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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 354/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/02/2016 al n.
354/2016 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Vittorio
Gaspardini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, alla
Via del Cestello 18;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura atti, dagli Avv.ti Roberta Piacente e
Roberta Maranò, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to
Arturo Andriuolo in Potenza alla Via Pretoria n. 63;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 26/01/2016, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...] al fine di conseguire l'accoglimento delle Controparte_1
1 Proc. n. 354/2016 R.G.
seguenti conclusioni: “1) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
2) accertare la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche, qualora rilevate, relative al rapporto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010, in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per gli interi periodi riferiti al rapporto;
3) dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa;
4) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
5) col favore delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente, in quanto la richiesta ex art. 119 TUB relativamente a tutti gli estratti conto e agli scalari relativi all'intero periodo di svolgimento dei rapporti contrattuali;
- nominare Consulente
Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea”.
1.1. L'attore rappresentava, in particolare, di intrattenere presso la CP_2
il c/c ordinario n. 551 ed il c/c anticipo fatture n. 145, con riferimento ai quali eccepiva il difetto di valida pattuizione scritta, l'applicazione di interessi usurari, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, e l'applicazione di c.m.s. e spese non pattuite.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21/12/2016, la banca convenuta avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
2 Proc. n. 354/2016 R.G.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 13/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente e del conto anticipi di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del credito.
4.1. Ciò posto, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo – come quella spiegata in questa sede – l'onere probatorio che grava sull'istante non subisce deroga per il solo fatto che esso si riversa su “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cassazione civile sez. I, 07/05/2015, n.9201).
Il che si traduce, in termini pratici, nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
4.3. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (vedasi, al riguardo,
Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta
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processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
4.4. E dunque il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter
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invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.7. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
4.8. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia veicolato in via interpretativa un significativo alleggerimento dell'onus probandi, in favore del correntista, qualora questi eccepisca che non è stato affatto stipulato un contratto per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass.
n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese et similia (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
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Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di
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accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
In altri termini, qualora il correntista alleghi la mancata formalizzazione del contratto di conto corrente e, dunque, l'inesistenza del relativo documento sottoscritto dalle parti, sostenendo che il contratto sia stato perfezionato verbis tantum o per fatti concludenti, se il fatto allegato è tra le parti incontroverso, il giudice deve rilevare la nullità del negozio per violazione dell'art. 117, terzo comma TUB e delle relative clausole in forza delle quali sono state effettuate le annotazioni contestate, mentre se tale fatto è contestato dalla banca, la quale sostenga la valida conclusione per iscritto del contratto, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. 9 marzo 2021, n.
6480; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9970 del 2023).
Tale principio è stato, di recente, ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v.
Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che
“non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri
l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca
l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
5. Orbene, le coordinate ermeneutiche poc'anzi declinate consentono di ritenere superata la deduzione, sviluppata dall'istituto bancario convenuto, circa l'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, il quale, deducendo ab origine la mancata stipulazione per iscritto delle condizioni contrattuali (e la mancata consegna della relativa documentazione) non era tenuto alla produzione del titolo contrattuale, tale adempimento spettando, piuttosto, alla banca (v. Cass. 3310/2024 cit.).
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5.1. A ciò aggiungasi, peraltro, che i contratti relativi ai rapporti per cui è causa sono stati depositati dalla banca convenuta, e pertanto devono ritenersi utilizzabili ai fini del decidere in virtù del principio di acquisizione probatoria desumibile dal disposto di cui all'art. 116 c.p.c., secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza).
Il principio di acquisizione della prova costituisce, infatti, un dato oramai acquisito, posto che nel sistema processual-civilistico vigente, in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. n.
5409/2019; Cass. n. 15408/2004); del resto, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. non comporta che la prova dei fatti costitutivi o estintivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso (ovvero il principio dell'onus probandi) assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui dimostrazione essa è gravata (Cass. n. 8951/2006; Cass. n. 2285/2006).
5.2. Né l'omessa acquisizione agli atti dell'integralità degli estratti conto preclude l'esame della domanda: come chiarito supra, infatti, la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), sicché “ … qualora egli [il correntista attore, n.d.r.] depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra
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le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato” (in tali termini Cass. n.
12993/2023, in parte motiva;
nello stesso senso anche Cass. n. 37800/2022 del 2022 e Cass. n. 7697 del 2023).
5.3. È, dipoi, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea in ragione del carattere ancora aperto del conto corrente per cui è causa: la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta
(Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani 18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017;
Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova
23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018;
Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
È stato, invero, riconosciuto a più riprese, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti e il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo, così da ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto, e ciò anche allo scopo, ove al conto acceda un'apertura di credito - come nel caso di specie - di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (v: Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010
n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito dalla Suprema Corte
(v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di “interesse che rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere
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a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)”.
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
6. A tal fine, ritiene il Tribunale che siano condivisibili le risultanze dell'espletata CT, poiché gli accertamenti ivi contenuti si presentano ossequiosi ai quesiti posti, coerenti con gli elementi probatori in atti e scevri da vizi di tipo metodologico o giuridico.
7. Anzitutto, il consulente, con riferimento al conto corrente n. 551, ha riscontrato la presenza della documentazione contrattuale (anche relativa agli affidamenti concessi) e la continuità degli estratti conto e scalari per i quali dal 04/01/2006 (con saldo in AVERE di € 2.093,55) fino al
31/12/2015 (con saldo in DARE di € 16.519,80), correttamente limitando il calcolo a tale periodo.
Nel procedere alla verifica del rapporto, il CT ha applicato il tasso ultra- legale, in quanto pattuito per iscritto, ha escluso la capitalizzazione degli interessi sino al 31/12/2010 (sul rilievo per cui, soltanto dopo tale data si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità imposta dalla Delibera CICR del
9 febbraio 2000), ha escluso la ricorrenza di rimesse solutorie e ha riscontrato (mediante l'applicazione delle Istruzioni della Banca D'Italia vigenti tempo per tempo per il calcolo del TEG) il superamento del tasso soglia in 22 trimestri.
In tal modo si è pervenuti all'accertamento di un saldo effettivo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 2.227,23 a credito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto, pari ad € 18.047,99 a debito.
7.1. Peraltro, in recepimento delle osservazioni rese dal CTP di parte attrice
– il quale ha dedotto la nullità della clausola determinativa della c.m.s. in quanto riportante soltanto la misura percentuale, in assenza di ulteriori precisazioni – il CT, fermi gli ulteriori accertamenti, ha operato un ricalcolo espungendo le c.m.s. applicate, giungendo alla determinazione di un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 21.747,12 a credito del correntista.
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8. Con riguardo al conto anticipi n. 145, il CT – nel delineare preventivamente il periodo di calcolo mediante l'individuazione della continuità degli estratti conto e scalari, che risultano dal primo trimestre
2006, con saldo in AVERE di € 14.000,00 fino al quarto trimestre 2014 con saldo ZERO – ha provveduto a ricalcolare il saldo applicando i tassi BOT sino al primo trimestre del 2009 (per assenza di pattuizione del tasso ultra- legale nel periodo precedente al 24/09/2008), ha escluso spese e c.m.s. non pattuite (per la medesima ragione di cui poc'anzi), ha considerato la capitalizzazione degli interessi soltanto successivamente al 24/09/2008 e ha rilevato il superamento del tasso soglia usurario nel primo trimestre del
2010, escludendo anche in questo caso la presenza di rimesse solutorie.
Così si è giunti all'accertamento di un saldo effettivo, alla data del
31/12/2014, pari ad € 6.639,91 a credito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto corrente, pari a zero.
9. Avverso tale ricostruzione la difesa della banca convenuta ha mosso un rilievo, secondo il quale il CT avrebbe riscontrato l'usura sopravvenuta contravvenendo ai principi ermeneutici posti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675/2017, la quale, come noto, ha chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
L'eccezione, nondimeno, non si palesa pertinente, avendo il consulente chiarito che la verifica pro tempore del superamento dei tassi usurari è avvenuta in presenza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, facoltà ad essa accordata nel contratto di accensione del conto corrente.
10 Proc. n. 354/2016 R.G.
Ebbene, l'esercizio del diritto di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali [allorquando le modifiche riguardino i tassi d'interesse o le commissioni e le spese incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”
e determinino il superamento del tasso soglia] va senz'altro ricondotto, come correttamente sottolineato dal CT, alla figura dell'usura c.d.
“originaria”; del resto, copiosa giurisprudenza di merito ha evidenziato che
“Nel caso in cui […] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto” (Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600, in www.dirittobancario.it; nonché in Il Caso.it, Sez.
Giurisprudenza, 11365 – pubb. 13.10.2014; in senso conforme: Tribunale di Padova, 29.11.2019, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6905 – pubb.
02.12.2019; Tribunale di Roma, 23.10.2019, in Il Caso.it, Sez.
Giurisprudenza, 22605 – pubb. 30.10.2019; Tribunale di Padova,
09.11.2018, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21137 – pubb. 29.01.2019;
Tribunale di Torino, 20.04.2017, in Il Caso.it, I, 17999 – pubb. 23.09.2017;
Tribunale di Lanciano 09.06.2016, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
15222 – pubb. 14.06.2016).
10. Quanto alla deduzione per cui il CT avrebbe dovuto, nella verifica dell'usura, effettuare una comparazione separata della c.m.s. con quella
“soglia”, conformemente a quanto previsto dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, risulta che il consulente abbia operato tale verifica, pervenendo alle medesime conclusioni supra esposte (cfr. pag. 42 CT).
11. Per completezza, va chiarito che risulta condivisibile l'accertamento, operato dal CT, circa la presenza di eventuali rimesse solutorie, ai fini della verifica della decorrenza o meno della prescrizione del diritto all'eventuale ripetizione, a ciò non ostando – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore – il fatto che non è stata formulata alcuna richiesta di
11 Proc. n. 354/2016 R.G.
ripetizione, vertendosi soltanto in tema di accertamento negativo del credito.
Invero, anche di recente si è chiarito che “nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (v. Cass. Sez. 1, sentenza n. 9756/2024).
Si è sottolineato che, proprio al fine della corretta ricostruzione del saldo,
è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione, dal momento che: “(a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata […]; (b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo” (in tali termini
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16113 del 2024).
12. Dunque, acclarata la piena utilizzabilità delle risultanze peritali, resta da chiarire che l'ipotesi ricostruttiva corretta pare quella che, in adesione alle osservazioni rese dal CTP attoreo, giunge all'accertamento (in seno al conto corrente n. 551) di un saldo creditore pari ad € 21.747,12.
Ciò in quanto, in effetti, nel contratto di conto corrente in parola la commissione di massimo scoperto è indicata soltanto in termini percentuali
(nella misura dell'1,00%), mancando invece la determinazione della relativa base di calcolo.
Tale circostanza, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, comporta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola: “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone
12 Proc. n. 354/2016 R.G.
semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non
è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del
20/06/2022, in motivazione).
13. Dunque, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per l'accoglimento della domanda attorea, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il conto corrente n. 551, alla data del 31/12/2015, reca un saldo pari ad € 21.747,12 a credito del correntista e che il conto anticipi n.
145, alla data del 31/12/2014, reca un saldo pari ad € 6.639,91 a credito del correntista.
14. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della banca soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014), ossia con riguardo allo scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza, così come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 354/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda, e per l'effetto accerta e dichiara che il conto corrente n. 551, alla data del 31/12/2015, reca un saldo pari ad € 21.747,12 a credito del correntista e che il conto anticipi n. 145, alla data del 31/12/2014, reca un saldo pari ad € 6.639,91 a credito del correntista;
13 Proc. n. 354/2016 R.G.
2. Condanna la convenuta al pagamento, nei confronti dell'attore, CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € €
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Potenza, lì 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
14
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 01/02/2016 al n.
354/2016 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Vittorio
Gaspardini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna, alla
Via del Cestello 18;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura atti, dagli Avv.ti Roberta Piacente e
Roberta Maranò, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to
Arturo Andriuolo in Potenza alla Via Pretoria n. 63;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/12/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 26/01/2016, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...] al fine di conseguire l'accoglimento delle Controparte_1
1 Proc. n. 354/2016 R.G.
seguenti conclusioni: “1) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
2) accertare la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche, qualora rilevate, relative al rapporto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010, in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per gli interi periodi riferiti al rapporto;
3) dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa;
4) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
5) col favore delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
In via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente, in quanto la richiesta ex art. 119 TUB relativamente a tutti gli estratti conto e agli scalari relativi all'intero periodo di svolgimento dei rapporti contrattuali;
- nominare Consulente
Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea”.
1.1. L'attore rappresentava, in particolare, di intrattenere presso la CP_2
il c/c ordinario n. 551 ed il c/c anticipo fatture n. 145, con riferimento ai quali eccepiva il difetto di valida pattuizione scritta, l'applicazione di interessi usurari, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, e l'applicazione di c.m.s. e spese non pattuite.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 21/12/2016, la banca convenuta avversava nel merito la pretesa attorea, deducendo la prescrizione della richiesta di ripetizione e l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
2 Proc. n. 354/2016 R.G.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 13/12/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ebbene, preliminarmente rilevando come oggetto del presente giudizio sia l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente e del conto anticipi di cui in premessa, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione, la pretesa attorea va qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del credito.
4.1. Ciò posto, occorre premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
4.2. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo – come quella spiegata in questa sede – l'onere probatorio che grava sull'istante non subisce deroga per il solo fatto che esso si riversa su “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cassazione civile sez. I, 07/05/2015, n.9201).
Il che si traduce, in termini pratici, nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
4.3. In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (vedasi, al riguardo,
Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta
3 Proc. n. 354/2016 R.G.
processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
4.4. E dunque il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.5. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.6. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter
4 Proc. n. 354/2016 R.G.
invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.7. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
4.8. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia veicolato in via interpretativa un significativo alleggerimento dell'onus probandi, in favore del correntista, qualora questi eccepisca che non è stato affatto stipulato un contratto per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass.
n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese et similia (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
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Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di
5 Proc. n. 354/2016 R.G.
accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
In altri termini, qualora il correntista alleghi la mancata formalizzazione del contratto di conto corrente e, dunque, l'inesistenza del relativo documento sottoscritto dalle parti, sostenendo che il contratto sia stato perfezionato verbis tantum o per fatti concludenti, se il fatto allegato è tra le parti incontroverso, il giudice deve rilevare la nullità del negozio per violazione dell'art. 117, terzo comma TUB e delle relative clausole in forza delle quali sono state effettuate le annotazioni contestate, mentre se tale fatto è contestato dalla banca, la quale sostenga la valida conclusione per iscritto del contratto, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. 9 marzo 2021, n.
6480; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9970 del 2023).
Tale principio è stato, di recente, ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v.
Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che
“non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri
l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca
l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
5. Orbene, le coordinate ermeneutiche poc'anzi declinate consentono di ritenere superata la deduzione, sviluppata dall'istituto bancario convenuto, circa l'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, il quale, deducendo ab origine la mancata stipulazione per iscritto delle condizioni contrattuali (e la mancata consegna della relativa documentazione) non era tenuto alla produzione del titolo contrattuale, tale adempimento spettando, piuttosto, alla banca (v. Cass. 3310/2024 cit.).
6 Proc. n. 354/2016 R.G.
5.1. A ciò aggiungasi, peraltro, che i contratti relativi ai rapporti per cui è causa sono stati depositati dalla banca convenuta, e pertanto devono ritenersi utilizzabili ai fini del decidere in virtù del principio di acquisizione probatoria desumibile dal disposto di cui all'art. 116 c.p.c., secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza).
Il principio di acquisizione della prova costituisce, infatti, un dato oramai acquisito, posto che nel sistema processual-civilistico vigente, in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. n.
5409/2019; Cass. n. 15408/2004); del resto, il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. non comporta che la prova dei fatti costitutivi o estintivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte onerata, senza potersi utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso (ovvero il principio dell'onus probandi) assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della prova dei fatti della cui dimostrazione essa è gravata (Cass. n. 8951/2006; Cass. n. 2285/2006).
5.2. Né l'omessa acquisizione agli atti dell'integralità degli estratti conto preclude l'esame della domanda: come chiarito supra, infatti, la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), sicché “ … qualora egli [il correntista attore, n.d.r.] depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente, egli, da un lato, non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, l'omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra
7 Proc. n. 354/2016 R.G.
le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato” (in tali termini Cass. n.
12993/2023, in parte motiva;
nello stesso senso anche Cass. n. 37800/2022 del 2022 e Cass. n. 7697 del 2023).
5.3. È, dipoi, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea in ragione del carattere ancora aperto del conto corrente per cui è causa: la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta
(Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani 18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017;
Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova
23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018;
Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
È stato, invero, riconosciuto a più riprese, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti e il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo, così da ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto, e ciò anche allo scopo, ove al conto acceda un'apertura di credito - come nel caso di specie - di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (v: Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010
n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito dalla Suprema Corte
(v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di “interesse che rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere
8 Proc. n. 354/2016 R.G.
a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)”.
Ne consegue che le domande attoree risultano ammissibili e suscettibili di essere vagliate nel merito.
6. A tal fine, ritiene il Tribunale che siano condivisibili le risultanze dell'espletata CT, poiché gli accertamenti ivi contenuti si presentano ossequiosi ai quesiti posti, coerenti con gli elementi probatori in atti e scevri da vizi di tipo metodologico o giuridico.
7. Anzitutto, il consulente, con riferimento al conto corrente n. 551, ha riscontrato la presenza della documentazione contrattuale (anche relativa agli affidamenti concessi) e la continuità degli estratti conto e scalari per i quali dal 04/01/2006 (con saldo in AVERE di € 2.093,55) fino al
31/12/2015 (con saldo in DARE di € 16.519,80), correttamente limitando il calcolo a tale periodo.
Nel procedere alla verifica del rapporto, il CT ha applicato il tasso ultra- legale, in quanto pattuito per iscritto, ha escluso la capitalizzazione degli interessi sino al 31/12/2010 (sul rilievo per cui, soltanto dopo tale data si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità imposta dalla Delibera CICR del
9 febbraio 2000), ha escluso la ricorrenza di rimesse solutorie e ha riscontrato (mediante l'applicazione delle Istruzioni della Banca D'Italia vigenti tempo per tempo per il calcolo del TEG) il superamento del tasso soglia in 22 trimestri.
In tal modo si è pervenuti all'accertamento di un saldo effettivo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 2.227,23 a credito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto, pari ad € 18.047,99 a debito.
7.1. Peraltro, in recepimento delle osservazioni rese dal CTP di parte attrice
– il quale ha dedotto la nullità della clausola determinativa della c.m.s. in quanto riportante soltanto la misura percentuale, in assenza di ulteriori precisazioni – il CT, fermi gli ulteriori accertamenti, ha operato un ricalcolo espungendo le c.m.s. applicate, giungendo alla determinazione di un saldo, alla data del 31/12/2015, pari ad € 21.747,12 a credito del correntista.
9 Proc. n. 354/2016 R.G.
8. Con riguardo al conto anticipi n. 145, il CT – nel delineare preventivamente il periodo di calcolo mediante l'individuazione della continuità degli estratti conto e scalari, che risultano dal primo trimestre
2006, con saldo in AVERE di € 14.000,00 fino al quarto trimestre 2014 con saldo ZERO – ha provveduto a ricalcolare il saldo applicando i tassi BOT sino al primo trimestre del 2009 (per assenza di pattuizione del tasso ultra- legale nel periodo precedente al 24/09/2008), ha escluso spese e c.m.s. non pattuite (per la medesima ragione di cui poc'anzi), ha considerato la capitalizzazione degli interessi soltanto successivamente al 24/09/2008 e ha rilevato il superamento del tasso soglia usurario nel primo trimestre del
2010, escludendo anche in questo caso la presenza di rimesse solutorie.
Così si è giunti all'accertamento di un saldo effettivo, alla data del
31/12/2014, pari ad € 6.639,91 a credito del correntista, in luogo del saldo riportato dall'ultimo estratto conto corrente, pari a zero.
9. Avverso tale ricostruzione la difesa della banca convenuta ha mosso un rilievo, secondo il quale il CT avrebbe riscontrato l'usura sopravvenuta contravvenendo ai principi ermeneutici posti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675/2017, la quale, come noto, ha chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del
1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
L'eccezione, nondimeno, non si palesa pertinente, avendo il consulente chiarito che la verifica pro tempore del superamento dei tassi usurari è avvenuta in presenza dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, facoltà ad essa accordata nel contratto di accensione del conto corrente.
10 Proc. n. 354/2016 R.G.
Ebbene, l'esercizio del diritto di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali [allorquando le modifiche riguardino i tassi d'interesse o le commissioni e le spese incluse nella formula di calcolo del tasso effettivo globale (TEG) indicata dalla Banca d'Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”
e determinino il superamento del tasso soglia] va senz'altro ricondotto, come correttamente sottolineato dal CT, alla figura dell'usura c.d.
“originaria”; del resto, copiosa giurisprudenza di merito ha evidenziato che
“Nel caso in cui […] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto” (Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600, in www.dirittobancario.it; nonché in Il Caso.it, Sez.
Giurisprudenza, 11365 – pubb. 13.10.2014; in senso conforme: Tribunale di Padova, 29.11.2019, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6905 – pubb.
02.12.2019; Tribunale di Roma, 23.10.2019, in Il Caso.it, Sez.
Giurisprudenza, 22605 – pubb. 30.10.2019; Tribunale di Padova,
09.11.2018, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21137 – pubb. 29.01.2019;
Tribunale di Torino, 20.04.2017, in Il Caso.it, I, 17999 – pubb. 23.09.2017;
Tribunale di Lanciano 09.06.2016, in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza,
15222 – pubb. 14.06.2016).
10. Quanto alla deduzione per cui il CT avrebbe dovuto, nella verifica dell'usura, effettuare una comparazione separata della c.m.s. con quella
“soglia”, conformemente a quanto previsto dalle SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, risulta che il consulente abbia operato tale verifica, pervenendo alle medesime conclusioni supra esposte (cfr. pag. 42 CT).
11. Per completezza, va chiarito che risulta condivisibile l'accertamento, operato dal CT, circa la presenza di eventuali rimesse solutorie, ai fini della verifica della decorrenza o meno della prescrizione del diritto all'eventuale ripetizione, a ciò non ostando – contrariamente a quanto sostenuto dall'attore – il fatto che non è stata formulata alcuna richiesta di
11 Proc. n. 354/2016 R.G.
ripetizione, vertendosi soltanto in tema di accertamento negativo del credito.
Invero, anche di recente si è chiarito che “nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (v. Cass. Sez. 1, sentenza n. 9756/2024).
Si è sottolineato che, proprio al fine della corretta ricostruzione del saldo,
è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione, dal momento che: “(a) la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata […]; (b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo” (in tali termini
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16113 del 2024).
12. Dunque, acclarata la piena utilizzabilità delle risultanze peritali, resta da chiarire che l'ipotesi ricostruttiva corretta pare quella che, in adesione alle osservazioni rese dal CTP attoreo, giunge all'accertamento (in seno al conto corrente n. 551) di un saldo creditore pari ad € 21.747,12.
Ciò in quanto, in effetti, nel contratto di conto corrente in parola la commissione di massimo scoperto è indicata soltanto in termini percentuali
(nella misura dell'1,00%), mancando invece la determinazione della relativa base di calcolo.
Tale circostanza, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, comporta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola: “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone
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semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non
è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.” (così Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del
20/06/2022, in motivazione).
13. Dunque, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per l'accoglimento della domanda attorea, e per l'effetto va accertato e dichiarato che il conto corrente n. 551, alla data del 31/12/2015, reca un saldo pari ad € 21.747,12 a credito del correntista e che il conto anticipi n.
145, alla data del 31/12/2014, reca un saldo pari ad € 6.639,91 a credito del correntista.
14. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della banca soccombente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum (fra le tante, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014), ossia con riguardo allo scaglione da
€ 26.001 a € 52.000, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza, così come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 354/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda, e per l'effetto accerta e dichiara che il conto corrente n. 551, alla data del 31/12/2015, reca un saldo pari ad € 21.747,12 a credito del correntista e che il conto anticipi n. 145, alla data del 31/12/2014, reca un saldo pari ad € 6.639,91 a credito del correntista;
13 Proc. n. 354/2016 R.G.
2. Condanna la convenuta al pagamento, nei confronti dell'attore, CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € €
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Potenza, lì 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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