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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2331/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18886/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019911919 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2331/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Campania impugnando la cartella di pagamento n. 10020250019911919/000 (Euro 390,77 - tassa auto 2020) assumendo la omessa notifica di qualsiasi atto prodromico, la conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale e la nullità della cartella per difetti vari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi nei termini contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania costituitasi nei termini, contesta le asserzioni del ricorrente e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici alla cartella opposta nel 2023, nel termine utile per l'interruzione della prescrizione. Non risultando opposti detti atti hanno determinato la definitività della debenza richiesta, poi, nel successive triennio, per cui andrebbe dichiarata l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia preliminare alla valutazione del giudizio è la individuazione della competenza, rilevabile d'Ufficio.
La opposizione è avverso un atto emesso dalla Agenzia di Salerno, nei confronti di residente in [...]di Salerno, pertanto appare evidente che la competenza del giudizio sia della Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso che la parte dovrà riproporre, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Salerno; condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18886/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019911919 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2331/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Campania impugnando la cartella di pagamento n. 10020250019911919/000 (Euro 390,77 - tassa auto 2020) assumendo la omessa notifica di qualsiasi atto prodromico, la conseguente intervenuta prescrizione del credito erariale e la nullità della cartella per difetti vari.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi nei termini contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania costituitasi nei termini, contesta le asserzioni del ricorrente e deposita documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici alla cartella opposta nel 2023, nel termine utile per l'interruzione della prescrizione. Non risultando opposti detti atti hanno determinato la definitività della debenza richiesta, poi, nel successive triennio, per cui andrebbe dichiarata l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia preliminare alla valutazione del giudizio è la individuazione della competenza, rilevabile d'Ufficio.
La opposizione è avverso un atto emesso dalla Agenzia di Salerno, nei confronti di residente in [...]di Salerno, pertanto appare evidente che la competenza del giudizio sia della Corte di Giustizia di Tributaria di primo Grado di Salerno, innanzi alla quale il ricorso dovrà essere riproposto. Da tanto deriva la condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso che la parte dovrà riproporre, entro sessanta giorni, innanzi alla competente Corte di
Salerno; condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 200,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.