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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 854 / 2022 R.G
Udienza del 21/10/2025.
Sono presenti l'Avv.. AINO MARIA DOMENICA per l'attore, l'Avv. PALOPOLI
SAVERIO per delega dell'Avv. MINUTOLI MARTIRANO MARIA GRAZIA per e l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI per Controparte_1
Controparte_2
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Aino si riporta in particolare alle conclusioni della citazione come specificate nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa IM AZ, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in primo grado, al n. 854/2022 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'avv. MA Domenica Aino
ATTORE
E in persona del legale rapp. Controparte_3
p.t., (p.iva , rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. P.IVA_1
MA GR IN IR
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Controparte_2 C.F._2 da procura in atti, dall'avv. Giovanni Castagnaro
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e deducendo:
[...] Controparte_2
- che in data 17/9/2021, verso le ore 10.30 circa mentre stava percorrendo, alla guida della propria Audi A6, targata FX454KR, la S.P. 252 in C.da Galatrella di
Terranova da Sibari, con direzione di marcia OR SS – Terranova da
Sibari, inaspettatamente, la vettura che lo precedeva (targata FH846AM), condotta nell'occasione da , proprietario della stessa, “al sopraggiungere di Controparte_2 un camion da opposto senso di marcia, nell'accedere sul ponte di C/da Galatrella, aveva inchiodato bruscamente l'auto con una frenata improvvisa, probabilmente ritenendo di non riuscire a evitarlo”;
- che impaurito per l'imminente tragedia, trovandosi peraltro in un punto della carreggiata di dimensioni irregolari, egli aveva, istintivamente e repentinamente azionato i freni dell'auto finendo tuttavia per impattarvici da tergo;
- che dal sinistro de quo erano derivati “danni sia alla persona che al mezzo di proprietà dell'istante pari questi ultimi a € 25.971,04, come da preventivo di spesa
a firma dell , (cfr.all.5).”; Controparte_4
- che sui luoghi di causa erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di San
Marco Argentano;
- che “dalle dichiarazioni allegate al verbale di rilievi e raccolte dai militari intervenuti sul luogo del sinistro, emergeva che la responsabilità era dello stesso Sig. CP_2
, il quale dichiarava di avere inchiodato letteralmente l'autovettura”;
[...]
- che ogni tentativo di bonario componimento era rimasto inevaso, atteso che la società di assicurazione “riteneva di negare la richiesta di risarcimento del danno ritenendo non addebitabile la responsabilità al veicolo di controparte”, neppure nei limiti di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e che, pertanto, si era reso necessario intraprendere il presente giudizio.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1) Accertare Parte_1
e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'autovettura targata FH846AM, di proprietà e condotta dal sig. nelle modalità di tempo e luogo di cui in premessa o comunque e Controparte_2
in ogni caso con concorso di colpa tra i veicoli;
2) Accertare e dichiarare che dal sinistro di cui supra, sono derivati e conseguiti i danni di cui al preventivo prodotto
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ut supra,in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore del Sig. , ut supra, della complessiva somma, a titolo di Parte_1 risarcimento danni subiti, di € 25.971,04, per come in premessa specificata, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche nell'ipotesi di dichiarato concorso di colpa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Vinte le spese e le competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa depositata in data 17.10.2022, si è costituita la Controparte_3
la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto,
[...] ritenendo la domanda attorea infondata e ha concluso per “il totale RIGETTO di ogni domanda con ogni effetto discendente, anche relativamente alle spese e competenze della presente lite, relativamente alle quali si formula espressa richiesta di totale imputazione di esse a carico dell'attore”. Con comparsa depositata in data 17.10.2022, si è costituito il Controparte_2
quale ha contestato la fondatezza della domanda avversaria perché destituita da ogni fondamento fattuale e giuridico, ritenendo l'attore passibile di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., anche in considerazione delle conclusioni cui erano giunti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, a seguito delle operazioni tecniche e di accertamento, espletate sui luoghi di causa.
Il convenuto ha quindi, chiesto al Tribunale di: “A- rigettare Controparte_2
l'avversa domanda giudiziale, siccome infondata in fatto, in diritto e comunque non provata;
B- condannare l'istante , a mente dell'art. 96, ult. Parte_1
cpv, c.p.c.., al ristoro dei danni tutti subiti dal convenuto per lite Controparte_2
temeraria da liquidarsi in via equitativa e facendo ricorso agli artt. 1126 e 2056 c.c., nella misura di Euro 5.000,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o che l'adito Tribunale riterrà di Giustizia o di ragione in via equitativa;
C- provvedere in ordine alle spese del giudizio, con condanna della parte istante al relativo pagamento;
oltre RSG ex T.F., IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'esito udienza del 18/10/2022, il Giudice, rilevato che nei confronti del convenuto non era stato formulato alcun invito alla negoziazione assistita ex art. 3 l. CP_2
132/2014, ha assegnato alle parti termine per provvedervi, al fine integrare la condizione di procedibilità della domanda;
espletato infruttuosamente tale adempimento, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, nonché mediante l'interrogatorio formale dell'attore.
Il Tribunale osserva: in via preliminare, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022); deve essere ad ogni modo in questa sede ribadito quanto statuito in ordine all'inammissibilità e irrilevanza delle prove non ammesse, nell'ordinanza depositata in data 17/01/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Tanto premesso, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del
Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza atteso che l'arresto improvviso di un veicolo per le più svariate cause è un evento non eccezionale della circolazione stradale e che deve, quindi, essere previsto e considerato dagli utenti della strada per regolare la propria condotta di guida.
Ne consegue che va esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e il tamponante resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (In tal senso Cass. n. 13703 del 31/05/2017; Cass. n. 8051 del
21/04/2016; Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193).
L'attore, quindi, ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27497; Cass. ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398).
Tanto premesso va rilevato che nel caso di specie, secondo quanto sostenuto da parte attrice, la responsabilità dell'occorso sarebbe da ascrivere al convenuto, quanto meno in via concorrenziale, ex art. 2054, co. 2 c.c., avendo egli “inchiodato letteralmente l'autovettura” senza dare possibilità all'attore di evitare l'impatto da tergo.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di non poter condividere l'assunto: deve, a tal proposito, rilevarsi che dall'esame del verbale di spontanee dichiarazioni del rese CP_2 ai carabinieri di San Marco Argentano nell'immediatezza dell'accaduto, si evince che, come riferito dallo stesso attore in citazione - l'odierno convenuto CP_2
aveva dovuto arrestare la marcia a causa di un camion che, sopraggiungendo dal senso opposto, aveva invaso in parte la corsia percorsa dal riducendo lo CP_2 spazio di viabilità (“… giunto all'altezza della C.da Galatrella, un camion il quale giungeva dal lato opposto di marcia invadeva in parte la mia carreggiata. Pertanto non essendoci abbastanza spazio arrestavo la marcia quando all'improvviso venivo tamponato da un'autovettura che giungeva ad alta velocità dal mio stesso senso di marcia …” cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice). Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'arresto, seppur improvviso, del veicolo che precede non possa essere considerato un evento eccezionale della circolazione stradale, dovendo essere previsto e considerato dagli utenti della strada per regolare la propria condotta di guida;
ne consegue che deve escludersi che la condotta di guida del convenuto possa essere qualificata, in assenza di CP_2
ulteriori e specifici elementi non allegati né provati, come anomala o imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale e tale, quindi, da far ritenere che il mancato tempestivo arresto del mezzo dell'attore e la conseguente collisione siano sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Occorre evidenziare, inoltre, che l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2) c.p.c., di cui il
Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità e l'irrilevanza, non avrebbero potuto condurre ad un diverso esito, non avendo i capitoli di prova articolati da parte attrice ad oggetto la dinamica del sinistro (essendo così articolata: “è vero che…” 1) “…in occasione del sinistro verificatosi alla data del 17.09.2021, in C/da Galatrella di
Terranova da Sibari, ivi giunti a distanza di circa un'ora dall'incidente medesimo accertavate che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica della fase terminale dell'evento?”; 2) “…sull'asfalto erano assenti tracce di frenata dei mezzi?”; 3) “…in quel preciso punto stradale è presente un ponte costeggiato da muretti laterali;
?” 4) “…trattasi comunque di strada a doppio senso di marcia e che sono assenti segnali che impongono di arrestare la marcia e /o dare precedenza ai mezzi che provengono dall'opposto senso di marcia?”; 5) “…la contestazione è stata elevata al Sig. solo in forza delle dichiarazioni Parte_1 rilasciate dal Sig. dalle persone che viaggiavano a bordo dell'autovettura CP_2
Fiat 5oo targata FH846AM?”; 6) “…dal sinistro occorso al Sig. Parte_1
, sono conseguiti danni all'autovettura pari a € 25.971,04, come da
[...] preventivo di spesa a firma dell ?”; 7) “…dal Controparte_4 Controparte_4
sinistro occorso al Sig. , sono con seguiti danni Parte_1 all'autovettura pari a € 25.971,04, come da preventivo di spesa a firma dell ?” 8) “…il preventivo di spesa che le viene Controparte_4 mostrato è stato redatto dall ?” 9) “…la Controparte_4 redazione del preventivo di spesa è stato redatto con l'ausilio di programma convenzionato/ approvato dalle compagnie assicurative e aggiornato ai prezzi di mercato?”)
Va tenuto conto, inoltre, della circostanza che lungo il rettilineo su cui si è verificato il sinistro la visibilità viaria – garantita, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, dallo stato e dalla conformazione dei luoghi (cfr. foto, all. 4 fascicolo attore) – avrebbe consentito allo stesso di evitare il pericolo di collisione, se la sua condotta di guida fosse stata consona alle circostanze del caso concreto.
Deve a tal proposito evidenziarsi, infine, che la documentazione fotografica in atti
(cfr. foto, all. 4 fascicolo dei parte attrice e fascicolo della convenuta Controparte_1 rende evidente gli ingenti danni riportati dall'autovettura condotta dal nella Pt_1 parte anteriore, nonché l'apertura dell'airbag, elementi che rendono evidente che l'attore procedesse ad una velocità sostenuta, tale da non consentirgli di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e da non poter evitare la collisione, di fatto avvenuta.
Le predette considerazioni trovano altresì riscontro in quanto attestato dagli agenti intervenuti sui luoghi del sinistro, i quali, a seguito dei rilievi espletati, hanno concluso che “il conducente del veicolo 'B' [il ] non si era attenuto a quanto Pt_1
disposto dall'art. 149/ 1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - non manteneva una distanza di sicurezza in modo da evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore, che si avvaleva del diritto alla conciliazione in via breve, ritirava bolletta n 860776820” (cfr. allegato 4 fascicolo dell'attore).
A quanto premesso consegue che la domanda è totalmente infondata e, quindi, va rigettata.
La soccombenza governa le spese di lite che devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e sono determinate, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del
13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva:
€ 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non riscontrabile nella specie perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. n. 21570 del 2012), in assenza di ulteriori elementi che fondino un giudizio di mala fede o della colpa grave nella condotta della parte soccombente.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 854/2022 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della che si liquidano in € Controparte_3
2.540,00 oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.540,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Giovanni Castagnaro.
Così deciso in data 21/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa IM AZ
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 854 / 2022 R.G
Udienza del 21/10/2025.
Sono presenti l'Avv.. AINO MARIA DOMENICA per l'attore, l'Avv. PALOPOLI
SAVERIO per delega dell'Avv. MINUTOLI MARTIRANO MARIA GRAZIA per e l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI per Controparte_1
Controparte_2
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Aino si riporta in particolare alle conclusioni della citazione come specificate nella prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa IM AZ, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in primo grado, al n. 854/2022 r.g.a.c. pendente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in atti, dall'avv. MA Domenica Aino
ATTORE
E in persona del legale rapp. Controparte_3
p.t., (p.iva , rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. P.IVA_1
MA GR IN IR
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Controparte_2 C.F._2 da procura in atti, dall'avv. Giovanni Castagnaro
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
e deducendo:
[...] Controparte_2
- che in data 17/9/2021, verso le ore 10.30 circa mentre stava percorrendo, alla guida della propria Audi A6, targata FX454KR, la S.P. 252 in C.da Galatrella di
Terranova da Sibari, con direzione di marcia OR SS – Terranova da
Sibari, inaspettatamente, la vettura che lo precedeva (targata FH846AM), condotta nell'occasione da , proprietario della stessa, “al sopraggiungere di Controparte_2 un camion da opposto senso di marcia, nell'accedere sul ponte di C/da Galatrella, aveva inchiodato bruscamente l'auto con una frenata improvvisa, probabilmente ritenendo di non riuscire a evitarlo”;
- che impaurito per l'imminente tragedia, trovandosi peraltro in un punto della carreggiata di dimensioni irregolari, egli aveva, istintivamente e repentinamente azionato i freni dell'auto finendo tuttavia per impattarvici da tergo;
- che dal sinistro de quo erano derivati “danni sia alla persona che al mezzo di proprietà dell'istante pari questi ultimi a € 25.971,04, come da preventivo di spesa
a firma dell , (cfr.all.5).”; Controparte_4
- che sui luoghi di causa erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di San
Marco Argentano;
- che “dalle dichiarazioni allegate al verbale di rilievi e raccolte dai militari intervenuti sul luogo del sinistro, emergeva che la responsabilità era dello stesso Sig. CP_2
, il quale dichiarava di avere inchiodato letteralmente l'autovettura”;
[...]
- che ogni tentativo di bonario componimento era rimasto inevaso, atteso che la società di assicurazione “riteneva di negare la richiesta di risarcimento del danno ritenendo non addebitabile la responsabilità al veicolo di controparte”, neppure nei limiti di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c. e che, pertanto, si era reso necessario intraprendere il presente giudizio.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1) Accertare Parte_1
e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità dell'autovettura targata FH846AM, di proprietà e condotta dal sig. nelle modalità di tempo e luogo di cui in premessa o comunque e Controparte_2
in ogni caso con concorso di colpa tra i veicoli;
2) Accertare e dichiarare che dal sinistro di cui supra, sono derivati e conseguiti i danni di cui al preventivo prodotto
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ut supra,in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore del Sig. , ut supra, della complessiva somma, a titolo di Parte_1 risarcimento danni subiti, di € 25.971,04, per come in premessa specificata, o di quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, anche nell'ipotesi di dichiarato concorso di colpa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Vinte le spese e le competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa depositata in data 17.10.2022, si è costituita la Controparte_3
la quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto,
[...] ritenendo la domanda attorea infondata e ha concluso per “il totale RIGETTO di ogni domanda con ogni effetto discendente, anche relativamente alle spese e competenze della presente lite, relativamente alle quali si formula espressa richiesta di totale imputazione di esse a carico dell'attore”. Con comparsa depositata in data 17.10.2022, si è costituito il Controparte_2
quale ha contestato la fondatezza della domanda avversaria perché destituita da ogni fondamento fattuale e giuridico, ritenendo l'attore passibile di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., anche in considerazione delle conclusioni cui erano giunti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, a seguito delle operazioni tecniche e di accertamento, espletate sui luoghi di causa.
Il convenuto ha quindi, chiesto al Tribunale di: “A- rigettare Controparte_2
l'avversa domanda giudiziale, siccome infondata in fatto, in diritto e comunque non provata;
B- condannare l'istante , a mente dell'art. 96, ult. Parte_1
cpv, c.p.c.., al ristoro dei danni tutti subiti dal convenuto per lite Controparte_2
temeraria da liquidarsi in via equitativa e facendo ricorso agli artt. 1126 e 2056 c.c., nella misura di Euro 5.000,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà provata in corso di causa o che l'adito Tribunale riterrà di Giustizia o di ragione in via equitativa;
C- provvedere in ordine alle spese del giudizio, con condanna della parte istante al relativo pagamento;
oltre RSG ex T.F., IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'esito udienza del 18/10/2022, il Giudice, rilevato che nei confronti del convenuto non era stato formulato alcun invito alla negoziazione assistita ex art. 3 l. CP_2
132/2014, ha assegnato alle parti termine per provvedervi, al fine integrare la condizione di procedibilità della domanda;
espletato infruttuosamente tale adempimento, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, nonché mediante l'interrogatorio formale dell'attore.
Il Tribunale osserva: in via preliminare, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022); deve essere ad ogni modo in questa sede ribadito quanto statuito in ordine all'inammissibilità e irrilevanza delle prove non ammesse, nell'ordinanza depositata in data 17/01/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Tanto premesso, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del
Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza atteso che l'arresto improvviso di un veicolo per le più svariate cause è un evento non eccezionale della circolazione stradale e che deve, quindi, essere previsto e considerato dagli utenti della strada per regolare la propria condotta di guida.
Ne consegue che va esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e il tamponante resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (In tal senso Cass. n. 13703 del 31/05/2017; Cass. n. 8051 del
21/04/2016; Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193).
L'attore, quindi, ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27497; Cass. ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398).
Tanto premesso va rilevato che nel caso di specie, secondo quanto sostenuto da parte attrice, la responsabilità dell'occorso sarebbe da ascrivere al convenuto, quanto meno in via concorrenziale, ex art. 2054, co. 2 c.c., avendo egli “inchiodato letteralmente l'autovettura” senza dare possibilità all'attore di evitare l'impatto da tergo.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di non poter condividere l'assunto: deve, a tal proposito, rilevarsi che dall'esame del verbale di spontanee dichiarazioni del rese CP_2 ai carabinieri di San Marco Argentano nell'immediatezza dell'accaduto, si evince che, come riferito dallo stesso attore in citazione - l'odierno convenuto CP_2
aveva dovuto arrestare la marcia a causa di un camion che, sopraggiungendo dal senso opposto, aveva invaso in parte la corsia percorsa dal riducendo lo CP_2 spazio di viabilità (“… giunto all'altezza della C.da Galatrella, un camion il quale giungeva dal lato opposto di marcia invadeva in parte la mia carreggiata. Pertanto non essendoci abbastanza spazio arrestavo la marcia quando all'improvviso venivo tamponato da un'autovettura che giungeva ad alta velocità dal mio stesso senso di marcia …” cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice). Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'arresto, seppur improvviso, del veicolo che precede non possa essere considerato un evento eccezionale della circolazione stradale, dovendo essere previsto e considerato dagli utenti della strada per regolare la propria condotta di guida;
ne consegue che deve escludersi che la condotta di guida del convenuto possa essere qualificata, in assenza di CP_2
ulteriori e specifici elementi non allegati né provati, come anomala o imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale e tale, quindi, da far ritenere che il mancato tempestivo arresto del mezzo dell'attore e la conseguente collisione siano sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Occorre evidenziare, inoltre, che l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2) c.p.c., di cui il
Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità e l'irrilevanza, non avrebbero potuto condurre ad un diverso esito, non avendo i capitoli di prova articolati da parte attrice ad oggetto la dinamica del sinistro (essendo così articolata: “è vero che…” 1) “…in occasione del sinistro verificatosi alla data del 17.09.2021, in C/da Galatrella di
Terranova da Sibari, ivi giunti a distanza di circa un'ora dall'incidente medesimo accertavate che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica della fase terminale dell'evento?”; 2) “…sull'asfalto erano assenti tracce di frenata dei mezzi?”; 3) “…in quel preciso punto stradale è presente un ponte costeggiato da muretti laterali;
?” 4) “…trattasi comunque di strada a doppio senso di marcia e che sono assenti segnali che impongono di arrestare la marcia e /o dare precedenza ai mezzi che provengono dall'opposto senso di marcia?”; 5) “…la contestazione è stata elevata al Sig. solo in forza delle dichiarazioni Parte_1 rilasciate dal Sig. dalle persone che viaggiavano a bordo dell'autovettura CP_2
Fiat 5oo targata FH846AM?”; 6) “…dal sinistro occorso al Sig. Parte_1
, sono conseguiti danni all'autovettura pari a € 25.971,04, come da
[...] preventivo di spesa a firma dell ?”; 7) “…dal Controparte_4 Controparte_4
sinistro occorso al Sig. , sono con seguiti danni Parte_1 all'autovettura pari a € 25.971,04, come da preventivo di spesa a firma dell ?” 8) “…il preventivo di spesa che le viene Controparte_4 mostrato è stato redatto dall ?” 9) “…la Controparte_4 redazione del preventivo di spesa è stato redatto con l'ausilio di programma convenzionato/ approvato dalle compagnie assicurative e aggiornato ai prezzi di mercato?”)
Va tenuto conto, inoltre, della circostanza che lungo il rettilineo su cui si è verificato il sinistro la visibilità viaria – garantita, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, dallo stato e dalla conformazione dei luoghi (cfr. foto, all. 4 fascicolo attore) – avrebbe consentito allo stesso di evitare il pericolo di collisione, se la sua condotta di guida fosse stata consona alle circostanze del caso concreto.
Deve a tal proposito evidenziarsi, infine, che la documentazione fotografica in atti
(cfr. foto, all. 4 fascicolo dei parte attrice e fascicolo della convenuta Controparte_1 rende evidente gli ingenti danni riportati dall'autovettura condotta dal nella Pt_1 parte anteriore, nonché l'apertura dell'airbag, elementi che rendono evidente che l'attore procedesse ad una velocità sostenuta, tale da non consentirgli di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e da non poter evitare la collisione, di fatto avvenuta.
Le predette considerazioni trovano altresì riscontro in quanto attestato dagli agenti intervenuti sui luoghi del sinistro, i quali, a seguito dei rilievi espletati, hanno concluso che “il conducente del veicolo 'B' [il ] non si era attenuto a quanto Pt_1
disposto dall'art. 149/ 1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) - non manteneva una distanza di sicurezza in modo da evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore, che si avvaleva del diritto alla conciliazione in via breve, ritirava bolletta n 860776820” (cfr. allegato 4 fascicolo dell'attore).
A quanto premesso consegue che la domanda è totalmente infondata e, quindi, va rigettata.
La soccombenza governa le spese di lite che devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e sono determinate, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del
13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva:
€ 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attore al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., che presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non riscontrabile nella specie perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. n. 21570 del 2012), in assenza di ulteriori elementi che fondino un giudizio di mala fede o della colpa grave nella condotta della parte soccombente.
P.Q.M
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Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 854/2022 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della che si liquidano in € Controparte_3
2.540,00 oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in € 2.540,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Giovanni Castagnaro.
Così deciso in data 21/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa IM AZ