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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5996/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1
Fabbricini fino al 19.12.2022 e dall'avv. Rachele Gianniello (C.F.: ), C.F._1
elett.te dom.ta in 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), via Gramsci n.3,
Appellante
E
, , rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ERCOLANESE TERESA, , elett.te dom.ta in VIA VERDI N. 29 CodiceFiscale_3
ACERRA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
É fondato, e merita pertanto accoglimento, l'appello proposto dal Parte_2
di Acerra (NA), avverso la sentenza n. 929/2018, con cui il Giudice di
[...]
Pace di Nola, accertata la responsabilità ex art. 2051 ed ex art. 2043 c.c. dell'odierno appellante nella misura di 1/3, ha parzialmente accolto la domanda proposta da , Controparte_1
riconoscendole il risarcimento per le lesioni subite il 30.03.2015, allorquando la stessa, scendendo dalle scale condominiali, all'altezza della quarta rampa, era inciampata in una spaccatura formatasi sulla pavimentazione posta a rivestimento dei gradini.
1 L'appellante censura la gravata sentenza lamentando, con il primo motivo, l'errata valutazione dei documenti di causa e delle risultanze istruttorie e l'omessa valutazione di circostanze decisive anche in relazione alla dedotta inattendibilità dei testi attorei;
con il secondo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 1227 c.c., e, con il terzo, l'erroneo governo delle spese di lite.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per le quali si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773), condizioni sicuramente soddisfatte nel caso di specie.
Nel merito, ha senz'altro errato il giudice di prime cure nell'accogliere la domanda risarcitoria, malgrado la danneggiata non abbia fornito piena prova del fatto storico come allegato in citazione, atteso l'evidente contrasto delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, nel caso in esame, non è stata fornita prova certa né in ordine al periodo in cui il fatto si sarebbe verificato, né in merito alle modalità della caduta, né circa la possibilità logistica che le testi, alla stregua dei dettagli forniti, abbiano potuto assistere al sinistro.
Nel dettaglio, deve rilevarsi innanzitutto che una delle testimoni escusse, , Testimone_1
OT della attrice, abbia riferito che il sinistro de quo si sarebbe verificato il “31/05/2015, alle ore 17”, mentre, nel libello introduttivo del giudizio, l'attrice ha sostenuto (e confermato in sede di interrogatorio formale), che la caduta si sarebbe verificata “a fine Marzo 2015”.
Ancora, l'attrice in sede di interrogatorio formale, e la teste in sede di Testimone_1 escussione, hanno dichiarato che la , nell'occasione, stava scendendo dalle scale CP_1
preceduta dalla sua amica (cfr. “Preciso che quel giorno, a fine Marzo 2015, Parte_3 sulla scala ove sono caduta, mi trovavo in compagnia di una mia amica, … la Parte_3 sig.ra si trovava a scendere le scale dietro di me.” e : “… mia Parte_3 Testimone_1 zia camminava avanti mentre alle sue spalle, qualche gradino più dietro, c'era una sua amica, che scendeva anch'essa le scale”).
Invece, la teste ha riferito: “Mentre salivo le scale ho visto che all'altezza della Parte_3 quarta rampa una signora inciampava sullo scalino e cadeva”.
2 È peraltro senz'altro ragionevole dubitare - come giustamente fa l'appellante - della credibilità della prospettazione della ove si consideri che, se effettivamente la stessa fosse vera, la Pt_3
, nel cadere in corrispondenza dell'ultimo gradino della rampa, avrebbe dovuto CP_1
verosimilmente travolgere anche la teste che, a proprio dire, saliva le scale seguendo l'attrice. Al contrario, a voler ipotizzare che la avesse già superato il punto in cui la Pt_3 CP_1
presuntivamente inciampava, e che quindi l'attrice si trovasse alle spalle della teste, la predetta non avrebbe di certo potuto assistere alla caduta.
A tanto si aggiunga che sia l'attrice sia la teste descrivano la come amica Tes_1 Pt_3 dell'attrice, (cfr.: “mi trovavo in compagnia di una mia amica, ”; ...“mia zia Parte_3 camminava avanti mentre alle sue spalle, qualche gradino più dietro c'era una sua amica”), mentre la sembra non parlare dell'attrice come di una persona che ben conosceva ed in Pt_3
compagnia della quale presumibilmente si trovava, giungendo a descrivere la danneggiata come
“la signora” a cui si è presentata in quella occasione (cfr.: ...una signora inciampava…. la signora non si è mossa …. mi sono presentata e messa a disposizione…”), ovvero con espressioni la cui portata finisce per scalfire rovinosamente la genuinità che la deposizione avrebbe dovuto avere.
Ulteriori perplessità circa la genuinità delle deposizioni testimoniali emergono ove si consideri che la stessa l'attrice precisa che, al momento dei fatti, la OT stesse entrando Tes_1 nell'appartamento al secondo piano (cfr.: “Preciso che mia OT era rimasta Testimone_1
sul pianerottolo del II° piano ed era intenta ad entrare in casa dei miei genitori …”); non si comprende infatti come abbia fatto la teste, che si trovava già all'interno del disimpegno, ad avere la visuale sul pianerottolo della scala, ovvero nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta;
e ciò vale tanto più ove si consideri che, a detta della stessa “… la rampa di scale di cui Tes_1
ho parlato era buia… preciso che anche il pianerottolo del secondo piano è privo di luce naturale
e/o luce artificiale ed era completamente buio”.
Dunque, le molteplici contraddittorietà delle deposizioni in esame impediscono in radice di ritenere provata la domanda attorea, che deve essere pertanto rigettata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
3 a) Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
b) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il presente procedimento in Euro 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in Euro 633,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, incluse le spese di CTU.
Così deciso in Nola, 24 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Valeria Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5996/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Tiziana Parte_1
Fabbricini fino al 19.12.2022 e dall'avv. Rachele Gianniello (C.F.: ), C.F._1
elett.te dom.ta in 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), via Gramsci n.3,
Appellante
E
, , rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ERCOLANESE TERESA, , elett.te dom.ta in VIA VERDI N. 29 CodiceFiscale_3
ACERRA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
É fondato, e merita pertanto accoglimento, l'appello proposto dal Parte_2
di Acerra (NA), avverso la sentenza n. 929/2018, con cui il Giudice di
[...]
Pace di Nola, accertata la responsabilità ex art. 2051 ed ex art. 2043 c.c. dell'odierno appellante nella misura di 1/3, ha parzialmente accolto la domanda proposta da , Controparte_1
riconoscendole il risarcimento per le lesioni subite il 30.03.2015, allorquando la stessa, scendendo dalle scale condominiali, all'altezza della quarta rampa, era inciampata in una spaccatura formatasi sulla pavimentazione posta a rivestimento dei gradini.
1 L'appellante censura la gravata sentenza lamentando, con il primo motivo, l'errata valutazione dei documenti di causa e delle risultanze istruttorie e l'omessa valutazione di circostanze decisive anche in relazione alla dedotta inattendibilità dei testi attorei;
con il secondo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 1227 c.c., e, con il terzo, l'erroneo governo delle spese di lite.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, in quanto infondata,
l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per le quali si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass.
23.4.2004, n. 7773), condizioni sicuramente soddisfatte nel caso di specie.
Nel merito, ha senz'altro errato il giudice di prime cure nell'accogliere la domanda risarcitoria, malgrado la danneggiata non abbia fornito piena prova del fatto storico come allegato in citazione, atteso l'evidente contrasto delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, nel caso in esame, non è stata fornita prova certa né in ordine al periodo in cui il fatto si sarebbe verificato, né in merito alle modalità della caduta, né circa la possibilità logistica che le testi, alla stregua dei dettagli forniti, abbiano potuto assistere al sinistro.
Nel dettaglio, deve rilevarsi innanzitutto che una delle testimoni escusse, , Testimone_1
OT della attrice, abbia riferito che il sinistro de quo si sarebbe verificato il “31/05/2015, alle ore 17”, mentre, nel libello introduttivo del giudizio, l'attrice ha sostenuto (e confermato in sede di interrogatorio formale), che la caduta si sarebbe verificata “a fine Marzo 2015”.
Ancora, l'attrice in sede di interrogatorio formale, e la teste in sede di Testimone_1 escussione, hanno dichiarato che la , nell'occasione, stava scendendo dalle scale CP_1
preceduta dalla sua amica (cfr. “Preciso che quel giorno, a fine Marzo 2015, Parte_3 sulla scala ove sono caduta, mi trovavo in compagnia di una mia amica, … la Parte_3 sig.ra si trovava a scendere le scale dietro di me.” e : “… mia Parte_3 Testimone_1 zia camminava avanti mentre alle sue spalle, qualche gradino più dietro, c'era una sua amica, che scendeva anch'essa le scale”).
Invece, la teste ha riferito: “Mentre salivo le scale ho visto che all'altezza della Parte_3 quarta rampa una signora inciampava sullo scalino e cadeva”.
2 È peraltro senz'altro ragionevole dubitare - come giustamente fa l'appellante - della credibilità della prospettazione della ove si consideri che, se effettivamente la stessa fosse vera, la Pt_3
, nel cadere in corrispondenza dell'ultimo gradino della rampa, avrebbe dovuto CP_1
verosimilmente travolgere anche la teste che, a proprio dire, saliva le scale seguendo l'attrice. Al contrario, a voler ipotizzare che la avesse già superato il punto in cui la Pt_3 CP_1
presuntivamente inciampava, e che quindi l'attrice si trovasse alle spalle della teste, la predetta non avrebbe di certo potuto assistere alla caduta.
A tanto si aggiunga che sia l'attrice sia la teste descrivano la come amica Tes_1 Pt_3 dell'attrice, (cfr.: “mi trovavo in compagnia di una mia amica, ”; ...“mia zia Parte_3 camminava avanti mentre alle sue spalle, qualche gradino più dietro c'era una sua amica”), mentre la sembra non parlare dell'attrice come di una persona che ben conosceva ed in Pt_3
compagnia della quale presumibilmente si trovava, giungendo a descrivere la danneggiata come
“la signora” a cui si è presentata in quella occasione (cfr.: ...una signora inciampava…. la signora non si è mossa …. mi sono presentata e messa a disposizione…”), ovvero con espressioni la cui portata finisce per scalfire rovinosamente la genuinità che la deposizione avrebbe dovuto avere.
Ulteriori perplessità circa la genuinità delle deposizioni testimoniali emergono ove si consideri che la stessa l'attrice precisa che, al momento dei fatti, la OT stesse entrando Tes_1 nell'appartamento al secondo piano (cfr.: “Preciso che mia OT era rimasta Testimone_1
sul pianerottolo del II° piano ed era intenta ad entrare in casa dei miei genitori …”); non si comprende infatti come abbia fatto la teste, che si trovava già all'interno del disimpegno, ad avere la visuale sul pianerottolo della scala, ovvero nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta;
e ciò vale tanto più ove si consideri che, a detta della stessa “… la rampa di scale di cui Tes_1
ho parlato era buia… preciso che anche il pianerottolo del secondo piano è privo di luce naturale
e/o luce artificiale ed era completamente buio”.
Dunque, le molteplici contraddittorietà delle deposizioni in esame impediscono in radice di ritenere provata la domanda attorea, che deve essere pertanto rigettata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
3 a) Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
b) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il presente procedimento in Euro 852,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado in Euro 633,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, incluse le spese di CTU.
Così deciso in Nola, 24 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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