Art. 1421. Atti di valore reiterati 1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero. 2. Non e' consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. 3. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.
Articolo 1421 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1420Articolo 1422
Articolo 1421 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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- 1. Nullità del contrattoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2016
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