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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III sez Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8005/2022 promossa da:
p.iva. con l'avv. Dal Poz Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Opponente
Contro
Rag. titolare della ditta individuale Immobiliare Fiorentina p.iva Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Toschi Vespasiani
Opposto
N.R.G. 3878/2011
Innanzi al giudice Dott. Mario Ferreri, oggi 20 febbraio 2025 ore 9.00
Viste le note autorizzate depositate dalle parti su udienza ex art 281 sexies cpc
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la propone opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2125/2022 emesso dal Tribunale di Firenze con il quale le è ingiunto il pagamento a di euro 16.000,00 oltre IVA e spese di procedura a favore del Rag. quale titolare Controparte_1
della Immobiliare Fiorentina a titolo di provvigioni maturate sull'affitto di ramo di azienda stipulato in data 28 febbraio 2022 dinanzi al Notaio di Pistoia repertorio n. 4.071/2.754 Controparte_2
Assume parte opponente l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria da parte dell'opposto e conclude “IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti necessari all'emissione del D.I. 2125/2022 e, per l'effetto, dichiararne la nullità; in via subordinata Rigettare
l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al D.I. opposto in carenza dei presupposti per il suo riconoscimento, per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO In accoglimento dell'opposizione promossa e per tutte le motivazioni esposte, revocare il D.I. n.
2125/2022 del Tribunale di Firenze e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1
. NEL MERITO IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi in cui l'adito Controparte_1
Giudicante dovesse considerare accertata la conclusione di un contratto di mediazione tra il Sig.
e la previa revoca del D.I. Opposto dichiarare la CP_1 Parte_1 Parte_1
tenuta al pagamento in favore del Sig. al pagamento della sola somma che risultasse di CP_1
giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese forfettarie e accessori di Legge.” Si costituisce il Rag. quale titolare della Immobiliare Fiorentina che contesta Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, conclude per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di procedura
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183 cpc, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, assunte le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale di parte opponente, precisate le conclusioni la causa
è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 20 febbraio 2025.
Nel merito l'opposizione trova parziale accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un giudizio ordinario in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria mentre l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.
Nella fattispecie in esame, parte opponente formulava contestazioni prevalentemente sull an e nello specifico sull'effettivo ruolo di mediatore del rag. nella stipula dell'atto di affitto Controparte_1
di azienda perfezionatosi in data 28 febbraio 2022 con atto del Notaio di Pistoia. CP_2
All'esito dell'attività istruttoria è emerso, come confermato dalla stessa parte opponente nei propri atti difensivi, che la nella persona del sig. , nella conclusione Parte_1 Per_1
dell'operazione per cui è causa ( affitto di ramo di azienda) è stata assistita dal Dott. Persona_2
il quale a sua volta ha provveduto a contattare l'Immobiliare Fiorentina per avere maggiori informazioni sul negozio individuato in Por Santa Maria 49/r; in tal senso è pacifico in giurisprudenza che il mediatore ha diritto alla provvigione per il semplice fatto di avere messo in relazione le parti contrattuali (anche senza essere incaricato da nessuna di esse).
Nel caso in esame parte opposta ha diritto alla provvigione, avendo portato un contributo, seppur limitato, alla formazione dell'accordo da cui nasce è nato l'affare e si deve perciò̀ poter rilevare il
“nesso causale” tra la sua azione e l'affare concluso avendo comunque concorso con altri fattori causali ( attività del ) alla conclusione dell'affare (ex multis Cass. sent. n. 2814/2014); Per_2
Per ritenere la sussistenza del nesso causale potrebbe anche bastare che il mediatore abbia mostrato all'acquirente l'immobile, pure se l'affare sia stato concluso in modo diretto tra le parti attraverso fasi e vicende successive alla messa in relazione (cfr. Cass. sent. n. 9884/2008) e quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza e all'insaputa del mediatore ma le parti si siano comunque avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta (cfr. Cass. sent. n. 981719679); Tuttavia posto che non può essere riconosciuta una duplicazione delle provvigioni, il diritto alla ripartizione del compenso tra più mediatori sorge, ex art. 1758 c.c., quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, oppure autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività̀ espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in maniera tale da potersi affermare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare medesimo, sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Nel caso in esame è in re ipsa, documentalmente provato, che l'attività prestata dall'opposto trova il suo rapporto di concausalità nell'attività svolta dal dott. trattandosi di attività da cui l'uno ha Per_2
tratto beneficio nell'attività̀ svolta dall'altro. In ogni caso la valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità, in quanto accertamento di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
Dovendo provvedere alla valutazione e alla quantificazione del diritto alla provvigione in capo all'opposto in applicazione di quanto disposto dall'art 1755 c.c. necessita procedere ad quantificazione secondo equità e quindi ad una necessaria riduzione dell'importo ingiunto tenuto conto che l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.” (Cass. SS. UU. sent. n.
2657/1974), nel caso in esame l'opera prestata dal Rag. è limitata al contatto con Controparte_1
il Dott. tra l'altro collocata in un più ampio rapporto di collaborazione reciproca oltre l'affare Per_2
per cui è causa.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
1) in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 2125/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze.
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 6000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 15.45.
FIRENZE, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III sez Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8005/2022 promossa da:
p.iva. con l'avv. Dal Poz Giovanni Parte_1 P.IVA_1
Opponente
Contro
Rag. titolare della ditta individuale Immobiliare Fiorentina p.iva Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Francesco Toschi Vespasiani
Opposto
N.R.G. 3878/2011
Innanzi al giudice Dott. Mario Ferreri, oggi 20 febbraio 2025 ore 9.00
Viste le note autorizzate depositate dalle parti su udienza ex art 281 sexies cpc
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la propone opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2125/2022 emesso dal Tribunale di Firenze con il quale le è ingiunto il pagamento a di euro 16.000,00 oltre IVA e spese di procedura a favore del Rag. quale titolare Controparte_1
della Immobiliare Fiorentina a titolo di provvigioni maturate sull'affitto di ramo di azienda stipulato in data 28 febbraio 2022 dinanzi al Notaio di Pistoia repertorio n. 4.071/2.754 Controparte_2
Assume parte opponente l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria da parte dell'opposto e conclude “IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti necessari all'emissione del D.I. 2125/2022 e, per l'effetto, dichiararne la nullità; in via subordinata Rigettare
l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al D.I. opposto in carenza dei presupposti per il suo riconoscimento, per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO In accoglimento dell'opposizione promossa e per tutte le motivazioni esposte, revocare il D.I. n.
2125/2022 del Tribunale di Firenze e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Sig. Parte_1
. NEL MERITO IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi in cui l'adito Controparte_1
Giudicante dovesse considerare accertata la conclusione di un contratto di mediazione tra il Sig.
e la previa revoca del D.I. Opposto dichiarare la CP_1 Parte_1 Parte_1
tenuta al pagamento in favore del Sig. al pagamento della sola somma che risultasse di CP_1
giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese forfettarie e accessori di Legge.” Si costituisce il Rag. quale titolare della Immobiliare Fiorentina che contesta Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, conclude per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di procedura
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183 cpc, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, assunte le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale di parte opponente, precisate le conclusioni la causa
è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 20 febbraio 2025.
Nel merito l'opposizione trova parziale accoglimento.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un giudizio ordinario in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria mentre l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto.
Nella fattispecie in esame, parte opponente formulava contestazioni prevalentemente sull an e nello specifico sull'effettivo ruolo di mediatore del rag. nella stipula dell'atto di affitto Controparte_1
di azienda perfezionatosi in data 28 febbraio 2022 con atto del Notaio di Pistoia. CP_2
All'esito dell'attività istruttoria è emerso, come confermato dalla stessa parte opponente nei propri atti difensivi, che la nella persona del sig. , nella conclusione Parte_1 Per_1
dell'operazione per cui è causa ( affitto di ramo di azienda) è stata assistita dal Dott. Persona_2
il quale a sua volta ha provveduto a contattare l'Immobiliare Fiorentina per avere maggiori informazioni sul negozio individuato in Por Santa Maria 49/r; in tal senso è pacifico in giurisprudenza che il mediatore ha diritto alla provvigione per il semplice fatto di avere messo in relazione le parti contrattuali (anche senza essere incaricato da nessuna di esse).
Nel caso in esame parte opposta ha diritto alla provvigione, avendo portato un contributo, seppur limitato, alla formazione dell'accordo da cui nasce è nato l'affare e si deve perciò̀ poter rilevare il
“nesso causale” tra la sua azione e l'affare concluso avendo comunque concorso con altri fattori causali ( attività del ) alla conclusione dell'affare (ex multis Cass. sent. n. 2814/2014); Per_2
Per ritenere la sussistenza del nesso causale potrebbe anche bastare che il mediatore abbia mostrato all'acquirente l'immobile, pure se l'affare sia stato concluso in modo diretto tra le parti attraverso fasi e vicende successive alla messa in relazione (cfr. Cass. sent. n. 9884/2008) e quando il contratto sia stato stipulato nell'assenza e all'insaputa del mediatore ma le parti si siano comunque avvalse dell'opera da questi precedentemente svolta (cfr. Cass. sent. n. 981719679); Tuttavia posto che non può essere riconosciuta una duplicazione delle provvigioni, il diritto alla ripartizione del compenso tra più mediatori sorge, ex art. 1758 c.c., quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, oppure autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività̀ espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in maniera tale da potersi affermare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare medesimo, sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Nel caso in esame è in re ipsa, documentalmente provato, che l'attività prestata dall'opposto trova il suo rapporto di concausalità nell'attività svolta dal dott. trattandosi di attività da cui l'uno ha Per_2
tratto beneficio nell'attività̀ svolta dall'altro. In ogni caso la valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità, in quanto accertamento di fatto, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito.
Dovendo provvedere alla valutazione e alla quantificazione del diritto alla provvigione in capo all'opposto in applicazione di quanto disposto dall'art 1755 c.c. necessita procedere ad quantificazione secondo equità e quindi ad una necessaria riduzione dell'importo ingiunto tenuto conto che l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.” (Cass. SS. UU. sent. n.
2657/1974), nel caso in esame l'opera prestata dal Rag. è limitata al contatto con Controparte_1
il Dott. tra l'altro collocata in un più ampio rapporto di collaborazione reciproca oltre l'affare Per_2
per cui è causa.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
1) in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 2125/2022 emesso dal
Tribunale di Firenze.
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 6000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3) compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 15.45.
FIRENZE, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri