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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1134/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1468/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 190990000173001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/10/2021 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. TYL190990000173001 notificato in data 1/4/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di
€ 6.308,75 a titolo di imposta su successioni e donazioni per l'anno 2021 in conseguenza di dichiarazione di successione integrativa n. TYL/19/0990/000173/001.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1468/22 del 22/6/2022 mediante la quale si riteneva correttamente determinata l'imposta, a nulla rilevando, a tal fine, l'epoca in cui l'esistenza del bene era stata accertata.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso (regime applicabile, non valutabilità del cespite oggetto di accertamento giudiziale successivo, determinazione del valore)
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza della liquidazione.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La questione attiene alla successione di Nominativo_2 apertasi nel 1996, ed al cespite costituito da un terreno (individuato alla Da._Cat._1) la cui proprietà a favore della dante causa, e quindi l'appartenenza all'asse ereditario, era stata accertata con sentenza del 2015, conseguendo una dichiarazione integrativa nella quale era stato dalle dichiaranti riportato il valore dell'immobile, oggi contestato.
Tanto posto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 l. 346/90, «il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3».
Consegue che correttamente l'Amministrazione, ai fini della determinazione e riliquidazione dell'imposta ha tenuto conto del terreno in questione, atteso che lo stesso, sebbene la proprietà sia stata accertata con sentenza definitiva del 2015, in conseguenza della sentenza, si apparteneva all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Nella specie, però, benchè l'apertura della successione sia intervenuta, ovviamente, nel 1996 (con la morte del de cuius), deve ritenerci che il regime fiscale applicabile vada individuato nel momento in cui si è verificato l'evento successivo che ha dato luogo all'obbligo di dichiarazione successoria integrativa, atteso che detta dichiarazione non è intervenuta ad emendare un errore o una emissione relativa all'asse ereditario alla data della morte del de cuius, bensì ad integrare la dichiarazione successoria originaria con un bene sopravvenuto.
Consegue che il regime successorio applicabile al nuovo cespite ereditario, sopravvenuto in conseguenza della sentenza del 2015, va individuato nella normativa al tempo vigente;
normativa che, nella specie, prevedeva un regime di esenzione in caso di successione in linea retta.
L'appello, pertanto, va accolto. Avuto riguardo alla questione non incontroversa, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1134/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1468/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 190990000173001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/10/2021 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. TYL190990000173001 notificato in data 1/4/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di
€ 6.308,75 a titolo di imposta su successioni e donazioni per l'anno 2021 in conseguenza di dichiarazione di successione integrativa n. TYL/19/0990/000173/001.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1468/22 del 22/6/2022 mediante la quale si riteneva correttamente determinata l'imposta, a nulla rilevando, a tal fine, l'epoca in cui l'esistenza del bene era stata accertata.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 quale erede di Nominativo_1 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso (regime applicabile, non valutabilità del cespite oggetto di accertamento giudiziale successivo, determinazione del valore)
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo la correttezza della liquidazione.
L'appellante depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La questione attiene alla successione di Nominativo_2 apertasi nel 1996, ed al cespite costituito da un terreno (individuato alla Da._Cat._1) la cui proprietà a favore della dante causa, e quindi l'appartenenza all'asse ereditario, era stata accertata con sentenza del 2015, conseguendo una dichiarazione integrativa nella quale era stato dalle dichiaranti riportato il valore dell'immobile, oggi contestato.
Tanto posto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 l. 346/90, «il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3».
Consegue che correttamente l'Amministrazione, ai fini della determinazione e riliquidazione dell'imposta ha tenuto conto del terreno in questione, atteso che lo stesso, sebbene la proprietà sia stata accertata con sentenza definitiva del 2015, in conseguenza della sentenza, si apparteneva all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Nella specie, però, benchè l'apertura della successione sia intervenuta, ovviamente, nel 1996 (con la morte del de cuius), deve ritenerci che il regime fiscale applicabile vada individuato nel momento in cui si è verificato l'evento successivo che ha dato luogo all'obbligo di dichiarazione successoria integrativa, atteso che detta dichiarazione non è intervenuta ad emendare un errore o una emissione relativa all'asse ereditario alla data della morte del de cuius, bensì ad integrare la dichiarazione successoria originaria con un bene sopravvenuto.
Consegue che il regime successorio applicabile al nuovo cespite ereditario, sopravvenuto in conseguenza della sentenza del 2015, va individuato nella normativa al tempo vigente;
normativa che, nella specie, prevedeva un regime di esenzione in caso di successione in linea retta.
L'appello, pertanto, va accolto. Avuto riguardo alla questione non incontroversa, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.