Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n.9273/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
IN QUALITÀ DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ Parte_1
GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORENNE -con Parte_2
l'assistenza e difesa dell'avv. MARZOCCA RUGGIERO -c.f.
; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 25/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 06/12/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza in capo alla
1
CTU nella precedente fase di ATP, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso della precedente fase di ATP, ha affermato la sussistenza, in capo alla figlia minorenne della parte ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza differita dalla data della visita peritale del 30/09/2024 (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU da pag.3 a pag.5 della sua relazione scritta).
2 In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«Esame obiettivo. Condizioni generali di nutrizione e sanguificazione discrete, facies ipomimica, cute idratata di colorito roseo, assenza di linfoadenopatie superficiali palpabili nelle comune sedi.
Peso kg 89, altezza cm 168, BMI = 31,5 (obesa), decubito indifferente, masse muscolari tonico, discretamente trofiche.
Apparato respiratorio: respiro eupnoico, suono chiaro polmonare alla percussione - F.R 16/ min SpO2 in aria ambiente 99%, polmoni ben espansi ed espandibili, m.v. normotrasmesso.
Apparato Circolatorio: assenza di bozze precordiali, Fc 108/min.
Toni cardiaci ritmici, validi, pause libere da rumori patologici.
Apparato digerente Addome piano, meteorico, non dolente alla palpazione superficiale e profonda, non difesa addominale, fegato e milza all'arcata costale. Lieve aumento dell'adipe viscerale e della parete di tipo ginoide. Alvo pervio e regolare, controllo degli sfinteri a 3,5 anni Apparato uro-genitale: segno di Giordano negativo, enuresi notturna fino a 6 anni. Menarca a 11 anni.
Apparato osteoarticolare: stazione eretta tenuta correttamente, deambulazione normale, buona stabilità del tronco, discreta estensione delle ginocchia. Valgismo delle ginocchia. Cambi posturali difficoltosi.
Apparato neuro-psichiatrico: Sguardo sfuggente, lieve scadimento dello stato di coscienza, scarso orientamento T/S, linguaggio povero, ridotta la socializzazione, viene bullizzata ed isolata dai pari. Deficiente apprendimento in matematica. Si mostra timida, insicura con scarsa autostima.
Debole autonomia personale, deficitaria quella sociale. Lasegue dx. e sin negativi. Romberg negativo, prova della coordinazione motoria indice –naso alterata. Scarso equilibrio con un piede.
Impaccio motorio.
Apparato Uditivo: apparentemente nella norma Apparato Visivo: pupille isocoriche, isocicliche, normoreagenti alla luce, porta lenti correttive.
3 La documentazione sanitaria in atti. Di tutta la documentazione medica presente in atti e successivamente esibita in sede di visita, si è presa attenta visione, riservando di richiamare, a stralcio, in sede valutativa, le parti più significative.
17/10/2023 ASL BT U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Diagnosi clinica: disabilità intellettiva di grado moderato
Conseguenze funzionali: deficitario l'apprendimento e delle capacità di adattamento.
Area dell'autonomia: carenti le autonomie personali: a tavola utilizza cucchiaio e forchetta, necessità di aiuto per l'uso del coltello. Necessita di aiuto fisico per l'abbigliamento per l'igiene personale. Parziale la percezione del pericolo. Con aiuto e supervisione collabora semplici attività di cure del proprio ambiente di vita.
Apprendimenti scolastici: lettura rallentata con diversi errori di omissione e sostituzione di lettere difficoltà nella comprensione del testo. Fortemente carenti le capacità narrative. Scrittura solo in stampato maiuscolo, chiara ma con diversi errori di omissione sostituzione di punto difficoltà nel dettato di numeri già entro il centinaio punto non riesci ad eseguire autonomamente nemmeno addizione sottrazione.
Area motorio prassica: non segni lezionari maggiori. Impaccio motorio. Lateralità a sinistra
Area affettivo relazionale: buon adattamento al contesto, collaborativa alla valutazione.
Inibita poco loquace. Scarsa iniziativa socio relazionale lupo immaturità affettivo relazionale. Scarsa l'integrazione nel gruppo dei pari, manifesta vissuti di esclusione non riferiti comportamenti disadattivi. Facilmente influenzabile. Scarsa percezione del pericolo sociale.
Area cognitiva:
4 Alla WISC – IV indice di comprensione verbale 58, indice di ragionamento viso percettivo 58, indice di memoria di lavoro 64, velocità di elaborazione 62, QI 47. Deficit cognitivo di grado medio.
Area neuropsicologica.
Deficitarie le attività di attenzione sostenuta alla memoria di lavoro. Carente la memoria uditiva memoria di cifre, la capacità di manipolazione mentale e rappresentazione visuospaziale dello stimolo dato, deficitarie la memoria visiva a breve termine.
Deficitaria la velocità di elaborazione, la coordinazione visuo- motoria e la capacità di scansione visiva.
Area comunicazionale linguistica: linguaggio verbale strutturato in frasi molto semplici, povertà lessicale. Carenti le abilità narrative. Comprensioni per consegne semplici, necessità di semplificazione e supporto di esempi riferibili alla sua realtà.
Discussione diagnostica e Valutazione Medico – Legale
Conclusioni finali
La ragazza presenta un quadro di disabilità intellettiva di grado moderato documentata con un complesso stato clinico che coinvolge diverse aree dello sviluppo.
Il QI di 47 indica un deficit cognitivo significativo che limita significativamente le capacità della ragazza in tutti gli ambiti della vita.
La ricorrente dispone di scarsa autonomia personale e necessità di assistenza per attività quotidiane come mangiare, vestirsi e l'igiene personale.
Nell'ambito scolastico presenta a causa della compromissione delle funzioni cognitive (attenzione, memoria, ragionamento e velocità di elaborazione) problemi nella lettura, scrittura, calcolo e comprensione di testi.
Dispone di scarsa iniziativa sociale e problematiche nell'area affettivo-relazionale.
5 Presenta, inoltre, difficoltà nell'interagire con i pari e nel comprendere i pericoli sociali, rendendola particolarmente vulnerabile.
Considerata la complessità del quadro clinico emerso dalla documentazione e dall'esame del 30 settembre 2024, ritengo che i criteri diagnostici per il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3) siano pienamente soddisfatti. Non essendo possibile una valutazione retroattiva dello stato neuro-psichico precedente, il presente parere si basa esclusivamente sui dati clinici attuali, pertanto esprimo parere positivo dalla data della perizia del 30 sett.2024. Utile revisione clinica al 30 sett.
2026».
Assolutamente condivise da questo giudicante sono, inoltre, le repliche rassegnate dal CTU (di seguito riportate) rispetto alle osservazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente:
«Gent.mo Avv. Marzocca, comprendo la Sua perplessità riguardo al rifiuto della richiesta di riconoscimento retroattivo dello stato di handicap in stato di gravità della Sua assistita.
Tuttavia, il principio di certezza del diritto sancisce che lo stato di disabilità e della sua gravità si basa su una valutazione clinica effettuata in un determinato momento temporale.
Non è possibile effettuare una valutazione retroattiva dello stato neuro-psichico in modo oggettivo e preciso.
La certificazione di handicap è un atto medico-legale che ha lo scopo di fotografare una condizione esistente al momento della valutazione. Estenderla a un periodo precedente significherebbe snaturare la sua funzione e introdurre un elemento di incertezza nel sistema.
In particolare, nel caso di un adolescente, dove i cambiamenti sono rapidi e significativi, una valutazione retroattiva sarebbe non solo impossibile, ma anche fuorviante.
Per le ragioni sovraesposte confermo il mio giudizio circa la decorrenza dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3:
Decorrenza dalla visita peritale del 30/09/2024».
6 Quindi, si può affermare che il CTU ha già tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della figlia minorenne della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della visita peritale del 30/09/2024 è stato possibile riscontrare un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo a del requisito Parte_2 sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto CTU e specificata in dispositivo.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
7
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo a del Parte_2 requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza differita dal giorno 30/09/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
8