TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 298/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 298/2023 RG
TRA
(c.f. : , rappresentata e difesa per giusta procura speciale in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione dall'Avv. Maria Giovanna Galligari, nel cui Studio in Foligno, Piazza XX Settembre n.
7, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Tarara ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via G. Piermarini n. 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: regresso fra creditori solidali
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
ACCERTATO E DICHIARATO che le somme esistenti nei libretti di deposito di cui in narrativa erano di spettanza, in pari quota, tra i cointestatari pagina 1 di 8 CONDANNARE al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma pari ad € CP_1 Parte_1
51.150,00 oltre agli interessi da calcolarsi con la capitalizzazione prevista nei rapporti di deposito in questione sino al saldo
o, in subordine, in misura legale dalle singole operazioni di prelievo di cui in narrativa.
Salvo e riservato ogni altro diritto, credito ed azione.
IN OGNI CASO Con vittoria di compenso professionale e spese”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta disattesa
In via preliminare nel merito, rigettare le domande tutte proposte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio espressi in narrativa
In via riconvenzionale,
Accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della sig.ra della somma di € 9804,46, o CP_1 Parte_1
di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da eccepire in compensazione con le somme eventualmente dovute,
In via riconvenzionale,
Disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in Foligno Via Rinaldi n. 19, in comproprietà per la quota di ½ ciascuno tra e mediante la nomina di un CTU;
CP_1 Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda porre le somme dovute al sig. in compensazione con il credito eventualmente riconosciuto. CP_1
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da controparte, perché illegittima per tutte le ragioni
già espresse, in ogni caso
Condannare al pagamento del compenso professionale e delle spese di lite”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il Parte_1
fratello per la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da CP_1
due libretti di deposito postale cointestati fra i medesimi.
pagina 2 di 8 In particolare, l'attrice ha esposto che da un primo libretto, n. 26939605, intestato e CP_1 [...]
e acceso l'08/05/2007, con deposito iniziale era pari ad € 110.500,00, aveva prelevato Pt_1 CP_1
indebitamente, senza il consenso della sorella, la somma di euro 60.000,00 in data 28/07/2015, e successivamente: “in data 27.01.2017 per € 2.700,00, in data 21.04.2017 per € 2.600,00 in data 14.06.2017 per €
8.000,00 ed in data 19.12.2017 per € 5.000,00”, per una somma complessiva di € 78.300,00. Da un secondo libretto, n. 31482298, inizialmente cointestato fra le parti e l'ormai defunto zio delle medesime, R_
, ed alimentato solo con le pensioni di quest'ultimo, aveva prelevato la somma di €
[...] CP_1
24.000,00, in data 03/05/2016.
Alla luce delle suesposte circostanze, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento del 50% delle somme prelevate, pari ad euro 51.150,00, oltre interessi dai prelievi al saldo effettivo.
Si è costituito in giudizio evidenziando, in primo luogo, come la sorella fosse sempre stata a CP_1
conoscenza delle operazioni compiute dal fratello, anche in considerazione del fatto che la medesima era dipendente di un istituto di credito;
in secondo luogo, ha eccepito il difetto di prova relativo all'ammontare delle somme da restituire e della qualità di erede del defunto e, in subordine, ha contestato Persona_2
nel quantum la pretesa di pagamento. In via riconvenzionale, inoltre, ha chiesto la restituzione di quota parte delle spese sostenute dal medesimo per i propri danti causa, ossia i genitori (con le cui provviste era stato alimentato il libretto n. 26939605) e lo zio (con le cui provviste era stato alimentato il libretto R_
31482298), nonché la divisone della comunione ereditaria fra gli stessi, comprendente un solo immobile,
sito in Foligno, via Roncalli, ed abitato dall'attrice.
L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante esperimento dell'interrogatorio formale del convenuto ed escussione dei testi indicati dalle parti nonché mediante c.t.u. sull'immobile in esame.
Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione quantomeno sulle domande di condanna proposte da parte attrice, si è fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta ex art. 127ter c.p.c. in data
16/01/2025; all'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri pagina 3 di 8 atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vale qualificare, innanzitutto, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto, alla luce delle circostanze di fatto allegate.
In particolare, ha allegato di essere contitolare, unitamente al fratello, di due libretti postali, n. Parte_1
26939605 e n. 31482298 (quest'ultimo inizialmente cointestato fra le parti e l'ormai defunto zio delle medesime, ), e che il fratello avrebbe effettuato prelievi illegittimi, eccedenti la Persona_1 CP_1
propria quota, da tali depositi, chiedendo la restituzione della metà di quanto prelevato.
Sul punto, vale richiamare gli ormai consolidati approdi giurisprudenziali in materia di conto cointestato, applicabili anche all'ipotesi in questione per identità di ratio.
In punto di diritto, infatti, il conto corrente intestato a più persone è disciplinato, per quanto riguarda i rapporti esterni, ossia fra la banca ed i clienti, dall'art. 1854 c.c. ai sensi del quale “nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Pertanto, nel conto corrente cointestato a firma disgiunta, ciascun correntista è tenuto nei confronti della banca per l'intero e, ugualmente, può pretendere il pagamento dell'intero. Diversamente, riguardo ai rapporti interni tra cointestatari, la normativa di riferimento è da rinvenire nell'art. 1298 co. 2 c.c. il quale, in materia di obbligazioni solidali, stabilisce che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La Corte di Cassazione ha pertanto da tempo chiarito che “il cointestatario di un conto corrente bancario […] anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. […].
D'altro canto, non par dubbio che tale limitazione valga in relazione non solo al saldo finale del conto, ma all'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto” (cfr Cass. Civ. sent. n. 26991/ 2013). La Corte continua pagina 4 di 8 affermando che una corretta applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati impone “di tenere nettamente distinti il piano del rapporto esterno con la banca e quello del rapporto interno tra i cointestatari. Per le ragioni esposte, infatti, la clausola del contratto di conto corrente bancario cointestato a più persone, che abiliti le medesime a compiere operazioni autonomamente, rileva solo nel primo di detti rapporti, facendo sì che ciascun contitolare del conto, con effetti vincolanti anche per gli altri, possa pretendere dalla banca il pagamento per l'intero e impartire ordini per l'intero; laddove, nel rapporto interno tra i titolari del conto, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente” (conf.
Cass. Civ., Sez. II, Sent., 04/01/2018, n. 77; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 19/02/2009, n. 4066; Cass. Civ., Sez. 1, sent. 01/02/2000, n. 1087; Cass. Civ., Sez. 1, sent. 09/07/1989, n. 3241).
Infine, “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma […] tale presunzione dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria - anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti - che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr Cass. Civ., sent. n. 18777/2015).
Laddove, dunque, risulti provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti che la provvista sia stata alimentata da un correntista soltanto o in ogni caso da tutti i cointestatari ma in misura non eguale, la presunzione di parità delle quote fra correntisti potrà dirsi superata con la conseguenza che, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo;
ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Nel caso di specie, ha domandato la restituzione di quanto indebitamente, secondo la sua Parte_1
ricostruzione, prelevato da parte di l'azione di restituzione invocata dal ricorrente può dunque CP_1
qualificarsi come azione di regresso tra concreditori, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza anche se non pagina 5 di 8 espressamente prevista dalla normativa (l'art. 1299 c.c. ne detta la disciplina solo con riferimento ai rapporti fra condebitori), laddove il concreditore, abilitato secondo la stessa definizione di solidarietà contenuta nell'art. 1292 c.c. a richiedere l'adempimento dell'intera obbligazione da parte del debitore, ovvero della banca, abbia poi omesso di trasferire la quota di spettanza agli altri creditori.
2. Ciò posto da un punto di vista generale, occorre anche tenere conto di quali siano le circostanze controverse nel presente giudizio.
Infatti, da una parte non risulta contestata l'effettiva cointestazione dei suddetti libretti e quindi la spettanza in pari quota delle somme in essi contenute alle odierne parti, con piena applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c.. Dall'altra, neppure i prelievi effettuati dal convenuto sono stati in effetti CP_1
contestati come posti in essere dal medesimo.
Risulta, invece, controversa la sussistenza del presunto consenso di all'esecuzione delle Parte_1
operazioni in questione.
Ebbene, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare che, ancorché verbalmente, un tale consenso vi fosse;
tuttavia, dinanzi alla decisa contestazione dell'attrice, alcuna prova è stata fornita sul punto. Peraltro, la mera conoscenza del saldo residuo al gennaio 2018 e 2019 (si vedano certificazioni ISEE dell'attrice), non è elemento che di per sé solo è sintomatico dell'accordo nel prelievo delle somme da parte del fratello.
Sarebbe, invece, stato onere del convenuto supportare tale allegazione con una più convincente prova in merito all'utilizzo specifico di tali ingenti somme, soprattutto con riferimento al prelievo della somma di euro 60.000,00 del 28/07/2015.
2.1 Con riferimento al quantum restituibile, tuttavia, occorre aderire alla tesi di parte convenuta.
Invero, come riportato dalla copiosa giurisprudenza sopra riportata, il prelievo del cointestatario è da considerarsi illegittimo solo per la quota eccedente la metà.
Per tale ragione, si ritiene che occorra analizzare l'ammontare dei liquidi confluiti nel conto in questione da parte di versamenti pacificamente effettuati dai genitori delle parti, rispettivamente di euro 71.362,08 il
28/07/2015 (comprensivi degli euro 68,07 iniziali) e di euro 62.161,38 il 08/05/2017, per una somma pagina 6 di 8 complessiva di euro 133.523,46. Dunque, in relazione a tale complessiva somma, donata di fatto dai genitori ai figli, ognuno di questi aveva diritto ad euro 66.761,73.
Alla luce di tale considerazione, avendo il convenuto pacificamente prelevato la somma complessiva di euro 78.300,00, quest'ultimo ha prelevato in eccedenza rispetto alla sua metà la somma di euro 11.538,27, che dovrà essere oggetto di restituzione.
Il fatto che con le somme residue (prelevate pacificamente dalla attrice e in relazione alle quali non vi è prova dell'accordo con il fratello) siano state sostenute spese nell'interesse dei genitori o della madre, nulla sposta in relazione alla domanda di regresso. L'attrice, infatti, ben avrebbe potuto (o potrà in un eventuale altro giudizio) formulare una domanda di rimborso di spese effettuate con proprie somme e afferenti alla massa ereditaria;
domanda che, tuttavia, non è stata formulata nella presente sede.
2.2 Quanto al secondo libretto, occorre invece considerare come lo stesso fosse all'epoca della sua apertura nonché dello svolgimento del rapporto, cointestato anche con altro soggetto, , zio delle Persona_1
parti e unico che forniva la provvista del libretto stesso.
Tale circostanza pare decisiva, nella misura in cui il libretto in questione, a prescindere dall'operazione compiuta dal convenuto in data 03/06/2016 e contestata dall'attrice, era utilizzato normalmente per le esigenze quotidiane dello stesso e dagli estratti conto si vedono, infatti, operazioni periodiche in uscita di importo congruo con quello di un ordinario mantenimento personale. Pertanto, nel caso in questione, non trattandosi di mero libretto finalizzato al risparmio (come quello di cui sopra) ma utilizzato mensilmente per l'accredito delle pensioni e il mantenimento ordinario, non è possibile sommare tutti gli introiti al fine di determinare l'ammontare complessivo delle somme donate ai nipoti, non solo cointestatari ma poi anche eredi del defunto zio.
Infatti, occorre tener conto anche delle operazioni in uscita compiute da quest'ultimo o comunque non contestate, le quali, unitamente al significativo prelievo del 03/06/2016, hanno portato il conto a zero.
Dunque, in questa ipotesi, il bilancio fra operazioni in entrata e in uscita, tolta quella in contestazione, ammonta ad euro 24.000,00, ragion per cui il convenuto sarà tenuto alla restituzione della somma di euro pagina 7 di 8 12.000,00. Ciò considerando che, all'esito delle produzioni documentali dell'attrice, lo stesso convenuto ha confermato che le parti sono gli unici eredi di . Persona_1
Pertanto, l'ammontare della somma dovuta da parte convenuta a parte attrice per le causali di cui in parte motiva, ammonta ad euro 23.538,27, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
4. Il giudizio dovrà proseguire per la decisione della domanda riconvenzionale di parte convenuta e per la divisione.
Spesa alla definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta il diritto alla restituzione della somma di euro 23.538,27, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, e condanna alla relativa CP_1
corresponsione in favore di;
Parte_1
▪ dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
▪ spese alla definitiva.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 8 di 8
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 298/2023 RG
TRA
(c.f. : , rappresentata e difesa per giusta procura speciale in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione dall'Avv. Maria Giovanna Galligari, nel cui Studio in Foligno, Piazza XX Settembre n.
7, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Tarara ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via G. Piermarini n. 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: regresso fra creditori solidali
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
ACCERTATO E DICHIARATO che le somme esistenti nei libretti di deposito di cui in narrativa erano di spettanza, in pari quota, tra i cointestatari pagina 1 di 8 CONDANNARE al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma pari ad € CP_1 Parte_1
51.150,00 oltre agli interessi da calcolarsi con la capitalizzazione prevista nei rapporti di deposito in questione sino al saldo
o, in subordine, in misura legale dalle singole operazioni di prelievo di cui in narrativa.
Salvo e riservato ogni altro diritto, credito ed azione.
IN OGNI CASO Con vittoria di compenso professionale e spese”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta disattesa
In via preliminare nel merito, rigettare le domande tutte proposte da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio espressi in narrativa
In via riconvenzionale,
Accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della sig.ra della somma di € 9804,46, o CP_1 Parte_1
di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da eccepire in compensazione con le somme eventualmente dovute,
In via riconvenzionale,
Disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in Foligno Via Rinaldi n. 19, in comproprietà per la quota di ½ ciascuno tra e mediante la nomina di un CTU;
CP_1 Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda porre le somme dovute al sig. in compensazione con il credito eventualmente riconosciuto. CP_1
In via istruttoria ci si oppone alla richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da controparte, perché illegittima per tutte le ragioni
già espresse, in ogni caso
Condannare al pagamento del compenso professionale e delle spese di lite”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il Parte_1
fratello per la condanna del medesimo alla restituzione delle somme indebitamente prelevate da CP_1
due libretti di deposito postale cointestati fra i medesimi.
pagina 2 di 8 In particolare, l'attrice ha esposto che da un primo libretto, n. 26939605, intestato e CP_1 [...]
e acceso l'08/05/2007, con deposito iniziale era pari ad € 110.500,00, aveva prelevato Pt_1 CP_1
indebitamente, senza il consenso della sorella, la somma di euro 60.000,00 in data 28/07/2015, e successivamente: “in data 27.01.2017 per € 2.700,00, in data 21.04.2017 per € 2.600,00 in data 14.06.2017 per €
8.000,00 ed in data 19.12.2017 per € 5.000,00”, per una somma complessiva di € 78.300,00. Da un secondo libretto, n. 31482298, inizialmente cointestato fra le parti e l'ormai defunto zio delle medesime, R_
, ed alimentato solo con le pensioni di quest'ultimo, aveva prelevato la somma di €
[...] CP_1
24.000,00, in data 03/05/2016.
Alla luce delle suesposte circostanze, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento del 50% delle somme prelevate, pari ad euro 51.150,00, oltre interessi dai prelievi al saldo effettivo.
Si è costituito in giudizio evidenziando, in primo luogo, come la sorella fosse sempre stata a CP_1
conoscenza delle operazioni compiute dal fratello, anche in considerazione del fatto che la medesima era dipendente di un istituto di credito;
in secondo luogo, ha eccepito il difetto di prova relativo all'ammontare delle somme da restituire e della qualità di erede del defunto e, in subordine, ha contestato Persona_2
nel quantum la pretesa di pagamento. In via riconvenzionale, inoltre, ha chiesto la restituzione di quota parte delle spese sostenute dal medesimo per i propri danti causa, ossia i genitori (con le cui provviste era stato alimentato il libretto n. 26939605) e lo zio (con le cui provviste era stato alimentato il libretto R_
31482298), nonché la divisone della comunione ereditaria fra gli stessi, comprendente un solo immobile,
sito in Foligno, via Roncalli, ed abitato dall'attrice.
L'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante esperimento dell'interrogatorio formale del convenuto ed escussione dei testi indicati dalle parti nonché mediante c.t.u. sull'immobile in esame.
Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione quantomeno sulle domande di condanna proposte da parte attrice, si è fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta ex art. 127ter c.p.c. in data
16/01/2025; all'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri pagina 3 di 8 atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vale qualificare, innanzitutto, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto, alla luce delle circostanze di fatto allegate.
In particolare, ha allegato di essere contitolare, unitamente al fratello, di due libretti postali, n. Parte_1
26939605 e n. 31482298 (quest'ultimo inizialmente cointestato fra le parti e l'ormai defunto zio delle medesime, ), e che il fratello avrebbe effettuato prelievi illegittimi, eccedenti la Persona_1 CP_1
propria quota, da tali depositi, chiedendo la restituzione della metà di quanto prelevato.
Sul punto, vale richiamare gli ormai consolidati approdi giurisprudenziali in materia di conto cointestato, applicabili anche all'ipotesi in questione per identità di ratio.
In punto di diritto, infatti, il conto corrente intestato a più persone è disciplinato, per quanto riguarda i rapporti esterni, ossia fra la banca ed i clienti, dall'art. 1854 c.c. ai sensi del quale “nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Pertanto, nel conto corrente cointestato a firma disgiunta, ciascun correntista è tenuto nei confronti della banca per l'intero e, ugualmente, può pretendere il pagamento dell'intero. Diversamente, riguardo ai rapporti interni tra cointestatari, la normativa di riferimento è da rinvenire nell'art. 1298 co. 2 c.c. il quale, in materia di obbligazioni solidali, stabilisce che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La Corte di Cassazione ha pertanto da tempo chiarito che “il cointestatario di un conto corrente bancario […] anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. […].
D'altro canto, non par dubbio che tale limitazione valga in relazione non solo al saldo finale del conto, ma all'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, solo al momento della chiusura del rapporto” (cfr Cass. Civ. sent. n. 26991/ 2013). La Corte continua pagina 4 di 8 affermando che una corretta applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati impone “di tenere nettamente distinti il piano del rapporto esterno con la banca e quello del rapporto interno tra i cointestatari. Per le ragioni esposte, infatti, la clausola del contratto di conto corrente bancario cointestato a più persone, che abiliti le medesime a compiere operazioni autonomamente, rileva solo nel primo di detti rapporti, facendo sì che ciascun contitolare del conto, con effetti vincolanti anche per gli altri, possa pretendere dalla banca il pagamento per l'intero e impartire ordini per l'intero; laddove, nel rapporto interno tra i titolari del conto, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente” (conf.
Cass. Civ., Sez. II, Sent., 04/01/2018, n. 77; Cass. Civ., Sez. 2, sent. 19/02/2009, n. 4066; Cass. Civ., Sez. 1, sent. 01/02/2000, n. 1087; Cass. Civ., Sez. 1, sent. 09/07/1989, n. 3241).
Infine, “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma […] tale presunzione dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria - anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti - che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr Cass. Civ., sent. n. 18777/2015).
Laddove, dunque, risulti provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti che la provvista sia stata alimentata da un correntista soltanto o in ogni caso da tutti i cointestatari ma in misura non eguale, la presunzione di parità delle quote fra correntisti potrà dirsi superata con la conseguenza che, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo;
ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Nel caso di specie, ha domandato la restituzione di quanto indebitamente, secondo la sua Parte_1
ricostruzione, prelevato da parte di l'azione di restituzione invocata dal ricorrente può dunque CP_1
qualificarsi come azione di regresso tra concreditori, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza anche se non pagina 5 di 8 espressamente prevista dalla normativa (l'art. 1299 c.c. ne detta la disciplina solo con riferimento ai rapporti fra condebitori), laddove il concreditore, abilitato secondo la stessa definizione di solidarietà contenuta nell'art. 1292 c.c. a richiedere l'adempimento dell'intera obbligazione da parte del debitore, ovvero della banca, abbia poi omesso di trasferire la quota di spettanza agli altri creditori.
2. Ciò posto da un punto di vista generale, occorre anche tenere conto di quali siano le circostanze controverse nel presente giudizio.
Infatti, da una parte non risulta contestata l'effettiva cointestazione dei suddetti libretti e quindi la spettanza in pari quota delle somme in essi contenute alle odierne parti, con piena applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c.. Dall'altra, neppure i prelievi effettuati dal convenuto sono stati in effetti CP_1
contestati come posti in essere dal medesimo.
Risulta, invece, controversa la sussistenza del presunto consenso di all'esecuzione delle Parte_1
operazioni in questione.
Ebbene, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare che, ancorché verbalmente, un tale consenso vi fosse;
tuttavia, dinanzi alla decisa contestazione dell'attrice, alcuna prova è stata fornita sul punto. Peraltro, la mera conoscenza del saldo residuo al gennaio 2018 e 2019 (si vedano certificazioni ISEE dell'attrice), non è elemento che di per sé solo è sintomatico dell'accordo nel prelievo delle somme da parte del fratello.
Sarebbe, invece, stato onere del convenuto supportare tale allegazione con una più convincente prova in merito all'utilizzo specifico di tali ingenti somme, soprattutto con riferimento al prelievo della somma di euro 60.000,00 del 28/07/2015.
2.1 Con riferimento al quantum restituibile, tuttavia, occorre aderire alla tesi di parte convenuta.
Invero, come riportato dalla copiosa giurisprudenza sopra riportata, il prelievo del cointestatario è da considerarsi illegittimo solo per la quota eccedente la metà.
Per tale ragione, si ritiene che occorra analizzare l'ammontare dei liquidi confluiti nel conto in questione da parte di versamenti pacificamente effettuati dai genitori delle parti, rispettivamente di euro 71.362,08 il
28/07/2015 (comprensivi degli euro 68,07 iniziali) e di euro 62.161,38 il 08/05/2017, per una somma pagina 6 di 8 complessiva di euro 133.523,46. Dunque, in relazione a tale complessiva somma, donata di fatto dai genitori ai figli, ognuno di questi aveva diritto ad euro 66.761,73.
Alla luce di tale considerazione, avendo il convenuto pacificamente prelevato la somma complessiva di euro 78.300,00, quest'ultimo ha prelevato in eccedenza rispetto alla sua metà la somma di euro 11.538,27, che dovrà essere oggetto di restituzione.
Il fatto che con le somme residue (prelevate pacificamente dalla attrice e in relazione alle quali non vi è prova dell'accordo con il fratello) siano state sostenute spese nell'interesse dei genitori o della madre, nulla sposta in relazione alla domanda di regresso. L'attrice, infatti, ben avrebbe potuto (o potrà in un eventuale altro giudizio) formulare una domanda di rimborso di spese effettuate con proprie somme e afferenti alla massa ereditaria;
domanda che, tuttavia, non è stata formulata nella presente sede.
2.2 Quanto al secondo libretto, occorre invece considerare come lo stesso fosse all'epoca della sua apertura nonché dello svolgimento del rapporto, cointestato anche con altro soggetto, , zio delle Persona_1
parti e unico che forniva la provvista del libretto stesso.
Tale circostanza pare decisiva, nella misura in cui il libretto in questione, a prescindere dall'operazione compiuta dal convenuto in data 03/06/2016 e contestata dall'attrice, era utilizzato normalmente per le esigenze quotidiane dello stesso e dagli estratti conto si vedono, infatti, operazioni periodiche in uscita di importo congruo con quello di un ordinario mantenimento personale. Pertanto, nel caso in questione, non trattandosi di mero libretto finalizzato al risparmio (come quello di cui sopra) ma utilizzato mensilmente per l'accredito delle pensioni e il mantenimento ordinario, non è possibile sommare tutti gli introiti al fine di determinare l'ammontare complessivo delle somme donate ai nipoti, non solo cointestatari ma poi anche eredi del defunto zio.
Infatti, occorre tener conto anche delle operazioni in uscita compiute da quest'ultimo o comunque non contestate, le quali, unitamente al significativo prelievo del 03/06/2016, hanno portato il conto a zero.
Dunque, in questa ipotesi, il bilancio fra operazioni in entrata e in uscita, tolta quella in contestazione, ammonta ad euro 24.000,00, ragion per cui il convenuto sarà tenuto alla restituzione della somma di euro pagina 7 di 8 12.000,00. Ciò considerando che, all'esito delle produzioni documentali dell'attrice, lo stesso convenuto ha confermato che le parti sono gli unici eredi di . Persona_1
Pertanto, l'ammontare della somma dovuta da parte convenuta a parte attrice per le causali di cui in parte motiva, ammonta ad euro 23.538,27, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
4. Il giudizio dovrà proseguire per la decisione della domanda riconvenzionale di parte convenuta e per la divisione.
Spesa alla definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta il diritto alla restituzione della somma di euro 23.538,27, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, e condanna alla relativa CP_1
corresponsione in favore di;
Parte_1
▪ dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
▪ spese alla definitiva.
Spoleto, 17/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 8 di 8