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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/03/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2038/2019 R.G. vertente
T R A
- elettivamente domiciliata in Via Monte Parte_1
Cagno,3 Sede Della Provincia Dell'Aquila (Ufficio Legale) rappresentata Pt_1
e difesa dall' avv. NICOLA PIERFRANCO e dall'avv. FRANCESCA TEMPESTA
Opponente
E
quale procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Avezzano (AQ), via Garibaldi 71 presso e nello studio dell'avv. MARCO APPETITI dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. VINCENZO PALOMBA
opposta
OGGETTO: cessione del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 19/07/2019 l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310 di data 07/06/2019 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1503/2019 R.G. su conforme richiesta di - quale procuratore speciale di Controparte_1 CP_2
- con il quale le era stato ingiunto, in proprio favore, il pagamento Controparte_2
di € 24.052,74 per sorte capitale, oltre ad interessi nonché alle spese della procedura monitoria.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nell' udienza di precisazione delle conclusioni:
“ Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
1) dichiarare nullo e/o infondato il Decreto ingiuntivo n. 310/2019 opposto;
2) in subordine, compensare il credito azionato con l'importo di € 85.398,65 ovvero con quello maggiore o minore accertato in corso di causa;
3) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri previdenziali
(nella misura del 23,80%, essendo la difesa dell'Ente affidata ad avvocati dipendenti dello stesso)”.
In particolare l'opponente contestava la validità e l' efficacia dell' atto di cessione di credito tra e per mancata adesione della Parte_2 Controparte_2
Provincia che con nota prot. n. 25995 del 18/10/2018 aveva comunicato la propria opposizione alla suddetta cessione - ex art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e art. 70 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 - sia alla che a Controparte_2 [...]
sul quantum eccepiva, in via subordinata, un controcredito da essa Parte_2
Amministrazione vantato nei confronti di pari ad € 155.391,85. Parte_2
Si costituiva in giudizio la società - quale procuratore speciale Controparte_1
di - la quale deduceva la validità ed efficacia della Controparte_2
cessione di credito intervenuta tra (creditrice della Parte_2
Provinciale ) in favore Argomentava Org_1 Controparte_2
l'opposta che la cessione de qua era stata effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sn. 130/1999 (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”), per cui si era certamente perfezionata nei confronti della PROVINCIA con la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e con il successivo invio di apposita lettera informativa. Di conseguenza non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016
(c.d. Codice degli appalti), invocata da controparte, né quella prevista dal R.D.
2440/1923, che in caso di cessione di crediti vantanti nei confronti di una pubblica amministrazione, prevedono -rispettivamente- la necessità della manifestazione di un espresso rifiuto nel termine perentorio di 45 giorni, ovvero la manifestazione dell'espressa accettazione (senza limiti temporali).
In corso di causa, nella memoria ex art. 183 VI comma, 2 c.p.c, l'opposta dava dato atto che, successivamente all'introduzione del presente giudizio di opposizione e alla costituzione nello stesso di la cedente, , aveva Parte_3 Parte_2
provveduto a rimborsare/girocontare a l'importo di € 18.068,46 per cui CP_2
il credito di i era ridotto ed è pari a € 5.984,28, Parte_3
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
▪ Nel Merito:
• Accertare e dichiarare la in persona del Presidente pro Parte_4
tempore, che la in persona del Presidente pro tempore è ancora Parte_4
debitore dell'importo di € 5.984,28 oltre interessi di mora fino ad oggi maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto,
• Condannare la in persona del Presidente pro tempore al Parte_4
pagamento della somma di euro € 5.984,28 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata.
• Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in persona del Presidente pro tempore Parte_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concesso il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio con le sole produzioni documentali, precisate le conclusioni la causa, è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel caso che ci occupa a mezzo di scrittura privata autenticata, Parte_2
redatta in data 24/09/2018 dal Notaio Rep. 228716 - Racc. 73689 di Persona_1
data 24.09.2018 ha ceduto alla il credito di € 221.060,68 Controparte_2
relativo alle fatture emesse nei confronti del per la Parte_4 somministrazione di energia. In virtù di tale cessione, Controparte_2
allo stato, risultava creditrice nei confronti del della somma di € Parte_4
24.052,74.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), si applica il R.D. n. 2440 del 1923 artt. 69 e 70 con riferimento ai requisiti formali della cessione. Se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà
...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Mentre la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica ( cfr. Cass. n, 24758/2021; Cass. n. 18339 del 27/08/2014; Cass. n. 2209 del 01/02/2007).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, in un rapporto di durata come l'appalto e la somministrazione risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione,
l'espressa accettazione, da parte dell' Amministrazione interessata, della cessione in parola che nel caso in esame non è avvenuta.
Sul punto l' ha dato dimostrazione che con nota prot. n. Parte_5
25995 del 18/10/2018, allegata in atti, aveva comunicato la propria opposizione alla cessione ripassata tra e Inoltre, a Parte_2 Controparte_2
conferma della vigenza del contratto con la Provincia ha allegato in Parte_2
atti fatture rimesse dal fornitore.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore della Parte_5
) sia sotto il profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a
[...]
forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n.
18339).
In punto di diritto , alla luce delle suesposte ragioni poiché la cessione del credito, per cui è causa, non è efficace ed opponibile all' Parte_5
l'opposizione è risultata fondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 140 del 2012 tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente posta in essere.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310 di data
07/06/2019 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1503/2019 R.G.;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell' Parte_6
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.222,50 di cui €
[...]
145, 50 per spese ed € 5.077,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 01/03/2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2038/2019 R.G. vertente
T R A
- elettivamente domiciliata in Via Monte Parte_1
Cagno,3 Sede Della Provincia Dell'Aquila (Ufficio Legale) rappresentata Pt_1
e difesa dall' avv. NICOLA PIERFRANCO e dall'avv. FRANCESCA TEMPESTA
Opponente
E
quale procuratore speciale di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Avezzano (AQ), via Garibaldi 71 presso e nello studio dell'avv. MARCO APPETITI dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. VINCENZO PALOMBA
opposta
OGGETTO: cessione del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 19/07/2019 l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310 di data 07/06/2019 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1503/2019 R.G. su conforme richiesta di - quale procuratore speciale di Controparte_1 CP_2
- con il quale le era stato ingiunto, in proprio favore, il pagamento Controparte_2
di € 24.052,74 per sorte capitale, oltre ad interessi nonché alle spese della procedura monitoria.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e nell' udienza di precisazione delle conclusioni:
“ Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accogliere l'opposizione e per l'effetto:
1) dichiarare nullo e/o infondato il Decreto ingiuntivo n. 310/2019 opposto;
2) in subordine, compensare il credito azionato con l'importo di € 85.398,65 ovvero con quello maggiore o minore accertato in corso di causa;
3) condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri previdenziali
(nella misura del 23,80%, essendo la difesa dell'Ente affidata ad avvocati dipendenti dello stesso)”.
In particolare l'opponente contestava la validità e l' efficacia dell' atto di cessione di credito tra e per mancata adesione della Parte_2 Controparte_2
Provincia che con nota prot. n. 25995 del 18/10/2018 aveva comunicato la propria opposizione alla suddetta cessione - ex art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e art. 70 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 - sia alla che a Controparte_2 [...]
sul quantum eccepiva, in via subordinata, un controcredito da essa Parte_2
Amministrazione vantato nei confronti di pari ad € 155.391,85. Parte_2
Si costituiva in giudizio la società - quale procuratore speciale Controparte_1
di - la quale deduceva la validità ed efficacia della Controparte_2
cessione di credito intervenuta tra (creditrice della Parte_2
Provinciale ) in favore Argomentava Org_1 Controparte_2
l'opposta che la cessione de qua era stata effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sn. 130/1999 (c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”), per cui si era certamente perfezionata nei confronti della PROVINCIA con la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e con il successivo invio di apposita lettera informativa. Di conseguenza non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016
(c.d. Codice degli appalti), invocata da controparte, né quella prevista dal R.D.
2440/1923, che in caso di cessione di crediti vantanti nei confronti di una pubblica amministrazione, prevedono -rispettivamente- la necessità della manifestazione di un espresso rifiuto nel termine perentorio di 45 giorni, ovvero la manifestazione dell'espressa accettazione (senza limiti temporali).
In corso di causa, nella memoria ex art. 183 VI comma, 2 c.p.c, l'opposta dava dato atto che, successivamente all'introduzione del presente giudizio di opposizione e alla costituzione nello stesso di la cedente, , aveva Parte_3 Parte_2
provveduto a rimborsare/girocontare a l'importo di € 18.068,46 per cui CP_2
il credito di i era ridotto ed è pari a € 5.984,28, Parte_3
In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
▪ Nel Merito:
• Accertare e dichiarare la in persona del Presidente pro Parte_4
tempore, che la in persona del Presidente pro tempore è ancora Parte_4
debitore dell'importo di € 5.984,28 oltre interessi di mora fino ad oggi maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto,
• Condannare la in persona del Presidente pro tempore al Parte_4
pagamento della somma di euro € 5.984,28 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata.
• Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in persona del Presidente pro tempore Parte_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concesso il triplice termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio con le sole produzioni documentali, precisate le conclusioni la causa, è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel caso che ci occupa a mezzo di scrittura privata autenticata, Parte_2
redatta in data 24/09/2018 dal Notaio Rep. 228716 - Racc. 73689 di Persona_1
data 24.09.2018 ha ceduto alla il credito di € 221.060,68 Controparte_2
relativo alle fatture emesse nei confronti del per la Parte_4 somministrazione di energia. In virtù di tale cessione, Controparte_2
allo stato, risultava creditrice nei confronti del della somma di € Parte_4
24.052,74.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), si applica il R.D. n. 2440 del 1923 artt. 69 e 70 con riferimento ai requisiti formali della cessione. Se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dallo Stato “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “ per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art. 9, all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà
...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Mentre la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica ( cfr. Cass. n, 24758/2021; Cass. n. 18339 del 27/08/2014; Cass. n. 2209 del 01/02/2007).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, in un rapporto di durata come l'appalto e la somministrazione risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione,
l'espressa accettazione, da parte dell' Amministrazione interessata, della cessione in parola che nel caso in esame non è avvenuta.
Sul punto l' ha dato dimostrazione che con nota prot. n. Parte_5
25995 del 18/10/2018, allegata in atti, aveva comunicato la propria opposizione alla cessione ripassata tra e Inoltre, a Parte_2 Controparte_2
conferma della vigenza del contratto con la Provincia ha allegato in Parte_2
atti fatture rimesse dal fornitore.
Dunque, nel caso in esame siamo nell'ambito di applicazione della norma citata sia sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile in favore della Parte_5
) sia sotto il profilo oggettivo (la norma si applica agli appalti ed anche a
[...]
forniture e somministrazioni) (ex multis: Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-08-2014, n.
18339).
In punto di diritto , alla luce delle suesposte ragioni poiché la cessione del credito, per cui è causa, non è efficace ed opponibile all' Parte_5
l'opposizione è risultata fondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 140 del 2012 tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente posta in essere.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310 di data
07/06/2019 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1503/2019 R.G.;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell' Parte_6
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.222,50 di cui €
[...]
145, 50 per spese ed € 5.077,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 01/03/2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Maria Mancini