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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2567 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 in qualità di eredi di (CF: ) n. 26/03/1938 , deceduto Persona_1 C.F._4 Per_2 in data 04.07.2022 con gli Avv.ti Rosaria GILETTO e Andrea FOSCO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
ATTORI contro
(CF: ) n. il 18/04/1970 P_ C.F._5 Per_2
(CF: ) n. il 5/07/1976 Controparte_2 C.F._6 Per_2 con l'Avv. Giorgio CORNO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
09.01.2025, nei seguenti termini:
“Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1. Dato atto che parte attrice ha eseguito a sue spese le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare composto da:
LOTTO 1
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto del Comune di Per_2 Per_2 come segue:
1 - fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
LOTTO 2:
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti 84/86, attraverso Per_2
b.c.n.c. di cui al mapp. 307 Sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705. mediante suddivisione in lotti da assegnarsi in proprietà esclusiva agli odierni condividenti come da progetto divisionale datato
16.05.2022 e depositato in giudizio dal TU incaricato, e pertanto assegnando i beni immobili di cui al lotto 1 alle attrici e i beni immobili di cui al lotto 2 alle convenute, con pagamento a favore di parte attrice dell'importo omnicomprensivo di €
22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n.
2286/2004 del Tribunale di Monza, importo che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
2. Ordinare a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone
e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
3. Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di TU.
4. Ordinare la trascrizione della presente sentenza a cura del competente conservatore, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
5. Con compensazione integrale delle spese di causa.
6. Porre le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da conclusioni depositate in data 09.01.2025 unitamente alla propria costituzione come segue:
“Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1. Dato atto che parte attrice, a sue spese, ha eseguito le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare composto da:
LOTTO 1:
2 Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto del Comune di Per_2 Per_2 come segue:
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
LOTTO 2:
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti 84/86, attraverso Per_2
b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705. mediante suddivisione in lotti da assegnarsi in proprietà esclusiva agli odierni condividenti come da progetto divisionale datato
16.05.2022 e depositato in giudizio dal TU incaricato, e pertanto assegnando i beni immobili di cui al lotto 1 alle attrici e i beni immobili di cui al lotto 2 alle convenute, il tutto con pagamento a favore di parte attrice dell'importo omnicomprensivo di €
22.000,00 imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n.
2286/2004 del Tribunale di Monza, che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
2. Ordinare a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone
e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
3. Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di TU.
4. Ordinare la trascrizione della sentenza a cura del competente conservatore, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
5. Con compensazione integrale delle spese di causa.
6. Porre le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.”
In data 10.01.2025 entrambe le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedevano la rimessione in decisione della causa.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che: Persona_1
- A seguito del decesso i il Tribunale di Monza pronunciava sentenza di divisione Persona_3
(sent. n. 2286/2004) del compendio immobiliare ricaduto in successine tra l'attore (fratello di ) Per_3
3 Per_ e (sorella di e ) e e (figlie di un fratello di CP_3 Per_3 P_ CP_2
Per_
, e premorto e pertanto eredi per rappresentazione); Per_3 CP_3
- La citata sentenza assegnava alle nipoti e il lotto 1, ponendo a loro carico P_ CP_2 in favore di e un conguaglio di euro 37.357,51; assegnava a Persona_1 CP_3 Persona_1 ed a il lotto 2; CP_3
- La proprietà del lotto 2 tra e veniva mantenuta in comunione indivisa tra i Persona_1 CP_3 due fratelli sino al decesso di avvenuto in data 14.12.2016; CP_3
- In data 14.12.2016 decedeva alla quale sono succeduti ab intestato in pari quota il CP_3
Per_ fratello e le nipoti e per rappresentazione;
P_ CP_2
- con l'atto introduttivo ha chiesto quindi lo scioglimento della comunione del lotto Persona_1
2.
Le convenute e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci. P_ CP_2
In data 18.10.2021 il Giudice disponeva, su richiesta dell'attore, consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'Arch. , al fine di descrivere i beni caduti in successione, accertarne la conformità alle Persona_4 prescrizioni urbanistiche ed edilizie, verificare la divisibilità dei beni e predisporre un progetto divisionale.
In data 04.07.2022 è deceduto e la causa è stata riassunta dalle sue eredi, Persona_1 Parte_1
e rispettivamente coniuge e figlie (come da atto notorio
[...] Parte_2 Parte_3 prodotto sub B alla comparsa di costituzione), le quali si costituivano in giudizio.
In data 09.01.2025 si costituivano in giudizio le convenute, depositando anche le proprie PC.
In data 09.01.2025 anche parte attrice depositava il foglio di PC.
Le conclusioni di entrambe sono perfettamente uniformi.
Considerato che:
In data 16.05.2022 il TU ha depositato relazione peritale dalla quale è emerso quanto segue.
Il nominato TU (pervenendo a conclusioni che integralmente si condividono, in quanto esito di un'indagine condotta con metodo immune da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti e peraltro ribadite nei medesimi termini anche nei chiarimenti resi) ha innanzitutto accertato che il compendio ereditario (di cui si chiede la divisione) è risultato formato dai seguenti immobili catastalmente identificati (Individuazione catastale N.C.E.U. Comune di ): Per_2
• Porzione A negozio: fg. 16 mapp 308 sub. 101, cat. C/1, cl. 8, 50mq, sup cat 61 mq, r.c. €
1.546,79, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 [...] nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; nata a CP_2 P_
LISSONE (MI) il 18/04/1970 proprietà per 3/28.
4 • Porzione B negozio: fg. 16 mapp 309 sub. 101, cat. C/1, cl. 8, 50mq, sup cat 59 mq, r.c. €
1.546,79, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT. Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 18/20; Persona_1 [...] nata a [...] il [...] proprietà per 1/20; nata a CP_2 P_
LISSONE (MI) il 18/04/1970 proprietà per 1/20.
Coerenze dell'intero negozio: proprietà di terzi, proprietà di terzi e corte comune, passo carraio comune, la via Buonarroti.
• Porzione A deposito a piano cantinato: fg. 16 mapp 308 sub. 104, cat. C/2, cl. 4, 50mq, sup cat 61 mq, r.c. € 77,47, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pS1 (erroneamente indicato a p1);
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 18/20; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 1/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
• Porzione B deposito a piano cantinato: fg. 16 mapp 309 sub. 104, cat. C/2, cl. 4, 50mq, sup cat 59 mq, r.c. € 77,47, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pS1 (erroneamente indicato a p1).
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 18/20; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 1/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
Coerenze dell'intero deposito: proprietà di terzi, corte comune, proprietà di terzi, terrapieno sulla via Buonarroti.
• Porzione A appartamento a piano secondo: fg. 16 mapp 308 sub. 103, cat. A/3, cl. 3, 2,5 vani, sup cat 55 mq, r.c. € 180,76, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p2; Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
• Porzione B appartamento a piano secondo: fg. 16 mapp 309 sub. 103, cat. A/3, cl. 3, 2 vani, sup cat 53 mq, r.c. € 144,61, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p2; Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
18/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
Coerenze dell'intero appartamento: proprietà di terzi, proprietà di terzi e corte comune, proprietà di terzi, la via Buonarroti.
• Porzione A magazzino a piano terreno: fg. 16 mapp 202 sub. 101, cat. C/2, cl. 4, 51mq, sup cat 61 mq, r.c. € 79,02, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale
5 all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 P_
nata a [...] il [...] proprietà per 3/28.
[...]
• Porzione B magazzino a piano terreno: fg. 16 mapp 202 sub. 102, cat. C/2, cl. 4, 51mq, sup cat 58 mq, r.c. € 79,02, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 P_
nata a [...] il [...] proprietà per 3/28.
[...]
Coerenze dell'intero magazzino: cortile comune e proprietà di terzi, proprietà di terzi, la via
XXV Aprile e proprietà di terzi.
• Rimessa a piano terreno: fg. 16 mapp 25 sub. 101 graff al mapp 312 sub. 101, cat. C/6, cl.
6, 12mq, sup cat 12 mq, r.c. € 45,86, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
Coerenze della rimessa: proprietà di terzi sui tre lati, cortile comune.
• Deposito a piano terreno: fg. 16 mapp 25 sub. 102 graff mapp 313 sub 101, cat. C/3, cl. 6,
13mq, sup cat 19 mq, r.c. € 30,88, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
Coerenze della rimessa: proprietà di terzi al mapp 25 sub 101, proprietà di terzi, , propr. mapp
25 sub 103 e cortile comune.
• Porzione A appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 25 sub. 105 graff mapp 202 sub 104, cat. A/4, cl. 3, 4,5 vani, sup cat 69 mq, r.c. € 218,46, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 22/28; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 3/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
• Porzione B appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 25 sub. 103 graff mapp 312 sub 102, cat. A/4, cl. 4, 1 vano, sup cat 15 mq, r.c. € 56,81, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 22/28; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 3/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
6 Coerenze dell'intero appartamento: proprietà di terzi sui due lati, la via XXV Aprile e proprietà di terzi, cortile comune e di nuovo proprietà di terzi.
• Appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 202 sub. 105, cat. A/4, cl. 3, 1 vano, vani 3, r.c.
€ 145,64, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1; Intestazione catastale all'attualità:
nato a [...] il [...], proprietà ¼, Parte_4 Parte_5
[...
, proprietà ¼; , proprietà ¼; V, proprietà ¼. Per_5 Parte_6
Coerenze della porzione immobiliare: ballatoio da cui si accede, altra proprietà al sub 104 mapp 202, la via XXV Aprile, proprietà di terzi.
Il TU ha quindi provveduto a stimare il compendio ereditario con metodo comparativo nei seguenti termini:
“effettuati rilievi e misurazioni, compiuti accertamenti ed indagini e la comparazione dei prezzi in zona per gli immobili di questo tipo, viste le mercuriali e le proposte di vendita di beni simili nel medesimo o analogo contesto, si è operata la stima di seguito meglio esposta che ha tenuto conto di quanto deducibile da documentazione in atti e/o riconducibili agli accertamenti amministrativi attuati dalla sottoscritta, per beni nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Precisazioni: il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti, non rilevabili dai normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo;
della non conformità degli impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella stima finale. È quindi escluso quanto non riconducibile ad un esame visivo e ascrivibile a vizi occulti.”
La stima dei beni proposta dal TU ha tenuto conto della tipologia dell'intero compendio immobiliare e, in particolare, delle porzioni oggetto di stima, la vetustà delle finiture, la non conformità/non funzionalità di tutti gli impianti: alla luce di tutto ciò il perito ha ritenuto che il più probabile valore di mercato dei beni si attesti nel valore unitario (€/mq) pari a complessivi €/mq. 1.100,00 per gli immobili di minor pregio e qualità ed € 1.200/1.300 per gli immobili a destinazione residenziale e commerciale sulla via Buonarroti. A detto importo il TU ha applicato opportuni coefficienti di ragguaglio in funzione della tipologia dei singoli beni.
Il perito ha inteso precisare che gli immobili oggetto di divisione sono costituiti da beni aventi diversa intestazione in quanto discendenti da due distinte masse, circostanza che rileva di fatto la impossibilità di assegno di singoli beni (unità immobiliari) per la sola relativa intestazione, ciò in quanto le singole unità immobiliari insistono su particelle diverse, ognuna delle quali dispone di intestazione e di quote di possesso differenti l'una dall'altra, ma non risulta fattibile una divisione fisica dei beni costituenti un'unica unità immobiliare, quali quelle oggetto della presente stima.
Con riguardo al fabbricato di via Buonarroti, costituito da fabbricato di tre livelli di piano fuori terra, il TU ha evidenziato come tutte le porzioni immobiliari rilevino difformità di distribuzione interna, circostanza riscontrabile sia relativamente ai vani abitativi posti a piano terzo fuori terra, sia per quanto ai vani deposito a piano interrato. I vani in uso con destinazione commerciale (esposizione mobili) sono invece autorizzati esclusivamente per l'uso di deposito.
7 Il valore stimato complessivo delle unità immobiliari site in Via Buonarroti fg. 16 mapp. 309 è Per_2 complessivamente di euro 145.024,00 (come da tabella a pagina 7 dell'elaborato peritale).
Con riguardo al fabbricato di via XXV Aprile, composto da due livelli di piano fuori terra, il TU ha precisato come le porzioni immobiliari di piano terreno siano autorizzate per destinazione d'uso “laboratorio artigianale e portico aperto” e che le stesse rilevino, pure, difformità di distribuzione sia interna sia esterna. I vani di piano primo risultano invece autorizzati esclusivamente/limitatamente alla porzione prospettante sulla via XXV Aprile mentre la rimanente parte (realizzata a copertura dell'originario portico aperto, ora box e deposito) non è assentita di regolare autorizzazione.
Il valore stimato complessivo delle unità immobiliari site in Via Buonarroti fg. 16 mapp 308 + Per_2
Via XXV Aprile mapp.li 25, 202, 312 è complessivamente di euro 374.055,00, con la precisazione che la stima operata dal perito è riconducibile alle sole porzioni aventi destinazioni d'uso e superfici/volumi assentiti con regolari provvedimenti abilitativi.
Rispetto alla conformità dei beni in comunione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dalla TU è emerso quanto segue:
Fabbricato via Buonarroti: edificato in forza di Licenza Edilizia n. 21 del 19/05/1964; abitabilità del
22/01/1966, rilasciata a : lo stato rilevato non è conforme a quanto Controparte_4 rappresentato in Pratica Edilizia assentita, per diversa distribuzione degli spazi interni ai piani terreno, interrato e secondo (appartamento) nonché difformità di prospetto (accesso ai vani esposizione di piano rialzato attraverso porte e scale non autorizzati); si precisa inoltre che la porzione di piano terreno/rialzato risulta autorizzata con destinazione “deposito” e pertanto non dispone di autorizzazione ai fini dell'uso commerciale/negozio.
Fabbricato via XXV Aprile: edificato in forza di Licenze Edilizie n. 288 del 15/12/1959 e n. 33 del
23/02/1960, rilasciate a eredi di lo stato rilevato non è conforme a quanto rappresentato CP_5 Per_6 in Pratiche assentite per diversa distribuzione degli spazi interni ai piani terreno e primo, difformità di prospetto, nonché difformità di consistenza per chiusura dell'originario portico sul cortile a formare vano box e deposito con servizio igienico, questi non autorizzati;
a piano primo risulta altresì realizzato un volume collegato a vani abitativi (posto superiormente a box e deposito) originariamente destinato a copertura di box e deposito.
Rispetto alla sussistenza di irregolarità urbanistico-catastali, alla loro sanabilità ed ai relativi costi delle procedure necessarie il perito ha rilevato quanto segue. Come rilevabile dalla documentazione acquisita presso i PP.UU. del Comune di i beni risultano difformi sia per distribuzione interna, sia per Per_2 configurazione dei fronti edificati, sia relativamente alle volumetrie autorizzate. Le difformità sono regolarizzabili mediante la presentazione di Pratica di Sanatoria, ciò limitatamente ad opere sanabili e quindi inerenti la diversa distribuzione degli spazi interni ed alle difformità di facciata dei fabbricati.
8 Dato atto delle diffuse irregolarità rilevate il TU ritiene necessaria la presentazione di Permesso di Costruire in Sanatoria, ex art. 36 TUE per interventi realizzati:
- in difformità parziale da Pratica Autorizzativa
- ristrutturazione edilizia “pesante” compiuta in assenza di Pratica Autorizzativa.
Il perito ha quindi stimato in euro 7.500,00 gli oneri di sanatoria delle difformità e le spese per il tecnico incaricato per gli immobili di Via Buonarroti e in euro 5.500,00 gli oneri di sanatoria delle difformità e le spese per il tecnico incaricato per gli immobili di Via XXV Aprile.
Rispetto all'aumento di volumetria (realizzazione di porzioni in ampliamento edificate a piano primo), il TU indica i costi necessari per la rimessione in pristino mediante demolizione delle porzioni non regolari, somme che il perito ha poi dedotto dalla stima fiale dei beni oggetto di divisione (per una somma complessiva stimata di euro 21.500,00, pagina 11 dell'elaborato peritale).
Il TU ha evidenziato, inoltre, che rispetto all'unità “appartamento a piano primo, già identificata al fg. 16 mapp 202 sub. 105”, risulta erroneamente soppressa “per duplicazione sub 6”, con protocollo 570444/2014 del 10/11/2014. La regolarizzazione di tale anomalia comporterà la presentazione di un foglio di osservazione con oneri pari ad euro 500,00.
Rispetto alla divisibilità dei beni oggetto di TU, il perito osserva quanto segue.
Dato atto della tipologia e delle peculiari caratteristiche dei beni immobili in oggetto di accertamento, si considera il compendio comodamente divisibile secondo le quote di spettanza dei condividenti, ciò in quanto:
a) risulta praticabile l'assegno di distinte unità nonché la realizzazione di opere di divisibilità in un simile contesto;
b) si ritiene praticabile l'assegno di singole porzioni immobiliari in quanto queste suscettibili di autonomo e libero godimento;
c) l'ineguaglianza delle quote può essere determinata mediante la compensazione di contenute somme a conguaglio.
Conseguentemente, a pagina 12 dell'elaborato peritale, il TU, al fine di predisporre il progetto divisionale, analizza la provenienza di tutti i beni di cui si chiede la divisione nel ventennio, sia mortis causa che in seguito alla pronuncia emessa dal Tribunale di Monza in data 8 luglio 2004 n. 2286/04.
Per quanto attiene ai beni via Buonarroti fg. 16 mapp. 309, il TU rileva quanto segue.
A seguito delle sopracitate provenienze e della sentenza di cui sopra, gli immobili al Fg. 16 - mapp. 309 subb.
101, 103 e 104 risultavano di proprietà di:
, per 48/60 = 4/5 (quattro quinti); Persona_1
o per 12/60 = 1/5 (un quinto). Parte_7 CP_3
In data 14 dicembre 2016 è deceduta, senza lasciare disposizioni testamentarie, o Parte_7
e pertanto la quota di 1/5 (un quinto) ad essa spettante dei predetti immobili al Fg. 16 - mapp. CP_3
9 309 subb. 101, 103 e 104 si è devoluta a favore del fratello (per la quota di 2/20) e delle Persona_1 nipoti in linea collaterale (per la quota di 1/20) e (per la quota di Controparte_2 P_
1/20) (dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Monza - in data 27 dicembre 2017, n. 1910 - vol. 9990; denuncia di successione trascritta a Milano 2 il 27 marzo 2018 ai nn.39849-26731).
In seguito al decesso di pertanto, le quote rispetto ai beni immobili di cui al Fg. 16 - mapp. CP_3
309 subb. 101, 103 e 104 sono le seguenti:
, per la quota di 18/20 (diciotto ventesimi) Persona_1
, per la quota di 1/20 (un ventesimo) P_
, per la quota di 1/20 (un ventesimo). Controparte_2
Per quanto attiene ai beni via Buonarroti fg. 16 mapp. 308 + Via XXV Aprile, il perito rileva quanto segue.
In seguito alle successioni di e alla sentenza emessa dal Tribunale di Persona_3 CP_3
Monza in data 8 luglio 2004 n. 2286/04, le quote rispetto ai beni immobili di cui al Fg. 16 - mapp. 308 subb.
101, 103 e 104 + immobili via XXV Aprile sono le seguenti:
, per la quota di 22/28 (ventidue ventottesimi) Persona_1
, per la quota di 3/28 (tre ventottesimi) P_
. per la quota di 3/28 (tre ventottesimi). Controparte_2
Alla luce della ricostruzione offerta dal perito e delle stime dallo stesso effettuate, sommando i valori dei due blocchi di immobili, si ottiene per parte attrice un valore di euro 456.333,96 e per parti convenute un valore totale di euro 100.585,04.
Il perito a pagina 15 e seguenti dell'elaborato predispone pertanto un progetto divisionale molto articolato che prevede l'assegnazione a parte attrice di una serie di beni, il cui valore complessivo è pari ad euro
453.959,00, con un conguaglio ad avere rispetto alle stime di cui sopra pari ad euro 2.374,96 ed a parti convenute l'assegnazione di beni il cui valore complessivo è pari ad euro 100.585,04, con un conguaglio a dare pari ad euro 2.374,96.
Il TU precisa che da detti importi dovranno essere dedotte le spese necessarie alla regolarizzazione dei beni immobili, quantificate complessivamente in euro 35.000,00 (come da tabella a pagina 16 dell'elaborato).
Tale importo, in base alla quota di ciascun condividente, dovrà essere ripartito come segue: euro 28.357,14 a carico di parte attrice ed euro 6.642,86 a carico di pari convenute.
In data 14.09.2023 il Giudice, su istanza di parte attrice, autorizzava l'esecuzione di alcuni interventi necessari alla regolarizzazione dei beni.
Occorre, infine, osservare che l'ordinanza di fissazione di discussione dell'elaborato peritale contenente il progetto divisionale è stato ritualmente notificato alle convenute sino ad allora contumaci (secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che individua ex art. 789 c.c. un obbligo di comunicazione di tali
10 atti al contumace), le quali, pur avendo chiesto la visibilità del fascicolo, non hanno inteso costituirsi né formulare istanze.
In data 09.01.2025, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le convenute si costituivano.
Entrambe le parti depositavano fogli di PC identici ed uniformi.
Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue.
Le PC delle parti possono essere integralmente accolte e recepite.
Le parti hanno entrambe aderito al progetto divisionale proposto dal TU e hanno raggiunto un accordo sia sul conguaglio derivante dall'odierna controversia che sul conguaglio dovuto in base alla sentenza n.
2286/2004.
Le parti hanno dunque statuito che le convenute paghino a pare attrice la somma omnicomprensivo di €
22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n. 2286/2004 del Tribunale di Monza.
Le parti nelle loro PC danno entrambe atto della circostanza che la somma è già stata corrisposta dalle convenute alle attrici.
Le parti danno inoltre reciprocamente atto della circostanza che parte attrice ha eseguito a sue spese le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa.
Le parti hanno anche raggiunto accordi sulla suddivisone delle spese di TU, spese di lite, spese e oneri relativi alla trascrizione e alla registrazione della sentenza.
L'ipotesi divisionale proposta dal TU ed accettata dalle parti non comporta una deroga al principio stabilito dall'art. 718 c.c. che impone l'assegnazione dei beni oggetto di divisione in natura. Nella divisione della comunione non si richiede necessariamente l'assoluta omogeneità delle porzioni spettanti a ciascun condividente (cfr. Cass. Civ. n. 15015/2000, n. 3288/1999).
Nel caso in esame, alla luce dell'esistenza di porzioni diseguali, occorre procedere ex art. 729 c.c., mediante attribuzione.
Nel caso di specie l'attribuzione ai due condividendi degli immobili caduti in successione secondo il progetto del perito non costituisce dunque deroga al principio generale sancito all'art. 718 c.c., che non impone di assegnare una quota di ciascun immobile ad ogni condividente, ma tende piuttosto ove possibile ad evitarne la vendita.
La domanda di assegnazione degli immobili di cui ai lotti 1 e 2 dell'elaborato peritale formulata da entrambe le parti è ammissibile, in quanto costituisce una mera specificazione di quella di scioglimento di comunione
(scioglimento di cui l'attribuzione è mera modalità attuativa).
Peraltro, la sussistenza di irregolarità e vizi non sanati e non sanabili degli immobili non impedisce di addivenire alla pronuncia di divisione: sebbene la giurisprudenza più recente ritenga che l'atto tra vivi di trasferimento avente ad oggetto beni immobili non in regola con la normativa urbanistica sia nullo dal punto
11 di vista sostanziale ai sensi dell'art. 40 comma 2 l. 47/1985 (cfr. Cass. Civ. sez. II, 05/12/2014, n. 25811), può tuttavia considerarsi valido il contratto di divisione avente ad oggetto tali beni.
Invero, la disciplina di cui all'articolo 40 l. 47/1985 deve ritenersi applicabile ai soli atti tra vivi, a tutela del terzo acquirente, con esclusione di quelli mortis causa.
La divisione dei beni caduti in successione è un atto inscindibilmente collegato alla vicenda successoria, di cui costituisce atto terminale (cfr. Cass. 15133/01); ad essa non è pertanto applicabile la disciplina citata.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto ad ipotesi sostanzialmente omogenee, quali la divisione operata del testatore.
Peraltro, la natura dichiarativa della sentenza di divisione, ove il valore dei beni ereditari attribuito a ciascuno sia analogo (cfr. Cass. Sent. n. 406/2014), inibisce di riscontrare in tale pronuncia un fenomeno traslativo assimilabile a quello contemplato dal citato articolo 40.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e tra (CF: ) e C.F._3 P_ C.F._5 Controparte_2
(CF: ) dei seguenti immobili: C.F._6
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto Per_2 del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti Per_2
84/86, attraverso b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del
Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705.
12 2. Ritenuta la divisibilità del compendio assegna a (C.F. Parte_1
), (C.F. ), e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) il lotto costituito dalle unità immobiliari di seguito elencate (indicato C.F._3 come lotto 1 nella relazione del TU e nel progetto divisionale allegato):
LOTTO 1
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto Per_2 del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
3. Ritenuta la divisibilità del compendio assegna a (CF: ) e P_ C.F._5
(CF: ) il lotto costituito dalle unità immobiliari di Controparte_2 C.F._6 seguito elencate (indicato come lotto 2 nella relazione del TU e nel progetto divisionale allegato).
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti Per_2
84/86, attraverso b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del
Comune di come segue: Per_2
2 Pt_8
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705.
Ponendo a loro carico l'importo omnicomprensivo di € 22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n. 2286/2004 del
Tribunale di Monza, importo che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
4. Ordina a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
5. Pone integralmente a carico di parte attrice le spese di TU.
6. Ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del competente Conservatore, con esonero di ogni responsabilità, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
7. Pone le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.
13 8. Compensa integralmente tra le parti le spese di causa, ad eccezione delle spese di TU integralmente a carico di parte attrice come indicato al punto 5).
Monza, così deliberato il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA
14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 in qualità di eredi di (CF: ) n. 26/03/1938 , deceduto Persona_1 C.F._4 Per_2 in data 04.07.2022 con gli Avv.ti Rosaria GILETTO e Andrea FOSCO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
ATTORI contro
(CF: ) n. il 18/04/1970 P_ C.F._5 Per_2
(CF: ) n. il 5/07/1976 Controparte_2 C.F._6 Per_2 con l'Avv. Giorgio CORNO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
09.01.2025, nei seguenti termini:
“Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1. Dato atto che parte attrice ha eseguito a sue spese le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare composto da:
LOTTO 1
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto del Comune di Per_2 Per_2 come segue:
1 - fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
LOTTO 2:
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti 84/86, attraverso Per_2
b.c.n.c. di cui al mapp. 307 Sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705. mediante suddivisione in lotti da assegnarsi in proprietà esclusiva agli odierni condividenti come da progetto divisionale datato
16.05.2022 e depositato in giudizio dal TU incaricato, e pertanto assegnando i beni immobili di cui al lotto 1 alle attrici e i beni immobili di cui al lotto 2 alle convenute, con pagamento a favore di parte attrice dell'importo omnicomprensivo di €
22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n.
2286/2004 del Tribunale di Monza, importo che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
2. Ordinare a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone
e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
3. Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di TU.
4. Ordinare la trascrizione della presente sentenza a cura del competente conservatore, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
5. Con compensazione integrale delle spese di causa.
6. Porre le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da conclusioni depositate in data 09.01.2025 unitamente alla propria costituzione come segue:
“Voglia l'intestato Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale
1. Dato atto che parte attrice, a sue spese, ha eseguito le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa, dichiarare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare composto da:
LOTTO 1:
2 Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto del Comune di Per_2 Per_2 come segue:
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
LOTTO 2:
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti 84/86, attraverso Per_2
b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705. mediante suddivisione in lotti da assegnarsi in proprietà esclusiva agli odierni condividenti come da progetto divisionale datato
16.05.2022 e depositato in giudizio dal TU incaricato, e pertanto assegnando i beni immobili di cui al lotto 1 alle attrici e i beni immobili di cui al lotto 2 alle convenute, il tutto con pagamento a favore di parte attrice dell'importo omnicomprensivo di €
22.000,00 imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n.
2286/2004 del Tribunale di Monza, che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
2. Ordinare a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone
e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
3. Porre definitivamente a carico di parte attrice le spese di TU.
4. Ordinare la trascrizione della sentenza a cura del competente conservatore, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
5. Con compensazione integrale delle spese di causa.
6. Porre le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.”
In data 10.01.2025 entrambe le parti rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e chiedevano la rimessione in decisione della causa.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che: Persona_1
- A seguito del decesso i il Tribunale di Monza pronunciava sentenza di divisione Persona_3
(sent. n. 2286/2004) del compendio immobiliare ricaduto in successine tra l'attore (fratello di ) Per_3
3 Per_ e (sorella di e ) e e (figlie di un fratello di CP_3 Per_3 P_ CP_2
Per_
, e premorto e pertanto eredi per rappresentazione); Per_3 CP_3
- La citata sentenza assegnava alle nipoti e il lotto 1, ponendo a loro carico P_ CP_2 in favore di e un conguaglio di euro 37.357,51; assegnava a Persona_1 CP_3 Persona_1 ed a il lotto 2; CP_3
- La proprietà del lotto 2 tra e veniva mantenuta in comunione indivisa tra i Persona_1 CP_3 due fratelli sino al decesso di avvenuto in data 14.12.2016; CP_3
- In data 14.12.2016 decedeva alla quale sono succeduti ab intestato in pari quota il CP_3
Per_ fratello e le nipoti e per rappresentazione;
P_ CP_2
- con l'atto introduttivo ha chiesto quindi lo scioglimento della comunione del lotto Persona_1
2.
Le convenute e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci. P_ CP_2
In data 18.10.2021 il Giudice disponeva, su richiesta dell'attore, consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'Arch. , al fine di descrivere i beni caduti in successione, accertarne la conformità alle Persona_4 prescrizioni urbanistiche ed edilizie, verificare la divisibilità dei beni e predisporre un progetto divisionale.
In data 04.07.2022 è deceduto e la causa è stata riassunta dalle sue eredi, Persona_1 Parte_1
e rispettivamente coniuge e figlie (come da atto notorio
[...] Parte_2 Parte_3 prodotto sub B alla comparsa di costituzione), le quali si costituivano in giudizio.
In data 09.01.2025 si costituivano in giudizio le convenute, depositando anche le proprie PC.
In data 09.01.2025 anche parte attrice depositava il foglio di PC.
Le conclusioni di entrambe sono perfettamente uniformi.
Considerato che:
In data 16.05.2022 il TU ha depositato relazione peritale dalla quale è emerso quanto segue.
Il nominato TU (pervenendo a conclusioni che integralmente si condividono, in quanto esito di un'indagine condotta con metodo immune da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti e peraltro ribadite nei medesimi termini anche nei chiarimenti resi) ha innanzitutto accertato che il compendio ereditario (di cui si chiede la divisione) è risultato formato dai seguenti immobili catastalmente identificati (Individuazione catastale N.C.E.U. Comune di ): Per_2
• Porzione A negozio: fg. 16 mapp 308 sub. 101, cat. C/1, cl. 8, 50mq, sup cat 61 mq, r.c. €
1.546,79, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 [...] nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; nata a CP_2 P_
LISSONE (MI) il 18/04/1970 proprietà per 3/28.
4 • Porzione B negozio: fg. 16 mapp 309 sub. 101, cat. C/1, cl. 8, 50mq, sup cat 59 mq, r.c. €
1.546,79, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT. Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 18/20; Persona_1 [...] nata a [...] il [...] proprietà per 1/20; nata a CP_2 P_
LISSONE (MI) il 18/04/1970 proprietà per 1/20.
Coerenze dell'intero negozio: proprietà di terzi, proprietà di terzi e corte comune, passo carraio comune, la via Buonarroti.
• Porzione A deposito a piano cantinato: fg. 16 mapp 308 sub. 104, cat. C/2, cl. 4, 50mq, sup cat 61 mq, r.c. € 77,47, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pS1 (erroneamente indicato a p1);
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 18/20; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 1/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
• Porzione B deposito a piano cantinato: fg. 16 mapp 309 sub. 104, cat. C/2, cl. 4, 50mq, sup cat 59 mq, r.c. € 77,47, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pS1 (erroneamente indicato a p1).
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 18/20; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 1/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
Coerenze dell'intero deposito: proprietà di terzi, corte comune, proprietà di terzi, terrapieno sulla via Buonarroti.
• Porzione A appartamento a piano secondo: fg. 16 mapp 308 sub. 103, cat. A/3, cl. 3, 2,5 vani, sup cat 55 mq, r.c. € 180,76, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p2; Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
• Porzione B appartamento a piano secondo: fg. 16 mapp 309 sub. 103, cat. A/3, cl. 3, 2 vani, sup cat 53 mq, r.c. € 144,61, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p2; Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
18/20; nata a [...] il [...] proprietà per 1/20; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 1/20. P_
Coerenze dell'intero appartamento: proprietà di terzi, proprietà di terzi e corte comune, proprietà di terzi, la via Buonarroti.
• Porzione A magazzino a piano terreno: fg. 16 mapp 202 sub. 101, cat. C/2, cl. 4, 51mq, sup cat 61 mq, r.c. € 79,02, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale
5 all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 P_
nata a [...] il [...] proprietà per 3/28.
[...]
• Porzione B magazzino a piano terreno: fg. 16 mapp 202 sub. 102, cat. C/2, cl. 4, 51mq, sup cat 58 mq, r.c. € 79,02, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per 22/28; Persona_1 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 P_
nata a [...] il [...] proprietà per 3/28.
[...]
Coerenze dell'intero magazzino: cortile comune e proprietà di terzi, proprietà di terzi, la via
XXV Aprile e proprietà di terzi.
• Rimessa a piano terreno: fg. 16 mapp 25 sub. 101 graff al mapp 312 sub. 101, cat. C/6, cl.
6, 12mq, sup cat 12 mq, r.c. € 45,86, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
Coerenze della rimessa: proprietà di terzi sui tre lati, cortile comune.
• Deposito a piano terreno: fg. 16 mapp 25 sub. 102 graff mapp 313 sub 101, cat. C/3, cl. 6,
13mq, sup cat 19 mq, r.c. € 30,88, via Michelangelo Buonarroti 84/86, pT;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] proprietà per Persona_1
22/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28; Controparte_2 nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
Coerenze della rimessa: proprietà di terzi al mapp 25 sub 101, proprietà di terzi, , propr. mapp
25 sub 103 e cortile comune.
• Porzione A appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 25 sub. 105 graff mapp 202 sub 104, cat. A/4, cl. 3, 4,5 vani, sup cat 69 mq, r.c. € 218,46, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 22/28; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 3/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
• Porzione B appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 25 sub. 103 graff mapp 312 sub 102, cat. A/4, cl. 4, 1 vano, sup cat 15 mq, r.c. € 56,81, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1;
Intestazione catastale all'attualità: nato a [...] il [...] Persona_1 proprietà per 22/28; nata a [...] il [...] proprietà Controparte_2 per 3/28; nata a [...] il [...] proprietà per 3/28. P_
6 Coerenze dell'intero appartamento: proprietà di terzi sui due lati, la via XXV Aprile e proprietà di terzi, cortile comune e di nuovo proprietà di terzi.
• Appartamento a piano primo: fg. 16 mapp 202 sub. 105, cat. A/4, cl. 3, 1 vano, vani 3, r.c.
€ 145,64, via Michelangelo Buonarroti 84/86, p1; Intestazione catastale all'attualità:
nato a [...] il [...], proprietà ¼, Parte_4 Parte_5
[...
, proprietà ¼; , proprietà ¼; V, proprietà ¼. Per_5 Parte_6
Coerenze della porzione immobiliare: ballatoio da cui si accede, altra proprietà al sub 104 mapp 202, la via XXV Aprile, proprietà di terzi.
Il TU ha quindi provveduto a stimare il compendio ereditario con metodo comparativo nei seguenti termini:
“effettuati rilievi e misurazioni, compiuti accertamenti ed indagini e la comparazione dei prezzi in zona per gli immobili di questo tipo, viste le mercuriali e le proposte di vendita di beni simili nel medesimo o analogo contesto, si è operata la stima di seguito meglio esposta che ha tenuto conto di quanto deducibile da documentazione in atti e/o riconducibili agli accertamenti amministrativi attuati dalla sottoscritta, per beni nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. Precisazioni: il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti, non rilevabili dai normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo;
della non conformità degli impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella stima finale. È quindi escluso quanto non riconducibile ad un esame visivo e ascrivibile a vizi occulti.”
La stima dei beni proposta dal TU ha tenuto conto della tipologia dell'intero compendio immobiliare e, in particolare, delle porzioni oggetto di stima, la vetustà delle finiture, la non conformità/non funzionalità di tutti gli impianti: alla luce di tutto ciò il perito ha ritenuto che il più probabile valore di mercato dei beni si attesti nel valore unitario (€/mq) pari a complessivi €/mq. 1.100,00 per gli immobili di minor pregio e qualità ed € 1.200/1.300 per gli immobili a destinazione residenziale e commerciale sulla via Buonarroti. A detto importo il TU ha applicato opportuni coefficienti di ragguaglio in funzione della tipologia dei singoli beni.
Il perito ha inteso precisare che gli immobili oggetto di divisione sono costituiti da beni aventi diversa intestazione in quanto discendenti da due distinte masse, circostanza che rileva di fatto la impossibilità di assegno di singoli beni (unità immobiliari) per la sola relativa intestazione, ciò in quanto le singole unità immobiliari insistono su particelle diverse, ognuna delle quali dispone di intestazione e di quote di possesso differenti l'una dall'altra, ma non risulta fattibile una divisione fisica dei beni costituenti un'unica unità immobiliare, quali quelle oggetto della presente stima.
Con riguardo al fabbricato di via Buonarroti, costituito da fabbricato di tre livelli di piano fuori terra, il TU ha evidenziato come tutte le porzioni immobiliari rilevino difformità di distribuzione interna, circostanza riscontrabile sia relativamente ai vani abitativi posti a piano terzo fuori terra, sia per quanto ai vani deposito a piano interrato. I vani in uso con destinazione commerciale (esposizione mobili) sono invece autorizzati esclusivamente per l'uso di deposito.
7 Il valore stimato complessivo delle unità immobiliari site in Via Buonarroti fg. 16 mapp. 309 è Per_2 complessivamente di euro 145.024,00 (come da tabella a pagina 7 dell'elaborato peritale).
Con riguardo al fabbricato di via XXV Aprile, composto da due livelli di piano fuori terra, il TU ha precisato come le porzioni immobiliari di piano terreno siano autorizzate per destinazione d'uso “laboratorio artigianale e portico aperto” e che le stesse rilevino, pure, difformità di distribuzione sia interna sia esterna. I vani di piano primo risultano invece autorizzati esclusivamente/limitatamente alla porzione prospettante sulla via XXV Aprile mentre la rimanente parte (realizzata a copertura dell'originario portico aperto, ora box e deposito) non è assentita di regolare autorizzazione.
Il valore stimato complessivo delle unità immobiliari site in Via Buonarroti fg. 16 mapp 308 + Per_2
Via XXV Aprile mapp.li 25, 202, 312 è complessivamente di euro 374.055,00, con la precisazione che la stima operata dal perito è riconducibile alle sole porzioni aventi destinazioni d'uso e superfici/volumi assentiti con regolari provvedimenti abilitativi.
Rispetto alla conformità dei beni in comunione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dalla TU è emerso quanto segue:
Fabbricato via Buonarroti: edificato in forza di Licenza Edilizia n. 21 del 19/05/1964; abitabilità del
22/01/1966, rilasciata a : lo stato rilevato non è conforme a quanto Controparte_4 rappresentato in Pratica Edilizia assentita, per diversa distribuzione degli spazi interni ai piani terreno, interrato e secondo (appartamento) nonché difformità di prospetto (accesso ai vani esposizione di piano rialzato attraverso porte e scale non autorizzati); si precisa inoltre che la porzione di piano terreno/rialzato risulta autorizzata con destinazione “deposito” e pertanto non dispone di autorizzazione ai fini dell'uso commerciale/negozio.
Fabbricato via XXV Aprile: edificato in forza di Licenze Edilizie n. 288 del 15/12/1959 e n. 33 del
23/02/1960, rilasciate a eredi di lo stato rilevato non è conforme a quanto rappresentato CP_5 Per_6 in Pratiche assentite per diversa distribuzione degli spazi interni ai piani terreno e primo, difformità di prospetto, nonché difformità di consistenza per chiusura dell'originario portico sul cortile a formare vano box e deposito con servizio igienico, questi non autorizzati;
a piano primo risulta altresì realizzato un volume collegato a vani abitativi (posto superiormente a box e deposito) originariamente destinato a copertura di box e deposito.
Rispetto alla sussistenza di irregolarità urbanistico-catastali, alla loro sanabilità ed ai relativi costi delle procedure necessarie il perito ha rilevato quanto segue. Come rilevabile dalla documentazione acquisita presso i PP.UU. del Comune di i beni risultano difformi sia per distribuzione interna, sia per Per_2 configurazione dei fronti edificati, sia relativamente alle volumetrie autorizzate. Le difformità sono regolarizzabili mediante la presentazione di Pratica di Sanatoria, ciò limitatamente ad opere sanabili e quindi inerenti la diversa distribuzione degli spazi interni ed alle difformità di facciata dei fabbricati.
8 Dato atto delle diffuse irregolarità rilevate il TU ritiene necessaria la presentazione di Permesso di Costruire in Sanatoria, ex art. 36 TUE per interventi realizzati:
- in difformità parziale da Pratica Autorizzativa
- ristrutturazione edilizia “pesante” compiuta in assenza di Pratica Autorizzativa.
Il perito ha quindi stimato in euro 7.500,00 gli oneri di sanatoria delle difformità e le spese per il tecnico incaricato per gli immobili di Via Buonarroti e in euro 5.500,00 gli oneri di sanatoria delle difformità e le spese per il tecnico incaricato per gli immobili di Via XXV Aprile.
Rispetto all'aumento di volumetria (realizzazione di porzioni in ampliamento edificate a piano primo), il TU indica i costi necessari per la rimessione in pristino mediante demolizione delle porzioni non regolari, somme che il perito ha poi dedotto dalla stima fiale dei beni oggetto di divisione (per una somma complessiva stimata di euro 21.500,00, pagina 11 dell'elaborato peritale).
Il TU ha evidenziato, inoltre, che rispetto all'unità “appartamento a piano primo, già identificata al fg. 16 mapp 202 sub. 105”, risulta erroneamente soppressa “per duplicazione sub 6”, con protocollo 570444/2014 del 10/11/2014. La regolarizzazione di tale anomalia comporterà la presentazione di un foglio di osservazione con oneri pari ad euro 500,00.
Rispetto alla divisibilità dei beni oggetto di TU, il perito osserva quanto segue.
Dato atto della tipologia e delle peculiari caratteristiche dei beni immobili in oggetto di accertamento, si considera il compendio comodamente divisibile secondo le quote di spettanza dei condividenti, ciò in quanto:
a) risulta praticabile l'assegno di distinte unità nonché la realizzazione di opere di divisibilità in un simile contesto;
b) si ritiene praticabile l'assegno di singole porzioni immobiliari in quanto queste suscettibili di autonomo e libero godimento;
c) l'ineguaglianza delle quote può essere determinata mediante la compensazione di contenute somme a conguaglio.
Conseguentemente, a pagina 12 dell'elaborato peritale, il TU, al fine di predisporre il progetto divisionale, analizza la provenienza di tutti i beni di cui si chiede la divisione nel ventennio, sia mortis causa che in seguito alla pronuncia emessa dal Tribunale di Monza in data 8 luglio 2004 n. 2286/04.
Per quanto attiene ai beni via Buonarroti fg. 16 mapp. 309, il TU rileva quanto segue.
A seguito delle sopracitate provenienze e della sentenza di cui sopra, gli immobili al Fg. 16 - mapp. 309 subb.
101, 103 e 104 risultavano di proprietà di:
, per 48/60 = 4/5 (quattro quinti); Persona_1
o per 12/60 = 1/5 (un quinto). Parte_7 CP_3
In data 14 dicembre 2016 è deceduta, senza lasciare disposizioni testamentarie, o Parte_7
e pertanto la quota di 1/5 (un quinto) ad essa spettante dei predetti immobili al Fg. 16 - mapp. CP_3
9 309 subb. 101, 103 e 104 si è devoluta a favore del fratello (per la quota di 2/20) e delle Persona_1 nipoti in linea collaterale (per la quota di 1/20) e (per la quota di Controparte_2 P_
1/20) (dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Monza - in data 27 dicembre 2017, n. 1910 - vol. 9990; denuncia di successione trascritta a Milano 2 il 27 marzo 2018 ai nn.39849-26731).
In seguito al decesso di pertanto, le quote rispetto ai beni immobili di cui al Fg. 16 - mapp. CP_3
309 subb. 101, 103 e 104 sono le seguenti:
, per la quota di 18/20 (diciotto ventesimi) Persona_1
, per la quota di 1/20 (un ventesimo) P_
, per la quota di 1/20 (un ventesimo). Controparte_2
Per quanto attiene ai beni via Buonarroti fg. 16 mapp. 308 + Via XXV Aprile, il perito rileva quanto segue.
In seguito alle successioni di e alla sentenza emessa dal Tribunale di Persona_3 CP_3
Monza in data 8 luglio 2004 n. 2286/04, le quote rispetto ai beni immobili di cui al Fg. 16 - mapp. 308 subb.
101, 103 e 104 + immobili via XXV Aprile sono le seguenti:
, per la quota di 22/28 (ventidue ventottesimi) Persona_1
, per la quota di 3/28 (tre ventottesimi) P_
. per la quota di 3/28 (tre ventottesimi). Controparte_2
Alla luce della ricostruzione offerta dal perito e delle stime dallo stesso effettuate, sommando i valori dei due blocchi di immobili, si ottiene per parte attrice un valore di euro 456.333,96 e per parti convenute un valore totale di euro 100.585,04.
Il perito a pagina 15 e seguenti dell'elaborato predispone pertanto un progetto divisionale molto articolato che prevede l'assegnazione a parte attrice di una serie di beni, il cui valore complessivo è pari ad euro
453.959,00, con un conguaglio ad avere rispetto alle stime di cui sopra pari ad euro 2.374,96 ed a parti convenute l'assegnazione di beni il cui valore complessivo è pari ad euro 100.585,04, con un conguaglio a dare pari ad euro 2.374,96.
Il TU precisa che da detti importi dovranno essere dedotte le spese necessarie alla regolarizzazione dei beni immobili, quantificate complessivamente in euro 35.000,00 (come da tabella a pagina 16 dell'elaborato).
Tale importo, in base alla quota di ciascun condividente, dovrà essere ripartito come segue: euro 28.357,14 a carico di parte attrice ed euro 6.642,86 a carico di pari convenute.
In data 14.09.2023 il Giudice, su istanza di parte attrice, autorizzava l'esecuzione di alcuni interventi necessari alla regolarizzazione dei beni.
Occorre, infine, osservare che l'ordinanza di fissazione di discussione dell'elaborato peritale contenente il progetto divisionale è stato ritualmente notificato alle convenute sino ad allora contumaci (secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che individua ex art. 789 c.c. un obbligo di comunicazione di tali
10 atti al contumace), le quali, pur avendo chiesto la visibilità del fascicolo, non hanno inteso costituirsi né formulare istanze.
In data 09.01.2025, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le convenute si costituivano.
Entrambe le parti depositavano fogli di PC identici ed uniformi.
Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue.
Le PC delle parti possono essere integralmente accolte e recepite.
Le parti hanno entrambe aderito al progetto divisionale proposto dal TU e hanno raggiunto un accordo sia sul conguaglio derivante dall'odierna controversia che sul conguaglio dovuto in base alla sentenza n.
2286/2004.
Le parti hanno dunque statuito che le convenute paghino a pare attrice la somma omnicomprensivo di €
22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n. 2286/2004 del Tribunale di Monza.
Le parti nelle loro PC danno entrambe atto della circostanza che la somma è già stata corrisposta dalle convenute alle attrici.
Le parti danno inoltre reciprocamente atto della circostanza che parte attrice ha eseguito a sue spese le opere in sanatoria e presentato la relativa SCIA in riferimento agli immobili oggetto di causa.
Le parti hanno anche raggiunto accordi sulla suddivisone delle spese di TU, spese di lite, spese e oneri relativi alla trascrizione e alla registrazione della sentenza.
L'ipotesi divisionale proposta dal TU ed accettata dalle parti non comporta una deroga al principio stabilito dall'art. 718 c.c. che impone l'assegnazione dei beni oggetto di divisione in natura. Nella divisione della comunione non si richiede necessariamente l'assoluta omogeneità delle porzioni spettanti a ciascun condividente (cfr. Cass. Civ. n. 15015/2000, n. 3288/1999).
Nel caso in esame, alla luce dell'esistenza di porzioni diseguali, occorre procedere ex art. 729 c.c., mediante attribuzione.
Nel caso di specie l'attribuzione ai due condividendi degli immobili caduti in successione secondo il progetto del perito non costituisce dunque deroga al principio generale sancito all'art. 718 c.c., che non impone di assegnare una quota di ciascun immobile ad ogni condividente, ma tende piuttosto ove possibile ad evitarne la vendita.
La domanda di assegnazione degli immobili di cui ai lotti 1 e 2 dell'elaborato peritale formulata da entrambe le parti è ammissibile, in quanto costituisce una mera specificazione di quella di scioglimento di comunione
(scioglimento di cui l'attribuzione è mera modalità attuativa).
Peraltro, la sussistenza di irregolarità e vizi non sanati e non sanabili degli immobili non impedisce di addivenire alla pronuncia di divisione: sebbene la giurisprudenza più recente ritenga che l'atto tra vivi di trasferimento avente ad oggetto beni immobili non in regola con la normativa urbanistica sia nullo dal punto
11 di vista sostanziale ai sensi dell'art. 40 comma 2 l. 47/1985 (cfr. Cass. Civ. sez. II, 05/12/2014, n. 25811), può tuttavia considerarsi valido il contratto di divisione avente ad oggetto tali beni.
Invero, la disciplina di cui all'articolo 40 l. 47/1985 deve ritenersi applicabile ai soli atti tra vivi, a tutela del terzo acquirente, con esclusione di quelli mortis causa.
La divisione dei beni caduti in successione è un atto inscindibilmente collegato alla vicenda successoria, di cui costituisce atto terminale (cfr. Cass. 15133/01); ad essa non è pertanto applicabile la disciplina citata.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto ad ipotesi sostanzialmente omogenee, quali la divisione operata del testatore.
Peraltro, la natura dichiarativa della sentenza di divisione, ove il valore dei beni ereditari attribuito a ciascuno sia analogo (cfr. Cass. Sent. n. 406/2014), inibisce di riscontrare in tale pronuncia un fenomeno traslativo assimilabile a quello contemplato dal citato articolo 40.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e tra (CF: ) e C.F._3 P_ C.F._5 Controparte_2
(CF: ) dei seguenti immobili: C.F._6
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto Per_2 del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti Per_2
84/86, attraverso b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del
Comune di come segue: Per_2
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705.
12 2. Ritenuta la divisibilità del compendio assegna a (C.F. Parte_1
), (C.F. ), e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) il lotto costituito dalle unità immobiliari di seguito elencate (indicato C.F._3 come lotto 1 nella relazione del TU e nel progetto divisionale allegato):
LOTTO 1
Depositi, appartamenti, rimessa e portico siti in via Buonarroti 84/86 identificati al Catasto Per_2 del Comune di come segue: Per_2
- fg. 16, mapp. 308, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 309, sub 701 e sub 103, 104;
- fg. 16, mapp. 202, sub 105 (erroneamente soppresso, in attesa di rettifica catastale);
- fg. 16, mapp. 25, sub 101 graff. fg. 16 mapp. 312 sub 101;
- fg. 16, mapp. 25, sub 705 graff. con fg. 16 mapp. 312, sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub. 701 graff. con fg. 16, mapp. 313, sub 702 e con fg. 16 mapp. 202 sub 702;
- fg. 16, mapp. 25, sub 703 graff. con fg. 16 mapp. 313 sub 703;
- fg. 16, mapp. 202, sub 706;
- fg. 16, mapp. 313, sub 704 graff. fg. 16 mapp. 25 sub 704;
- fg. 16, mapp. 313, sub 705.
3. Ritenuta la divisibilità del compendio assegna a (CF: ) e P_ C.F._5
(CF: ) il lotto costituito dalle unità immobiliari di Controparte_2 C.F._6 seguito elencate (indicato come lotto 2 nella relazione del TU e nel progetto divisionale allegato).
Laboratori e deposito al piano terra in via XXV Aprile 39/41 con ingresso da via Buonarroti Per_2
84/86, attraverso b.c.n.c. di cui al mapp. 307 sub 702 e di cui al mapp. 24, identificati al Catasto del
Comune di come segue: Per_2
2 Pt_8
- fg. 16 mapp. 202, sub 703, 704 e 705.
Ponendo a loro carico l'importo omnicomprensivo di € 22.000,00, imputati a titolo di conguaglio e oneri di sanatoria, nonché a saldo dei crediti delle attrici di cui alla sentenza n. 2286/2004 del
Tribunale di Monza, importo che le attrici dichiarano di aver ricevuto.
4. Ordina a parte attrice di consegnare e rilasciare in favore delle convenute i beni immobili di cui al lotto 2, liberi da persone e cose, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza.
5. Pone integralmente a carico di parte attrice le spese di TU.
6. Ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del competente Conservatore, con esonero di ogni responsabilità, con spese a carico di entrambe le parti in egual misura.
7. Pone le spese di registrazione della sentenza a carico delle parti in egual misura.
13 8. Compensa integralmente tra le parti le spese di causa, ad eccezione delle spese di TU integralmente a carico di parte attrice come indicato al punto 5).
Monza, così deliberato il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA
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