Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2024, proposto da:
IN D'Onofrio, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baldiserra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, C\Da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 440/2023 del Tribunale Civile di Crotone, sezione lavoro, pubblicata il 16 maggio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie nn. 784 e 1495 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza n. 440 pubblicata il 16 maggio 2023 dal Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 201/2023, con la quale è stato così disposto: “-dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito; -accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento, in favore della ricorrente, dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 e quindi per l’importo complessivo di € 1.000,00, tramite assegnazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 ; - condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 258,00 oltre rimborso forfettario, Iva, c.p.a. ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituto in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e ha fornito la prova di aver disposto mandato di pagamento, però in relazione ad altro titolo esecutivo in favore della ricorrente;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 11 giugno 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità, come da istruzioni dell’USR, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 11 aprile 2024;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero deve eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 300,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PA | DO EA |
IL SEGRETARIO