Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 14/05/2021, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00373/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso il suo studio con studio in Venezia Mestre, viale Garibaldi n. 1/i, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno,-OMISSIS-- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento – decreto del-OMISSIS-/-OMISSIS-che dispone il trasferimento per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale dalla -OMISSIS-.
Unitamente ad ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso, rispetto al quale si formula sin d'ora riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la frequentazione, per ragioni estranee al servizio, di soggetti pregiudicati non è oggetto di contestazione;
- che le indagini relative ai fatti contestati al ricorrente non si sono ancora concluse;
- che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’effetto sostanzialmente sanzionatorio derivante dalla eccessiva distanza della nuova sede di servizio, richiede l’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto di non sospendere nelle more il provvedimento impugnato;
Ritenuto che, per la peculiarità della fattispecie, sussistano le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 settembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.