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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA denominazione assunta da (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Claudio P.IVA_1
Coggiatti con studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1 (Cod. Fisc. ). C.F._1
ATTRICE
E
(C.F. : in persona del Sindaco l.r.p.t. d.ssa Parte_3 P.IVA_2 Controparte_1 domiciliata per la carica presso la sede comunale in Via Ascenzi n. 1, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Gesualdo Antonio Pala (C.F.:
) presso il cui studio in Via Campo Scolastico n. 4 è elettivamente C.F._2 Pt_3 domiciliata ed (C.F.: ) con studio in Via Madre Teresa di CP_2 C.F._3 Pt_3
Calcutta n. 22, il tutto in virtù di procura ad litem estesa su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
posta in decisione all'udienza del 22.1.25 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi, nei verbali d'udienza e nell'ambito delle operazioni peritali;
precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio da ritenersi integrate, quanto alla determinazione degli importi oggetto della domanda, con la precisazione del credito operata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e con l'ulteriore precisazione giusta la quale sull'importo dovuto a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, D.Lgs. 231/2002 risultano, altresì, dovuti, gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento.” parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertato e dichiarato:
a) che la attrice, cui esclusivamente incombeva il relativo onere, non ha mai fornito la prova che le fatture di cui alle cessioni versate in giudizio, così come elencate ed attestate dal CTU -in risposta ai quesiti nn. 1 e 2 postigli dall'Ill.mo G.I.- per un ammontare complessivo di € 68.182,30, siano state inviate al comune di nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia tramite il sistema Pt_3
SDI, ad eccezione di n. 3 fatture -per l'ammontare di € 2.844,22- per le quali il CTU ha accertato, invece, la presenza di detti “esiti SDI all'interno della documentazione di causa” b) che le su dette disposizioni prevedono che la P.A. sia tenuta unicamente a certificare l'esistenza di fatture regolarmente pervenutegli utilizzando, allo scopo, la piattaforma PCC e ciò, comunque, dietro richiesta dell'interessato mai trasmessa/pervenuta al nel caso oggetto di giudizio Parte_3
c) che le risposte fornite dal CTU ai restanti quesiti nn. 3, 4, 5, postigli dall'Ill.mo G.I. costituiscono nulla più che mere ipotesi per cui non possono essere tenute in alcuna considerazione, respingere la azione avversaria siccome infondata ed indimostrata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”.
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice agisce, quale cessionaria del credito pro-soluto della e di Controparte_3 [...]
per ottenere il pagamento della somma di € 68.182,30 (come precisata con la prima CP_4 memoria ex art. 183 comma 6 cpc) dovuta dall'ente convenuto a titolo di pagamento per prestazioni di servizio erogate in suo favore dalle società cedenti e regolarmente fatturate, oltre interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, interessi anatocistici, risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, interessi di mora derivanti dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli per sorte capitale e conseguenti interessi anatocistici.
In subordine l'attrice ha chiesto la corresponsione della somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Nella resistenza dell'ente convenuto che ha eccepito l'avvenuto pagamento e la mancata corretta trasmissione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI), è stata espletata ctu tecnico contabile e all'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
A sostegno della propria domanda l'attrice ha prodotto un contratto di cessione di crediti stipulato con il 24 giugno 2021 a rogito notaio in Roma, rep. 63316 e racc. Controparte_4 Persona_1 32747, e un contratto di cessione di credito intercorso con il 7 luglio 2021 a rogito CP_3 notaio di Bologna, rep. 38889 racc. 17789. Persona_2
Entrambi i contratti fanno riferimento a crediti vantati verso il e individuati a mezzo Parte_3 di fatture di pagamento e dalla consulenza tecnico contabile espletata in corso di causa è risultata la corrispondenza tra le suddette fatture e quelle azionate con il presente giudizio.
Invero, la fattura, quale documento di parte, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale tuttavia va rilevato che il convenuto non ha specificamente contestato, ed era Pt_3 suo onere, di aver intrattenuto tale rapporto con e con né ha contestato CP_4 CP_3 le prestazioni oggetto delle singole fatture, asserendo di non essere debitore di alcunché in ragione della mancata prova della avvenuta trasmissione delle suddette fatture utilizzando il Sistema di
Interscambio (SdI) regolamentato con decreto ministeriale.
Invero, ai sensi dell'art. 1, commi 210 e 213, della legge n. 244 del 2007, le amministrazioni pubbliche non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica attraverso il Sistema di
Interscambio.
Le regole tecniche per l'emissione e la trasmissione di tali documenti sono stabilite nel decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 03/04/2013, n. 55 come modificato dal D.M. 132 del 2020; in particolare, l'allegato B prevede che la trasmissione della fattura elettronica deve avvenire attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché
l'integrità del contenuto delle stesse;
- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema
Pubblico di Connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
Tutti i suddetti canali di trasmissione prevedono dei messaggi di ritorno a conferma o meno del buon esito della trasmissione;
in particolare, lo SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche che vengono rilasciate anche in caso di mancata consegna e, infatti, qualora per cause tecniche non imputabili al SdI la trasmissione al destinatario non fosse possibile, viene inviata al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna. L'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 55 del 2013 prevede che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del SdI.
L'avvenuta consegna è diversa dall'eventuale rifiuto (a cui fa riferimento l'ente convenuto) che la pubblica amministrazione può opporre alla richiesta di pagamento, regolarmente inoltrata, nei casi tassativamente indicati dall'art. 1 del D.M. n. 132 del 2020 ovvero quando:
1. l'operazione non è stata eseguita in favore del soggetto destinatario della trasmissione, 2. manca il codice identificativo di gara o il codice unico di progetto, 3. manca o è errato il codice di repertorio ovvero il codice di autorizzazione all'immissione in commercio 4. manca il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Il sistema di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione è stato introdotto dal legislatore per ragioni di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale dei soggetti IVA poiché l'obbligo di utilizzare lo SdI, posto a carico del creditore, consente di determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta, tuttavia tale obbligo non muta la fonte dell'obbligazione, che resta il Pa contratto, sebbene incida sull'esigibilità della prestazione, essendo preclusa alla la possibilità di pagare le fatture inoltrate in via cartacea.
Pertanto, era onere dell'attore dimostrare di aver inoltrato le fatture attraverso il Sistema di
Interscambio e però, in assenza di tale prova, non può concludersi che l'ente convenuto non sia debitore di alcunché poiché per paralizzare la pretesa creditoria avrebbe dovuto specificamente contestare, e non l'ha fatto, di aver ricevuto i servizi a cui si riferivano le fatture azionate.
Fermo restando il diritto al pagamento della sorte capitale, il consulente tecnico d'ufficio, che era stato incaricato di acquisire le relative ricevute e di verificare se le fatture erano state trasmesse alla pubblica amministrazione tramite SdI, ha riscontrato le ricevute di consegna soltanto per quelle del credito ceduto da per il complessivo importo di € 2.844,22 (vengono in rilievo due CP_3 fatture la n. 2100109289 del 09/01/2021 in scadenza il 1/3/2021 di € 13,75 e la n. 2100920108 del
25/01/2021 in scadenza il 1/03/2021 di € 2.830,47), mentre non ha trovato riscontro dell'inoltro telematico delle fatture dell , per l'importo di € 65.338,08 sicché solo in relazione alla prima CP_4 somma dovranno essere corrisposti gli interessi di mora di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Tali interessi, infatti, poiché compensano il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, Pa presuppongono l'esigibilità del credito che, invece, non poteva essere pagato dalla in difetto di regolare trasmissione della fattura elettronica.
Pertanto, parte attrice ha diritto al pagamento della sorte capitale pari ad € 68.182,3; inoltre, sulla somma di € 2.844,22 ha diritto a:
- € 263,06 a titolo di interessi di mora;
- € 34,29 quali interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; - € 40 quale risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 231 del 2002 che
è forfettariamente liquidato per entrambe le fatture in un'unica somma, in considerazione del fatto che la prima fattura era relativa al pagamento del modesto importo di € 13,75.
La somma complessivamente dovuta è pari ad € 68.519,65.
Dalla data della domanda giudiziale al saldo gli interessi di mora maturandi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, norma applicabile alla fattispecie in esame, dovranno essere corrisposti sull'intero importo dovuto quale sorte capitale e, quindi, anche sulla somma relativa al credito ceduto da . CP_4
Sulla restante somma di € 337,35 andranno corrisposti interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da osì provvede: Parte_1
1. Condanna il a pagare a a somma di € 68.519,65, oltre Parte_3 Parte_1 interessi calcolati come in motivazione.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 Parte_1 pari ad € 786 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
3. Pone definitivamente a carico del le spese della ctu. Parte_3
Così deciso in Viterbo il 12 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi