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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5423/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n.23708/2021 - R.G. 49145/2016 e
103818/2018 del Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, emessa in data
26.07.2021 e depositata il 26.07.2021;
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.07.1991,elettivamente domiciliati alla via G. Jannelli n. 23/M dall'avv. Federica
Balzerano che li rappresenta e difende;
Appellanti
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rapp.ti p.t., dott. e dott. , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella qualità altresì di Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, elett.te dom.ta in Aversa al viale J.F. Kennedy, 94 dall'avv. Maria Panarella dalla quale è 1 rappresentata e difesa in virtù di procura del 11 giugno – 17 giugno 2010, rep. n°
6863, racc. 3555, per notaio dr. Persona_1
Appellata
, res.te alla via Auguro Righi n. 24, 80125-Napoli; ON
Appellata contumace
Conclusioni : come da note scritte depositate dagli appellanti in data 20.09.2024 e dell'appellata in data 24.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2016, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la sig.ra ON
e la , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del FGVS, deducendo che in data 20.09.2015, alle ore
16.30 circa, in Pozzuoli (Na), ALLA Via Antiniana nei pressi del campo sportivo
Green Sport, il veicolo Fiat AN tg. ES367HC di proprietà dell'istante, subiva danni a causa di un sinistro.
L'incidente, proseguiva l'attrice, si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN, il quale proveniente da tergo, in discesa, tamponava l'auto Fiat AN che veniva a sua volta sospinta su un motoveicolo tg. CP06159.
L'autoveicolo della sig.ra riportava danni alla parte posteriore per urto Parte_1
diretto ed alla parte anteriore per urto indiretto. L'auto Fiat AN tg. AR064TN risultava di proprietà della sig.ra ma al momento dell'incidente ON
2 priva di copertura assicurativa.
Si costitutiva in giudizio la , quale impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. la quale impugnava estensivamente tutto quanto dedotto dalla istante nel proprio atto introduttivo.
Per il medesimo sinistro, con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2018, il sig. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la sig.ra Parte_2 CP_4
e la quale impresa designata per la Regione
[...] Controparte_1
Campaniaalla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., assumendo che il motoveicolo Piaggio tg. CP06159 di proprietà dell'istante subiva danni a causa di un incidente. L'incidente, proseguiva l'attore, si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN il quale, proveniente da tergo, in discesa tamponava un veicolo Fiat AN tg ES367HC, che a sua volta tamponava il motoveicolo Piaggio tg. CP06159.
La costituitasi anche in tale giudizio, impugnava e contestava tutto quando CP_1
dedotto da nel proprio atto introduttivo ed eccepiva la connessione Parte_2
oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio promosso da con Parte_2
quello promosso da . Parte_1
Chiedeva pertanto, la trasmissione al Giudice di Pace coordinatore per la riunione dei giudizi innanzi al Giudice di Pace per primo adito.
Rimessi entrambi i procedimenti innanzi al Giudice di Pace coordinatore, il Giudice di Pace dott. Merolla, innanzi al quale pendeva il primo giudizio instaurato e cioè quello promosso da , disponeva la riunione e fissava l'udienza per Parte_1
la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Al termine del giudizio, il Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, con sentenza 23708/2021 così statuiva:
“non accoglie la domanda proposta;
condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano e liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, I.VA. e C.P.A. come per legge se documentate da fattura e non dettabile,
3 con attribuzione all'avv. Vittoria della Corte quale anticipataria. Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge”.
Avverso la predetta sentenza, in data 24.02.2022 proponevano appello i sig.ri
[...]
e per i seguenti motivi: “Nullità della sentenza – Parte_1 Parte_2
violazione art. 132 cpcp, ar. 161 cpc – motivazione carente-parziale-incompleta.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cc, 2054 cc, 2056 cc, 2697 cc, 1223 cc, 112 cpc, 113 cpc, 115 cpc, 116 cpc. Omessa e/o insufficiente esame di circostanze di fatto determinanti”.
Così concludevano gli odierni appellanti: “In via preliminare accogliere nel merito il presente appello in totale riforma della impugnata sentenza accogliere la domanda come formulata e precisata nel giudizio di primo grado, quantificata in euro €
1.151,57 per i danni subiti al motoveicolo di proprietà del IG. , ed in Parte_2
€ 1.657,00 per i danni subiti al veicolo di proprietà dell'attrice IG.
[...]
. In via subordinata, e per le ragioni suesposte di assenza dei motivi di Parte_1
rigetto a sostegno della domanda di primo grado, accogliere nel merito il presente appello in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda della
IG.ra quantificata in € 1.657,00 per i danni subiti al veicolo di Parte_1
sua proprietà. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 01.06.2022 si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti del novellato art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Così concludeva la convenuta Compagnia Assicurativa: “in via preliminare e pregiudiziale per l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti nel presente atto;
in ogni caso, per il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio sempre per i motivi esposti nel presente atto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, nei limiti del massimale minimo di legge dichiarare il concorso di colpa dei danneggiati
4 con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie e/o tenersi conto, in ogni caso, di tutte le eccezioni sollevate volte ad escludere o ridurre l'entità del danno”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04.04.2023, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
In proposito, come afferma la Suprema Corte, si rammenta che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde", e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Ebbene, si rileva che l'appello risulta proposto nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.
Tale gravame è infatti regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La
5 motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre
Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente la parte della motivazione della sentenza censurata e le ragioni della doglianza anche con riferimento alla normativa violata, propone la ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Relativamente all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e PT
, si ritiene che tale eccezione debba essere integralmente respinta in quanto Parte_1
6 infondata, in considerazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio.
Dalla documentazione allegata alla produzione di primo grado, viene infatti confermata la piena legittimazione attiva delle parti appellanti.
In particolare, entrambi gli appellanti, e , hanno esibito i rispettivi PT Parte_1
libretti di circolazione dei veicoli di cui sono proprietari, documenti che, in virtù della loro natura e delle disposizioni normative in materia, costituiscono prova piena e sufficiente del diritto di proprietà sui veicoli stessi.
A tal proposito, occorre evidenziare che i libretti di circolazione, così come previsti dalla normativa vigente, sono documenti ufficiali che attestano la proprietà del veicolo e sono ritenuti idonei per comprovare la legittimazione attiva di chi ne risulti intestatario. In base a tale considerazione, i libretti di circolazione forniti dalle parti in causa sono del tutto adeguati a supportare la prova della proprietà, senza che risulti necessaria la produzione di ulteriori documenti.
Occorre rigettare l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'appellata CP_4
Dagli atti di causa emerge chiaramente l'esistenza sin dal principio di idonea visura
(30.06.2016) attestante la proprietà del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN di proprietà della dalla data del trasferimento di proprietà in suo favore del ON
2006.
Inoltre, emerge l'esistenza, sin dall'iscrizione al ruolo, della comunicazione depositata agli atti con cui la in risposta alla richiesta di informazioni Pt_3
presentata circa l'identificazione del veicolo di controparte, accertava la mancanza della copertura assicurativa.
Occorre altresì rigettare l'eccezione concernente l'inattendibilità dell'unico teste escusso, il sig, , la cui deposizione veniva considerata generica e Testimone_1
lacunosa.
Il teste durante la propria escussione così riferiva: “ricordo che era la metà di settembre del 2015 verso le 16.30 ed io procedevo in auto, alla Via Antiniana
(Pozzuoli) che è una strada che collega Agnano con Pozzuoli. Stavo salendo, proveniente da via Scarfoglio, e diretto verso Pozzuoli, allorquando all'altezza del
7 campo di calcio, dall'opposto senso di marcia, ho assistito ad un incidente. Una fiat
Punto, guidata da una donna, mentre scendeva la suddetta via (che in quel punto è una strada ripida), tamponava una fiat AN rossa che la precedeva. La AN, per effetto dell'urto, veniva sospinta ed urtava un motoveicolo Piaggio Beverly che si trovava davanti. Lo scooter, per effetto dell'urto rovinava al suolo. Io mi fermai per prestare soccorso e scesi dall'auto. Ricordo che la conducente della Punto disse di non essere assicurata e si dichiarò disponibile a fornire i suoi dati. Ricordo che la
AN riportava danni alla parte posteriore destra e alla parte anteriore destra, per
l'urto al motorino. Anche lo scooter riportava danni per la caduta. Riconosco dalle foto esibitemi e da me firmate la ed i relativi danni. Ho già testimoniato tre Pt_4
volte in questi uffici. Preciso che i veicoli al momento dell'urto erano in movimento.
L.c.s.”
La testimonianza resa dal si configura come coerente ed attendibile, Tes_1
consentendo una ricostruzione chiara e precisa della dinamica dell'incidente oggetto del presente procedimento. A tal proposito risulta sottolineare che, l'eccepita assenza di informazioni specifiche concernenti il traffico sulla via teatro dell'evento, le condizioni di visibilità, quelle climatiche, non può in alcun modo essere interpretato come una lacuna significativa ai fini della ricostruzione dell'evento e della valutazione complessiva delle cause e della responsabilità del sinistro in questione.
Qualora il Giudice di pace avesse ritenuto che tali particolari fossero necessari o rilevanti per la corretta valutazione del caso sarebbe stato suo onere quello di formulare le opportune domande a chiarimento al testimone al fine di acquisire dettagli necessari volti all'integrale ricostruzione dei fatti.
Spetta proprio al Giudice, infatti, nell'ambito del proprio ruolo di accertamento dei fatti, assumere un atteggiamento attivo nel sollecitare chiarimenti e porre domande volte a precisare eventuali dettagli che meglio possano contribuire a definire la dinamica del sinistro. In assenza di tali domande e, nell'ambito delle risposte fornite dalla testimone, la dinamica dell'incidente risulta comunque chiara e coerente, non essendo emerse incertezze significative circa la successione dei fatti o le circostanze
8 che hanno determinato l'evento dannoso.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
(Cass. Sez. 6, Ord. n.17981/2020).
Occorre inoltre rammentare che il fatto che la deposizione de quo sia avvenuta nel corso del giudizio promosso dalla sig.ra e dunque prima della Parte_1
riunione disposta dal Giudice con il giudizio instaurato dal IG. , non Parte_2
preclude l'utilizzo della stessa nel secondo giudizio instaurato. Un principio fondamentale in materia è che se un processo viene riunito ad un altro, le prove acquisite in uno possono essere utilizzata anche nell'altro, a condizione che le stesse siano state acquisite in modo regolare e non sussistono elementi di invalidità.
La riunione di più procedimenti implica la possibilità di utilizzare le prove acquisite in uno dei procedimenti anche per il procedimento riunito, ove non vi siano ragioni di invalidità delle stesse.
Dall'esame degli atti di causa e dall'escussione del teste si evince come il sinistro oggetto del presente gravame, infatti, riguarda il tamponamento a catena causato dal veicolo Fiat Punto tg. AR064TN, risultante di proprietà della IG.ra ON
che proveniente da tergo, in discesa, tamponava il veicolo Fiat AN tg. ES367HC, di proprietà della IG.ra , sospingendola a sua volta sul motoveicolo Piaggio Parte_1
tg. CP06159, di proprietà del IG. PT
Ebbene il caso di specie ben si configura come un tamponamento a catena tra veicoli in movimento.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato in più occasioni e da ultimo con ordinanza
9 nr.15923/24 che occorre distinguere il caso di tamponamento tra veicoli fermi e tamponamento tra veicoli in movimento.
Invero, nel primo caso, la responsabilità va addebitata al conducente dell'ultimo veicolo , ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti (cfr. Cass. civ. n.8646/2003 , Cass. civ.
18234/2008).
Nel secondo caso , quando cioè il tamponamento a catena coinvolga veicoli in movimento, come accaduto nella fattispecie in esame, occorre far riferimento all'art.2054 comma 2° c.c. il quale sancisce che “ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente e produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro , in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia (tamponante e tamponato) a causa della inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (cfr. Cass. civ. n.4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che sta davanti per i danni che questo abbia subito nella parte posteriore .
Ciò posto, non v'è dubbio circa la responsabilità del conducente del veicolo della convenuta per aver tamponato il veicolo dell'appellante . CP_4 Parte_1
Il soggetto che tampona un veicolo, nel caso di specie il conducente del veicolo della avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria, dimostrando che il Controparte_6
mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sarebbero derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile, prova che non è stata fornita.
La domanda proposta da non può trovare, invece, accoglimento. Parte_2
Invero, per quanto appena chiarito circa la responsabilità in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, egli avrebbe dovuto agire nei confronti di Parte_1
proprietaria del veicolo che tamponava il motociclo da lui condotto e non
[...]
anche nei confronti di ON
10 Difatti, era la proprietaria del primo veicolo della fila mentre ON
era proprietaria del veicolo che lo seguiva e che causava il Parte_1
tamponamento per il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale, vanno a tal proposito, condivise le risultanze cui sono giunti i consulenti tecnici di parte incaricati dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio: Controparte_7
per la perizia effettuata sul veicolo di .
[...] Parte_1
Dalla perizia tecnica n. 160000035, per il veicolo Fiat AN di proprietà di Parte_1
risulta un danno pari ad € 1.557,00.
[...]
Dalla somma di € 1.557,00, relativa al preventivo di , devono però Parte_1
essere decurtati alcuni importi specificamente contestati dalla convenuta compagnia assicurativa e, in particolare, l'importo di € 195,70 per la traversa posteriore che non risulta essere visibile, l'importo di € 144,41 per la sostituzione del portello posteriore che non risulta essere danneggiato e l'importo di € 173,70 per il proiettore, anch'esso non danneggiato. A fronti di tali decurtazioni l'importo che dovrà essere corrisposto nei confronti della sig.ra a titolo di risarcimento del danno è pari Parte_1
ad € 1.043,19.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui: “L'art. 167 c.p.c. impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo specifico e non limitarsi a una generica contestazione del documento”. Ed ancora: “Il preventivo non contestato specificamente è prova. La contestazione non deve essere generica, ma specifica”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 27624/2020).
Nel caso di specie, dunque, il preventivo, decurtato dai predetti importi, costituisce prova.
Sulla somma riconosciuta, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il noto criterio di cui a Cass. Civ.
Sez Un, 1712/95.
Le spese di lite del giudizio di primo grado nonché di quelle del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo in
11 favore di , sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. Parte_1
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
L'appellante , secondo il principio della soccombenza, deve essere Parte_2
condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_8
qualità di FGVS.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 23708/2021 - R.G. 49145/2016 e 103818/2018 del Giudice di
Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, emessa in data 26.07.2021 e depositata il
26.07.2021, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata condanna la nella qualità di FGVS e Controparte_9
in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di ON
, che liquida in complessivi € 1.043,19 per le causali di cui in Parte_1
motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda proposta dall'appellante ; Parte_2
- condanna gli appellati e nella qualità di ON Controparte_1
FGVS, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
12 che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 150,00 per spese, Pt_1
euro € 633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla data di emissione della sentenza di primo grado al soddisfo e, per il presente giudizio, in euro 147,00 per spese ed
€ 1278,00 compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge per il presente grado di appello oltre interessi al tasso legale dalla data di emissione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_2
che liquida in euro 1278,00 per compensi professionali Controparte_1
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.
Così deciso, in Napoli il 30.01.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5423/2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – Appello avverso sentenza n.23708/2021 - R.G. 49145/2016 e
103818/2018 del Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, emessa in data
26.07.2021 e depositata il 26.07.2021;
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.07.1991,elettivamente domiciliati alla via G. Jannelli n. 23/M dall'avv. Federica
Balzerano che li rappresenta e difende;
Appellanti
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rapp.ti p.t., dott. e dott. , con sede in Controparte_2 Controparte_3
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella qualità altresì di Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286 del D.lgs. 209/05, elett.te dom.ta in Aversa al viale J.F. Kennedy, 94 dall'avv. Maria Panarella dalla quale è 1 rappresentata e difesa in virtù di procura del 11 giugno – 17 giugno 2010, rep. n°
6863, racc. 3555, per notaio dr. Persona_1
Appellata
, res.te alla via Auguro Righi n. 24, 80125-Napoli; ON
Appellata contumace
Conclusioni : come da note scritte depositate dagli appellanti in data 20.09.2024 e dell'appellata in data 24.09.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2016, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la sig.ra ON
e la , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del FGVS, deducendo che in data 20.09.2015, alle ore
16.30 circa, in Pozzuoli (Na), ALLA Via Antiniana nei pressi del campo sportivo
Green Sport, il veicolo Fiat AN tg. ES367HC di proprietà dell'istante, subiva danni a causa di un sinistro.
L'incidente, proseguiva l'attrice, si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN, il quale proveniente da tergo, in discesa, tamponava l'auto Fiat AN che veniva a sua volta sospinta su un motoveicolo tg. CP06159.
L'autoveicolo della sig.ra riportava danni alla parte posteriore per urto Parte_1
diretto ed alla parte anteriore per urto indiretto. L'auto Fiat AN tg. AR064TN risultava di proprietà della sig.ra ma al momento dell'incidente ON
2 priva di copertura assicurativa.
Si costitutiva in giudizio la , quale impresa designata per la Controparte_5
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. la quale impugnava estensivamente tutto quanto dedotto dalla istante nel proprio atto introduttivo.
Per il medesimo sinistro, con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2018, il sig. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la sig.ra Parte_2 CP_4
e la quale impresa designata per la Regione
[...] Controparte_1
Campaniaalla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., assumendo che il motoveicolo Piaggio tg. CP06159 di proprietà dell'istante subiva danni a causa di un incidente. L'incidente, proseguiva l'attore, si verificava per colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN il quale, proveniente da tergo, in discesa tamponava un veicolo Fiat AN tg ES367HC, che a sua volta tamponava il motoveicolo Piaggio tg. CP06159.
La costituitasi anche in tale giudizio, impugnava e contestava tutto quando CP_1
dedotto da nel proprio atto introduttivo ed eccepiva la connessione Parte_2
oggettiva e parzialmente soggettiva del giudizio promosso da con Parte_2
quello promosso da . Parte_1
Chiedeva pertanto, la trasmissione al Giudice di Pace coordinatore per la riunione dei giudizi innanzi al Giudice di Pace per primo adito.
Rimessi entrambi i procedimenti innanzi al Giudice di Pace coordinatore, il Giudice di Pace dott. Merolla, innanzi al quale pendeva il primo giudizio instaurato e cioè quello promosso da , disponeva la riunione e fissava l'udienza per Parte_1
la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Al termine del giudizio, il Giudice di Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, con sentenza 23708/2021 così statuiva:
“non accoglie la domanda proposta;
condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano e liquida in € 1.200,00 oltre spese generali, I.VA. e C.P.A. come per legge se documentate da fattura e non dettabile,
3 con attribuzione all'avv. Vittoria della Corte quale anticipataria. Tanto per legale scienza e per ogni effetto di legge”.
Avverso la predetta sentenza, in data 24.02.2022 proponevano appello i sig.ri
[...]
e per i seguenti motivi: “Nullità della sentenza – Parte_1 Parte_2
violazione art. 132 cpcp, ar. 161 cpc – motivazione carente-parziale-incompleta.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cc, 2054 cc, 2056 cc, 2697 cc, 1223 cc, 112 cpc, 113 cpc, 115 cpc, 116 cpc. Omessa e/o insufficiente esame di circostanze di fatto determinanti”.
Così concludevano gli odierni appellanti: “In via preliminare accogliere nel merito il presente appello in totale riforma della impugnata sentenza accogliere la domanda come formulata e precisata nel giudizio di primo grado, quantificata in euro €
1.151,57 per i danni subiti al motoveicolo di proprietà del IG. , ed in Parte_2
€ 1.657,00 per i danni subiti al veicolo di proprietà dell'attrice IG.
[...]
. In via subordinata, e per le ragioni suesposte di assenza dei motivi di Parte_1
rigetto a sostegno della domanda di primo grado, accogliere nel merito il presente appello in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda della
IG.ra quantificata in € 1.657,00 per i danni subiti al veicolo di Parte_1
sua proprietà. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 01.06.2022 si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti del novellato art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Così concludeva la convenuta Compagnia Assicurativa: “in via preliminare e pregiudiziale per l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti nel presente atto;
in ogni caso, per il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio sempre per i motivi esposti nel presente atto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, nei limiti del massimale minimo di legge dichiarare il concorso di colpa dei danneggiati
4 con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie e/o tenersi conto, in ogni caso, di tutte le eccezioni sollevate volte ad escludere o ridurre l'entità del danno”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04.04.2023, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono rappresentate in modo pacifico dalle parti in lite, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
In proposito, come afferma la Suprema Corte, si rammenta che l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde", e specificamente indicati dalla parte interessata. (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27691 del 21/11/2017).
Ebbene, si rileva che l'appello risulta proposto nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.
Tale gravame è infatti regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La
5 motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre
Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente la parte della motivazione della sentenza censurata e le ragioni della doglianza anche con riferimento alla normativa violata, propone la ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Relativamente all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei sig.ri e PT
, si ritiene che tale eccezione debba essere integralmente respinta in quanto Parte_1
6 infondata, in considerazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio.
Dalla documentazione allegata alla produzione di primo grado, viene infatti confermata la piena legittimazione attiva delle parti appellanti.
In particolare, entrambi gli appellanti, e , hanno esibito i rispettivi PT Parte_1
libretti di circolazione dei veicoli di cui sono proprietari, documenti che, in virtù della loro natura e delle disposizioni normative in materia, costituiscono prova piena e sufficiente del diritto di proprietà sui veicoli stessi.
A tal proposito, occorre evidenziare che i libretti di circolazione, così come previsti dalla normativa vigente, sono documenti ufficiali che attestano la proprietà del veicolo e sono ritenuti idonei per comprovare la legittimazione attiva di chi ne risulti intestatario. In base a tale considerazione, i libretti di circolazione forniti dalle parti in causa sono del tutto adeguati a supportare la prova della proprietà, senza che risulti necessaria la produzione di ulteriori documenti.
Occorre rigettare l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'appellata CP_4
Dagli atti di causa emerge chiaramente l'esistenza sin dal principio di idonea visura
(30.06.2016) attestante la proprietà del veicolo Fiat Punto tg. AR064TN di proprietà della dalla data del trasferimento di proprietà in suo favore del ON
2006.
Inoltre, emerge l'esistenza, sin dall'iscrizione al ruolo, della comunicazione depositata agli atti con cui la in risposta alla richiesta di informazioni Pt_3
presentata circa l'identificazione del veicolo di controparte, accertava la mancanza della copertura assicurativa.
Occorre altresì rigettare l'eccezione concernente l'inattendibilità dell'unico teste escusso, il sig, , la cui deposizione veniva considerata generica e Testimone_1
lacunosa.
Il teste durante la propria escussione così riferiva: “ricordo che era la metà di settembre del 2015 verso le 16.30 ed io procedevo in auto, alla Via Antiniana
(Pozzuoli) che è una strada che collega Agnano con Pozzuoli. Stavo salendo, proveniente da via Scarfoglio, e diretto verso Pozzuoli, allorquando all'altezza del
7 campo di calcio, dall'opposto senso di marcia, ho assistito ad un incidente. Una fiat
Punto, guidata da una donna, mentre scendeva la suddetta via (che in quel punto è una strada ripida), tamponava una fiat AN rossa che la precedeva. La AN, per effetto dell'urto, veniva sospinta ed urtava un motoveicolo Piaggio Beverly che si trovava davanti. Lo scooter, per effetto dell'urto rovinava al suolo. Io mi fermai per prestare soccorso e scesi dall'auto. Ricordo che la conducente della Punto disse di non essere assicurata e si dichiarò disponibile a fornire i suoi dati. Ricordo che la
AN riportava danni alla parte posteriore destra e alla parte anteriore destra, per
l'urto al motorino. Anche lo scooter riportava danni per la caduta. Riconosco dalle foto esibitemi e da me firmate la ed i relativi danni. Ho già testimoniato tre Pt_4
volte in questi uffici. Preciso che i veicoli al momento dell'urto erano in movimento.
L.c.s.”
La testimonianza resa dal si configura come coerente ed attendibile, Tes_1
consentendo una ricostruzione chiara e precisa della dinamica dell'incidente oggetto del presente procedimento. A tal proposito risulta sottolineare che, l'eccepita assenza di informazioni specifiche concernenti il traffico sulla via teatro dell'evento, le condizioni di visibilità, quelle climatiche, non può in alcun modo essere interpretato come una lacuna significativa ai fini della ricostruzione dell'evento e della valutazione complessiva delle cause e della responsabilità del sinistro in questione.
Qualora il Giudice di pace avesse ritenuto che tali particolari fossero necessari o rilevanti per la corretta valutazione del caso sarebbe stato suo onere quello di formulare le opportune domande a chiarimento al testimone al fine di acquisire dettagli necessari volti all'integrale ricostruzione dei fatti.
Spetta proprio al Giudice, infatti, nell'ambito del proprio ruolo di accertamento dei fatti, assumere un atteggiamento attivo nel sollecitare chiarimenti e porre domande volte a precisare eventuali dettagli che meglio possano contribuire a definire la dinamica del sinistro. In assenza di tali domande e, nell'ambito delle risposte fornite dalla testimone, la dinamica dell'incidente risulta comunque chiara e coerente, non essendo emerse incertezze significative circa la successione dei fatti o le circostanze
8 che hanno determinato l'evento dannoso.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
(Cass. Sez. 6, Ord. n.17981/2020).
Occorre inoltre rammentare che il fatto che la deposizione de quo sia avvenuta nel corso del giudizio promosso dalla sig.ra e dunque prima della Parte_1
riunione disposta dal Giudice con il giudizio instaurato dal IG. , non Parte_2
preclude l'utilizzo della stessa nel secondo giudizio instaurato. Un principio fondamentale in materia è che se un processo viene riunito ad un altro, le prove acquisite in uno possono essere utilizzata anche nell'altro, a condizione che le stesse siano state acquisite in modo regolare e non sussistono elementi di invalidità.
La riunione di più procedimenti implica la possibilità di utilizzare le prove acquisite in uno dei procedimenti anche per il procedimento riunito, ove non vi siano ragioni di invalidità delle stesse.
Dall'esame degli atti di causa e dall'escussione del teste si evince come il sinistro oggetto del presente gravame, infatti, riguarda il tamponamento a catena causato dal veicolo Fiat Punto tg. AR064TN, risultante di proprietà della IG.ra ON
che proveniente da tergo, in discesa, tamponava il veicolo Fiat AN tg. ES367HC, di proprietà della IG.ra , sospingendola a sua volta sul motoveicolo Piaggio Parte_1
tg. CP06159, di proprietà del IG. PT
Ebbene il caso di specie ben si configura come un tamponamento a catena tra veicoli in movimento.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato in più occasioni e da ultimo con ordinanza
9 nr.15923/24 che occorre distinguere il caso di tamponamento tra veicoli fermi e tamponamento tra veicoli in movimento.
Invero, nel primo caso, la responsabilità va addebitata al conducente dell'ultimo veicolo , ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti (cfr. Cass. civ. n.8646/2003 , Cass. civ.
18234/2008).
Nel secondo caso , quando cioè il tamponamento a catena coinvolga veicoli in movimento, come accaduto nella fattispecie in esame, occorre far riferimento all'art.2054 comma 2° c.c. il quale sancisce che “ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente e produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro , in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia (tamponante e tamponato) a causa della inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (cfr. Cass. civ. n.4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che sta davanti per i danni che questo abbia subito nella parte posteriore .
Ciò posto, non v'è dubbio circa la responsabilità del conducente del veicolo della convenuta per aver tamponato il veicolo dell'appellante . CP_4 Parte_1
Il soggetto che tampona un veicolo, nel caso di specie il conducente del veicolo della avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria, dimostrando che il Controparte_6
mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sarebbero derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile, prova che non è stata fornita.
La domanda proposta da non può trovare, invece, accoglimento. Parte_2
Invero, per quanto appena chiarito circa la responsabilità in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, egli avrebbe dovuto agire nei confronti di Parte_1
proprietaria del veicolo che tamponava il motociclo da lui condotto e non
[...]
anche nei confronti di ON
10 Difatti, era la proprietaria del primo veicolo della fila mentre ON
era proprietaria del veicolo che lo seguiva e che causava il Parte_1
tamponamento per il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno patrimoniale, vanno a tal proposito, condivise le risultanze cui sono giunti i consulenti tecnici di parte incaricati dagli odierni appellanti nel primo grado di giudizio: Controparte_7
per la perizia effettuata sul veicolo di .
[...] Parte_1
Dalla perizia tecnica n. 160000035, per il veicolo Fiat AN di proprietà di Parte_1
risulta un danno pari ad € 1.557,00.
[...]
Dalla somma di € 1.557,00, relativa al preventivo di , devono però Parte_1
essere decurtati alcuni importi specificamente contestati dalla convenuta compagnia assicurativa e, in particolare, l'importo di € 195,70 per la traversa posteriore che non risulta essere visibile, l'importo di € 144,41 per la sostituzione del portello posteriore che non risulta essere danneggiato e l'importo di € 173,70 per il proiettore, anch'esso non danneggiato. A fronti di tali decurtazioni l'importo che dovrà essere corrisposto nei confronti della sig.ra a titolo di risarcimento del danno è pari Parte_1
ad € 1.043,19.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui: “L'art. 167 c.p.c. impone al convenuto l'onere di prendere posizione in modo specifico e non limitarsi a una generica contestazione del documento”. Ed ancora: “Il preventivo non contestato specificamente è prova. La contestazione non deve essere generica, ma specifica”
(Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 27624/2020).
Nel caso di specie, dunque, il preventivo, decurtato dai predetti importi, costituisce prova.
Sulla somma riconosciuta, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il noto criterio di cui a Cass. Civ.
Sez Un, 1712/95.
Le spese di lite del giudizio di primo grado nonché di quelle del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo in
11 favore di , sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. Parte_1
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
L'appellante , secondo il principio della soccombenza, deve essere Parte_2
condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_8
qualità di FGVS.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 23708/2021 - R.G. 49145/2016 e 103818/2018 del Giudice di
Pace di Napoli, dott. Manlio Merolla, emessa in data 26.07.2021 e depositata il
26.07.2021, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata condanna la nella qualità di FGVS e Controparte_9
in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di ON
, che liquida in complessivi € 1.043,19 per le causali di cui in Parte_1
motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- rigetta la domanda proposta dall'appellante ; Parte_2
- condanna gli appellati e nella qualità di ON Controparte_1
FGVS, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
12 che liquida, per il primo grado di giudizio, in euro 150,00 per spese, Pt_1
euro € 633,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla data di emissione della sentenza di primo grado al soddisfo e, per il presente giudizio, in euro 147,00 per spese ed
€ 1278,00 compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge per il presente grado di appello oltre interessi al tasso legale dalla data di emissione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_2
che liquida in euro 1278,00 per compensi professionali Controparte_1
oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.
Così deciso, in Napoli il 30.01.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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