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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 717 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Giunchi Parte_1 ricorrente nei confronti di appresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Stazi e Isabella Nasello Controparte_1
resistente
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 28.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli adito, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione, produzione, accertata l'assenza di ogni forma di controllo e vigilanza da parte della banca in relazione alle operazioni contestate nella presente sede, e dunque la responsabilità contrattuale della banca stessa per la violazione delle obbligazioni in proprio capo, accertata l'estraneità dei fatti per cui è causa alla volontà del cliente, condannare la , corrente in Torino, Piazza San Carlo n. 16, in Controparte_1 persona del l.r.p.t. a rimborsare al proprio correntista, o comunque condannare al pagamento in favore del Dr Parte_1
la somma complessiva di € 20.600,00, ovvero quella relativa alle operazioni in contestazione oltre interessi di
[...] mora dalla data di addebito (25.09.20), o quella diversa che risulterà di giustizia, sino al dì di soddisfo;
condannare inoltre , in pers. Lrpt, a pagare al Dr. a titolo di risarcimento del danno per gli Controparte_1 Parte_1 inadempimenti contrattuali relativi agli obblighi di vigilanza, custodia e buona fede nell'adempimento del contratto, ai sensi del combinato disposto ex. artt. 1218, 1223, 1226, 1856, 1710 e 1375 c.c. la somma di € 5.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà più equa e di giustizia, oltre la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc per aver costretto il correntista ad adire l'A.G.O. in assenza di qualsivoglia riscontro precedente, e, specificamente, per il non aver partecipato al procedimento di mediazione senza addurre giustificato e documentato motivo. Al contempo, ordinare alla banca di tenere indenne il correntista dalle spese di scoperto derivanti dall'addebito unilaterale eseguito in data 25 settembre 2020. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha difatti esposto:
- di aver stipulato, in data 18.2.2020, un contratto di conto corrente presso la , Controparte_2 filiale di Roma, Viale Regina Margherita n. 47, a seguito di consulenza per l'erogazione di un mutuo;
- di non aver mai compiuto alcuna operazione in uscita dal proprio conto corrente, dall'apertura e fino ai fatti di causa, essendo il predetto conto finalizzato unicamente all'ottenimento del mutuo;
- di essersi recato presso la propria filiale in data 5.6.2020, temendo di aver subito una truffa informatica, scoprendo che ignoti avevano disposto, in data 3.6.2020, un bonifico bancario con causale
“pagamento ristrutturazione edificio” per l'importo di € 19.900,00 ed effettuato n. 7 prelevamenti da sportelli automatici ubicati nel territorio di Napoli e provincia di € 100,00 cadauno, e n. 4 ricariche telefoniche su utenze ricollegabili a celle nella zona di Napoli e provincia per l'importo di € 50,00 cadauna;
- di aver disconosciuto tali operazioni e presentato denuncia-querela;
- di aver di conseguenza ottenuto il riaccredito delle somme in contestazione da parte della che CP_2 aveva riservato però il compimento di verifiche circa l'autorizzazione del cliente alle suddette operazioni;
- di essere stato informato dalla in data 25.9.2020, che le somme sarebbero state riaddebitate, per CP_2 totale estraneità dell'istituto di credito all'accaduto;
- di aver intimato in data 5.10.2020 la restituzione di detti importi, senza esito;
- di aver diritto alla restituzione delle predette somme, in quanto sarebbe stato onere della banca, sulla scorta della normativa in materia, dimostrare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del Cliente, sussistendo altresì una condotta omissiva e negligente dell'istituto, nonché di aver diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalla violazione degli obblighi contrattuali.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In particolare, parte resistente ha eccepito che:
- in data 30.11.2018, il ricorrente aveva concluso con il contratto My Key (n. Controparte_1
20113314), ottenendo dalla banca le c.d. credenziali per poter operare a distanza, tramite Internet banking, sia tramite computer che tramite la specifica applicazione mobile (“app”) My-Key;
- nel contratto My-key, ove erano specificate le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle credenziali, era stata indicata l'utenza 00393296384503, quale “cellulare certificato”;
- in base al suddetto contratto, il cliente aveva l'obbligo di massima custodia delle credenziali, con conseguente responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato delle stesse, incombendo su di lui i danni per l'utilizzo indebito del servizio a distanza, conseguenti alla sottrazione, appropriazione indebita o smarrimento delle credenziali, in caso di dolo o colpa grave;
2 - nel caso di specie, le operazioni erano state concluse con la spendita delle credenziali di accesso, che lo stesso ricorrente riconosceva di aver comunicato a terzi in data 29.5.2020, acconsentendo a disinstallare l'App di Internet banking dal cellulare, come risultante dalla querela sporta, senza avvisare di ciò la banca e omettendo di vigilare sull'utenza telefonica, a cui era associato il servizio di Internet banking, peraltro intestata al padre;
- il ricorrente aveva altresì riferito nella querela di aver ricevuto una segnalazione di blocco del cellulare tramite Sms, in data 23.5.2020 e 3.6.2020, pur non avendo mai inoltrato tale richiesta;
- il a seguito della comunicazione di blocco, si era peraltro limitato a chiedere la riattivazione Pt_1 della linea senza avvisare la rimanendo inerte anche il successivo 3.6.2020, pur avendo ricevuto CP_2
Co comunicazione dal servizio clienti della opportunità di effettuare verifiche presso centro autorizzato;
Co
- il giorno seguente il ricorrente si era recato presso centro , senza esito poiché il centro chiedeva la presenza del titolare della scheda telefonica e, bloccata quindi la SIM, solo successivamente aveva appreso della sua duplicazione, denunciando anche di essere stato vittima di sostituzione di persona;
- il non aveva tuttavia ritenuto di bloccare l'Internet banking né di avvisare la attendendo Pt_1 CP_2 il 5.6.2020 per recarsi in filiale;
- alcuna delle circostanze evidenziate dal ricorrente – disposizione di bonifico in favore di persona fisica con residenza diversa da quella del correntista e con causale “ristrutturazione di edificio”, allorché il
AR era ancora in procinto di acquistare la prima casa e l'esecuzione dei prelievi presso ATM campani – avrebbero potuto mettere in allarme la dal momento che ogni operazione era stata CP_2 confermata con l'inserimento dei codici necessari e non potendo l'Istituto sindacare il comportamento di spesa del correntista, il cui comportamento aveva avuto efficienza causale esclusiva o, in subordine, aveva concorso colposamente alla causazione del danno;
- inoltre, non era stata fornita prova di ulteriori danni asseritamente subiti dal ricorrente.
Ha, quindi, concluso chiedendo “piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, ed eventualmente previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ovvero previa fissazione di un termine per la compiuta formulazione istruttoria, qualora ritenga necessaria un'istruzione non sommaria: - in via principale: a) rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. b) condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidare d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. - in via subordinata: c) rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c. - in via istruttoria: d) autorizzare il deposito in udienza (o in subordine in Cancelleria nel ter-mine prefissando) dei docc. 6-
6sexies della Banca su supporto informatico. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali in misura forfettaria ed oltre oneri fiscali”.
3 3. Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.2.2025 con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
4. La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'attore, nel presente giudizio, ha chiesto accertarsi la responsabilità di per Controparte_4
l'effettuazione, ad opera di soggetti ignoti, nella data del 3.6.2025, di un bonifico bancario per l'importo di € 19.900,00, n. 7 prelevamenti da sportelli automatici di € 100,00 ciascuno e n. 4 ricariche telefoniche per l'importo di € 50,00 ciascuna, dal conto corrente n. 06790100000012696 a lui intestato;
ha chiesto, conseguentemente, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma corrispondente alla perdita complessivamente subita, nonché il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale agli obblighi di vigilanza, custodia e buona fede.
Anzitutto, deve darsi atto che l'odierno attore risulta avere sottoscritto il contratto “My Key” n.
20113314 il 30.11.2018 (all.ti 2, 2bis comparsa di costituzione), epoca in cui la banca già prestava il servizio home banking tramite il sistema di autenticazione denominato “a due fattori” che prevede l'utilizzo congiunto di “Credenziali” statiche e dinamiche.
In particolare, risulta contrattualmente previsto che, per accedere al servizio a distanza, occorra procedere ad un'autenticazione forte basata su due credenziali consistenti in un Codice Titolare, un PIN
e un Codice O-Key, consistente in un codice di sei cifre, generato, per accedere al Servizio e per autorizzare le disposizioni sui rapporti, previa digitazione del PIN su dispositivo fisico oppure, come nel caso di specie, tramite APP scaricata sul proprio cellulare o ancora tramite SMS.
Il d.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD1), da ultimo novellato con il d.lgs. n.
218/2017, emanato per recepire la nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento 2015/2366/UE in vigore dal 13 gennaio 2018 (c.d. PSD2), ha in particolare individuato in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e/o tramite canali a distanza che possano comportare un rischio di frode o di altri abusi, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, è tenuto: ad utilizzare gli strumenti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore dei servizi ed esplicitati nel contratto quadro;
a comunicare allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, al fine di consentirne il blocco;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere dall'altrui ingerenza i dispositivi di accesso personalizzati, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate.
In base al successivo art. 12 comma 3, qualora l'utente dei servizi di pagamento violi uno dei suddetti obblighi con dolo o colpa grave o agisca in modo fraudolento, assume la responsabilità delle perdite relative all'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento, per intero;
diversamente, ha diritto di ottenere dal prestatore dei servizi il rimborso della somma illecitamente sottrattagli, al netto di una
4 franchigia di 50 euro, da applicarsi in caso “di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita”.
Quindi, come espressamente previsto dall'art 10 comma 2 d.lgs. 11/2010, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento ad opera di terzi, provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 comma 2 c.c.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
Specularmente, il d.lgs. n. 11/2010 pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano: l'obbligo di assicurare, tramite l'adozione delle misure più idonee alla luce dello sviluppo tecnologico, che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato (art. 8 c. 1 lett. a);
l'obbligo di assicurare che siano sempre disponibili gratuitamente strumenti adeguati affinché
l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8 c. 1 lett. c); l'obbligo di impedire l'utilizzo dello strumento di pagamento in seguito al blocco (art. 8 c. 1 lett. d); l'obbligo di attuare l'autenticazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online, dispone un'operazione di pagamento elettronico o effettua qualsiasi azione tramite un canale di pagamento a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art. 10 bis c.
1).
Di talché, per far sì che l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 d.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del consumatore prescritti a suo carico dal decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916).
L'art. 10 comma 1 d.lgs. 11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
In conclusione, è possibile affermare che l'imputazione di responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, ex art. 12 comma 3 d.lgs 11/2010, presuppone che l'istituto di credito raggiunga una duplice prova, ossia: quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri, con sufficiente grado di attendibilità giuridica, l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
5 Nel caso di specie, la banca convenuta, mediante le produzioni documentali in atti, ha comprovato di avere assunto ogni opportuna misura di sicurezza al fine di contrastare il fenomeno delle truffe on line e i rischi di phishing/smishing, mettendo al corrente la propria clientela di tali pericoli attraverso una costante e massiccia informativa sia all'interno del contratto, sia all'interno del suo sito internet (cfr. all.
5 comparsa di costituzione), imponendo ai clienti l'obbligo di seguire sempre le indicazioni di sicurezza di volta in volta fornite sul sito internet della Banca.
Le modalità di svolgimento dei fatti di causa, quali emergenti dalle complessive acquisizioni documentali, rimaste sostanzialmente incontestate, appaiono poi tali da escludere la fondatezza dell'addebito giudizialmente formulato.
Come risulta dalla denuncia-querela in atti (cfr. all. 7 ricorso), ha difatti riferito di Parte_2 aver dapprima ricevuto in data 23.5.2020 un SMS all'utenza telefonica associata al proprio conto corrente aperto presso la Intesa San Paolo, col quale era comunicato “come da tua richiesta stiamo procedendo al blocco 3296384503” e di aver quindi proceduto alla riattivazione della linea telefonica il successivo
25.5.2020, contattando il servizio clienti;
ha proseguito, ancora, riferendo che “In data 29/05/2020, nel pomeriggio, ricordo di aver ricevuto una chiamata da una persona che si presentava come operatore Intesa San Paolo e mi chiedeva di aggiornare insieme, via telefono, le domande di sicurezza di accesso al conto, presentandomela come normale procedura. Poi mi ha chiesto di disinstallare dal mio telefono l'applicazione di , riferendomi che era in corso CP_2 un aggiornamento della stessa”. In data 3.6.2020, il ricorrente riceveva ulteriore Sms, di contenuto analogo a quello del 23.5.2020, allorché contattava il servizio clienti, che segnalava viceversa il corretto Con Con funzionamento della linea e lo invitava a recarsi presso centro . Recatosi quindi presso centro il 4.6.2025, assieme al padre, titolare della scheda, già bloccata telefonicamente nella stessa mattinata, apprendeva che, poco dopo il predetto blocco, era stata effettuata la duplicazione della scheda Sim Con presso altro centro . Solo il successivo 5.6.2025, il si recava dunque presso la filiale di Pt_2
ove apprendeva dell'esecuzione di operazioni di pagamento che provvedeva a Controparte_1 disconoscere.
Le suddette operazioni sarebbero quindi state rese possibili attraverso l'abusivo utilizzo delle credenziali.
Dalla ricostruzione dei fatti come sopra operata, deve ritenersi che a porre in essere tutti i presupposti dell'intera attività truffaldina denunciata in causa e, quindi, a consentirne la verificazione siano state tutte le operazioni prodromiche poste in essere dall'odierno attore che, nonostante la ricezione di molteplici avvisi e comunicazioni idonei a consentire l'individuazione di anomalie già di per sé allarmanti, non risulta avere posto in essere alcuna delle cautele ripetutamente richieste dalla banca alla propria clientela, così incorrendo negli effetti dannosi dei quali oggi chiede il risarcimento. Il ricorrente avrebbe dovuto viceversa immediatamente rendere nota alla banca l'anomalia, consentendo all'istituto di credito di intervenire tempestivamente e di sventare il perfezionamento della frode con l'adozione
6 delle opportune misure di sicurezza a tutela del conto corrente (tra cui il blocco cautelativo dello stesso).
A riprova della condotta negligente contestata al AR, nonché, a sostegno della regolarità formale delle operazioni fraudolente, ritenute correttamente autenticate, registrate e contabilizzate, oltreché eseguite secondo un sistema di autenticazione a due fattori supportato dalla certificazione UNI CEI
ISO IEC 27001:2017 da cui si evince l'elevato livello di sicurezza dello strumento di pagamento, parte convenuta ha altresì prodotto la tracciatura delle operazioni bancarie eseguite sul portale home banking dell'istituto di credito, nonché i file log da cui evincere specificamente gli accessi, gli SMS, le notifiche push, concernenti le operazioni in oggetto (all.ti 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, comparsa di costituzione).
In particolare, risulta che tutte le operazioni di cui è causa siano state correttamente autenticate a distanza – né ciò è stato comunque oggetto di contestazione - attraverso l'inserimento dell'Userid e del codice PIN per l'accesso, nonché tramite l'inserimento del codice dinamico OTP, in conformità con quanto previsto dalla Guida ai Servizi (all. 4 comparsa di costituzione).
Con riferimento al bonifico europeo di € 19.900 a favore di “ causale “pagamento Parte_3 ristrutturazione edificio”, risulta poi che il sistema antifrode abbia anche inviato al numero certificato telefonico del cliente, il codice OTS e il bonifico sia stato quindi confermato tramite O - key sms e inserimento delle risposte alle domande segrete, con successiva comunicazione dell'esecuzione del bonifico tramite push, ossia che lo stesso sia stato autorizzato dopo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza.
Pertanto, considerato che tutte le operazioni risultano effettuate tramite il corretto inserimento di tutte le credenziali possedute dal cliente, la banca ha dovuto darne esecuzione in adempimento degli obblighi e delle tempistiche assunte contrattualmente nei confronti del cliente medesimo.
Né d'altronde è stato contestato che le suddette operazioni siano state conseguenza di una perdita di dati personali imputabile ad un difetto delle infrastrutture bancarie, non potendosi quindi formulare alcun tipo di addebito a carico della parte convenuta, la quale non avrebbe potuto bloccare le operazioni, tutte autenticate e confermate grazie al corretto inserimento delle credenziali e dei codici di verifica di tipo Otp e Ots.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, ritenendo le argomentazioni logico-inferenziali di
[...]
attendibili ed adeguatamente circostanziate, deve dunque ritenersi che la convenuta abbia dato CP_1 prova, ex art. 2727 c.c., dell'inadempimento sorretto da colpa grave, da parte del dell'onere di Pt_1 custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate, nonché dell'obbligo di comunicazione alla banca dell'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, posti a carico della stessa dall'art. 7 del d.lgs.
11/2010.
7 Deve inoltre ritenersi che la abbia provato di aver predisposto le misure più idonee a garantire la CP_2 tutela della cliente e ad evitare l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento da parte di terzi non autorizzati, dapprima tramite una rilevante campagna informativa antifrode;
poi, tramite l'adozione di un sistema di autenticazione a due fattori delle operazioni il cui regolare funzionamento è stato di fatto vanificato dalla condotta negligente del AR e per fatto estraneo al controllo della Banca, rappresentato dalla duplicazione della scheda SIM.
La responsabilità di per la perdita derivata dalle disposizioni di pagamento in Controparte_1 contestazione deve essere quindi esclusa, con conseguente rigetto della domanda.
Non si riscontrano, infine, i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 come chiesto dalla convenuta.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, “sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalla parte convenuta e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, in ragione dell'attività in concreto svolta e, dunque, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, che sono liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 Si comunichi.
4.7.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 717 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Giunchi Parte_1 ricorrente nei confronti di appresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Stazi e Isabella Nasello Controparte_1
resistente
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 28.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli adito, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione, argomentazione, produzione, accertata l'assenza di ogni forma di controllo e vigilanza da parte della banca in relazione alle operazioni contestate nella presente sede, e dunque la responsabilità contrattuale della banca stessa per la violazione delle obbligazioni in proprio capo, accertata l'estraneità dei fatti per cui è causa alla volontà del cliente, condannare la , corrente in Torino, Piazza San Carlo n. 16, in Controparte_1 persona del l.r.p.t. a rimborsare al proprio correntista, o comunque condannare al pagamento in favore del Dr Parte_1
la somma complessiva di € 20.600,00, ovvero quella relativa alle operazioni in contestazione oltre interessi di
[...] mora dalla data di addebito (25.09.20), o quella diversa che risulterà di giustizia, sino al dì di soddisfo;
condannare inoltre , in pers. Lrpt, a pagare al Dr. a titolo di risarcimento del danno per gli Controparte_1 Parte_1 inadempimenti contrattuali relativi agli obblighi di vigilanza, custodia e buona fede nell'adempimento del contratto, ai sensi del combinato disposto ex. artt. 1218, 1223, 1226, 1856, 1710 e 1375 c.c. la somma di € 5.000,00, o quella maggiore o minore che risulterà più equa e di giustizia, oltre la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc per aver costretto il correntista ad adire l'A.G.O. in assenza di qualsivoglia riscontro precedente, e, specificamente, per il non aver partecipato al procedimento di mediazione senza addurre giustificato e documentato motivo. Al contempo, ordinare alla banca di tenere indenne il correntista dalle spese di scoperto derivanti dall'addebito unilaterale eseguito in data 25 settembre 2020. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha difatti esposto:
- di aver stipulato, in data 18.2.2020, un contratto di conto corrente presso la , Controparte_2 filiale di Roma, Viale Regina Margherita n. 47, a seguito di consulenza per l'erogazione di un mutuo;
- di non aver mai compiuto alcuna operazione in uscita dal proprio conto corrente, dall'apertura e fino ai fatti di causa, essendo il predetto conto finalizzato unicamente all'ottenimento del mutuo;
- di essersi recato presso la propria filiale in data 5.6.2020, temendo di aver subito una truffa informatica, scoprendo che ignoti avevano disposto, in data 3.6.2020, un bonifico bancario con causale
“pagamento ristrutturazione edificio” per l'importo di € 19.900,00 ed effettuato n. 7 prelevamenti da sportelli automatici ubicati nel territorio di Napoli e provincia di € 100,00 cadauno, e n. 4 ricariche telefoniche su utenze ricollegabili a celle nella zona di Napoli e provincia per l'importo di € 50,00 cadauna;
- di aver disconosciuto tali operazioni e presentato denuncia-querela;
- di aver di conseguenza ottenuto il riaccredito delle somme in contestazione da parte della che CP_2 aveva riservato però il compimento di verifiche circa l'autorizzazione del cliente alle suddette operazioni;
- di essere stato informato dalla in data 25.9.2020, che le somme sarebbero state riaddebitate, per CP_2 totale estraneità dell'istituto di credito all'accaduto;
- di aver intimato in data 5.10.2020 la restituzione di detti importi, senza esito;
- di aver diritto alla restituzione delle predette somme, in quanto sarebbe stato onere della banca, sulla scorta della normativa in materia, dimostrare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del Cliente, sussistendo altresì una condotta omissiva e negligente dell'istituto, nonché di aver diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalla violazione degli obblighi contrattuali.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
In particolare, parte resistente ha eccepito che:
- in data 30.11.2018, il ricorrente aveva concluso con il contratto My Key (n. Controparte_1
20113314), ottenendo dalla banca le c.d. credenziali per poter operare a distanza, tramite Internet banking, sia tramite computer che tramite la specifica applicazione mobile (“app”) My-Key;
- nel contratto My-key, ove erano specificate le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle credenziali, era stata indicata l'utenza 00393296384503, quale “cellulare certificato”;
- in base al suddetto contratto, il cliente aveva l'obbligo di massima custodia delle credenziali, con conseguente responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato delle stesse, incombendo su di lui i danni per l'utilizzo indebito del servizio a distanza, conseguenti alla sottrazione, appropriazione indebita o smarrimento delle credenziali, in caso di dolo o colpa grave;
2 - nel caso di specie, le operazioni erano state concluse con la spendita delle credenziali di accesso, che lo stesso ricorrente riconosceva di aver comunicato a terzi in data 29.5.2020, acconsentendo a disinstallare l'App di Internet banking dal cellulare, come risultante dalla querela sporta, senza avvisare di ciò la banca e omettendo di vigilare sull'utenza telefonica, a cui era associato il servizio di Internet banking, peraltro intestata al padre;
- il ricorrente aveva altresì riferito nella querela di aver ricevuto una segnalazione di blocco del cellulare tramite Sms, in data 23.5.2020 e 3.6.2020, pur non avendo mai inoltrato tale richiesta;
- il a seguito della comunicazione di blocco, si era peraltro limitato a chiedere la riattivazione Pt_1 della linea senza avvisare la rimanendo inerte anche il successivo 3.6.2020, pur avendo ricevuto CP_2
Co comunicazione dal servizio clienti della opportunità di effettuare verifiche presso centro autorizzato;
Co
- il giorno seguente il ricorrente si era recato presso centro , senza esito poiché il centro chiedeva la presenza del titolare della scheda telefonica e, bloccata quindi la SIM, solo successivamente aveva appreso della sua duplicazione, denunciando anche di essere stato vittima di sostituzione di persona;
- il non aveva tuttavia ritenuto di bloccare l'Internet banking né di avvisare la attendendo Pt_1 CP_2 il 5.6.2020 per recarsi in filiale;
- alcuna delle circostanze evidenziate dal ricorrente – disposizione di bonifico in favore di persona fisica con residenza diversa da quella del correntista e con causale “ristrutturazione di edificio”, allorché il
AR era ancora in procinto di acquistare la prima casa e l'esecuzione dei prelievi presso ATM campani – avrebbero potuto mettere in allarme la dal momento che ogni operazione era stata CP_2 confermata con l'inserimento dei codici necessari e non potendo l'Istituto sindacare il comportamento di spesa del correntista, il cui comportamento aveva avuto efficienza causale esclusiva o, in subordine, aveva concorso colposamente alla causazione del danno;
- inoltre, non era stata fornita prova di ulteriori danni asseritamente subiti dal ricorrente.
Ha, quindi, concluso chiedendo “piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, ed eventualmente previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., ovvero previa fissazione di un termine per la compiuta formulazione istruttoria, qualora ritenga necessaria un'istruzione non sommaria: - in via principale: a) rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. b) condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidare d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. - in via subordinata: c) rigettare ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.c. - in via istruttoria: d) autorizzare il deposito in udienza (o in subordine in Cancelleria nel ter-mine prefissando) dei docc. 6-
6sexies della Banca su supporto informatico. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali in misura forfettaria ed oltre oneri fiscali”.
3 3. Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.2.2025 con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
4. La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'attore, nel presente giudizio, ha chiesto accertarsi la responsabilità di per Controparte_4
l'effettuazione, ad opera di soggetti ignoti, nella data del 3.6.2025, di un bonifico bancario per l'importo di € 19.900,00, n. 7 prelevamenti da sportelli automatici di € 100,00 ciascuno e n. 4 ricariche telefoniche per l'importo di € 50,00 ciascuna, dal conto corrente n. 06790100000012696 a lui intestato;
ha chiesto, conseguentemente, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma corrispondente alla perdita complessivamente subita, nonché il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale agli obblighi di vigilanza, custodia e buona fede.
Anzitutto, deve darsi atto che l'odierno attore risulta avere sottoscritto il contratto “My Key” n.
20113314 il 30.11.2018 (all.ti 2, 2bis comparsa di costituzione), epoca in cui la banca già prestava il servizio home banking tramite il sistema di autenticazione denominato “a due fattori” che prevede l'utilizzo congiunto di “Credenziali” statiche e dinamiche.
In particolare, risulta contrattualmente previsto che, per accedere al servizio a distanza, occorra procedere ad un'autenticazione forte basata su due credenziali consistenti in un Codice Titolare, un PIN
e un Codice O-Key, consistente in un codice di sei cifre, generato, per accedere al Servizio e per autorizzare le disposizioni sui rapporti, previa digitazione del PIN su dispositivo fisico oppure, come nel caso di specie, tramite APP scaricata sul proprio cellulare o ancora tramite SMS.
Il d.lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD1), da ultimo novellato con il d.lgs. n.
218/2017, emanato per recepire la nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento 2015/2366/UE in vigore dal 13 gennaio 2018 (c.d. PSD2), ha in particolare individuato in relazione all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici e/o tramite canali a distanza che possano comportare un rischio di frode o di altri abusi, gli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi e quelli gravanti sull'utente.
Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, è tenuto: ad utilizzare gli strumenti di pagamento secondo i termini d'uso pattuiti con il prestatore dei servizi ed esplicitati nel contratto quadro;
a comunicare allo stesso, non appena ne venga a conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, al fine di consentirne il blocco;
ad adottare tutte le misure idonee a proteggere dall'altrui ingerenza i dispositivi di accesso personalizzati, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate.
In base al successivo art. 12 comma 3, qualora l'utente dei servizi di pagamento violi uno dei suddetti obblighi con dolo o colpa grave o agisca in modo fraudolento, assume la responsabilità delle perdite relative all'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento, per intero;
diversamente, ha diritto di ottenere dal prestatore dei servizi il rimborso della somma illecitamente sottrattagli, al netto di una
4 franchigia di 50 euro, da applicarsi in caso “di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita”.
Quindi, come espressamente previsto dall'art 10 comma 2 d.lgs. 11/2010, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento ad opera di terzi, provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno ex art. 2697 comma 2 c.c.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (cfr. Cass. 05/07/2019, n. 18045).
Specularmente, il d.lgs. n. 11/2010 pone anche a carico del gestore dei servizi di pagamento il rispetto di obblighi determinati, tra i quali rientrano: l'obbligo di assicurare, tramite l'adozione delle misure più idonee alla luce dello sviluppo tecnologico, che i dispositivi personalizzati per l'utilizzo dello strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato (art. 8 c. 1 lett. a);
l'obbligo di assicurare che siano sempre disponibili gratuitamente strumenti adeguati affinché
l'utilizzatore possa effettuare la comunicazione di cui all'art. 7 c. 1 lett. b (art. 8 c. 1 lett. c); l'obbligo di impedire l'utilizzo dello strumento di pagamento in seguito al blocco (art. 8 c. 1 lett. d); l'obbligo di attuare l'autenticazione forte del cliente, quando l'utente accede al suo conto di pagamento online, dispone un'operazione di pagamento elettronico o effettua qualsiasi azione tramite un canale di pagamento a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi (art. 10 bis c.
1).
Di talché, per far sì che l'utilizzatore sopporti le perdite derivate da un uso illegittimo dello strumento di pagamento ad opera di terzi, non è sufficiente che il prestatore del servizio dia prova di una condotta fraudolenta o dell'inadempimento degli obblighi ex art 7 d.lgs 11/2010 sorretto da dolo o colpa grave del cliente, dovendo altresì dimostrare, preventivamente, di aver adempiuto i doveri di tutela del consumatore prescritti a suo carico dal decreto (cfr. Cass. 26/11/2020, n. 26916).
L'art. 10 comma 1 d.lgs. 11/2010 afferma infatti che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione già eseguita “è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti”.
In conclusione, è possibile affermare che l'imputazione di responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, ex art. 12 comma 3 d.lgs 11/2010, presuppone che l'istituto di credito raggiunga una duplice prova, ossia: quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri, con sufficiente grado di attendibilità giuridica, l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave.
5 Nel caso di specie, la banca convenuta, mediante le produzioni documentali in atti, ha comprovato di avere assunto ogni opportuna misura di sicurezza al fine di contrastare il fenomeno delle truffe on line e i rischi di phishing/smishing, mettendo al corrente la propria clientela di tali pericoli attraverso una costante e massiccia informativa sia all'interno del contratto, sia all'interno del suo sito internet (cfr. all.
5 comparsa di costituzione), imponendo ai clienti l'obbligo di seguire sempre le indicazioni di sicurezza di volta in volta fornite sul sito internet della Banca.
Le modalità di svolgimento dei fatti di causa, quali emergenti dalle complessive acquisizioni documentali, rimaste sostanzialmente incontestate, appaiono poi tali da escludere la fondatezza dell'addebito giudizialmente formulato.
Come risulta dalla denuncia-querela in atti (cfr. all. 7 ricorso), ha difatti riferito di Parte_2 aver dapprima ricevuto in data 23.5.2020 un SMS all'utenza telefonica associata al proprio conto corrente aperto presso la Intesa San Paolo, col quale era comunicato “come da tua richiesta stiamo procedendo al blocco 3296384503” e di aver quindi proceduto alla riattivazione della linea telefonica il successivo
25.5.2020, contattando il servizio clienti;
ha proseguito, ancora, riferendo che “In data 29/05/2020, nel pomeriggio, ricordo di aver ricevuto una chiamata da una persona che si presentava come operatore Intesa San Paolo e mi chiedeva di aggiornare insieme, via telefono, le domande di sicurezza di accesso al conto, presentandomela come normale procedura. Poi mi ha chiesto di disinstallare dal mio telefono l'applicazione di , riferendomi che era in corso CP_2 un aggiornamento della stessa”. In data 3.6.2020, il ricorrente riceveva ulteriore Sms, di contenuto analogo a quello del 23.5.2020, allorché contattava il servizio clienti, che segnalava viceversa il corretto Con Con funzionamento della linea e lo invitava a recarsi presso centro . Recatosi quindi presso centro il 4.6.2025, assieme al padre, titolare della scheda, già bloccata telefonicamente nella stessa mattinata, apprendeva che, poco dopo il predetto blocco, era stata effettuata la duplicazione della scheda Sim Con presso altro centro . Solo il successivo 5.6.2025, il si recava dunque presso la filiale di Pt_2
ove apprendeva dell'esecuzione di operazioni di pagamento che provvedeva a Controparte_1 disconoscere.
Le suddette operazioni sarebbero quindi state rese possibili attraverso l'abusivo utilizzo delle credenziali.
Dalla ricostruzione dei fatti come sopra operata, deve ritenersi che a porre in essere tutti i presupposti dell'intera attività truffaldina denunciata in causa e, quindi, a consentirne la verificazione siano state tutte le operazioni prodromiche poste in essere dall'odierno attore che, nonostante la ricezione di molteplici avvisi e comunicazioni idonei a consentire l'individuazione di anomalie già di per sé allarmanti, non risulta avere posto in essere alcuna delle cautele ripetutamente richieste dalla banca alla propria clientela, così incorrendo negli effetti dannosi dei quali oggi chiede il risarcimento. Il ricorrente avrebbe dovuto viceversa immediatamente rendere nota alla banca l'anomalia, consentendo all'istituto di credito di intervenire tempestivamente e di sventare il perfezionamento della frode con l'adozione
6 delle opportune misure di sicurezza a tutela del conto corrente (tra cui il blocco cautelativo dello stesso).
A riprova della condotta negligente contestata al AR, nonché, a sostegno della regolarità formale delle operazioni fraudolente, ritenute correttamente autenticate, registrate e contabilizzate, oltreché eseguite secondo un sistema di autenticazione a due fattori supportato dalla certificazione UNI CEI
ISO IEC 27001:2017 da cui si evince l'elevato livello di sicurezza dello strumento di pagamento, parte convenuta ha altresì prodotto la tracciatura delle operazioni bancarie eseguite sul portale home banking dell'istituto di credito, nonché i file log da cui evincere specificamente gli accessi, gli SMS, le notifiche push, concernenti le operazioni in oggetto (all.ti 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, comparsa di costituzione).
In particolare, risulta che tutte le operazioni di cui è causa siano state correttamente autenticate a distanza – né ciò è stato comunque oggetto di contestazione - attraverso l'inserimento dell'Userid e del codice PIN per l'accesso, nonché tramite l'inserimento del codice dinamico OTP, in conformità con quanto previsto dalla Guida ai Servizi (all. 4 comparsa di costituzione).
Con riferimento al bonifico europeo di € 19.900 a favore di “ causale “pagamento Parte_3 ristrutturazione edificio”, risulta poi che il sistema antifrode abbia anche inviato al numero certificato telefonico del cliente, il codice OTS e il bonifico sia stato quindi confermato tramite O - key sms e inserimento delle risposte alle domande segrete, con successiva comunicazione dell'esecuzione del bonifico tramite push, ossia che lo stesso sia stato autorizzato dopo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza.
Pertanto, considerato che tutte le operazioni risultano effettuate tramite il corretto inserimento di tutte le credenziali possedute dal cliente, la banca ha dovuto darne esecuzione in adempimento degli obblighi e delle tempistiche assunte contrattualmente nei confronti del cliente medesimo.
Né d'altronde è stato contestato che le suddette operazioni siano state conseguenza di una perdita di dati personali imputabile ad un difetto delle infrastrutture bancarie, non potendosi quindi formulare alcun tipo di addebito a carico della parte convenuta, la quale non avrebbe potuto bloccare le operazioni, tutte autenticate e confermate grazie al corretto inserimento delle credenziali e dei codici di verifica di tipo Otp e Ots.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, ritenendo le argomentazioni logico-inferenziali di
[...]
attendibili ed adeguatamente circostanziate, deve dunque ritenersi che la convenuta abbia dato CP_1 prova, ex art. 2727 c.c., dell'inadempimento sorretto da colpa grave, da parte del dell'onere di Pt_1 custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate, nonché dell'obbligo di comunicazione alla banca dell'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, posti a carico della stessa dall'art. 7 del d.lgs.
11/2010.
7 Deve inoltre ritenersi che la abbia provato di aver predisposto le misure più idonee a garantire la CP_2 tutela della cliente e ad evitare l'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento da parte di terzi non autorizzati, dapprima tramite una rilevante campagna informativa antifrode;
poi, tramite l'adozione di un sistema di autenticazione a due fattori delle operazioni il cui regolare funzionamento è stato di fatto vanificato dalla condotta negligente del AR e per fatto estraneo al controllo della Banca, rappresentato dalla duplicazione della scheda SIM.
La responsabilità di per la perdita derivata dalle disposizioni di pagamento in Controparte_1 contestazione deve essere quindi esclusa, con conseguente rigetto della domanda.
Non si riscontrano, infine, i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 come chiesto dalla convenuta.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, “sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte attrice non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalla parte convenuta e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, in ragione dell'attività in concreto svolta e, dunque, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, che sono liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
8 Si comunichi.
4.7.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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