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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6172/2014 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quarta Rizzato del Foro di Lecce, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
la in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Carlo del Foro di Lecce, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, con sede legale in Veglie (Le) alla Via Prov.le Veglie – Novoli km 1,2, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Giovanni Gabellone del Foro di Lecce, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
1 La presente motivazione è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento, con l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti, dovendo pertanto le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate essere ritenute assorbite od incompatibili con la decisione concretamente adottata.
Svolgimento del Processo
Il fondamento della domanda
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2014, la ditta , con sede a Castromediano (Le), Pt_1 in persona del legale rappresentante, premettendo di essere proprietaria di un fondo in Cavallino (Le), contraddistinto con il lotto n. 10 del comparto C dell'area P.I.P del predetto Comune, conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce la società perché, previo Controparte_1 accertamento, fosse condannata al risarcimento dei danni per l'ammontare di € 20.000,00, o secondo giustizia, per aver provocato nell'aprile 2013, il crollo di un muro di proprietà di essa attrice posto a confine, con vittoria di spese e competenze da liquidare a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Esponeva, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, che, in conseguenza dell'inizio dei lavori di movimento terra e riempimento eseguiti dalla nel lotto di proprietà attiguo, nel CP_1
2008, fosse stata irrimediabilmente compromessa la stabilità del proprio muro allo stato rustico, posto al confine e delimitante le due proprietà, da averne determinato il crollo;
inutili si erano rivelati sia la diffida per il risarcimento dei danni patiti a mezzo raccomandata a r. del 18.4.2008 che il ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. (R.g. n. 2777/2009), per accertare preventivamente cause e relative responsabilità nonché per il ripristino. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prove orali e CTU tecnica.
La costituzione della Controparte_1
La società convenuta, costituendosi con comparsa di risposta, invocava preliminarmente il differimento della prima udienza di comparizione al fine di citare la con la quale Controparte_3 assumeva avesse stipulato un contratto d'appalto mediante scrittura privata del 18/02/2013 (all. 6) per la esecuzione all'interno del lotto di proprietà, di alcuni lavori con l'impegno al rispetto delle cautele per evitare danni a beni pubblici e privati, consistenti nella realizzazione di “caditoie stradali gettate in opera per la canalizzazione delle acque piovane comprese di griglia, pulizia e livellamento, colmamento delle zone dove necessario e stesura di massicciata in misto granulometrico stabilizzato
2 su tutta l'area esterna del piazzale”, a seguito dei quali tuttavia era crollata la porzione di muro in questione nell'aprile del 2013.
Chiedeva pertanto, previo accertamento, l'attribuzione della relativa esclusiva responsabilità del crollo in capo alla nel merito, il rigetto della domanda attrice, sostenendone Controparte_3
l'infondatezza, in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice,
l'esclusione di responsabilità in proprio danno, diversamente, il riconoscimento del diritto di rivalsa per l'intero nei confronti della;
spiegava altresì domanda riconvenzionale nei confronti CP_3 della ditta per ottenere il rimborso di € 15.586,00 oltre IVA, o secondo giustizia, da accertare Pt_1 eventualmente anche a mezzo di C.T.U., in relazione all'attività di ricostruzione a proprie spese della porzione di muro crollata e consolidamento delle fondamenta della porzione restante, essendo rimasta priva di riscontro la diffida con nota del 09/04/2013 formalizzata alla , nonché la richiesta di Pt_1 indennizzo con nota racc. a.r. del 05/06/2014 a firma dell'avv. Marco De Carlo.
Con distrazione delle spese e competenze di giudizio a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In particolare, la società convenuta esponeva che: il muro di proprietà della che demarca il Pt_1 confine tra i due fondi, avesse cominciato a manifestare evidenti segni di cedimento strutturale già dall'anno 2009, costituendo ciò fonte di pericolo per chiunque sostasse o transitasse nelle sue immediate vicinanze e che, in occasione del ricorso ex art. 696 cod. proc. civ., promosso da parte attrice dinanzi all'intestato Tribunale ed iscritto R.g. n. 2777/2009, per accertare preventivamente le cause del cedimento, il CTU incaricato Arch. avesse motivato, con relazione peritale Persona_1
(pag. 9) la necessità della relativa demolizione e ricostruzione, con relativi accorgimenti tutti dettagliatamente descritti, stante il pericolo del cedimento all'interno dello stesso lotto della ricorrente
, dichiarando testualmente: “il muro costruito a confine tra le rispettive proprietà delle parti Pt_1
e realizzato dalla , versa nella situazione di dissesto attuale soprattutto Controparte_5 perché staticamente del tutto inadeguato a contenere la spinta trasmessagli dal vento sulla superficie.
Per contro, la spinta generata dal terreno di riempimento movimentato sul lotto di proprietà della
da sola non può essere ritenuta la causa che ne ha determinato Controparte_1 il dissesto“; di aver sollecitato la ditta attrice già con raccomandata a r. del 26.3.2009 per la riparazione, e, nonostante la nota del 03.4.2009 inviata al Comune di Cavallino che aveva ordinato alla di provvedere alla recinzione del cantiere lotto C10, di fatto, quest'ultima non vi avesse Pt_1 ancora ottemperato.
La costituzione della terza chiamata in causa Controparte_3
3 Disposto il differimento della prima udienza di comparizione, si costituiva la terza chiamata in causa la quale, in via preliminare, chiedeva, previo accertamento, la declaratoria della Controparte_3 nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda e, per lo effetto, il rigetto delle richieste della società convenuta, in quanto inammissibili e improponibili;
nel merito, il rigetto di ogni addebito, anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in subordine, la riduzione della domanda attorea come di giustizia, in relazione alle risultanze della espletanda istruttoria, in estremo subordine,
l'attribuzione della relativa responsabilità solo in relazione a quanto effettivamente alla stessa riconducibile, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruzione della causa:
La causa, differita la prima udienza di comparizione per consentire alla società convenuta la chiamata in causa della acquisiti i documenti in atti, compreso il fascicolo relativo CP_3 all'accertamento tecnico preventivo R.g. n. 2777/2009, assegnati i termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ., formulata inutilmente dal precedente istruttore dott.ssa Alda Accogli con ordinanza del
22.2.2024 la proposta transattiva a definizione della controversia, ex art. 91 cod. proc. civ., per mancata accettazione da parte delle due società e , con la previsione del CP_1 CP_3 versamento a favore della parte attrice della somma complessiva di € 8.000,00 e compensazione delle spese di giudizio, salvo quanto disposto ex art. 92 comma 2° cod. proc. civ. per reciproca soccombenza, è stata istruita con prove orali e CTU tecnica affidata all'Ing. Persona_2 assegnata all'odierno decidente con decreto del 10.9.2024, fatte precisare le conclusioni conformi agli atti introduttivi del giudizio, è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 27 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche che le parti costituite hanno provveduto a trasmettere.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e può essere accolta parzialmente in considerazione delle risultanze della CTU tecnica affidata all'Ing. che, con accurata descrizione dello stato dei Persona_2 luoghi ed esaurienti risposte ai quesiti formulati nonché alle osservazioni dei rispettivi consulenti delle società convenute, condivise da questo Giudice, hanno permesso l'accertamento delle cause del cedimento del muro di esclusiva proprietà della Pt_1
Il CTU Ing. rispondendo ai sette quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico, Per_2 ed in particolare alla natura, origine e causa del cedimento e successivo crollo del muro di recinzione della proprietà , ha precisato che, in considerazione delle condizioni del terreno in proprietà Pt_1
e le quote altimetriche originarie naturali, le condizioni precarie del muro di recinzione, Pt_1 accertate con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ., ed in considerazione della relazione già redatta dall'Arch. , la società prima di effettuare i lavori di riempimento del terreno, Per_3 CP_1
4 con “automezzi per il trasporto del materiale in situ, escavatori e/o pale meccaniche”, avrebbe dovuto prendere le cautele necessarie, compresa la posa in opera della puntellatura al fine di non sollecitare il muro di proprietà con spinte tali che avrebbero potuto provocare il crollo, di fatto, poi Pt_1 avvenuto.
Precisa il CTU Ing. “Dato atto di tale stato dei luoghi, si evidenzia come il materiale Per_2 misto cava, scaricato nel lotto di FORMAR e spostato con i mezzi meccanici per la sistemazione del piano, generava una spinta orizzontale (vedasi la “meccanica delle terre”) sulla fondazione del muro di cinta, crescente all'aumentare del dislivello dei piani tra il terreno di formar e quello di ”. Pt_1
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU Ing. sono peraltro suffragate anche Per_2
Per_ nell'ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo dalla consulenza a cura dell'Ing. , tecnico di parte della ditta attrice, che, con riferimento al muro in questione precisava: “è rimasto staticamente integro, senza mai subire alcun dissesto di natura statica. Solo a seguito dei lavori di riempimento eseguiti sul lotto di proprietà anche di considerevole entità, si sono verificati CP_1
i dissesti statici del muro. Dissesti che con opportuni interventi sarebbero stati evitati”; “lo scrivente ribadisce che sostanzialmente la spinta del consistente terrapieno realizzato in proprietà CP_1 nelle condizioni di terre bagnate in particolare, ha determinato il dissesto del muro e provocato conseguentemente il recente crollo in proprietà . Pt_1
In merito al quesito se il titolare della ditta attrice avesse adottato le misure suggerite dall'Arch.
[...]
nell'ambito del procedimento per ricorso per accertamento tecnico preventivo, il CTU osserva: Per_3
“Allo stato attuale, non essendoci documenti in atti, non è possibile stabilire se l'attore Parte_2
abbia adottato le misure suggerite dall'architetto al fine della messa in sicurezza del muro
[...] Per_3 di confine e se tale circostanza abbia inciso e in che misura nel lamentato crollo del muro. Tuttavia si precisa che: - il muro presentava un fuori piombo di almeno cm. 76 tra la sommità e il basamento, così come riportato a pag. 10 della CTU;
- tale instabilità poteva innescare un crollo rapido ed Per_3 immediato;
- date le condizioni di inclinazione del muro e l'impossibilità della riparazione senza demolizione, la migliore messa in sicurezza possibile sarebbe stata quella di eseguire il suo abbattimento, al fine di evitare rischi alle maestranze incaricate della messa in sicurezza con altre soluzioni”.
Dalle prove orali assunte, all'udienza del 23.9.2016, il titolare della società Controparte_1 dichiarava: “in concomitanza con i lavori di movimento terra e riempimento del piazzale esterno della mia proprietà appaltati alla società il muro di confine con la ditta per cui è Controparte_3 Pt_1 causa, in parte crollava”. ...Preciso che venni a conoscenza del crollo del muro nell'immediatezza dei fatti, direttamente dalla società . Controparte_3
5 La circostanza veniva confermata anche dal legale rappresentante della , CP_3 CP_4
“E' vero che in concomitanza con l'esecuzione dei lavori commissionati dalla alla
[...] CP_1
è crollata una porzione di circa 30 metri del muro posto sul confine tr ai lotti di proprietà CP_3
e . Pt_1 CP_1
Tutti i testimoni ascoltati sulla cui attendibilità, credibilità e coerenza non emergono dubbi, hanno confermato che la causa del crollo del muro di esclusiva proprietà della , è avvenuto “in Pt_1 concomitanza dei lavori di movimento e riempimento eseguiti per conto della e che: CP_1
“prima dell'esecuzione dei lavori di movimento terra e riempimento del piazzale il muro oggetto di causa era diritto e in asse perfetto”, fino a quando nel mese di marzo 2013 in concomitanza con ulteriori lavori di movimentazione e riempimento del piazzale esterno della proprietà la CP_1 situazione del muro di confine si aggravò, ovvero aumentò l'inclinazione del muro verso l'interno della proprietà e dopo qualche giorno il muro crollò” (verbale del 06.12.2016 Testimone Pt_1
). Tes_1
Inoltre, la testimone affermava: “in concomitanza con l'esecuzione dei lavori svolti Testimone_2 dalla sul lotto di proprietà della crollata una porzione di circa 30 metri CP_3 CP_1 del muro posto sul confine tra le proprietà di . Ero presente Controparte_6 Parte_2 personalmente il giorno dell'accadimento” (verbale 6.12.2016).
All'udienza del 09.1.2018, , dipendente precisava: “Il muro di confine Testimone_3 CP_3 per cui è causa crollò il giorno in cui i lavori erano in corso ed io ero presente quel giorno”., “preciso che i lavori da me eseguiti consistevano nel livellamento del piazzale esterno del loro di proprietà
Tale lavoro avveniva con una pala meccanica di piccole dimensioni” (verbale di udienza CP_1 del 6.12.2016). dichiarava: “i lavori di livellamento prevedevano l'impiego di Testimone_4 materiale di scarto (pietrisco ovvero stabilizzato) ed il successivo livellamento del piazzale con mezzo meccanico”.
Dall'istruttoria è quindi emerso che il crollo del muro è avvenuto per la mancanza di cautele tecniche che non sono state adottate né dalla società convenuta, tantomeno dalla terza chiamata in causa, al riguardo soccorre ancora una volta la relazione del CTU Ing. “proprio le condizioni del Per_2 terreno in proprietà ed in particolare le quote altimetriche avrebbero dovuto indurre la ditta Pt_1 esecutrice dei lavori a porre attenzione durante i lavori di riempimento con i mezzi meccanici per la colmatura dell'area appartenente a utilizzando attrezzature e mezzi idonei”. CP_1
Sostanzialmente, sia le relazioni del CTU Ing. nel presente giudizio che dell'Arch. Per_2 [...]
nel procedimento a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo pervengono alle Per_3 medesime conclusioni.
6 Il CTU Ing. infatti fa preciso riferimento alla relazione dell'Architetto : “il Per_2 Per_3 materiale di spianamento si addossa al muro in questione per una lunghezza di ml 46,20 con un lieve dislivello che partendo dalla strada da quota m. 0,00 tra i pilastri n.
8-9 misura circa -0,30 per poi degradare velocemente sino al pilastro n. 10 a quota -2,25”, “E' proprio il lavoro di riempimento effettuato sino al tratto di muro compreso tra i pilastri 8 e 9 che ha generato la rotazione della fondazione e la conseguente inclinazione del muro nella proprietà anche per il tratto Pt_1 successivo oltre il pilastro 9. Se i lavori di colmatura non si fossero fermati, il muro sarebbe crollato subito”,
La società convenuta peraltro ha confermato di aver conferito incarico per la ricostruzione CP_3 del muro di confine.
Al riguardo, trattandosi di opera di recinzione, con materiale tipicamente edilizio, durevole nel tempo e di dimensioni significative, avrebbe richiesto il rilascio da parte dell'autorità comunale competente
(nella fattispecie, il Comune di Cavallino) del permesso per costruire: il permesso per costruire è rilasciato al proprietario o chi abbia titolo per richiederlo ex art. 11 DPR 380/2011 (Consiglio di Stato sezione IV 26.1.2009 n. 437, sezione IV 22.6.2000 n. 3520, sezione IV 25.9.2014 n. 4818). Contr Il titolare della dichiara: “E' vero che la ha provveduto ad Controparte_1 Pt_3 effettuare i lavori di ricostruzione del muro crollato su mio incarico conferito a seguito della proposta ParteContr della stessa , “per la ricostruzione del muro non so dire se sia stata presentata una
DIA/SCIA al Comune di Cavallino da parte della o di altri soggetti” (verbale di CP_1 udienza del 13.9.2016).
Dichiarazioni confermate anche dal legale rappresentante della , : CP_3 Controparte_4
“Preciso che la S.A.I.COS non ha ricevuto alcuna autorizzazione da parte della ditta per la Pt_1 ricostruzione del muro. Preciso di non aver avuto alcun rapporto con il titolare della ditta Pt_1
Preciso che per quanto mi consta e se ben ricordo la non ha presentato DIA/SCIA al Comune CP_3 di Cavallino per la ricostruzione del muro di confine della ditta Non so dire se a ciò vi abbia Pt_1 provveduto la FORMAR” (verbale di udienza del 13.9.2016).
I testimoni di parte convenuta hanno confermato tutti le stesse circostanze di prova che trovano riscontro dalle ricerche effettuate dal CTU Ing. presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Per_2
Cavallino non risultando pratiche edilizie inerenti alla ricostruzione del muro che, come da pag 6 della relazione peritale, “è stata abusivamente effettuata e non a regola d'arte”.
“Attualmente si rileva che, la porzione del muro compresa tra il pilastro n. 7 (da via Federico II) ed il confine retrostante, risulta diversa da quella esistente tra il pilastro n. 1 (posto in prossimità di via
Federico II) ed il pilastro n. 7 per il colore dei blocchi di cemento di una tonalità di grigio differente da quello della parte antistante segno di una ricostruzione successiva (dopo il crollo) e si presenta
7 con: a) le stilature dei giunti orizzontali dei blocchi di cemento forato non perfettamente orizzontale
(foto 4): b) il calcestruzzo dei pilastri in c.a. si sfalda con una leggera pressione manuale(foto 5); c) alcuni pilastri privi di copriferro e mostrano a nudo le armature in acciaio(foto 6); d) i pilastri ed il muro non perfettamente verticali ma inclinati in direzione della proprietà da un minimo del Pt_1
3% in corrispondenza del pilastro n° 7 ad un massimo dell'8% in corrispondenza dei pilastri n° 9 e n° 10; e) l'inclinazione progressivamente in diminuzione fino a diventare pari al 3% in corrispondenza del pilastro n° 12. Pertanto, il muro ricostruito da non è perfettamente uguale CP_1
a quello preesistente, visibile nella porzione posta tra il pilastro n° 1 e il pilastro n° 7”.
Il CTU, ribadendo la necessità di procedere alla demolizione del muro come ricostruito “non a regola d'arte” ed applicando il prezzario regionale, ha quantificato il danno per la complessiva somma di €
17.147,63, così suddivisa: “la demolizione della porzione di muro compresa tra il pilastro n. 6 e la fine del lotto sul retro e di lunghezza m. 37,90, ammontano specificatamente: in € 9.379,2 per lavori di ripristino delle finiture, € 1.184,37 per allestimento del cantiere, € 4.084,06 per demolizioni e rimozioni, € 2.500,00 per oneri per la redazione dell'autorizzazione amministrativa CILA e per la
Direzione dei Lavori”.
Il CTU nel rispondere al quesito n. 7: “stabilisca il CTU il valore dei lavori commissionati dalla per la messa in sicurezza del muro di confine, consistita nella ricostruzione della CP_1 porzione crollata e nel consolidamento della porzione prestata così come eseguita dalla CP_3
[...
, precisa: “Il valore dei lavori commissionati dalla per la messa in sicurezza del CP_1 muro di confine, consistiti nella ricostruzione della porzione crollata e nel consolidamento della porzione restante così come eseguita dalla compresa tra il pilastro n° 8 e la fine del lotto CP_8 sul retro di lunghezza m. 32,90, è stata effettuata con l'elencazione delle lavorazioni da effettuare, raggruppate per macro-categorie, con la relativa valutazione degli importi occorrenti ed utilizzando gli indici ISTAT - FOI generale per devalutare le somma dal 2023 al 2014, quali: per allestimento del cantiere € 1.028,12, per demolizioni e rimozioni € 2.288,84, per lavori di ripristino delle finiture €
5.579,81, Totale € 8.896,77”.
Tuttavia, la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta per ingiustificato arricchimento a favore della ditta attrice conseguente alla ricostruzione del muro non può essere accolta per le ragioni di seguito.
La società assume infatti di aver stipulato una scrittura privata del 18/02/2013 versata in CP_1 atti unitamente alla comparsa costitutiva, con la società per la ricostruzione del muro di CP_3 recinzione in questione.
Tuttavia, “Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in
8 materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità
è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione.
Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica;
detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (art. 12 della legge n. 47 del 1985), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto (Cass. n. 2187 del 2011)”.
Prosegue la sentenza appena citata: “Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo".
Pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata” (Cassazione civile sezione 2° ordinanza n.
30703/2018).
Inoltre dalle prove orali e, in difetto di ulteriori allegazioni documentali, è emerso che la CP_1 non abbia versato somma alcuna per la “ricostruzione” del muro, realizzata comunque senza alcun titolo autorizzativo, infatti, il legale rappresentante della all'udienza Controparte_9 del 10.4.2018 dichiarava: “ad oggi la non ha corrisposto il prezzo per la ricostruzione del CP_1 muro di confine”, verbale del 13.9.2016, parimenti il testimone dichiarava: “non è Testimone_5 stato effettuato il saldo dei lavori inizialmente commissionati, nonché il pagamento integrale di ricostruzione del muro”, dichiarazione riscontrata anche dalla prova testimoniale di Testimone_4 all'udienza del 09.1.2018: “La non ha ancora pagato i lavori oggetto di causa”. CP_1
Parimenti non può essere accolta neppure la domanda formulata dalla di nullità dell'atto CP_3 di citazione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 164 comma 4° cod. proc. civ..
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato, “nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale” che “l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati,
9 producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto” (Cass. Civ. Sezioni Unite 22.5.2012 n. 8077) e che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata solo quando l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto.
Nella fattispecie, la parte attrice ha specificato sin dall'atto introduttivo l'oggetto della domanda ponendo pertanto le rispettive parti, sia la società convenuta che la terza chiamata in causa, nelle condizioni di poter approntare “una precisa linea di difesa” (Cassazione Civile ordinanze n.
17023/2003 e n. 27670/2008).
In conclusione, la domanda attrice merita parziale accoglimento, con la condanna in solido della in persona del legale rappresentante Controparte_10 Controparte_3 [...]
al pagamento a titolo risarcimento danni a favore della ditta attrice CP_4 Controparte_5
della somma di € 17.147,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza
[...] dalla data di notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo, avendo il CTU Ing. Per_2 accertato che la causa del crollo del muro di esclusiva proprietà della attrice è avvenuto per Pt_1 effetto dei lavori eseguiti nel lotto di proprietà in mancanza delle cautele tecniche CP_1 necessarie che quest'ultima avrebbe dovuto adottare tra proprietà confinanti contigue, ciò, indipendentemente dalle condizioni originarie del muro.
Il muro di recinzione in questione è un “abuso edilizio”, essendo stato realizzato dalla società priva del relativo proprietario idoneo, nonché del permesso per costruire rilasciato dagli CP_1 uffici tecnici a ciò preposti. Nessuna somma risulta essere stata versata dalla alla CP_1 CP_3 per la ricostruzione dello stesso, manca in atti la documentazione di relativi versamenti, assegni o bonifici bancari e, stante la mancanza di titoli autorizzativi idonei, il contratto d'appalto è da considerarsi nullo.
Le spese seguono la soccombenza a carico della e , in solido tra loro e liquidate CP_1 CP_3 secondo i valori minimi della tariffa professionale forense ex D.M. n. 147 del 13.8.2022, a favore del difensore della ditta attrice, Avvocato Angelo Quarta Rizzato, dichiaratosi anticipatario, per complessivi € 2.804,00 di cui € 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e Cap come per legge, € 264,00 per spese borsuali esenti (€ 237,00 per contributo unificato, €
27,00 marca da bollo).
Spese compensate tra e CP_1 CP_3
CTU come da decreto di liquidazione del 15.11.2023 a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione,
10 2) Per lo effetto condanna e in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro al risarcimento dei danni a favore della ditta , in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, per la somma di € 17.147,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo soddisfo,
3) Compensa le spese del presente giudizio tra e Controparte_1
Controparte_3
4) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da per Controparte_1 le ragioni in narrativa,
5) Rigetta la domanda formulata da di indeterminatezza dell'atto di citazione ex art. CP_3
164 comma 4° cod. proc. civ.,
6) Condanna e al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_3 tra loro delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.804,00 di cui € 264,00 per spese borsuali esenti come documentate (€ 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 marca da bollo), € 2.540,00 per compensi professionali in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta, da distrarsi a favore del difensore della ditta attrice Avvocato Angelo Quarta Rizzato dichiaratosi anticipatario.
7) CTU a carico delle società soccombenti in solido tra loro, come da decreto di liquidazione del
15.11.2023 per complessivi € 2.218,00, oltre oneri fiscali se dovuti.
Così deciso
Lecce, 16 maggio 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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