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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/08/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7069/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 7069/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. indicato: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
per procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Mariarosaria Di Dona (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola C.F._2
Ducenta (CE), alla via N.S. Antonio n. 26 (domicilio digitale indicato in atti);
-
OPPONENTE-
e
C.F./P.IVA indicata: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Di Caprio (C.F.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria alla via C.F._3
Principe di Piemonte n. 11, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta domicilio digitale indicato in atti;
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto
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CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il sig. Pt_1
ha impugnato il precetto notificato in data 04.09.2024 dalla
[...] Controparte_1
fondato sulla sentenza n. 2419/2018 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva
[...]
dichiarato la cessazione della locazione dell'immobile sito in Trentola Ducenta (CE), alla Via N. S. Antonio n. 38/40, per scadenza del termine contrattuale al 30.06.2024.
L'opponente ha dedotto che il contratto di locazione originario era stato stipulato tra lui e il sig. , e che successivamente l'immobile era stato oggetto di Persona_1
compravendita in data 16.04.2016 tra il sig. , la sig.ra e la Per_1 Persona_2
società . Controparte_1
Tuttavia, non risulta alcuna dichiarazione di subentro da parte della società acquirente né alcuna registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle norme imperative in materia tributaria.
Dagli accertamenti effettuati presso l'Agenzia delle Entrate, il contratto di locazione risulta risolto in data 08.01.2018 e non vi è traccia di subentro da parte della
[...]
né da parte del suo legale rappresentante pro tempore. Pertanto, Controparte_1
secondo l'opponente, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra le parti che possa giustificare l'azione esecutiva intrapresa.
In diritto, l'opponente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata registrazione del contratto di locazione comporta la sua nullità per violazione di norme imperative. Inoltre, ha evidenziato che il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile, pur contenuto in una sentenza, ha natura ordinatoria e può essere modificato o revocato in sede esecutiva.
Alla luce di quanto sopra, il sig. ha chiesto la sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva del titolo e l'accertamento dell'illegittimità del precetto notificato, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti esecutivi già posti in essere.
La causa è stata assegnata allo scrivente, in sostituzione della dott.ssa il Per_3
3.12.2024.
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Con comparsa depositata il 29.10.2024 si è costituita la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'8.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente occorre affrontare la questione relativa all'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle comparsa conclusionale di replica, l'opponente ha dato atto di aver provveduto al rilascio dell'immobile oggetto del precetto ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto rilascio rende ultronea la pronuncia sul merito dell'opposizione.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere cui non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e
Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione (Cass. 3075/97 e Cass. 3096/2000).
Considerato che l'opposizione, fondata sull'inopponibilità del subentro della nel contratto di locazione per la mancata registrazione del Controparte_1
subentro, costituisce deduzione di un fatto anteriore alla formazione del titolo e che l'opposizione sarebbe stata inammissibile perché, come insegna consolidato orientamento giurisprudenziale, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr.
Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850), le spese, liquidate in dispositivo in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, vanno a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, con attribuzione in favore dell'Avv.
Rosa Di Caprio, dichiaratasi antistataria.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
Per un verso, non è stato allegata (né dimostrata) la sussistenza di un pregiudizio
(con riferimento alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite
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temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). In particolare, tale pregiudizio non può essere costituito dalla necessità di costituirsi in giudizio per evidenziare l'infondatezza dell'avversa azione, poiché tale pregiudizio già trova ristoro nella liquidazione delle spese processuali. Neppure può essere individuato nell'iniziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concessa dal precedente giudice, revocata alla successiva udienza e comunque legata ad una valutazione giudiziale e non al comportamento della parte che, anzi, ha rilasciato l'immobile prima del termine del giudizio.
Per altro verso, non si ritiene di dover fare applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (norma applicabile anche di ufficio dal giudice), non ravvisandosi, nel comportamento tenuto dall'opposta, elementi tali da far ritenere la sussistenza degli elementi di malafede e di temerarietà richiesti dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7069/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro Controparte_1
1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA
come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rosa Di Caprio, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Aversa il 20.08.2025.
Il giudice monocratico dott. Antonio Cirma
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