributiva in parola.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. Cass. 1625/2020,
Cass. 19568/2017). Pertando, risultando essere stata soddisfatta in parte qua la richiesta della ricorrente tesa al versamento in suo favore dei contributi prima di allora omesso, va pronunciata la relativa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice e ad ottenere una pronuncia giudiziale al riguardo.
Tale pronuncia, comunque, non esime il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale, spese che si porranno a carico della società resistente per la fondatezza della pretesa della ricorrente siccome riconosciuto dalle pronunce definitive allegate al ricorso ed il soddisfacimento dello stesso solo dopo la proposizione del presente giudizio.
Passando all'esame delle ulteriori domande svolte dalla ricorrente, e, in particolare, della richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa del tardivo versamento dei contributi previdenziali da parte della società resistente, e della richiesta di condanna di quest'ultima al pagamento di parte del TFR asseritamente maturato per il periodo 15.4.2011-
9.7.2013 all'epoca della cessazione del rapporto non contabilizzato, rispetto al quale la società resistente non ha fornito alcuna quietanza di pagamento, affermando piuttosto di non esservi tenuta se non in misura inferiore, va esposto quanto segue.
Quanto alle richieste risarcitorie, a prescindere dal fatto che già la declaratoria di definitiva cessazione della materia del contendere riguardante la domanda di pagamento dei contributi relativi al periodo in contestazione coinvolga qualsiasi pretesa di risarcimento ad essa collegata, presupposto imprescindibile per l'accoglimento delle stesse è quello che esige che il diritto dell'Ente previdenziale al pagamento dei contributi si sia ormai inesorabilmente prescritto.
Nella fattispecie si ritene che non si sia verificato il requisito indispensabile in questione, tant'è che l' ha potuto accogliere la domanda di accredito contributivo formulata in via Controparte_3
principale dalla ricorrente per gli oneri dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento dichiarato illegittimo a quella del reintegro della lavoratrice.
Invero, la prescrizione quinquennale del credito contributivo per il periodo successivo al recesso comincia a decorrere solo una volta emesso l'ordine di reintegrazione (perché solo a partire da allora il diritto può essere fatto valere dall'ente previdenziale) e si converte in prescrizione decennale, ex art.2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento (Cass. Sez. L, 10.3.2021 n. 6722).
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che il termine di prescrizione (inizialmente quinquennale) dei contributi relativi al periodo tra il licenziamento e la reintegra ha iniziato a decorrere solo dal 13.6.2013 (data di pubblicazione dell'ordine di reintegra). Il suddetto termine è divenuto decennale a partire dal passaggio in giudicato dell'ordine di reintegrazione (pacificamente il 22.6.2017), di talchè alla data della domanda giudiziale (22 dicembre 2023) il credito contributivo dell' nei confronti della società datrice non era ancora prescritto. Controparte_3
Pertanto, la specifica richiesta risarcitaria avanzata dall'attrice va senza dubbio disattesa.
Il superiore rilievo è sufficiente a giustificare il rigetto dell'azione risarcitoria avanzata nel presente giudizio in relazione al danno pensionistico derivato dall'omessa contribuzione sulla maggiore retribuzione. Peraltro la ricorrente non ha documentato di avere specificamente chiesto alla parte datoriale la costituzione della rendita vitalizia, sì da evitare il patimento del dedotto danno.
Inoltre, il documentato rigetto dell'impugnativa del licenziamento intimato alla ricorrente nel 2022 per il raggiungimento dell'età pensionabile ha fatto venire meno anche i criteri di calcolo adottati in ricorso per la quantificazione del pur vantato risarcimento del danno non patrimoniale, comunque rimasto carente di prova.
D'altra parte, la ricorrente non subirebbe alcun danno a seguito del riconoscimento tardivo dei contributi dovuti per il periodo in considerazione, posto che potrà sempre richiedere all'Ente previdenziale la c.d. ricostituzione dell'assegno pensionistico, che le consentirà di includere tali accrediti nel calcolo originario, con diritto al pagamento degli arretrati.
Quanto, invece, alla domanda di condanna della società convenuta al pagamento della parte di TFR maturato, ma non corrisposto, per il periodo 15.4.2011 - 9.7.2033, la stessa va accolta.
Al riguardo, come rilevato dalla ricorrente, la società resistente, nel contestare il fondamento della domanda in considerazione, ed ammettendo comunque implicitamente di essere rimasta debitrice dell'emolumento azionato anche se in ragione semplicemente delle 8 mensilità di risarcimento del danno cui era stata contestualmente condannata, ha dimostrato di avere confuso le due diverse statuizioni della sentenza del Tribunale di Catania sezione lavoro n. 1687/2013 del 13.6.2013, che da una parte ha condannato la società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 8 mensilità, ma dall'altra ha ordinato il reintegro della lavoratrice sul posto di lavoro - con ogni conseguente effetto - anche implicito, ivi compresa la maturazione delle retribuzioni differite per l'intero periodo in cui la lavoratrice è stata illegittimamente estromessa in quanto il licenziamento doveva considerarsi tamquam non esset.
Era il periodo di illegittima estromissione dal lavoro (rectius la retribuzione che in quel frangente avrebbe dovuto percepire mensilmente la ricorrente) la base di calcolo che si sarebbe dovuta correttamente prendere in considerazione per la quantificazione dell'ammanco preteso e che la società resistente, ancorché sostenendo di esservi tenuta solamente per la misura inferiore anzidetta, ha confermato di non avere mai erogato, non avendo del resto fornito nel giudizio alcuna quietanza del suo eventuale pagamento.
Nel contesto così delineato, la assoluta assenza di prova del fatto estintivo dell'obbligazione datoriale in considerazione, unitamente all'accertamento del periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate (15.04.2011 - 9.07.2013), porta a ritenere sussistente il diritto di credito della lavoratrice al predetto titolo.
Sulla quantificazione delle somme corrispondenti, le modalità di conteggio elaborate dalla ricorrente appaiono redatte sulla base di corretti parametri legali e contabili e, per di più, le stesse modalità di calcolo non sono state neppure fatte oggetto di specifiche contestazioni dalla controparte datoriale.
Quest'ultima, infatti, costituendosi, non ha contestato specificamente i conteggi formulati dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che persino la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice adito (cfr.Cass.civ.sez.lav. n.9285/2003).
Sul punto vale ancora osservare che nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire quanto più rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che, anche nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi formulati dalla parte ricorrente alle pagg.
9-10 dell'atto introduttivo del presente giudizio, essi vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della pretesa siccome avanzata in ricorso con riferimento alla voce ivi specificamente richiesta.
Pertanto, una volta accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare quanto spettante a parte ricorrente per ratei TFR non corrisposti, in relazione ai crediti retributivi reclamati, il giudice può pronunciarsi non soltanto sull'an, ma anche sul quantum debeatur, non dimostrandosi allo scopo necessari particolari accertamenti di natura tecnico contabile ulteriori rispetto a quanto sia possibile effettuare sulla base degli atti di causa.
In particolare, alla stregua di quanto dedotto e prodotto dalla stessa, ed in mancanza della necessaria prova del pagamento dell'importo corrispondente da parte della società datrice, va riconosciuto alla ricorrente, a titolo di TFR residuo, l'importo indicato in ricorso nella misura di € 2.500,81, non specificatamente contestata dalla società resistente.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra indicati e con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento, in parte anche virtuale, delle domande formulate, vanno poste a carico della società resistente, come liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese vanno invece compensate per quanto riguarda i rapporti con l' , legittimato Controparte_3
processualmente in quanto soggetto destinatario dei contributi omessi, stante l'insussistenza di un diritto, nel caso di specie, della lavoratrice ad ottenere una pronuncia di condanna direttamente nei confronti dell'Ente previdenziale all'accredito di contribuzione omessa non prescritta da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 9.1.2024, n. 701).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento alla domanda di accredito contributivo formulata in via principale dalla ricorrente per gli oneri dovuti dalla datrice di lavoro
Catania sulle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento dichiarato Controparte_1
illegittimo a quella del reintegro della lavoratrice;
nel resto, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente a pagare a Parte_1
la complessiva somma di € 2.500,81 spettante a titolo di integrazione del TFR già corrisposto,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, con distrazione al suo difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., delle spese processuali, che, si liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
CP_ compensa le spese processuali nei rapporti con l'
Catania, 29.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi