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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 798/2022 (riun. R.G. n. 817/2022) promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1
Davoli del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Conclusioni delle parti
All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto scritto depositato il 3 febbraio 2025 e parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione datata 11 novembre 2022.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 marzo 2022 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio con il 10 giugno 1995 e che dalla loro unione erano nate Controparte_1
(rispettivamente, il 29 novembre 2003 e il 21 giugno 2009) le figlie e . Per_1 Per_2
Deduceva che il rapporto matrimoniale era divenuto nel tempo litigioso e si era aggravato a causa del contegno disinteressato ai doveri familiari serbato dallo stesso , mosso da una Controparte_1 dedizione assorbente per il suo lavoro e financo refrattario a rapporti intimi di coppia.
Valorizzava, in particolare, che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale il 12 dicembre 2021 e aveva da allora ridotto drasticamente gli accrediti monetari sul conto corrente cointestato, con la conseguenza di privare moglie e figlie delle sostanze necessarie per far fronte alle spese della quotidianità (e, tra queste, della quota parte di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà della casa familiare).
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e sul tenore di vita goduto in costanza di convivenza, la stessa ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con la sua Per_2 preferenziale collocazione materna e congrue visite paterne, assegnarsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale (fermo restando l'obbligo di controparte di pagare la sua quota di restituzione del mutuo, di rimborsare le spese indispensabili per la gestione della casa e delle utenze e di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00) e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nonché di versare un assegno pari ad Euro 800,00 al mese ai sensi dell'art. 156 c.c.
Depositando atto scritto il 12 maggio 2022 replicava sostanzialmente le Controparte_1 allegazioni e le deduzioni difensive già articolate nel ricorso per separazione dei coniugi depositato il 4 marzo 2022 (con iscrizione a ruolo del relativo procedimento al n. 817/2022 R.G.).
Assumeva, in particolare, che la crisi matrimoniale era stata causata dalla moglie la quale, dall'ottobre 2021 almeno, aveva allacciato una relazione extraconiugale con tale Persona_3 con il quale era stata colta ripetutamente, anche in luoghi pubblici, a scambiarsi effusioni amorose;
ciò che lo aveva effettivamente indotto, dopo avere preannunciato la propria determinazione mediante una lettera alla moglie, a lasciare la casa comune il 9 dicembre 2021.
Fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari e sui tempi di permanenza delle figlie presso sé medesimo, formulava, a propria volta, domanda di separazione dalla moglie, con addebito a carico di quest'ultima, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minorenne
, la sua preferenziale collocazione materna, con frequentazioni paterne ordinarie a fine Per_2 settimana alternati e per un ulteriore giorno infrasettimanale, e quantificarsi a proprio carico l'obbligo di contribuzione monetaria della prole nella misura mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 817/2022 R.G., all'udienza presidenziale celebrata il 23 maggio 2022 entrambi i coniugi manifestavano personalmente volontà di non conciliarsi.
Con seguente ordinanza depositata il giorno 1 luglio 2022 era disposto l'affidamento della minorenne ad entrambi i genitori, con la sua collocazione materna e visite paterne Per_2 scansionate sostanzialmente nei termini invocati dallo stesso convenuto, ed era posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna di esse), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e dei costi di restituzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare, senza alcun diritto di di beneficiare dell'assegno Parte_1 ex art. 156 c.c.
Con la memoria depositata il 29 luglio 2022 la ricorrente integrava le allegazioni e deduzioni del ricorso introduttivo.
Assumeva, in particolare, che la crisi coniugale aveva avuto luogo addirittura nel corso dell'anno 2011, allorquando il marito aveva allacciato (senza farne cessazione in seguito) una relazione extraconiugale con tale . Persona_4
Negava, a propria volta, di avere avuto rapporti infedeli.
Insisteva, pertanto nelle domande già proposte in ricorso, chiedendo, a propria volta, addebitarsi la separazione al marito (con reiezione dell'altrui domanda speculare) e, quanto al mantenimento della prole, confermarsi in via subordinata le determinazioni di cui alla suddetta ordinanza presidenziale.
Chiedeva inoltre, in via incidentale, accertare e dichiarare la simulazione del contratto di locazione intercorso tra e i di lui cugini in relazione all'immobile sito in Felino (PR), via Roma Controparte_1
n. 5.
Mediante comparsa di costituzione depositata il giorno 11 novembre 2022 il convenuto ribadiva a propria volta le proprie domande e difese, opponendosi, segnatamente, alla domanda di addebito (oltre che a quella di accertamento della simulazione negoziale) formulata da controparte, negando di avere mai intrattenuto relazioni extraconiugali, escludendo disinteresse per la moglie durante la vita familiare e sostenendo una continuità delle relazioni intime fino alla scoperta del tradimento subito.
Per altro verso, non si opponeva all'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale per i figli, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in materia di contributi alle spese per la gestione e per le utenze della casa coniugale e invocava una pari ripartizione dell'obbligo di restituzione rateale del mutuo fondiario (in subordine, da porsi a proprio carico in misura non superiore al 70%).
In data 1 febbraio 2023 era pubblicata sentenza (n. 132/2023) non definitiva dichiarativa della separazione dei coniugi.
Il processo era quindi istruito oralmente con l'escussione dei testimoni , Tes_1 Tes_2
, , , e .
[...] Persona_3 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
Erano altresì acquisite indagini di polizia tributaria sulle risorse economiche di . Controparte_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo vanno dichiarate inammissibili, per difetto di connessione qualificata, ex art. 40 comma 3 c.p.c., con la domanda principale di separazione, le domande formulate da parte ricorrente aventi ad oggetto – per quanto non riguarda le contribuzioni economiche ex artt. 337 ter comma 4 e 156 c.c. – la restituzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il rimborso delle spese di gestione della casa e per le relative utenze, nonché l'invocato obbligo per il resistente di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00.
Quanto al merito, poi, occorre rimarcare che l'intervenuta sentenza non definitiva di separazione giudiziale dei coniugi (n. 132/2023) pronunciata in data 1 febbraio 2023 limita il presente scrutinio alle diverse domande formulate dalle parti.
E' tuttavia dirimente rilevare, ai fini d'interesse, che, successivamente alla suddetta pronuncia parziale di separazione, è stato instaurato ed è in via di celebrazione tra le stesse parti il giudizio divorzile iscritto al n. 107/2024 R.G.
Nell'ambito di tale secondo procedimento, per vero, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti in data 12 luglio 2024.
Tanto premesso, ne discende che le questioni relative all'affidamento della figlia minorenne , Per_2 alla sua collocazione, alla modulazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, all'assegnazione della casa coniugale e anche alle domande patrimoniali (con riferimento a queste ultime, con la precisazione che si andrà ad esporre) non sono più suscettibili di decisione in questa sede, essendo stati nel frattempo emanati i suddetti provvedimenti provvisori che hanno rinnovato le determinazioni proprio su tali punti.
E' del resto conforme al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr., da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 3852 del 15 febbraio 2021) la considerazione per cui è logicamente e giuridicamente incompatibile la coesistenza di due diverse discipline, astrattamente rapportabili ad altrettanti provvedimenti giurisdizionali, regolatrici dei rapporti tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale;
ne consegue che i provvedimenti temporanei e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento di divorzio debbono costituire, dalla data della loro emissione, l'unica fonte di disciplina di tali rapporti, con conseguente caducazione delle precedenti statuizioni adottate nei processi di separazione.
Ne deriva ulteriormente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in tali ultimi processi, salva la necessaria verifica, da effettuare caso per caso, della sopravvivenza di alcune questioni rispetto alle quali non si è consumato l'interesse delle parti alla decisione.
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia può dirsi sussistente in relazione alle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, nonché con riguardo alla determinazione della misura della contribuzione al mantenimento della prole e alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi dal momento della introduzione del presente giudizio (3 marzo 2022) sino al momento dell'adozione della prima ordinanza in sede di divorzio (12 luglio 2024) la quale, appunto, ha disposto una regolamentazione della materia per il tempo a seguire e risolutiva rispetto alla prospettiva di giudizio del presente processo di separazione.
Procedendosi quindi alla valutazione nel merito del delimitato thema decidendum, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Grava, per vero, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in termini, da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 16691 del 5 agosto 2020).
Tanto premesso, si osserva che chiede addebitarsi la separazione al coniuge Parte_1 deducendo che la crisi del rapporto matrimoniale, costantemente connotato da litigiosità e da atteggiamenti arroganti del marito, si sarebbe sviluppata a far tempo dall'anno 2011 (l'anno successivo all'acquisto in comproprietà della casa familiare), con la relazione infedele intrapresa da con tale , si sarebbe manifestata poi in protratti comportamenti Controparte_1 Persona_4 disinteressati del marito, concentrato soltanto sul suo lavoro e anche refrattario a rapporti intimi per lungo tempo, e sarebbe culminata, infine, con l'uscita da casa dell'uomo il 9 dicembre 2021.
Tralasciando per ora il momento della cessazione della coabitazione, i fatti allegati dalla ricorrente a supporto della sua domanda, puntualmente contestati da controparte, non hanno trovato riscontro probatorio.
Con riguardo alle prove orali, la teste ha confermato le suddette circostanze Testimone_3 sintomatiche della crisi soltanto per averle apprese de relato actoris (capitoli 1, 7, 12) o, comunque, non per averne avuta conoscenza diretta (capitolo 6). Ella ha peraltro dato conto, in termini conformi alle allegazioni della stessa ricorrente, che i coniugi erano soliti fare numerose vacanze e viaggi (innumerevoli quelli citati dal 2017 al 2021), oltre ad uscite costose in rinomati ristoranti.
Altrettanto vale per la testimonianza di la quale ha reso dichiarazioni sulle circostanze Testimone_4 di cui ai capitoli 1, 6, 7 e 10 soltanto per averne avuto contezza dai racconti di . Parte_1
E, a fronte di una vita comune (cfr., al riguardo, anche la deposizione del vicino di casa Tes_5
espressiva di evidenti e reiterati momenti di condivisione e di svago, non sono proprio in
[...] grado di dimostrare l'esistenza di una ineluttabile crisi coniugale i messaggi di estemporanea incomprensione scambiati nel tempo tra le parti, così come documentati da parte ricorrente addirittura rispetto all'anno 2015 (cfr. e-mail inoltrata da a il 7 Parte_1 Controparte_1 luglio 2015) e alla Pasqua del 2020 (cfr. doc. 42).
Quanto alla definitiva uscita da casa di il 9 dicembre 2021, ancora, è documentale Controparte_1 che essa era stata preceduta da un messaggio formale (del 6 dicembre 2021, riportante in allegato prova dell'incarico conferito al difensore di fiducia) ed era stata giustificata dall'odierno convenuto alla luce della relazione sentimentale intrapresa dalla moglie con un altro uomo, con la conseguente impossibilità di protrarre oltre il legame di convivenza.
aveva replicato a tale messaggio senza negare esplicitamente l'esistenza della Parte_1 relazione extraconiugale (anzi), quanto, piuttosto, attribuendo la responsabilità della fine del rapporto allo stesso , adattatosi a dare corso alla vita matrimoniale per vent'anni Controparte_1 senza provare amore nei confronti della moglie.
E tuttavia, come dianzi rilevato, non v'è prova che le indubbie mancanze affettive vissute dai coniugi nel corso del tempo si fossero mai tradotte in una crisi risolutiva del loro rapporto fino a quel dicembre 2021.
Tale crisi, invero, ha avuto luogo a causa del legame sentimentale extraconiugale intrapreso da a far tempo, quanto meno, dalla fine dell'estate del 2021. Parte_1
Di tale legame era venuto evidentemente al corrente prima della missiva inoltrata Controparte_1 alla moglie in quel 6 dicembre 2021.
Né può pensarsi che il motivo del suo allontanamento da casa potesse essere stato pretestuoso, specie tenuto conto delle prove fotografiche ritraenti la famiglia unita nel corso dell'agosto 2021 e dei messaggi di benevolente vicinanza alla moglie (peraltro, non senza dubbi e perplessità sui silenzi da costei serbati) in occasione della di lei vacanza in montagna dell'ottobre 2021 (cfr. doc. 51 e 52 di parte resistente).
E dei sospetti nutriti da sulla fedeltà del coniuge proprio nell'autunno 2021 ha riferito il CP_1 teste . Tes_1
In ogni caso, a riprova dell'effettività della ragione addotta dall'odierno convenuto a fondamento della crisi matrimoniale vale la deposizione di il quale, sentito il 17 gennaio 2024, Persona_3 non ha mancato di confermare di essere tuttora il compagno di , di avere Parte_1 alloggiato con lei per ore, presso una struttura residenziale, in tre occasioni del febbraio 2022, di avere pranzato e cenato pubblicamente insieme alla donna in due frangenti dello stesso febbraio 2022 e di essersi lasciando andare con lei, in questi casi, in effusioni amorose (documentate a livello fotografico).
Sempre nel febbraio 2022, egli era stato immortalato nell'atto di fare la spesa con l'odierna ricorrente e aveva raggiunto l'abitazione di via Casalunga n. 11 in diverse circostanze.
E' pur vero che il teste ha negato di avere iniziato la relazione con nel corso Parte_1 dell'ottobre 2021, riferendo tale dato al 28 gennaio 2022 (ossia dopo l'uscita da casa di CP_1
).
[...]
Nondimeno, egli non ha potuto negare di essere stato in barca con la donna (e con altre persone;
cfr., al riguardo, dichiarazioni della teste già il 13 e 14 agosto 2021. Tes_3
Il che, evidentemente, riporta la genesi del rapporto sentimentale – non vi erano infatti altri motivi per i quali i due avrebbero dovuto trascorrere il loro tempo assieme – all'estate 2021 e avvalora la continuità dei loro scambi fino ai conclamati esiti amorosi attestati nella relazione investigativa del febbraio 2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, può dunque dirsi adeguatamente comprovata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) da parte di e la Parte_1 correlazione causale tra una siffatta violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata a , mentre vanno Parte_1 rigettate le domande proposte dalla stessa ricorrente intese all'altrui addebito, nonché, ex lege, alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Con riferimento alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento delle figlie e Per_1
, va rimarcato che l'ordinanza presidenziale - tenuto conto delle rispettive risorse Per_2 economiche dei genitori, delle esigenze della prole e dei tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore - aveva posto a carico di un obbligo di corresponsione monetaria Controparte_1 pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia) al mese, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e alla restituzione, sempre nella misura del 70%, dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Tale provvedimento è stato confermato sul punto, in sede di reclamo, dalla Corte di Appello di Bologna, sebbene, con lo stesso provvedimento del 14 luglio 2023, sia stata valorizzata una sproporzione tra le risorse delle parti anche più consistente rispetto a quella stimata dal giudice di prime cure.
In primo luogo, sono stati ponderati i redditi netti medi dell'ultimo triennio, pari ad Euro 5.876,00 mensili per e ad Euro 2.416,00 mensili per . Controparte_1 Parte_1
E' stato poi apprezzato che (soggetto a costi locatizi pari ad Euro 1.350,00 al mese dal CP_1 gennaio 2023) era comproprietario insieme alla sorella di un terreno agricolo, di un garage posto a Parma, nonché degli immobili della società Cieffe, coincidenti nell'appartamento in cui abitavano i genitori, in un piccolo fabbricato e in due garages posti nel Comune di Felino (beni immobili rispetto ai quali non v'è stata allegazione in ordine all'impossibilità di ricavarne redditi o di farne godimento diretto da parte dell'odierno convenuto).
Per altro verso, è stato evidenziato che, a differenza di , era Parte_1 Controparte_1 titolare di risparmi in depositi e titoli per euro 304.000,00 circa.
Tanto compendiato, non si ravvisano in atti sopravvenienze tanto significative (quanto meno, con riferimento al periodo d'interesse in questa sede decisoria, ossia fino al 12 luglio 2024) per potersi modificare le determinazioni così assunte nel corso del procedimento.
Le indagini di polizia tributaria compiute nei confronti di hanno infatti dato Controparte_1 conferma del suo livello reddituale dichiarato e delle sue disponibilità patrimoniali in termini di beni immobili e mobili (così come della partecipazione societaria nella suddetta Cieffe società semplice). La sua partecipazione in Virtute s.r.l., d'altra parte, presenta portata del tutto recessiva alla luce dei valori risultanti nei bilanci depositati, trattandosi peraltro di società che dispone di beni immobili soltanto in esecuzione di leasing immobiliare, uno dei quali locato allo stesso
[...] riferibile in parte qua al medesimo interessato. Controparte_2
Le spese processuali seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori compresi tra i minimi e i medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P. Q. M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibili le domande formulate da parte ricorrente aventi ad oggetto la restituzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il rimborso delle spese di gestione della casa e per le relative utenze, nonché l'invocato obbligo per il resistente di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00;
2) dato atto dell'intervenuta separazione tra le parti, pronunciata con sentenza non definitiva n. 132/2023 in data 1 febbraio 2023, dispone che, fino alla data di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio (12 luglio 2024), le questioni relative all'affidamento della figlia minorenne , alla sua collocazione, alla regolamentazione dei tempi di permanenza Per_2 presso ciascun genitore e alla assegnazione della casa coniugale restino regolamentate alla stregua dei provvedimenti tempo per tempo emessi in questo processo e, per il periodo successivo alla predetta ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere;
3) addebita la separazione a;
Parte_1
4) rigetta le domande proposte da parte ricorrente intese all'altrui addebito della separazione e alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) pone a carico di , dalla presentazione del ricorso introduttivo (3 marzo 2022) e Controparte_1 fino ai provvedimenti temporanei in sede divorzile (12 luglio 2024), l'obbligo di corrispondere a un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie e in Parte_1 Per_1 Per_2 misura pari ad Euro 800,00 mensili (Euro 400,00 per ogni figlia), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo la disciplina già indicata nei provvedimenti presidenziali e alla restituzione, nella misura del 70%, dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate complessivamente in Euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Parma il giorno 11 giugno 2025
Il Presidente est. Simone Medioli Devoto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 798/2022 (riun. R.G. n. 817/2022) promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1
Davoli del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
Conclusioni delle parti
All'udienza del 4 febbraio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi all'atto scritto depositato il 3 febbraio 2025 e parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione datata 11 novembre 2022.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 marzo 2022 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio con il 10 giugno 1995 e che dalla loro unione erano nate Controparte_1
(rispettivamente, il 29 novembre 2003 e il 21 giugno 2009) le figlie e . Per_1 Per_2
Deduceva che il rapporto matrimoniale era divenuto nel tempo litigioso e si era aggravato a causa del contegno disinteressato ai doveri familiari serbato dallo stesso , mosso da una Controparte_1 dedizione assorbente per il suo lavoro e financo refrattario a rapporti intimi di coppia.
Valorizzava, in particolare, che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale il 12 dicembre 2021 e aveva da allora ridotto drasticamente gli accrediti monetari sul conto corrente cointestato, con la conseguenza di privare moglie e figlie delle sostanze necessarie per far fronte alle spese della quotidianità (e, tra queste, della quota parte di restituzione del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà della casa familiare).
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche e sul tenore di vita goduto in costanza di convivenza, la stessa ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne , con la sua Per_2 preferenziale collocazione materna e congrue visite paterne, assegnarsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale (fermo restando l'obbligo di controparte di pagare la sua quota di restituzione del mutuo, di rimborsare le spese indispensabili per la gestione della casa e delle utenze e di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00) e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la Controparte_1 corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nonché di versare un assegno pari ad Euro 800,00 al mese ai sensi dell'art. 156 c.c.
Depositando atto scritto il 12 maggio 2022 replicava sostanzialmente le Controparte_1 allegazioni e le deduzioni difensive già articolate nel ricorso per separazione dei coniugi depositato il 4 marzo 2022 (con iscrizione a ruolo del relativo procedimento al n. 817/2022 R.G.).
Assumeva, in particolare, che la crisi matrimoniale era stata causata dalla moglie la quale, dall'ottobre 2021 almeno, aveva allacciato una relazione extraconiugale con tale Persona_3 con il quale era stata colta ripetutamente, anche in luoghi pubblici, a scambiarsi effusioni amorose;
ciò che lo aveva effettivamente indotto, dopo avere preannunciato la propria determinazione mediante una lettera alla moglie, a lasciare la casa comune il 9 dicembre 2021.
Fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari e sui tempi di permanenza delle figlie presso sé medesimo, formulava, a propria volta, domanda di separazione dalla moglie, con addebito a carico di quest'ultima, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minorenne
, la sua preferenziale collocazione materna, con frequentazioni paterne ordinarie a fine Per_2 settimana alternati e per un ulteriore giorno infrasettimanale, e quantificarsi a proprio carico l'obbligo di contribuzione monetaria della prole nella misura mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ogni figlia), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 817/2022 R.G., all'udienza presidenziale celebrata il 23 maggio 2022 entrambi i coniugi manifestavano personalmente volontà di non conciliarsi.
Con seguente ordinanza depositata il giorno 1 luglio 2022 era disposto l'affidamento della minorenne ad entrambi i genitori, con la sua collocazione materna e visite paterne Per_2 scansionate sostanzialmente nei termini invocati dallo stesso convenuto, ed era posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna di esse), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e dei costi di restituzione del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare, senza alcun diritto di di beneficiare dell'assegno Parte_1 ex art. 156 c.c.
Con la memoria depositata il 29 luglio 2022 la ricorrente integrava le allegazioni e deduzioni del ricorso introduttivo.
Assumeva, in particolare, che la crisi coniugale aveva avuto luogo addirittura nel corso dell'anno 2011, allorquando il marito aveva allacciato (senza farne cessazione in seguito) una relazione extraconiugale con tale . Persona_4
Negava, a propria volta, di avere avuto rapporti infedeli.
Insisteva, pertanto nelle domande già proposte in ricorso, chiedendo, a propria volta, addebitarsi la separazione al marito (con reiezione dell'altrui domanda speculare) e, quanto al mantenimento della prole, confermarsi in via subordinata le determinazioni di cui alla suddetta ordinanza presidenziale.
Chiedeva inoltre, in via incidentale, accertare e dichiarare la simulazione del contratto di locazione intercorso tra e i di lui cugini in relazione all'immobile sito in Felino (PR), via Roma Controparte_1
n. 5.
Mediante comparsa di costituzione depositata il giorno 11 novembre 2022 il convenuto ribadiva a propria volta le proprie domande e difese, opponendosi, segnatamente, alla domanda di addebito (oltre che a quella di accertamento della simulazione negoziale) formulata da controparte, negando di avere mai intrattenuto relazioni extraconiugali, escludendo disinteresse per la moglie durante la vita familiare e sostenendo una continuità delle relazioni intime fino alla scoperta del tradimento subito.
Per altro verso, non si opponeva all'integrale percezione, da parte della ricorrente, dell'assegno unico universale per i figli, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in materia di contributi alle spese per la gestione e per le utenze della casa coniugale e invocava una pari ripartizione dell'obbligo di restituzione rateale del mutuo fondiario (in subordine, da porsi a proprio carico in misura non superiore al 70%).
In data 1 febbraio 2023 era pubblicata sentenza (n. 132/2023) non definitiva dichiarativa della separazione dei coniugi.
Il processo era quindi istruito oralmente con l'escussione dei testimoni , Tes_1 Tes_2
, , , e .
[...] Persona_3 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
Erano altresì acquisite indagini di polizia tributaria sulle risorse economiche di . Controparte_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo vanno dichiarate inammissibili, per difetto di connessione qualificata, ex art. 40 comma 3 c.p.c., con la domanda principale di separazione, le domande formulate da parte ricorrente aventi ad oggetto – per quanto non riguarda le contribuzioni economiche ex artt. 337 ter comma 4 e 156 c.c. – la restituzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il rimborso delle spese di gestione della casa e per le relative utenze, nonché l'invocato obbligo per il resistente di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00.
Quanto al merito, poi, occorre rimarcare che l'intervenuta sentenza non definitiva di separazione giudiziale dei coniugi (n. 132/2023) pronunciata in data 1 febbraio 2023 limita il presente scrutinio alle diverse domande formulate dalle parti.
E' tuttavia dirimente rilevare, ai fini d'interesse, che, successivamente alla suddetta pronuncia parziale di separazione, è stato instaurato ed è in via di celebrazione tra le stesse parti il giudizio divorzile iscritto al n. 107/2024 R.G.
Nell'ambito di tale secondo procedimento, per vero, sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti in data 12 luglio 2024.
Tanto premesso, ne discende che le questioni relative all'affidamento della figlia minorenne , Per_2 alla sua collocazione, alla modulazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, all'assegnazione della casa coniugale e anche alle domande patrimoniali (con riferimento a queste ultime, con la precisazione che si andrà ad esporre) non sono più suscettibili di decisione in questa sede, essendo stati nel frattempo emanati i suddetti provvedimenti provvisori che hanno rinnovato le determinazioni proprio su tali punti.
E' del resto conforme al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr., da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 3852 del 15 febbraio 2021) la considerazione per cui è logicamente e giuridicamente incompatibile la coesistenza di due diverse discipline, astrattamente rapportabili ad altrettanti provvedimenti giurisdizionali, regolatrici dei rapporti tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale;
ne consegue che i provvedimenti temporanei e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento di divorzio debbono costituire, dalla data della loro emissione, l'unica fonte di disciplina di tali rapporti, con conseguente caducazione delle precedenti statuizioni adottate nei processi di separazione.
Ne deriva ulteriormente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in tali ultimi processi, salva la necessaria verifica, da effettuare caso per caso, della sopravvivenza di alcune questioni rispetto alle quali non si è consumato l'interesse delle parti alla decisione.
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia può dirsi sussistente in relazione alle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, nonché con riguardo alla determinazione della misura della contribuzione al mantenimento della prole e alla disciplina dei rapporti economici tra i coniugi dal momento della introduzione del presente giudizio (3 marzo 2022) sino al momento dell'adozione della prima ordinanza in sede di divorzio (12 luglio 2024) la quale, appunto, ha disposto una regolamentazione della materia per il tempo a seguire e risolutiva rispetto alla prospettiva di giudizio del presente processo di separazione.
Procedendosi quindi alla valutazione nel merito del delimitato thema decidendum, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Grava, per vero, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (in termini, da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 16691 del 5 agosto 2020).
Tanto premesso, si osserva che chiede addebitarsi la separazione al coniuge Parte_1 deducendo che la crisi del rapporto matrimoniale, costantemente connotato da litigiosità e da atteggiamenti arroganti del marito, si sarebbe sviluppata a far tempo dall'anno 2011 (l'anno successivo all'acquisto in comproprietà della casa familiare), con la relazione infedele intrapresa da con tale , si sarebbe manifestata poi in protratti comportamenti Controparte_1 Persona_4 disinteressati del marito, concentrato soltanto sul suo lavoro e anche refrattario a rapporti intimi per lungo tempo, e sarebbe culminata, infine, con l'uscita da casa dell'uomo il 9 dicembre 2021.
Tralasciando per ora il momento della cessazione della coabitazione, i fatti allegati dalla ricorrente a supporto della sua domanda, puntualmente contestati da controparte, non hanno trovato riscontro probatorio.
Con riguardo alle prove orali, la teste ha confermato le suddette circostanze Testimone_3 sintomatiche della crisi soltanto per averle apprese de relato actoris (capitoli 1, 7, 12) o, comunque, non per averne avuta conoscenza diretta (capitolo 6). Ella ha peraltro dato conto, in termini conformi alle allegazioni della stessa ricorrente, che i coniugi erano soliti fare numerose vacanze e viaggi (innumerevoli quelli citati dal 2017 al 2021), oltre ad uscite costose in rinomati ristoranti.
Altrettanto vale per la testimonianza di la quale ha reso dichiarazioni sulle circostanze Testimone_4 di cui ai capitoli 1, 6, 7 e 10 soltanto per averne avuto contezza dai racconti di . Parte_1
E, a fronte di una vita comune (cfr., al riguardo, anche la deposizione del vicino di casa Tes_5
espressiva di evidenti e reiterati momenti di condivisione e di svago, non sono proprio in
[...] grado di dimostrare l'esistenza di una ineluttabile crisi coniugale i messaggi di estemporanea incomprensione scambiati nel tempo tra le parti, così come documentati da parte ricorrente addirittura rispetto all'anno 2015 (cfr. e-mail inoltrata da a il 7 Parte_1 Controparte_1 luglio 2015) e alla Pasqua del 2020 (cfr. doc. 42).
Quanto alla definitiva uscita da casa di il 9 dicembre 2021, ancora, è documentale Controparte_1 che essa era stata preceduta da un messaggio formale (del 6 dicembre 2021, riportante in allegato prova dell'incarico conferito al difensore di fiducia) ed era stata giustificata dall'odierno convenuto alla luce della relazione sentimentale intrapresa dalla moglie con un altro uomo, con la conseguente impossibilità di protrarre oltre il legame di convivenza.
aveva replicato a tale messaggio senza negare esplicitamente l'esistenza della Parte_1 relazione extraconiugale (anzi), quanto, piuttosto, attribuendo la responsabilità della fine del rapporto allo stesso , adattatosi a dare corso alla vita matrimoniale per vent'anni Controparte_1 senza provare amore nei confronti della moglie.
E tuttavia, come dianzi rilevato, non v'è prova che le indubbie mancanze affettive vissute dai coniugi nel corso del tempo si fossero mai tradotte in una crisi risolutiva del loro rapporto fino a quel dicembre 2021.
Tale crisi, invero, ha avuto luogo a causa del legame sentimentale extraconiugale intrapreso da a far tempo, quanto meno, dalla fine dell'estate del 2021. Parte_1
Di tale legame era venuto evidentemente al corrente prima della missiva inoltrata Controparte_1 alla moglie in quel 6 dicembre 2021.
Né può pensarsi che il motivo del suo allontanamento da casa potesse essere stato pretestuoso, specie tenuto conto delle prove fotografiche ritraenti la famiglia unita nel corso dell'agosto 2021 e dei messaggi di benevolente vicinanza alla moglie (peraltro, non senza dubbi e perplessità sui silenzi da costei serbati) in occasione della di lei vacanza in montagna dell'ottobre 2021 (cfr. doc. 51 e 52 di parte resistente).
E dei sospetti nutriti da sulla fedeltà del coniuge proprio nell'autunno 2021 ha riferito il CP_1 teste . Tes_1
In ogni caso, a riprova dell'effettività della ragione addotta dall'odierno convenuto a fondamento della crisi matrimoniale vale la deposizione di il quale, sentito il 17 gennaio 2024, Persona_3 non ha mancato di confermare di essere tuttora il compagno di , di avere Parte_1 alloggiato con lei per ore, presso una struttura residenziale, in tre occasioni del febbraio 2022, di avere pranzato e cenato pubblicamente insieme alla donna in due frangenti dello stesso febbraio 2022 e di essersi lasciando andare con lei, in questi casi, in effusioni amorose (documentate a livello fotografico).
Sempre nel febbraio 2022, egli era stato immortalato nell'atto di fare la spesa con l'odierna ricorrente e aveva raggiunto l'abitazione di via Casalunga n. 11 in diverse circostanze.
E' pur vero che il teste ha negato di avere iniziato la relazione con nel corso Parte_1 dell'ottobre 2021, riferendo tale dato al 28 gennaio 2022 (ossia dopo l'uscita da casa di CP_1
).
[...]
Nondimeno, egli non ha potuto negare di essere stato in barca con la donna (e con altre persone;
cfr., al riguardo, dichiarazioni della teste già il 13 e 14 agosto 2021. Tes_3
Il che, evidentemente, riporta la genesi del rapporto sentimentale – non vi erano infatti altri motivi per i quali i due avrebbero dovuto trascorrere il loro tempo assieme – all'estate 2021 e avvalora la continuità dei loro scambi fino ai conclamati esiti amorosi attestati nella relazione investigativa del febbraio 2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, può dunque dirsi adeguatamente comprovata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) da parte di e la Parte_1 correlazione causale tra una siffatta violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata a , mentre vanno Parte_1 rigettate le domande proposte dalla stessa ricorrente intese all'altrui addebito, nonché, ex lege, alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Con riferimento alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento delle figlie e Per_1
, va rimarcato che l'ordinanza presidenziale - tenuto conto delle rispettive risorse Per_2 economiche dei genitori, delle esigenze della prole e dei tempi di permanenza con l'uno e con l'altro genitore - aveva posto a carico di un obbligo di corresponsione monetaria Controparte_1 pari ad Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia) al mese, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie e alla restituzione, sempre nella misura del 70%, dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Tale provvedimento è stato confermato sul punto, in sede di reclamo, dalla Corte di Appello di Bologna, sebbene, con lo stesso provvedimento del 14 luglio 2023, sia stata valorizzata una sproporzione tra le risorse delle parti anche più consistente rispetto a quella stimata dal giudice di prime cure.
In primo luogo, sono stati ponderati i redditi netti medi dell'ultimo triennio, pari ad Euro 5.876,00 mensili per e ad Euro 2.416,00 mensili per . Controparte_1 Parte_1
E' stato poi apprezzato che (soggetto a costi locatizi pari ad Euro 1.350,00 al mese dal CP_1 gennaio 2023) era comproprietario insieme alla sorella di un terreno agricolo, di un garage posto a Parma, nonché degli immobili della società Cieffe, coincidenti nell'appartamento in cui abitavano i genitori, in un piccolo fabbricato e in due garages posti nel Comune di Felino (beni immobili rispetto ai quali non v'è stata allegazione in ordine all'impossibilità di ricavarne redditi o di farne godimento diretto da parte dell'odierno convenuto).
Per altro verso, è stato evidenziato che, a differenza di , era Parte_1 Controparte_1 titolare di risparmi in depositi e titoli per euro 304.000,00 circa.
Tanto compendiato, non si ravvisano in atti sopravvenienze tanto significative (quanto meno, con riferimento al periodo d'interesse in questa sede decisoria, ossia fino al 12 luglio 2024) per potersi modificare le determinazioni così assunte nel corso del procedimento.
Le indagini di polizia tributaria compiute nei confronti di hanno infatti dato Controparte_1 conferma del suo livello reddituale dichiarato e delle sue disponibilità patrimoniali in termini di beni immobili e mobili (così come della partecipazione societaria nella suddetta Cieffe società semplice). La sua partecipazione in Virtute s.r.l., d'altra parte, presenta portata del tutto recessiva alla luce dei valori risultanti nei bilanci depositati, trattandosi peraltro di società che dispone di beni immobili soltanto in esecuzione di leasing immobiliare, uno dei quali locato allo stesso
[...] riferibile in parte qua al medesimo interessato. Controparte_2
Le spese processuali seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori compresi tra i minimi e i medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P. Q. M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibili le domande formulate da parte ricorrente aventi ad oggetto la restituzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, il rimborso delle spese di gestione della casa e per le relative utenze, nonché l'invocato obbligo per il resistente di accreditare sul conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 1.800,00;
2) dato atto dell'intervenuta separazione tra le parti, pronunciata con sentenza non definitiva n. 132/2023 in data 1 febbraio 2023, dispone che, fino alla data di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio (12 luglio 2024), le questioni relative all'affidamento della figlia minorenne , alla sua collocazione, alla regolamentazione dei tempi di permanenza Per_2 presso ciascun genitore e alla assegnazione della casa coniugale restino regolamentate alla stregua dei provvedimenti tempo per tempo emessi in questo processo e, per il periodo successivo alla predetta ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere;
3) addebita la separazione a;
Parte_1
4) rigetta le domande proposte da parte ricorrente intese all'altrui addebito della separazione e alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) pone a carico di , dalla presentazione del ricorso introduttivo (3 marzo 2022) e Controparte_1 fino ai provvedimenti temporanei in sede divorzile (12 luglio 2024), l'obbligo di corrispondere a un contributo per il mantenimento ordinario delle figlie e in Parte_1 Per_1 Per_2 misura pari ad Euro 800,00 mensili (Euro 400,00 per ogni figlia), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo la disciplina già indicata nei provvedimenti presidenziali e alla restituzione, nella misura del 70%, dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate complessivamente in Euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Parma il giorno 11 giugno 2025
Il Presidente est. Simone Medioli Devoto