Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2165/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 24/01/1958, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Maria Spadaro;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 26/04/1955, c.f.: ; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Caradonna e Francesco Guardavaccaro;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala dei Parte_1
giorni 27-28/11/2022 che, all'esito del giudizio promosso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. da in parziale accoglimento della domanda aveva ordinato Controparte_1
al competente Conservatore dei Registri Immobiliari (ora Agenzia Entrate, Ufficio provinciale
Territorio) la cancellazione della trascrizione operata su richiesta presentata in data 18/1/2013, contro e a favore di , relativa alla domanda giudiziale Controparte_1 Parte_1
di revoca ex art. 2901 c.c. avanzata nella causa iscritta al n. 1769/12 r.g., con la condanna del convenuto alle spese di lite.
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal giorno 5.2.2025.
2. Unica, residua questione sottoposta all'esame della Corte, su cui andrà pertanto valutata la soccombenza nel presente grado, è quella relativa al diritto asserito da di Controparte_1
pretendere e ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei suoi riguardi da nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c. definito con Parte_1
sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Palermo n. 1233/2019.
Sostiene l'appellante, in dissenso dal Tribunale, che, potendo ricavarsi dalla lettura della sentenza della Corte di appello il permanere di una ragione potenziale di credito verso la trascrizione della domanda di revoca non potrebbe essere cancellata fino CP_1 all'eventuale accertamento negativo del credito in questione […], non potendosi ritenere di certo – come erroneamente e contraddittoriamente ritenuto dal Giudice a quo – che l'effetto prenotativo della trascrizione della relativa domanda giudiziale si sia esaurito con le domande proposte nel giudizio definito con la ripetuta sentenza d'appello, atteso che dalla stessa situazione di inadempienza ivi accertata e dall'esigenza – ivi propugnata – di effettuare una verifica strutturale dell'edificio emergono i presupposti per ulteriori istanze risarcitorie a tutela dei committenti e dei loro diritti.
L'assunto è in tutta evidenza erroneo.
Per l'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori si esegue, ove non sia stata già consentita dalle parti interessate, quando è ordinata giudizialmente con la sentenza di rigetto passata in giudicato o nel caso in cui il processo sia estinto per rinunzia o inattività delle parti.
La legge è chiara nel prescrivere che la cancellazione è inderogabilmente disposta d'ufficio dal giudice allorché la domanda di revoca dell'atto soggetto a trascrizione è rigettata, 3
indipendentemente dalla possibilità e dall'intenzione di colui che ha proposto la domanda definitivamente respinta di riproporre in altro giudizio un'ulteriore domanda per far valere una diversa ragione di credito verso il medesimo convenuto, intenzione ovviamente non conoscibile dal decidente e forse talvolta neppure prevedibile dall'interessato. Ne è conferma inequivoca la previsione del dovere del giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione anche in caso di estinzione del processo, la quale – com'è noto: art. 310, co. 1, c.p.c. – non estingue l'azione, cioè non impedisce che una domanda del medesimo contenuto di quella dedotta nel giudizio estinto (e della quale sia stata ordinata la cancellazione della trascrizione) possa essere riproposta in un nuovo giudizio (e quindi nuovamente trascritta).
3.L'impugnazione è pertanto da rigettare per le ragioni, manifestamente fondate, esposte dalla parte appellata.
Segue la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, con l'incremento di cui all'art. 4, co. 8, D.M. 55/2014, si liquidano in complessivi euro 6.644,68, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Parte_1
Marsala il 28/11/2022 nel proc. n. 855/2022 R.G.; condanna a rifondere ad le spese di appello, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 6.644,68, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 9 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo