Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 157 del 2025, proposto da
AR AR, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Fiorino Ferraro, con domicilio reale e digitale in atti di causa;
contro
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della sede INPS di Potenza, in via Pretoria n. 263, e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- del prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) dell'8 ottobre 2024;
- per l'accertamento del diritto all'attribuzione dei sei scatti stipendiali ex art. 6‑bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della riliquidazione del TFS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026, il Consigliere avv. EN PP;
Uditi i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, con ricorso depositato il 19 maggio 2025 ha impugnato il prospetto INPS di liquidazione del TFS dell'8 ottobre 2024, lamentando la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6‑bis del d.l. n. 387/1987, avendo al momento della cessazione (18 settembre 2022) superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio eccependo: - il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la liquidazione sarebbe imputabile al datore di lavoro; – l'inapplicabilità del beneficio in caso di cessazione a domanda; - la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6‑bis, comma 2.
Il ricorrente, con memoria depositata ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ha contestato integralmente le eccezioni avversarie, richiamando la giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale amministrativo, favorevole al riconoscimento del beneficio.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 l'affare è transitato in decisione.
Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. In rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS non ha fondamento.
Come già affermato da consolidata giurisprudenza, richiamata anche dalla difesa del ricorrente, in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale gestore (già INPDAP, oggi INPS – Gestione Dipendenti Pubblici), nella qualità di ordinatore secondario di spesa, cui compete la liquidazione e il pagamento del TFS sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione datrice di lavoro. La circostanza, valorizzata dall'INPS, della predisposizione da parte dell'amministrazione di appartenenza del deducente di un progetto di liquidazione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 1032/1973, non elide la legittimazione passiva dell'Istituto, che è il soggetto tenuto, nei confronti del dipendente, al pagamento dell'indennità di buonuscita e alla sua eventuale riliquidazione.
5.2. Il Collegio, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiama quindi i precedenti conformi (decisioni: 18 dicembre 2023, n. 730; 25 gennaio 2024, n. 33; 5 giugno 2024, n. 292; 23 dicembre 2024, nn. 667 e 670; 13 marzo 2025, n. 179; 31 marzo 2025, nn. 218 e 219; 14 aprile 2025, n. 252; 30 maggio 2025, n. 346), nei quali sono stati già affrontati, e disattesi, gli argomenti difensivi reiterati dall'INPS.
5.2.1. L'istituto dei sei scatti stipendiali, originariamente previsto per determinate categorie di personale (art. 13 legge 10 dicembre 1973, n. 804; art. 32, comma 9-bis, legge 19 maggio 1986, n. 224; art. 1, comma 15-bis, d.l. 16 settembre 1987, n. 379, come sostituito dall'art. 11 legge 8 agosto 1990, n. 231), è stato organicamente disciplinato, per il personale delle forze di polizia, dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, che ha previsto l'attribuzione, «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita», di sei scatti, ciascuno del 2,50%, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali ivi indicati, al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso (comma 1), estendendo poi il beneficio «anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile» (comma 2).
5.2.2. Il codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 1911, comma 3, ha espressamente stabilito che, «con riguardo all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio», continua ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 «ai soli fini del trattamento di fine rapporto», confermando, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, la perdurante vigenza del regime delineato dalla norma del 1987 in materia di TFS. Come già evidenziato da questo Tribunale, il Codice non si è limitato a non innovare, ma ha sottolineato la permanenza, per tutte le forze di polizia, del meccanismo dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza.
5.2.3. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, invocato dall'INPS, disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio «in aggiunta alla base pensionabile» definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, con riferimento all'importo della pensione, distinguendo tra cessazione da qualsiasi causa, con esclusione del collocamento in congedo a domanda (comma 1), e cessazione a domanda previo pagamento della contribuzione residua (comma 2). Tale disposizione, tuttavia, si riferisce ai soli fini pensionistici e non incide sul regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, che, per il personale delle forze di polizia, continua ad essere regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come confermato dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Ne consegue che l'argomento difensivo dell'INPS, volto a negare, in radice, il diritto ai sei scatti ai fini del TFS in caso di cessazione a domanda, non può essere condiviso.
5.3. Quanto al termine del 30 giugno, previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nei precedenti richiamati, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., secondo cui esso non ha natura decadenziale.
Come precisato dal Consiglio di Stato (sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; sez. II, 20 marzo 2023, n. 2885) e dal C.G.A.R.S. (ord. 34/2022; sent. 9 marzo 2023, n. 208), la disposizione in esame, nel prevedere che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità», va letta in combinato disposto con il successivo comma 3, che stabilisce che «i provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda». Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, incidendo sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di quiescenza, ma non integra un termine di decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali.
Una diversa interpretazione, che ricollegasse al mancato rispetto del termine del 30 giugno la perdita definitiva del beneficio, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta la domanda nell'anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta negli anni successivi, pur in presenza delle medesime condizioni di età e di servizio, senza che ciò trovi un fondamento testuale chiaro ed univoco. Come sottolineato dal Consiglio di Stato, «anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti» (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
5.4. Le argomentazioni dell'INPS, incentrate sui principi di sostenibilità e prevedibilità della spesa previdenziale e sulla funzione degli istituti decadenziali, non sono idonee a sovvertire tale conclusione, atteso che il bilanciamento tra esigenze di finanza pubblica e tutela dell'affidamento dei singoli è già stato operato dal legislatore nella disciplina positiva e che un'interpretazione restrittiva, incidente in senso peggiorativo su diritti già maturati in presenza dei requisiti sostanziali, richiederebbe una base normativa chiara e non equivoca, qui mancante.
Quanto all'eccezione relativa agli artt. 81 e 97 della Costituzione, il Consiglio di Stato ha già disatteso la relativa questione di incostituzionalità della norma, affermando che l'interpretazione costituzionalmente orientata, pur legittima, non può essere utilizzata per attribuire ad una disposizione normativa di chiara formulazione letterale un contenuto opposto a quello risultante dal suo tenore espresso, neppure invocando esigenze di contenimento della spesa pubblica, quando la scelta legislativa non risulti manifestamente irragionevole (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2948/2023; sent. n. 10002/2023; sent. n. 10820/2023).
Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso, con accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, con correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita.
6.1. Le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
EN PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN PP | AN RI |
IL SEGRETARIO