Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 268 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to TAULA DANIELE presso il cui studio è elett. dom. Parte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica.
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to BALBO DI VINADIO EMANUELE presso il cui Controparte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/2/2024
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova adita, contrariis rejectis e previe le pronunzie e declaratorie tutte del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza n° 42/2024/2022, emessa dal
Tribunale di Imperia in data 22.01.2024 al termine del giudizio di primo grado R.G. n° 618/2021, notificata all'appellante nel suo domicilio eletto in data 30.01.2024, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per il Controparte_1 mancato pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa “PROTEZIONE MUTUO” n°
03I40001399 sottoscritta dal Signor con per i motivi meglio Parte_2 CP_2 esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare , in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore della IG di tutte le rate Parte_1 di mutuo illegittimamente corrisposte dalla stessa pari a complessivi Euro 36.196,99.=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di pagamento di ogni singola rata a quella di effettivo soddisfo.Sempre nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per il mancato Controparte_1 pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa “PROTEZIONE MUTUO” n° 03I40001399 sottoscritta dal Signor con per i motivi meglio esposti in narrativa, e per Parte_2 CP_2
1
Euro 87.000,00.= in linea capitale;
sempre nel merito: per le ragioni e i fatti tutti meglio descritti in premessa, accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona Controparte_1 del proprio legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patito e patiendo dalla
IG , a cagione del gravissimo inadempimento della banca, nell'ammontare che Parte_1 verrà accertato in corso di causa a seguito dell'esperenda istruttoria e/o che verrà comunque quantificato, in via equitativa dall'adito Giudice sulla base del proprio prudente apprezzamento;
sempre nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare condannare CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla IG
[...] Pt_1
le spese sostenute per la mediazione civile nanti la sede di Imperia/Sanremo dell'organismo
[...]
, pari ad Euro 48,80.=, nonché gli onorari ex D.M n ° 55/14 e D.M. n° 37/18 per la CP_3 difesa tecnica prestata dal proprio difensore (fase attivazione – scaglione compreso tra Euro
52.000,01.= ed Euro 260.000,00.=) , ammontanti a complessivi Euro 1.400,76.= e/o in quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello principale per i motivi in narrativa e procedersi ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. In via principale, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In via condizionata all'accoglimento dell'appello della sig.ra Pt_1
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito
- rigettare tutte le domande dell'appellante in quanto infondate e dichiarare che nulla è dovuto da alla signora in relazione ai fatti dedotti. Controparte_1 Parte_1
In via condizionata e subordinata
- rigettare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.p.c. o, in ogni caso, ridurla ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.p.c. in misura non inferiore al 50% (sia per quanto riguarda la domanda restitutoria che quella di azzeramento del residuo mutuo e risarcitoria).
In via condizionata e di ulteriore subordine
- limitare le domande dalla sig.ra alla sola quota capitale, con esclusione della quota di Pt_1 interessi e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso, respingere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre iva, cpa e spese generali”.
2 Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Imperia.
Parte attrice deduceva:
- di aver stipulato in data 1.12.2003, unitamente al defunto marito , contratto di Parte_2 mutuo con , successivamente fusa per incorporazione Controparte_4 in per un importo pari in linea capitale, ad Euro 87.000,0 a decorrere dal Controparte_1
02.12.2013 e della durata di anni 20 ( DOC.1 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante);
- che il suddetto contratto di mutuo, risultava assistito dalla polizza assicurativa “Protezione Mutuo”
(( DOC.2 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante) sottoscritta dallo con a garanzia della copertura dell'importo del mutuo ancora dovuto in Parte_2 CP_2 caso di decesso di uno dei coniugi, con decorrenza dal 01.12.2003, prevedendosi un pagamento annuale della quota di premio pari ad Euro 1.087,50;
-che in data 26.11.2003 i coniugi sottoscrivevano con Controparte_4 un'autorizzazione permanente di addebito sul proprio conto corrente n° 37834 (Banca di Roma) per il pagamento delle rate del mutuo, delle rate dell'assicurazione sull'immobile e delle rate dell'assicurazione per cui è causa ( DOC.3 delle produzioni fascicolo di primo grado di parte appellante);
-che in data 30.11.2003 provvedeva al pagamento a favore di della prima CP_1 CP_2 rata di premio della suddetta garanzia, come da lettera di conferma della copertura della stessa compagnia di assicurazione del 23.01.2004 (DOC.4 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante);
-che, a seguito del decesso avvenuto in data 02.04.2008( DOC.5 delle Persona_1 produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante), l'attrice chiedeva ad CP_2 di provvedere al pagamento del residuo mutuo in ottemperanza a quanto previsto nella sottoscritta assicurazione a garanzia del mutuo stesso;
-che l'odierna appellante veniva informata dalla compagnia assicurativa dell'avvenuta estinzione della suddetta polizza già a far data dall'1.12.2004 per mancato avvenuto pagamento della rata di premio;
-che pertanto si rivolgeva al proprio istituto di credito al fino di ottenere chiarimenti;
- che la banca l'avrebbe verbalmente informata che dopo il primo versamento la rata del premio non era stata pagata a causa della asserita mancanza di provvista sul proprio conto corrente alla data del
01.12.2004;
-che tale circostanza non corrispondeva al vero in quanto nell'intercorso lasso di tempo, CP_1 aveva sempre regolarmente riscosso le rate relative al mutuo tramite diretto addebito sul conto corrente di parte attrice senza problemi;
-che il di lei defunto marito a tutela di eventuali imprevisti, in data 02.12.2014 aveva sottoscritto con la Banca di Roma un contratto di apertura credito sul proprio conto corrente n. 37834 di importo pari ad Euro 1.000,00.( ( DOC.9 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante)
e inoltre, egli, in qualità di dipendente di a dicembre 2014 aveva percepito una Parte_3 retribuzione pari ad Euro 3.878.96 ( DOC.10 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante)) e accredito in data 20.12.2014 di Euro 983,34. a titolo di acconto della tredicesima mensilità anno 2004 (DOC.11 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante);
3 - che nonostante il mancato pagamento delle successive rate di premio ella aveva continuato a pagare, seppur con animo di ripetizione, le rate del mutuo per complessivi € 36.196,99;
-che, alla luce di quanto sopra dedotto, avrebbe violato gli obblighi previsti dall'art. 119 CP_1 co IV TUB, essendosi rifiutata di mettere a disposizione alla copia degli estratti conto Pt_1 richiesti relativi al periodo di asserita mancanza di provvista (01.12.2004-31.12.2004);
- che anche qualora la provvista non fosse stata effettivamente sussistente la banca non avrebbe adempiuto al proprio dovere di comunicare tempestivamente al proprio cliente eventuali irregolarità, anomalie o incompletezze riscontrate nell'ordine di pagamento impartitogli, come prescritto dall'art. art. 16 D. Lgs. n. 11/2010.
La causa veniva istruita mediante istruttoria documentale.
Con sentenza n.42/2024 del 22.01.2024 il Tribunale di Imperia così decideva:
“ Rigetta tutte le domande.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 1800,00 per la fase di studio, € 1300,00 per la fase introduttiva, € 3800,00 per la fase di trattazione, € 3100,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa, se dovute”.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. CP_1
Parte appellante deduceva:
- che il Tribunale di Imperia aveva respinto integralmente le domande attoree sulla base dell'assunto
(erroneo) della nullità del mandato di pagamento (c.d. delega RI) a fronte del quale la banca appellata si era impegnata a provvedere, tempo per tempo, al pagamento della polizza assicurativa
“PROTEZIONE MUTUO” sottoscritta da defunto marito della odierna Parte_2 appellante (poi deceduto) con la compagnia assicurativa CP_2
- che il medesimo organo giudicante aveva (conseguentemente alla sopra assunta decisione) statuito sulle spese condannando l'appellante alla rifusione delle stesse alla banca, liquidando le medesime in maniera gravatoria, omettendo di contemperare le stesse alla luce del comportamento pre- processuale tenuto banca che aveva disertato il procedimento di mediazione ed aveva omesso di fornire la documentazione richiesta dall'odierna appellante.
Si costituiva la parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La Corte ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti depositavano tempestivamente le comparse conclusionali.All'esito della discussione orale la causa era trattenuta in decisione.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. Parte appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
La parte deduce che l'atto di appello non conterrebbe nessuna delle condizioni previste dalla citata norma e ne contesta inoltre il carattere generico e dispersivo.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
4 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
2.1 Sulla dichiarazione di nullità del contratto di delegazione bancaria
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui il Tribunale di Imperia ha ritenuto nullo il contratto di delegazione bancaria in quanto priva d'ogni sottoscrizione oltre che di qualsiasi elemento identificativo delle generalità del correntista.
Parte appellante allega e deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., non avendo la controparte eccepito il vizio di nullità del contratto di delegazione bancaria.
In particolare parte appellante deduce:
- che la copia cartacea prodotta in atti ( DOC.3 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellante) non sarebbe stata disconosciuta da parte della banca;
- che l'esistenza del rapporto non sarebbe mai stata messa in dubbio da he, ha Controparte_1 sempre dato seguito ai pagamenti delegati delle altre due deleghe prodotte in atti (concernenti il pagamento della rata del mutuo e della polizza assicurativa per il rischio di incendio e altre garanzie a tutela della proprietà);
- che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101, comma 2, c.p.c..In particolare che “ la questione risulti a tutti gli effetti da considerarsi come rilevata d'ufficio, non potendo valere, quale eccezione di parte, il mero e scarno commento, effettuato in obiter dalla banca convenuta, che la delega RI (documento prodotto in atti dall'attrice sub doc. n° 3 assieme ad altri due delegazioni di pagamento, tutte prove di firma ma non contestati da parte avversa) possa valere quale eccezione in senso proprio” ( pag.12 Atto di appello);
- la violazione dell'art.183,comma 4, c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su rilievi non sollevati dalle parti, ritenuti rilevanti ai fini della decisione e per i quali, tuttavia il medesimo organo giudicante non avrebbe provveduto a stimolare il contraddittorio, con conseguente violazione dei sopra indicati articoli e principi.
Parte appellata allega e deduce:
- che il Tribunale ha correttamente rigettato le domande di parte attrice in quanto basate su un presupposto insussistente: “un motivo di ordine preliminare [...] espressamente addotto da
(pagg.
4-5 della Sentenza di primo grado); CP_1
- che il Tribunale ha correttamente rilevato che il modulo R.I.D. prodotto dall'odierna appellante
“risulta privo di ogni sottoscrizione oltre che di qualsiasi elemento identificativo delle generalità del correntista” (cfr. pag. 5 della Sentenza), e che, trattandosi di un'autorizzazione permanente di pagamento ad un istituto di credito, deve necessariamente applicarsi la previsione normativa ex art. 117 TUB, che dispone la forma scritta “ad substantiam”;
- che il Tribunale ha osservato che l'allora parte attrice in prima memoria, in seguito alla contestazione della banca, non ha provveduto a depositare né la copia firmata né ha chiesto alla
Banca di esibirla ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
5 - di aver, fin dalla comparsa di costituzione di primo grado, dedotto che il DOC. 3 di parte attrice non recava alcuna sottoscrizione né dei coniugi né della Banca, ragione per cui non era Parte_2 praticabile alcun disconoscimento, come citato da parte appellante;
- che quanto sopra dedotto sarebbe stato ribadito più volte nel corso del giudizio di primo grado;
- che sarebbe stato onere della dimostrare l'esistenza del contratto producendo la copia Pt_1 sottoscritta o, in mancanza, chiederne l'esibizione alla Banca ex art. 210 c.p.c., oppure chiederne copia alla Banca per iscritto ai sensi dell'art. 119 TUB prima dell'instaurazione del giudizio;
- che l'onere di allegazione probatoria dell'esistenza del contratto come rilevato dalla sentenza di primo grado, non è pertanto stato rispettato;
- che le argomentazioni in diritto richiamate da parte appellante sarebbero del tutto inconferenti rispetto al caso in esame.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha respinto la domanda affermando che “.. tutte le pretese attore devono essere disattese poiché, non essendo stato concluso un valido accordo di addebito permanente in favore dei terzi, nessun obbligo di comunicare l'impossibilità del pagamento ad discendeva in capo alla CP_2 convenuta” ( sent. pag. 6).
Il Tribunale ha valutato che non fosse stata allegata alcuna prova del conferimento della delega di pagamento da parte dell'attrice o del “de cuius”.
E' pacifico in atti che il modello Rid non risulta sottoscritto, quindi a prescindere del presunto vizio di forma, questo documento non prova la sussistenza del conferimento della delega di pagamento.
Il doc. nr. 3 “ RI” risulta essere un modulo prestampato nella intestazione dei richiedenti la delega, ma è privo di alcuna sottoscrizione, della data, e dell'accettazione da parte della banca.
E' noto che solo con la sottoscrizione del documento la parte ne fa proprio il contenuto e che in ogni caso esso deve essere accettato dalla banca: la parte appellante non ha fornito tale prova, né in primo grado nè nel presente grado di giudizio.
Secondo costante orientamento di legittimità, cui il Collegio si attiene, , in tema di contratti bancari,
“il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire, sicchè da tale accettazione non discende un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato
(cfr., ex aliis, Cass. n. 4762 del 2007; Cass. n. • 12489 del 2000). Un siffatto insegnamento trova sostegno nel fatto che il credito che il beneficiario vanta nei confronti della banca trae origine da un atto che rinviene il suo fondamento nello iussum dell'ordinante ma i cui effetti obbligatori vanno ricercati al di fuori della vicenda delegatoria e, precisamente, nel preesistente rapporto di conto corrente tra banca e beneficiario: da questo - e, specificamente, dal servizio di cassa - scaturisce l'obbligo della prima di provvedere per conto del cliente a tutti i pagamenti e le riscossioni nei confronti dei terzi, così come è indirettamente confermato dall'art. 4, comma 1, delle norme bancarie uniformi.
Dando esecuzione al bonifico, la banca assume, così, la duplice veste di delegata al pagamento per conto dell'ordinante e legittimata ex mandato a ricevere somme di danaro, con annotazione del relativo importo, per il correntista beneficiario, in adempimento di un atto gestorio dovuto. Ciò
6 spiega perché l'atto di accreditamento possa essere interpretato non come manifestazione di volontà della banca diretta ad assumere una nuova obbligazione nei confronti del correntista beneficiario, ma come espressione della stessa di voler dare esecuzione al preesistente rapporto contrattuale di durata, cioè all'obbligo di cooperazione ex mandato assunto. In definitiva, la causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a
(eseguire e) ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. E proprio nell'autorizzazione conferita in via preventiva alla Banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l'acquisizione, da parte della Banca, di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto in una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l'effetto proprio, appunto, della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore (cfr. Cass. n. 9494 del 2002, la cui motivazione altresì specifica che se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, quella rimessa è utile a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito - immediatamente esigibile - dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio. Cfr. anche Cass. n. 12489/00), dando così luogo ad una variazione quantitativa del credito del correntista ( Cass. Cass. Sez. 1, 08/02/2018, n. 3086, in motivazione).
Ciò premesso, in tema di contratti bancari, l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca trova la sua fonte e la sua legittimità nel contratto di conto corrente stipulato, in forma necessariamente scritta, tra il correntista e l'istituto di credito. Detto ordine costituisce un'esecuzione d' incarico conferito ex art. 1856 cod. civ. ed ha pertanto natura di negozio giuridico unilaterale, non soggetto a particolari requisiti di forma, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferiti dal cliente, e il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante; dal che deriva l'estraneità del beneficiario (terzo rispetto all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di «delegatio solvendi» secondo il disposto dell'art. 1269 cod. civ. (Sez.
1- Cass. , Ordinanza n. 23580 del 09/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22596 del
01/12/2004). Il bonifico bancario, pertanto, costituisce atto unilaterale di specificazione e di esecuzione del mandato generale attribuito alla banca nell'ambito del contratto di conto corrente - quest'ultimo da stipularsi necessariamente in forma scritta ad substantiam ai sensi del richiamato art. 23 D.Igs 24.02.1998,n.58 e 117 D. Igs 1.09.1993-n. 385 (Cass. Sentenza n. 3574 del 14.02.2011)
- e, inoltre, viene attuato in forza di una delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., dalla quale non scaturisce un autonomo obbligo della banca delegata nei confronti del delegatario (parte del rapporto di valuta, ma terzo estraneo al rapporto di provvista).
5.1. In tema di forma dei contratti bancari, l'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale impone la forma scritta per la conclusione del contratto di conto corrente, non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista, non comportanti modificazioni delle stipulazioni già intervenute tra le parti, le quali, pertanto, non richiedendo forme particolari, sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti.
Ne deriva che la clausola del contratto di conto corrente, in cui si prevede la possibilità per il correntista di impartire ordini verbali e telefonici alla banca, non contrasta con la norma ricordata, costituendone invece una specificazione (Sez. 1, Sentenza n. 3574 del 14/02/2011)” ( Cass. Sez. 3,
25/05/2018, n. 13068,in motivazione).
Ciò premesso, mel caso in esame non può ritenersi sussistente l'ipotesi della conclusione del contratto in quanto la parte attrice in primo grado non né ha fornito alcuna prova avendo allegato un
7 modulo non sottoscritto da alcuna delle parti e non avendo allegato alcun altro utile elemento di prova.
Non può ritenersi concluso il contratto per “facta concludentia” atteso che l'unico pagamento effettuato in favore dell'assicurazione dalla banca riporta la dicitura “anticipo”, così esprimendo la volontà della ripetizione del predetto pagamento, secondo i consueti strumenti ermeneutici ex art. 1362 c.c.
Non sussistendo la prova di alcuna obbligazione in capo alla Banca risultano irrilevanti i successivi motivi di appello che attengono agli aspetti procedurali del giudizio di primo grado, ed in quanto tali inammissibili, perché inutili alla modifica della decisione.
2.2. sulle spese di giudizio di primo grado
Le spese sono state liquidate secondo il principio della soccombenza, essendo stata pienamente soccombente l'attuale parte appellante, che peraltro non ha dedotto, né provato, che la mediazione avrebbe consentito un diverso esito.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi;
e precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00;
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio sostenute da che liquida in € 9.991,00= per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19.02.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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